SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Legge 214/2003 (Modifiche al Nuovo Codice della strada, vedi: www.giustizia.it e punta su -> Legislazione
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=>E' INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LE ORDINANZE INGIUNZIONE se manca il versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore
di
Avv. Gerardo Marano
La legge n. 214 del 01/08/2003, di conversione del D.L. n. 151/03 (modifiche al nuovo Codice della Strada), ha introdotto importanti novità in merito alla procedura per proporre opposizione avverso le ordinanze ingiunzione, modificando l'art 204 bis del nuovo Codice della Strada.
Secondo la nuova formulazione dell'art. 204 bis del Codice della Strada, in caso di opposizione avverso ordinanza ingiunzione "il ricorrente deve versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, pena l'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo editale della sanzione inflitta dall'organo accertatore".
A questo punto si aprono dubbi interpretativi circa le modalità di versamento della somma sopraindicata. Siccome l'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910 n. 149 prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere somme in denaro, la norma deve essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.
Gli uffici giudiziari ritengono che lo strumento più idoneo al versamento della cauzione sia il libretto di deposito giudiziario aperto presso l'Ente Poste. Pertanto, il ricorrente dovrà, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, effettuare il versamento della cauzione presso l'ufficio postale ed allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'ufficio postale come ricevuta. Il predetto libretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'Autorità che ha elevato il verbale.
L'importo della cauzione, ripetesi, è pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
Il giudice, cui è demandato il compito di valutare la correttezza dell'importo versato, statuisce in merito alla destinazione della predetta somma, qualora dichiari il ricorso proposto inammissibile - per non essere corretto l'importo della cauzione - o lo rigetti.
In caso di accoglimento, invece, la somma deposita è integralmente restituita al ricorrente. In tal caso la cancelleria dovrà richiedere all'ufficio postale che ha ricevuto il libretto di deposito la chiusura del libretto ed il conteggio degli interessi maturati. Successivamente emetterà mandato in favore del ricorrente per l'importo complessivo. (Avv. Gerardo Marano, Marigliano 06.09,03)______________________________
L.214/2003
(omissis)
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203".
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità".
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201". 1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Articolo 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' dei ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente. 4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203. 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205".
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208".)
(omissis)