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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, 26/01/2001-Sentenza N° 2041/2001-
Il giudice unico del lavoro di Napoli, dr. Paolo Mormile -XX(avv. Camposano) c. Amministrazione Provinciale di Napoli (avv. Di Falco, Scetta e De Vivo) e A.S.L. Napoli 1(avv..ti Vella e Rotoli){Sussistenza del diritto alle spettanze retributive per attività di pulizia per periodo successivo alla scadenza del contratto d'appalto. Sussistenza di giurisdizione del G.O. per periodi di rapporto anteriori al 30.06.98 (art.45, 17° comma, D.Lgs. n.80/1998). Applicabilità della disciplina di cui all'art.2126 c.c.. Difetto di legittimazione passiva della P.A. per mancanza di impegno contabile di spesa registrato sul corrispondente capitolo di bilancio, art.35, 4°comma, D.Lgs n.77/95. }
Ha pronunciato la seguente sentenza:
(Omissis)Oggetto: spettanze retributive.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.04.99, l'istante, premesso di aver svolto mansioni di operaio, addetto alle pulizie di edifici pubblici, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato ufficio, l'amm.ne provinciale di Napoli e la A.S.L. Napoli 1, dove il predetto asseriva di aver lavorato, per sentirle condannare in solido al pagamento della somma complessiva di £. ZZZZZZZ, oltre interessi, rivalutazione e spese a titolo di differenze retributive, 13ma e 14ma mensilità nonché T.F.R., relativamente al periodo dal 1.1.96 al 28.5.96.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l'amm.ne provinciale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. e, sempre in via preliminare, eccepiva, in uno con la A.S.L. Na 1, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, entrambe le convenute contestavano ed impugnavano l'avverso dedotto, concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisiti i documenti allegati, superflua l'ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza, il Giudice Unico, udita la discussione, decideva la causa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e và pertanto accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, deve rigettarsi l'eccepito difetto di giurisdizione del G.O., atteso che pur trattandosi di rivendicazioni inerenti a periodi di rapporto anteriori al 30.06/98 ( art. 45, 17° comma, D.Lgs. n.80/1998) nella fattispecie non si controverte in ordine alla sussistenza (o meno) di un rapporto di pubblico impiego, bensì soltanto di pretese spettanze retributive, derivate da prestazioni di fatto.
Si rammenta che, alla stregua dell'indirizzo corrente l'individuazione del rapporto di pubblico impiego è individuata nella correlazione tra l'attività prestata ed i fini istituzionali dell'ente pubblico.
Nella fattispecie, il ricorrente risulta aver prestato un'attività di pulizia, gestita tra l'altro in appalto, come tale non ascrivibile ai fini istituzionali di nessuno dei soggetti convenuti, anche per un periodo successivo alla scadenza del contratto d'appalto (31/12/95).
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata ex adverso, la stessa va accolta limitatamente alla sola amm.ne provinciale.
Infatti, in virtù dell'art.35, 4° comma, D.Lgs. n.77/95 si richiede che il relativo impegno contabile di spesa sia registrato sul corrispondente capitolo di bilancio; registrazione che, nel caso di specie non è avvenuta, né nelle forme ordinarie né in quelle previste per il caso di lavori di particolare urgenza.
Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti della A.S.L. NA 1 la stessa come si è detto, deve ritenersi fondata facendo leva sulla disciplina di cui all'art. 2126 c.c.
Invero le rivendicazioni del ricorrente, così come quantificate nel libello introduttivo, trovano il loro fondamento nella disciplina dell'art.2126 cit., norma diretta a regolare qualsiasi tipo di rapporto lavorativo, senza alcuna distinzione basata sulla natura del contratto che la P.A. avrebbe potuto stipulare per garantirsi le prestazioni.
In punto di fatto la A.S.L. NA 1, nella riunione tenutasi innanzi al prefetto in data 1/4/96(versata in atti) si è dichiarata disposta ad emettere un mandato di pagamento per le prestazioni oggetto di causa. A tal proposito, occorre precisare altresì che dalla documentazione esibita emerge la protrazione dei lavori presso l'edificio di via Don Bosco anche dopo il 31/12/95, rilevando che al 4° piano dello stabile restavano ancora delle stanze occupate.
Per contro, la A.S.L.NA 1 ha contestato soltanto la propria qualità di appaltatrice del servizio di pulizia; circostanza quest'ultima ininfluente ai fini per cui è causa, atteso che come già si è detto, le relative obbligazioni traggono origine dalla normativa di cui all'art. 2126 c.c. per l'epoca successiva alla scadenza del contratto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, con attribuzione all'avv. Camposano, anticipatario.
P.Q.M.
Il Guidice Unico del lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale;
2. condanna la A.S.L. NA 1, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di £ ZZZZZZ, oltre interessi legali fino al soddisfo;
3. compensa per intero le spese processuali nei confronti dell'Amm.ne Provinciale;
4. condanna la A.S.L. NA 1, come rappresentata, al pagamento delle spese processuali (Omissis)