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SEPARAZIONE giudiziale

resistente contumace - necessita’ prova della mancata riconciliazione  dopo l’udienza di comparizione delle parti in sede presidenziale - addebito: prova a carico della parte che lo chiede, in particolare: la relazione extraconiugale  dell’altro coniuge e’ causa di addebito se correlabile direttamente come causa principale della crisi familiare.

[Tribunale di Nola, sentenza del 18 giugno 2003]

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOLA  I SEZIONE CIVILE

 Composto dai magistrati:

Dott. VINCENZA BARBALUCCA             presidente est.

                                        Dott. ALDO POLIZZI                                  giudice

                                        Dott. DIEGO VARGAS                                giudice

Riuniti in camera di consiglio  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.xxx/97 RGAC

Vertente tra

LA TIZIA …………….…………………………RICORRENTE

 

                                                      E

CAIO …..……………………………………….….RESISTENTE   CONTUMACE

Nonché

P.M.  presso il Tribunale……………………………interventore ex lege

CONCLUSIONI

All’udienza dell’8.4.2003 parte ricorrente  concludeva per l’accoglimento del ricorso con declaratoria di separazione con addebito al resistente, previa determinazione dell’assegno di mantenimento in euro 516,45 per il mantenimento della ricorrente  e dei figli con vittoria di spese

 

                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.1.1997 LA TIZIA   premesso di aver contratto matrimonio  con CAIO  in data 19.6.1980 ,   che dalla loro unione   nascevano due figli, Dx e Dy,  assumeva che  detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità imputabili al resistente incurante dei doveri di collaborazione ed assistenza  familiare . Chiedeva pertanto che venisse pronunciata la separazione personale dal predetto coniuge con  addebito allo stesso con determinazione  assegno di mantenimento dei figli   ed affidamento dei minori alla ricorrente, con vittoria di spese.

 All’udienza del 3.6.1997 fissata per la comparizione delle parti, il Presidente, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione; quindi emetteva i provvedimenti  temporanei di cui all’art.708 cpc , rimettendo le parti davanti all’Istruttore.

Qui si costituiva ritualmente la ricorrente che ribadiva la domanda, non  si costituiva il resistente. In corso di causa veniva disposto provvedimento ex art. 309 cpc. La causa veniva poi ritualmente riassunta da  parte attrice ed il resistente rimaneva contumace

Durante la fase istruttoria veniva ammessa ed espletata prova testimoniale;

All’esito dell’istruzione sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.

MOTIVI

 La domanda è fondata.

Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato  l’insorgenza tra i coniugi di un’insanabile  situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.

In particolare la gravità delle accuse che parte ricorrente ha mosso, l’impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l’ormai perdurante cessazione della convivenza, le risultanze delle deposizioni testimoniali , sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno  di ogni forma di comunione spirituale e materiale.

Quanto alla domanda di addebito  svolta da parte ricorrente si dà atto che dalle deposizioni testimoniali in atti, della cui attendibilità non è dato dubitare, essendo circostanziate  e concordanti,    emerge che a base della crisi familiare vi è il comportamento del resistente incurante dei doveri familiari di collaborazione e fedeltà sia nei confronti  della moglie che dei figli , spesso portato ad assumere atteggiamenti violenti sia fisicamente che moralmente, con maltrattamenti continui e gravi episodi ingiuriosi per la dignità della ricorrente : tale situazione determinando  sfiducia e distacco  nella serenità del rapporto in costanza di matrimonio, data la stabile relazione extraconiugale tenuta dal resistente con un’altra compagna,  ha gravemente minato la tranquillità familiare determinandone poi la crisi definitiva.

Per i figli si ritiene di dover confermare il provvedimento presidenziale di affidamento alla ricorrente dei minori, visto che i minori sono sempre vissuti con la madre e visto che il padre è soggetto a periodo di internamento carcerario.

Quanto alla determinazione dell’assegno di mantenimento, dalle risultanze probatorie in atti, non emerge  quale attività lavorativa svolga  il resistente, risultando invece che la ricorrente versa in grave stato di bisogno tanto da dover ricorrere ad aiuti economici offerti da organismi umanitari. Il Tribunale  , alla luce di tali risultanze, ritiene equo determinare in euro 500,00 l’assegno per il mantenimento  della ricorrente da porre a carico del resistente e da versare entro il giorno 5 di ogni mese con indicizzazione annuale Istat.

Le spese sono a carico di parte resistente in ragione della soccombenza per l’addebito

 

PQM

Il Tribunale di Nola I sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  LA TIZIA    nei confronti di  CAIO   così provvede:

pronunzia la separazione dei coniugi  CAIO  nato a Cxxx il …. 1960 e da LA TIZIA  nata a Cxxx il  ….1960 che hanno contratto matrimonio in  Cxxx in data …...1980    ( anno 1980 parte I  n…. ) con addebito al resistente;

affida i minori Dy e Dx alla ricorrente con diritto per il resistente  di visitarli e tenerli con sé il sabato e  la domenica alternativamente  dalle ore 16,00 alle ore 20,00 .

determina in euro 500,00 l’assegno di mantenimento a favore della ricorrente e dei minori da porre a carico di parte resistente e da versare entro il giorno 5 di ogni mese con indicizzazione annuale ISTAT;

condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 2.000,00 di cui 200,00 per spese, 500,00 per diritti e 1.300,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Nola addì  18.06.2003

Il presidente estensore

Dott. Vincenza Barbalucca

---- 31.10.03 -----

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