
NOTAIO. Omissione visure ipotecarie e catastali – Responsabilità - Atto pubblico - Dispensa orale dall’effettuazione delle visure – Irrilevanza - Procura rilasciata a nuovo difensore su foglio singolo – Validità. Tribunale di Nola, sentenza, 11.07.00
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II sezione
civile - nella persona del Giudice Unico Dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta
al n. 113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1996 avente
ad oggetto:
risarcimento danni
TRA
TIZIA elettivamente domiciliata in Nola, (…) ,difesa
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
E
CAIO elettivamente domiciliato in Palma Campania,
(…), difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTO
NONCHE’
SEMPRONIO S.R.L. in persona
del legale rappresentante p.t..
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attrice
chiedeva condannarsi i convenuti alla cancellazione dell'ipoteca ed al pagamento
delle relative spese nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria
di spese.
Il procuratore del convenuto
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese; in via istruttoria
chiedeva ammettersi prova testimoniale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato
il 13.1.96 TIZIA conveniva in giudizio
CAIO e la SEMPRONIO s.r.l. in persona
del legale rappresentante p.t..
L'attrice, premesso che:
in data 22.3.95 presso lo studio
del notaio CAIO il suddetto notaio stipulava atto pubblico di compravendita
tra l'attrice e la SEMPRONIO s.r.l. del fondo sito in Carbonara di Nola, (…),
dell'estensione di are 49 e centiare 7, per il prezzo di lire 120.000.000
già versato;
il venditore garantiva la libertà
da pesi del fondo;
il fondo era stato acquistato
dalla SEMPRONIO s.r.l. da Px Gx con atto stipulato sempre dal notaio CAIO
in data 1.12.94;
in data 7.12.95 le veniva notificato
atto di pignoramento immobiliare ad istanza del Credito Italiano s.p.a. relativo
al fondo de quo;
tale atto di pignoramento veniva
eseguito in forza di ipoteca giudiziale n. 30917 del 14.12.94 iscritta per
la somma di lire 182.000.000 in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 7514/94
del Tribunale di Napoli emessa in data 9.12.94 ottenuta dal Credito Italiano
nei confronti della Px;
deduceva che la SEMPRONIO s.r.l.
aveva taciuto l'esistenza dell'ipoteca garantendo anzi la libertà del fondo
da ogni peso mentre il notaio CAIO aveva omesso di effettuare le visure ipotecarie
e catastali al fine di controllare la libertà del bene;
chiedeva quindi condannarsi
i convenuti alla cancellazione dell'ipoteca ed al pagamento delle relative
spese nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto
CAIO e contestava la domanda dell'attrice,
deducendo di essere stato dispensato dalle parti dall'effettuazione delle
visure; chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
in via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale.
La convenuta SEMPRONIO s.r.l.
non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l’istruttoria e prodotta
varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la
causa veniva riservata per la decisione all'udienza dell'11.4.00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente va dichiarata
valida la procura rilasciata dall'attrice al nuovo difensore.
Il convenuto contesta la validità
della procura rilasciata al procuratore che ha sostituito quello originario,
conferita su un foglio singolo e non a margine di uno degli atti previsti
dal codice di procedura civile.
Si osserva che le limitazioni
previste dal codice di procedura civile valgono soltanto per il conferimento
della procura originaria: è ovvio che se il procuratore muta nel corso del
giudizio la procura può essere rilasciata anche altrove, altrimenti la parte
potrebbe trovarsi nella pratica impossibilità di rilasciarla.
Né ciò significa che essa debba
necessariamente essere rilasciata per atto pubblico.
La Cassazione ha più volte
affermato che la procura al nuovo difensore può essere rilasciata con la semplice
autentica del procuratore su qualunque atto riconducibile al processo (cfr.
Cass. 91/5923, 88/2565) o anche su un foglio autonomo che indichi precisamente
il giudizio al quale si riferisce (cfr. Cass. 79/4258, 78/1526, 72/2911).
Venendo al merito si osserva
che il convenuto si difende affermando di essere stato dispensato dall'obbligo
di effettuare le verifiche dato che, a suo dire, le parti avevano molta fretta
poiché intendevano realizzare un'interposizione di persona.
Al riguardo chiede ammettersi
prova testimoniale.
Ciò premesso in fatto si osserva
in diritto che il notaio qualora operi come semplice consulente ha il dovere
di avvertire le parti di tutti i possibili motivi di invalidità del contratto
mentre qualora provveda alla redazione del contratto medesimo, come nel caso
di specie, ha il dovere di effettuare senz'altro e senza che le parti glielo
chiedano tutte le attività necessarie ad assicurare la perfetta validità della
pattuizione.
Tra queste attività vi sono
le visure ipocatastali volte ad accertare la libertà del bene da qualsivoglia
peso non indicato nel contratto.
Ciò è conseguenza di quella
speciale diligenza che il professionista deve porre nella sua attività e non
è necessario che sia esplicitato nella legge notarile, come il convenuto eccepisce,
in quanto deriva direttamente dal generale principio posto dall'art. 1176
c.c. in tema di adempimento dell'obbligazione.
Altrimenti non si vede a cosa
servirebbero i notai.
La giurisprudenza sul punto
è copiosa ed univoca e non c'è bisogno di soffermarsi oltre.
Il convenuto sostiene di essere
stato dispensato oralmente dall'obbligo di effettuare le visure.
Orbene tale dispensa è senz'altro
possibile se le parti concordemente, per motivi personali, la ritengano necessaria:
occorre, però, stabilire se essa possa essere semplicemente orale.
Orbene ciò non sembra possibile.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la dispensa
dall'obbligo di effettuare le visure dev'essere concordamente ed espressamente
manifestata dalle parti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24 ottobre 1987
n. 7827; sez. III, 29 agosto 1987 n. 7127; sez. III, 24 ottobre 1987 n. 7827;
sez. III, 18 febbraio 1981 n. 982; sez. III, 29 aprile 1980 n. 2855; sez.
III, 12 novembre 1980 n. 6073; sez. III, 29 aprile 1980 n. 2855; sez. II,
23 giugno 1979 n. 3520).
Orbene se il notaio viene interpellato
semplicemente come consulente al fine di redigere una scrittura privata che
per il momento non si ha intenzione di tradurre in atto pubblico è ammissibile
che tale dispensa sia informale.
Diverso è il caso in cui il
notaio sia stato incaricato di stipulare un atto pubblico.
In questo caso se il notaio
viene esonerato per accordo delle parti dall'obbligo di effettuare le visure
tale esonero assume il valore di una clausola contrattuale o, quantomeno,
di un patto collegato ad un negozio a forma solenne; pertanto tale pattuizione
deve risultare dall'atto pubblico o da un altro atto scritto che faccia riferimento
ad esso.
Del resto quest'obbligo trova
fonte anche nell'applicazione analogica di alcune norme della legge notarile.
Infatti l'art. 48 legge 16
febbraio 1913 n. 83 stabilisce che il notaio deve fare espressa menzione nell'atto
della rinunzia delle parti a valersi dei testimoni.
Il successivo art. 51 prevede
la medesima menzione per la rinunzia delle parti alla lettura delle scritture.
Appare invero illogico che
sia necessaria la menzione scritta di tali atti e possa, invece, rinunziarsi
oralmente ad un obbligo ben più significativo quale quello dell'effettuazione
delle visure.
Ne consegue che le prove testimoniali
dedotte dal convenuto, tendenti a dimostrare un esonero orale dall'obbligo
di effettuare le visure suddette, sono irrilevanti.
Irrilevante è pure la circostanza,
anch'essa dedotta nei capi di prova, secondo cui l'attrice sarebbe stata a
conoscenza dello stato dell'immobile.
La Suprema Corte, infatti,
ha espressamente stabilito che il notaio è tenuto ad effettuare le visure
anche in questo caso salva espressa e concorde dispensa delle parti (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 1987 n. 1840).
La possibilità del risarcimento in forma specifica, richiesto
dall'istante, è stata espressamente ammessa dalla Cassazione in una fattispecie
analoga (Cassazione civile sez. III, 3 gennaio 1994, n. 6).
Pertanto i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento
dei danni in forma specifica provvedendo alla cancellazione dell'ipoteca in
questione.
Il convenuto obietta che tale pronunzia potrebbe tradursi
in un arricchimento del creditore qualora questi si soddisfi altrimenti.
Si replica che a ciò il convenuto potrà rimediare con l'esercizio
dell'azione di indebito arricchimento.
Il convenuto obietta ancora che la condanna solidale lo
danneggerebbe in quanto egli potrebbe richiedere al condebitore solo la metà
di quanto pagato.
Si replica che ciò non è affatto vero: i rapporti interni
tra i debitori solidali sono regolati dalle effettive ragioni di credito e
debito.
La domanda di risarcimento dei danni ulteriori va invece
rigettata.
Infatti il mancato guadagno derivante all'acquirente dall'impossibilità
di realizzare la vendita dell'immobile per la presenza del vincolo ipotecario
non giustifica di regola un risarcimento integrativo non assumendo la mancata
vendita carattere di definitività tale da determinare un corrispondente definitivo
depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore, salvo il concorso di
particolari fattori dei quali non è stata fornita prova (cfr. Cassazione civile
sez. III, 3 gennaio 1994, n. 6).
Le spese del giudizio
seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza
è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art.282 c.p.c. come
sostituito dall'art.33 della l.353/90 ed ai sensi dell'art.90 della legge
n.353/90, come da ultimo modificato dall'art.9 della legge n.432/95.
P.Q.M.
Il Tribunale
di Nola, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da TIZIA nei confronti di CAIO nonché della SEMPRONIO s.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t. con atto di citazione notificato il 13.1.96, così
provvede:
1. condanna i convenuti ad estinguere l'ipoteca
giudiziale n. 30917 del 14.12.94 iscritta per la somma di lire 182.000.000
dal Credito Italiano s.p.a. sul fondo sito in Carbonara di Nola, (…), dell'estensione
di are 49 e centiare 7;
2. condanna i convenuti al pagamento delle spese
di giudizio, che si liquidano in complessive lire 5.850.000, di cui lire 3.500.000
per onorario, lire 2.000.000 per diritti di procuratore e lire 350.000 per
spese.
Così deciso in
Nola l'11.7.00.
Il giudice unico
(Dott. Ciro Caccaviello)
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