LEGGE 5 marzo 2001, n. 57
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:


Titolo I
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Art. 1
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e'
inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche'
un'adeguata informazione agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese
di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma 4, indicando altresi' il periodo al quale gli stessi si
riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale
ovvero annunci pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere
visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le
polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori,
autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e
di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni
di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario
o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di
guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal
proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida,
dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o
raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza
indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a
polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli
oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta', che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di eta', con 8 anni
di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla
legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di eta', con 10
anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di eta', con 2 anni
di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla
legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta' che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP,
al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti
all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate
entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno
successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre
dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono
comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni
prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati
dall'impresa in ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le
comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il
successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o
e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.

Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 29 marzo 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredata
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.

Art. 2
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute
nell'articolo 1 nonche' nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire.
In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la
sanzione e' raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli
utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente
sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e' autorizzato a
stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti
agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie
assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono
soppresse;
b) il quarto periodo e' soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalita' di funzionamento della
banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento
dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso
provvedimento sono stabiliti le modalita' di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e
per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".

Art. 3
(Norme per il diritto di accesso agli atti
delle imprese di assicurazione)
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e'
inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono
tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di
assicurazione riguardanti tale ramo, nonche' ai danneggiati, il
diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li
riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli
accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione
deve garantire all'assicurato nonche' al danneggiato l'accesso agli
atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla
richiesta l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di
prendere visione degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP
al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente
articolo".
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge
24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 4
(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria
per la circolazione dei veicoli)
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e'
inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle
imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte
presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per
l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una
sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in
relazione a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei
veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione
dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non puo' subordinare la stipula di una polizza
RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".

Art. 5
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti
dai seguenti:
"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo
22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti
nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la
descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal
certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa.
L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti
dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per
tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento,
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione
dei dati o dei documenti integrativi".
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il
risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente e' liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del
relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente
legge. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere
dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno
di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo
punto e' pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un importo
di lire settantamila per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende
la lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale. Il danno biologico e' risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita' di produzione
di reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico
viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni
soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla
integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, e' sostituito dai seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini
prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta
di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione
a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa
comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa
corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre
centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in
relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta
milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta
giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la
sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione
dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un
ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di
lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo,
decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un
limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente
di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a
persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni
per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti
o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda
contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni
di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o
stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente
articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi
ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti e' tenuta ad acquisire la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad
indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve
darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".

Art. 6
(Ricorsi)
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4
della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4
del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione
per le infrazioni di cui all'articolo 5, e' ammesso ricorso al
giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma
1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti
di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da
ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni
private, ivi compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore
di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E'
abrogata ogni diversa disposizione.

Capo II
INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE,
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 7
(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione
nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione
della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito
della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo
aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta
giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in
coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le
condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il
sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo
le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti
per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di
qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della
biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e
forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse
marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche
con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di
acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed
alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare
fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi
tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti nonche' le infrastrutture per
l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle imprese
agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e
dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto
del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della
produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e
di qualita', favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente
naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali
negli allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano
e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e
regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere
agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare
le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,
assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le
tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di
qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la
concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo,
della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche
attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per
autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in
aderenza ai criteri e princi'pi individuati dalle Conferenze
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

Art. 8
(Principi e criteri direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo
si atterra' ai princi'pi e criteri contenuti nel capo I e
nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e
forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di
acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono
utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte
dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed
agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da
2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale
dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e
u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e
delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle
sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti,
favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione
agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando
le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla
formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale
per favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e
occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la
certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere
agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio
comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato
vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli
aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre
extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla
stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire
la pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di
ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e
pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli
animali, del processo di riconversione delle produzioni
agroalimentari verso una crescente ecocompatibilita',
regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che
garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola di base,
razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei
prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente
modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la
valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il
sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed
ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di
origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli
accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali,
per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del
mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate
condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e
telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al
fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i
consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi
assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da
parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed
agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo
supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura,
della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro
atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con
riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto
della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la
permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la
promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale,
nonche' per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel
mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita'
amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalita'
di cui al presente articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto
delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica
della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine
protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della
domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione
avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed
indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti
del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri
ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di
agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici
di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Art. 9
(Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni
sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari
all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del
predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non
regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le
modalita' di erogazione del contributo".

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 10
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)
1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, si applica alle sole concessioni la cui titolarita' sia stata
conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o
diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e
alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle
relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al
comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata
dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei
prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o
indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre
2005, i diritti di societa' partecipate da regioni alle quali siano
affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al
comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime
motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro
tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette societa'
sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora
abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del
totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto
della richiesta".
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da
parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente
finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico
punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate
da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a
0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".

Art. 11
(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,
e' sostituito dal seguente:
"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza
economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle
azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle
inibitorie e per il risarcimento dei danni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di
dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza
e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito
dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento
dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste
dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere
attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del
medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni
di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma
2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a
societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui
al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai
sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili
tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese
direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di
accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette
alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni".
4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
al secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per
cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai
prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante"
sono soppresse.

Titolo II
INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

Capo I
INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 12
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole:
", purche' determinatesi non oltre due anni prima della data di
presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria
degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le
direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e
l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il
rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i
tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di
acquisizione delle relative garanzie".
5. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il soggetto
gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione
prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti
di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non
debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione,
mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella
forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi
incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale,
appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al
capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione e' determinato, per una quota
pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero
delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di
partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai
valori patrimoniali delle societa' stesse e delle cooperative
partecipate alla data della domanda.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la
natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai
principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa,
essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei
requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono
funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere
partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero
territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa'
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza
nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori
provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative
stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla
disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti
di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere
attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i
termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo
schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle
risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i
limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui
all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come
sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a
determinare le modalita' di dismissione delle partecipazioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai
sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.

Art. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443, sono soppresse le parole: "la responsabilita' limitata e".
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
"L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma
dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui
all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica
artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,
sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa'".
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e
quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e
all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: "articoli 2, 3 e
4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo
comma",.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.

Art. 14
(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in
materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle
iniziative dell'IPI)
1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le
modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488. A tale fine, una quota delle risorse
annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del
1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e' utilizzata per integrare le
disponibilita' del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilita' separata,
dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito
contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle
agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede
con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche
tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle
imprese.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il
finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione
industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle
iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio
nazionale gravano sulle disponibilita' del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.

Art. 15
(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto
1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla
lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del
contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite
nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 2 per cento".

Art. 16
(Agevolazioni per l'informazione al consumatore)
1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per
il finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a
consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed
i termini di presentazione dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.

Art. 17
(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di
facchinaggio e di movimentazione delle merci)
1. Le imprese che esercitano attivita' di facchinaggio debbono
essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di
cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al
registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione della
sussistenza di specifici requisiti di capacita'
economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilita' che
saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresi' le
fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di
affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di
cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e
nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle previste
dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.

Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo
grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un
esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi
continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di
formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del
titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro
dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere
prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi
professionali ed a tutela dei clienti";
c) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:
a) con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone,
societa' o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di
mediazione;
b) con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali,
escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

Art. 19
(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
1. Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio,
il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei
carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano
nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le
regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti,
provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti
indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per
la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da
individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia
individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29
ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita,
incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli
impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di
attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di
pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o
particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalita' per l'aumento dell'automazione degli
impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di
vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilita' degli orari nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalita' di sviluppo di attivita'
commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei
carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli
indirizzi, dei criteri e delle priorita' di base ai quali i comuni
individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti
titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico
di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della
medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali
dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge
stessa. L'attivita' di somministrazione e' effettuata nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima
legge n. 287 del 1991, e non e' trasferibile in altra sede. Resta
fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia
presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di
soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate
dall'ufficio tecnico di finanza e' soggetta alle disposizioni della
citata legge n. 287 del 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni
compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE)
n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti
economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o
fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di
distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalita' e
termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali,
stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione,
concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita
consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite
tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati
rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a
quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono
altresi' le modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono
intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il
pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

Art. 20
(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)
1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalita' di
attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, non puo' essere negata l'autorizzazione
all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non
superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di
vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del citato
decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e
autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.
426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La
superficie di vendita del nuovo esercizio non puo' essere superiore
alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera d) del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998,
tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio
dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori
preesistenti.

Capo II
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 21
(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile
1990, n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le
seguenti: "da regioni nonche' dalle province autonome di Trento e
Bolzano e da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle
regioni o dalle province autonome,".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring"
sono sostituite dalle seguenti: ", di factoring e di general
trading".
3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi
agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della
loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa'
o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalita',
condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3,
commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi
oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n.
295".
4. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni,
possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli
interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che
realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea,
strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e
reti in franchising. Con successivo decreto del Ministro del
commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le
condizioni, le modalita' ed i termini dell'intervento agevolativo.
Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST
Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito
addendum alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il
predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i
relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso,
sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente:
"6-bis. Una quota delle disponibilita' finanziarie del fondo
rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, puo' essere utilizzata per la concessione di una garanzia
integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti
agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La
determinazione della quota massima delle disponibilita' da destinare
alla concessione della garanzia, nonche' la percentuale massima della
garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con
i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.".
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e' abrogato.
7. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi
esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse
e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalita', forme
tecniche, modalita' e condizioni da definire con decreto del Ministro
del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare
il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export,
il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli
interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il
Ministero del commercio con l'estero nel quale puo' essere previsto
un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.
8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e
indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di
successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in
via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del
medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito
imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo
Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori
sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui
mercati esteri;";
b) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle
forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di
Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il
personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli
affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o
intese con gli Stati ospitanti le unita' operative dell'ICE. In
presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri
puo' valutare l'opportunita' di notificare come personale delle
rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio
presso le unita' operative dell'ICE all'estero senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
10. Ad integrazione di quanto gia' previsto dall'articolo 103,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello
sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare
riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero, e' stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul
fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a
valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti
degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresi' gli oneri
per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici
specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle
tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del
settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.

Capo III
MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 22
(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e
disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che
acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e
trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato
e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle
caratteristiche determinate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78,
nonche' alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato
di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati
via INTERNET e' riconosciuto per una sola volta un contributo statale
fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per
l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi
per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di
erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di
stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede,
per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di
cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni e'
autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente
per il conseguimento delle finalita' pubbliche nel campo delle
comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca
mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1
ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello
spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia
radiomobili che televisive, nonche' allo studio dell'impatto dei
campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente,
individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a
contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare e' correlato alla
quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo
provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli
istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per
interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.

Art. 23
(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali
legittimamente operanti alla data del 1o settembre 1999, e'
riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese
sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive
adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e per
l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in
materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita'
di attribuzione del contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di
lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno
2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno
2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle comunicazioni.

Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

Art. 24
(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle
procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo
9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9,
comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e
il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di
rete logistica, il Governo e' delegato ad emanare, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti
e strutture da ammettere ai contributi nonche', nel rispetto dei
decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) definire le modalita' e i requisiti per l'ammissione ai
contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli
interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990,
n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior
apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti
pubblici o privati interessati alla realizzazione
dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture
intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del
riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un
sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito
della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di
trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la
fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e
ammessi al finanziamento;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o
collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema
autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacita', il sistema
portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed
intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni
concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge
4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge
1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A
decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni
concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai
contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati
in conformita' alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui
finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo
comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta
data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240,
e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma
6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito
della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo
aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine, il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa
fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi
1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1
secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
(Norme applicative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4339):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (Amato), dal Ministro
dell'industria, commercio e artigianato (Bersani) e dal
Ministro dei lavori pubblici (Micheli) il 15 novembre 1999.
Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori
pubblici) e 10a (Industria), in sede referente, il
1o dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a,
4a, 5a, 6a, 9a, 11a, 13a, Giunta per gli Affari delle
Comunita' Europee e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni 8a e 10a, riunite il 18,
19 e 25 gennaio 2000; 16, 22, 23 e 29 febbraio 2000; 2
marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il 16 marzo 2000 (atto
n. 4339/A) relatori senatore Larizza per la Commissione 8a
e Viserta Costantini per la commissione 10a.
Esaminato in aula il 1o dicembre 1999 (effettuato lo
stralcio degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, che
formano l'atto Senato n. 4339-bis); 31 maggio 2000; 1, 8,
13 giugno 2000 e approvato il 14 giugno 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7115):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive),
in sede referente, il 21 giugno 2000 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV
e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione il 4, 6, 11, 18, 19,
20 e 27 luglio 2000; 12, 13 e 27 settembre 2000; 4, 18, 19,
25 e 26 ottobre 2000; 6 dicembre 2000.
Relazione scritta presentata il 7 dicembre 2000
(atto n. 7115/A) relatore on. Manzini.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2000; 9 gennaio 2001
e approvato il 10 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4339/B):
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede
referente, il 17 gennaio 2001 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 8a, 9a, 11a, 12a, 13a, Giunta per gli Affari
delle Comunita' Europee e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 10a commissione il 25, 30 e 31
gennaio 2001, 6 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 13 e 14 febbraio 2001 e
approvato, con modificazioni, il 15 febbraio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7115/B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive),
in sede referente, il 19 febbraio 2001 con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla X commissione il 20 e 21 febbraio
2001.
Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato
il 27 febbraio 2001.

ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)

TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO

 

Punto percentuale Coefficiente
di invalidità moltiplicatore
1- 1,0
2- 1,1
3- 1,2
4- 1,3
5- 1,5
6- 1,7
7- 1,9
8- 2,1
9- 2,3


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

AVVERTENZA

(Fonte versione elettronica della G.U. da www.tesoro.it. - documento a carattere non autentico - consultazione gratuita. L'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla G.U. a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.)