Nola-Tribunale / Ordine
Avvocati Nola / HOME
/ Presentazione-Avvertenze
legali
_________________________________________________________
.
.
.
SEPARAZIONE giudiziale
resistente contumace - necessita’ prova della mancata riconciliazione dopo l’udienza di comparizione delle parti in sede presidenziale - addebito: prova a carico della parte che lo chiede, in particolare: la relazione extraconiugale dell’altro coniuge e’ causa di addebito se correlabile direttamente come causa principale della crisi familiare.
[Tribunale di Nola, sentenza del 18 giugno 2003]
___________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA
presidente est.
Dott. ALDO POLIZZI giudice
Dott. DIEGO VARGAS giudice
Vertente tra
LA TIZIA …………….…………………………RICORRENTE
E
CAIO …..……………………………………….….RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
All’udienza dell’8.4.2003 parte
ricorrente concludeva per l’accoglimento
del ricorso con declaratoria di separazione con addebito al resistente, previa
determinazione dell’assegno di mantenimento in euro 516,45 per il mantenimento
della ricorrente e dei figli con vittoria
di spese
Qui si costituiva ritualmente
la ricorrente che ribadiva la domanda, non si costituiva il resistente. In corso di causa
veniva disposto provvedimento ex art. 309 cpc. La causa veniva poi ritualmente
riassunta da parte attrice ed il resistente
rimaneva contumace
Durante la fase istruttoria
veniva ammessa ed espletata prova testimoniale;
All’esito dell’istruzione sulle
conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la
decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata.
Le risultanze di causa hanno
ampiamente comprovato l’insorgenza tra
i coniugi di un’insanabile situazione
di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui
ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle
accuse che parte ricorrente ha mosso, l’impossibilità di addivenire ad una conciliazione
nonché l’ormai perdurante cessazione della convivenza, le risultanze delle deposizioni
testimoniali , sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra
i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno
di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito
svolta da parte ricorrente si dà atto che dalle deposizioni testimoniali
in atti, della cui attendibilità non è dato dubitare, essendo circostanziate
e concordanti, emerge che a base
della crisi familiare vi è il comportamento del resistente incurante dei doveri
familiari di collaborazione e fedeltà sia nei confronti della moglie che dei figli , spesso portato
ad assumere atteggiamenti violenti sia fisicamente che moralmente, con maltrattamenti
continui e gravi episodi ingiuriosi per la dignità della ricorrente : tale situazione
determinando sfiducia e distacco
nella serenità del rapporto in costanza di matrimonio, data la stabile
relazione extraconiugale tenuta dal resistente con un’altra compagna, ha gravemente minato la tranquillità familiare
determinandone poi la crisi definitiva.
Per i figli si ritiene di dover
confermare il provvedimento presidenziale di affidamento alla ricorrente dei minori,
visto che i minori sono sempre vissuti con la madre e visto che il padre è soggetto
a periodo di internamento carcerario.
Quanto alla determinazione
dell’assegno di mantenimento, dalle risultanze probatorie in atti, non emerge
quale attività lavorativa svolga il
resistente, risultando invece che la ricorrente versa in grave stato di bisogno
tanto da dover ricorrere ad aiuti economici offerti da organismi umanitari. Il
Tribunale , alla luce di tali risultanze, ritiene equo
determinare in euro 500,00 l’assegno per il mantenimento della ricorrente da porre a carico del resistente
e da versare entro il giorno 5 di ogni mese con indicizzazione annuale Istat.
Le spese sono a carico di parte
resistente in ragione della soccombenza per l’addebito
Il Tribunale di Nola I sezione
civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LA TIZIA
nei confronti di CAIO così provvede:
pronunzia la separazione dei
coniugi CAIO nato a Cxxx il …. 1960 e da LA TIZIA nata a Cxxx il ….1960 che
hanno contratto matrimonio in Cxxx in
data …...1980 ( anno 1980 parte I
n…. ) con addebito al resistente;
affida i minori Dy e Dx alla
ricorrente con diritto per il resistente di
visitarli e tenerli con sé il sabato e la domenica alternativamente dalle
ore 16,00 alle ore 20,00 .
determina in euro 500,00 l’assegno
di mantenimento a favore della ricorrente e dei minori da porre a carico di parte
resistente e da versare entro il giorno 5 di ogni mese con indicizzazione annuale
ISTAT;
condanna il resistente al pagamento
delle spese di lite che liquida in complessive euro 2.000,00 di cui 200,00 per
spese, 500,00 per diritti e 1.300,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge
Manda alla cancelleria per
gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì
18.06.2003
Il presidente estensore
Dott. Vincenza Barbalucca