Il differimento dell'applicazione del
contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari (articolo 5 del D.L. n. 246/2001)
1. La prorogaL'articolo 5 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246 (1), ha stabilito il differimento al 1° gennaio 2002 della data di applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, già prevista per il 1° luglio del 2001 (2).
Lo stesso articolo 5 ha disposto, inoltre, che per i procedimenti in corso al 1° gennaio 2002, le parti possano avvalersi delle disposizioni di cui alla normativa richiamata, versando l'importo del contributo di cui alla richiamata tabella in ragione del 50%. Non si fa luogo, tuttavia, al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
Con la disposizione in commento è stata, dunque, operata la terza proroga per l'entrata in vigore del contributo fissata originariamente al 1° luglio 2000 dall'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, disposizione istitutiva del contributo, che, peraltro, stabiliva essa stessa che il termine in parola potesse essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, al fine di tenere conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. In effetti, in attuazione di tale ultima previsione, il termine è stato prorogato di sei mesi, vale a dire sino al 1° gennaio 2001, con il D.P.C.M. 30 giugno 2000. Successivamente, permanendo ancora notevoli difficoltà organizzative, l'articolo 33, della L. n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), modificando l'articolo 9 della L. n. 488, ha ampliato il periodo massimo di proroga a 12 mesi. In conformità a tale previsione, il DPCM 29 dicembre 2000 ha ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore del contributo unificato al 1° luglio 2001.
La proroga di cui all'articolo 5 del D.L. n. 246 in commento ha accolto sostanzialmente le richieste formulate in tal senso dall'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) e dalle associazioni della proprietà immobiliare, con particolare riguardo alla interpretazione di alcune disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999 (3) e alle modalità di pagamento (4).2. Brevi cenni alla disciplina del contributo
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è stato istituito dall'articolo 9 della L. n. 488/99 (finanziaria 2000), e si applica, per ciascun grado di giudizio, relativamente ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, nonché per i provvedimenti in materia tavolare. Contestualmente, lo stesso articolo 9 ha disposto la non applicazione ai procedimenti in questione dell'imposta di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria, nonché dei diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, nonché per i provvedimenti in materia tavolare.
Il contributo si applica, in rapporto al valore dei processi, nelle misure riportate dalla presente tabella:
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Valore
dei processi
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Importo
contributo unificato (5)
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fino a L.
2.000.000
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=
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da L.2.000.001
a L. 10.000.000
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L. 120.000
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da L. 10.000.001
a L. 50.000.000
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L. 300.000
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da L. 50.000.001
a L. 100.000.000
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L. 600.000
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da L.100.000.001
a L. 500.000.000
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L. 800.000
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da L. 500.000.001
a L. 1.000.000.000
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L. 1.300.000
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superiori
a L. 1.000.000.000
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L. 1.800.000
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Il medesimo articolo 9 della L. n. 488 ha previsto, inoltre, la possibilità di apportare variazioni alla misura del contributo unificato e dei relativi scaglioni, mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con la medesima procedura si dovrà, inoltre, provvedere alla disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato.
In sostanza, con l'entrata in vigore della disciplina in parola il tradizionale assetto, secondo il quale - oltre ad un deposito forfetario nel momento della costituzione in giudizio - era dovuto il pagamento dell'imposta di bollo commisurata al numero dei fogli adoperati, viene sostituito con un nuovo assetto caratterizzato dalla determinazione del prelievo, in misura forfetaria, in ragione del valore della controversia. (Aereda, 12 luglio 2001)____________________________
(1) - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001. Si riporta il testo integrale dell'articolo 5:
1. Il comma 11, dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già' iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte può' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".
(2) - L'esame del ddl di conversione (AC n. 1132), iniziato il 3 luglio presso la VI Commissione finanze della Camera dei Deputati, si è concluso con l'approvazione in prima lettura da parte della Camera il 17 luglio.
(3) - In una lettera aperta al Ministro di grazia e giustizia, il presidente dell'Oua, S.Berti, sollecitava il guardasigilli a chiarire, tra l'altro, se debbano essere corrisposti anche i diritti di cancelleria o l'imposta di bollo sul rilascio dei certificati in materia civile, repertorio per gli atti soggetti a registrazione, decreti di assegnazione somme e trasferimento beni all'esito delle procedure esecutive, liquidazione dei compensi di difensori, Ctu e ausiliari del giudice.
Le associazioni della proprietà immobiliare, Confedilizia e Upi hanno rilevato, invece, l'incertezza in merito alla determinazione del valore della causa nei casi di disdetta e sfratto per finita locazione e morosità, determinazione del canone, occupazioni senza titolo, comodato, impugnazione di delibere condominiali.
(4) - Il problema segnalato dall'Oua attiene sostanzialmente al fatto che al momento sono esperibili soltanto due modalità di pagamento del contributo:
- con bollettino di conto corrente postale; tuttavia, come rilevato nella richiamata lettera di Berti "nella causale della ricevuta di pagamento occorre obbligatoriamente indicare l'ufficio adito, le generalità e il codice fiscale dell'attore e del ricorrente, nonché quella della controparte e di tutte le parti provate, ma non esiste lo spazio necessario e sufficiente per effettuare tutte le indicazioni richieste, specialmente nel caso di procedimento promosso contro più parti";
- il versamento presso i concessionari della riscossione effettuato attraverso il modello F23, che non risulta ancora modificato in maniera idonea a permettere l'indicazione obbligatoria dei dati, sebbene l'agenzia delle Entrate abbia provveduto, alla fine del mese di giugno, a introdurre il codice tributo il 941T necessario a completare le operazioni di versamento e a precisareNon risultano, invece, ancora disponibili altre due modalità di versamento, considerate dall'Oua di più agevole utilizzo:
- il pagamento telematico del contributo, per il quale non sono state ancora predisposti i necessari strumenti tecnici;
- il versamento nelle sedi dei tabaccai abilitati alle giocate del lotto, la cui operatività è subordinata alla
stipulazione di una apposita convenzione con l'organizzazione dei tabaccai;
(5) - L'importo dovuto per i processi di valore indeterminabile è stato ricompreso nel quarto scaglione, cioè pari a lire 600.000. Nel caso di procedimenti contenziosi, sempre di valore indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è stato portato a 300.000 lire, in quanto è prevista l'applicazione del terzo scaglione.
Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, è dovuto esclusivamente il contributo indicato nel terzo scaglione; per gli altri procedimenti esecutivi, il contributo menzionato è ridotto della metà.
Infine, il rilascio di copie autentiche è soggetto ad un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per atto, a tal fine precisandosi che l'importo resta invariato anche nei casi in cui l'atto sia composto di più fogli e di più pagine.
Si prevede, inoltre, l'esenzione dal pagamento del contributo per alcune specifiche categorie di soggetti e di procedimenti. In particolare, sono esentati i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio di non abbienti, e non sono soggetti al contributo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
L'articolo 33 della L. n. 388/2000 ha esteso il regime di esenzione anche ai procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile.