Introduzione ad uno studio sulla qualità della regolazione comunitaria [1]

di

ANTONIO ESPOSITO

 

La presentazione nello scorso mese di luglio del Libro bianco sulla governance europea [2] ha, tra le altre cose, riaffermato l’importanza delle questioni relative al miglioramento della qualità della legislazione comunitaria. [3]

 Il dibattito istituzionale e dottrinale in materia ha assunto, in effetti, soprattutto nell’ultimo decennio, notevole rilievo e vivacità, nel contesto delle  discussioni relative alla rideterminazione dell’ambito e delle forme dei poteri delle istituzioni europee.

L’esigenza di semplificare la legislazione comunitaria e di migliorarne la qualità redazionale, già emersa nel corso degli anni settanta e ottanta, [4] ha acquisito rilevanza generale a partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992, nelle quali, oltre a fornire indicazioni sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si sottolineava la necessità di procedere all'adozione di misure per la semplificazione ed il miglioramento della trasparenza e della chiarezza della normazione comunitaria.

La questione connesse alla qualità della legislazione presentano, peraltro, a livello europeo contenuti e problemi del tutto peculiari rispetto al livello nazionale, in considerazione delle caratteristiche strutturali dell’ordinamento giuridico comunitario e della forte complessità che caratterizza la maggior parte delle materie oggetto dell’attività regolativa europea.

In primo luogo, la ricerca della qualità della legislazione si configura quale strumento essenziale per la riduzione, alla luce soprattutto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dell’eccesso di regolazione (Normenflut),  inteso come eccesso di intensità e di complessità del sistema normativo comunitario. [5] Sotto tale profilo, il perseguimento di una buona legislazione coincide, per un verso, con la riallocazione dinamica dei poteri di regolazione relativi a ciascun settore tra i diversi livelli di governo [6] e, per l’altro, con la semplificazione della stratificazione normativa esistente.

In secondo luogo, la qualità della legislazione europea presuppone, una volta accertata la necessità dell’intervento comunitario, l'individuazione delle forme di regolazione e dei procedimenti decisionali più adeguati alla complessità della materia da disciplinare e alla natura degli interessi coinvolti. Al riguardo, rilevano, da un lato, le questioni connesse alla distinzione tra atti comunitari di natura “legislativa” o “esecutiva” e alla definizione di una gerarchia delle fonti, e, dall’altro, gli strumenti di acquisizione e valutazione delle opinioni delle categorie produttive interessate e delle informazioni tecnico-scientifiche rilevanti per la decisione politica.

In terzo luogo, emerge il profilo della “conoscibilità” e della chiarezza della normazione comunitaria, sia sotto l’aspetto della qualità redazionale che della pubblicità degli atti giuridici in senso stretto e della c.d. soft legislation.

Un indice particolarmente significativo della latitudine e della complessità del tema in oggetto può essere ravvisato nella scelta della Commissione europea di includere, a partire dal 1995, in un unico documento annuale “Legiferare meglio”, l’analisi dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,  e quella dei profili inerenti alla qualità redazionale, alla semplificazione e alla pubblicità della legislazione. [7]

Tale complessità emerge con evidenza ancora maggiore dal Libro Bianco sulla governance, il quale rileva l’esigenza, al fine di migliorare le politiche e la normativa comunitarie di un concorso di molteplici fattori:

-         la combinazione di diversi strumenti di intervento pubblico, anche alternativi alla legislazione;

-         la fiducia nell’opinione degli esperti;

-         la semplificazione della normativa vigente;

-         la migliore applicazione delle norme europee a livello comunitario e nazionale.

A fronte di una così ampia e articolata serie di problemi, il dibattito dottrinale in materia sembra concentrato soprattutto sul rapporto tra attribuzioni normative comunitarie e nazionali, alla luce dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, con particolare riferimento al collegamento tra i parlamenti nazionali e le istituzioni comunitarie nella c.d. “fase ascendente” di formazione degli atti di diritto derivato. Notevole attenzione viene altresì riservata, soprattutto nella dottrina anglosassone e tedesca, al problema della qualità della regolazione rispetto alla forte complessità tecnica delle materie da disciplinare e alla riduzione del carico normativo per gli operatori economici.  

Minore attenzione sembra invece dedicata alla incidenza sulla qualità della legislazione dell’evoluzione della struttura e degli effetti degli atti normativi comunitari e dell’allocazione di competenze normative all’interno dell’ordinamento comunitario. Eppure tali profili hanno notevole portata, soprattutto ove si consideri, in primo luogo, il nesso tra la tipologia dell’atto comunitario e l’estensione dell’intervento regolativo che con esso si pone in essere, e si tenga presente, in secondo luogo, che la parte più consistente delle disposizioni comunitarie in vigore deriva non da atti “legislativi”, adottati dal Parlamento e dal Consiglio, bensì da provvedimenti delegati di attuazione posti in essere essenzialmente dalla Commissione secondo le procedure della c.d. “comitologia” o “comitatologia”.

In particolare, va evidenziato che l’adozione delle misure di “attuazione” degli atti comunitari di base da parte della Commissione con l’assistenza di comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali e da esperti della materia, sebbene dia origine a forti dubbi sotto il profilo della trasparenza e del controllo parlamentare, appare un elemento decisivo nel miglioramento della qualità della legislazione comunitaria e dell’attività di recepimento nazionale. Le procedure della “comitologia”, infatti, consentono di alleggerire l’attività legislativa in senso stretto dalla elaborazione di disposizioni ad alto contenuto tecnico-scientifico, garantendo, al tempo stesso, che alla predisposizione della disciplina comunitaria partecipino rappresentanti di quelle amministrazioni nazionali alle quali sarà rimessa l’applicazione della medesima disciplina.

L’esame dell’evoluzione della struttura e dei contenuti tipici degli atti giuridici comunitari risulta, pertanto, fondamentale nella ricerca delle forme di produzione normativa più idonee al conseguimento di un elevata qualità della regolazione nel sistema giuridico comunitario.

In tale contesto, assume, parimenti, un notevole rilievo lo sviluppo della soft legislation e delle forme alternative alla legislazione. Tali strumenti, se da un lato sono considerati, soprattutto, dal Parlamento europeo, come erosione delle prerogative legislative, dall’altro, presentano interessanti potenzialità nell’ottica della ridefinizione dell'ambito della regolazione comunitaria.

L’analisi della fonti normative comunitarie consente, altresì, una migliore comprensione della incidenza della disciplina europea sulla qualità dell’attività legislativa ed amministrativa nazionale. 

Nel sistema giuridico europeo, il rapporto tra la qualità della legislazione comunitaria e quella della legislazione nazionale è configurabile in termini di stretta interdipendenza.

Le norme giuridiche comunitarie, infatti, riguardano, in linea generale, rapporti giuridici che non sono di esclusiva pertinenza dell’ordinamento comunitario, ma esistono, e sono disciplinati, contestualmente negli ordinamenti nazionale. Sulla base di tale dato fondamentale, l’articolo 7 del Trattato CE contempla un modello di “esecuzione indiretta”, il quale riconnette l’effettività delle norme comunitarie essenzialmente all’attività legislativa o amministrativa di  trasposizione o di applicazione, posta in essere dagli organi legislativi, amministrativi e giurisdizionali dei singoli Stati membri. Ne consegue, da un lato, che la qualità della normativa interna, nei settori oggetto di integrazione, risulta direttamente condizionata dalle forme e dal contenuto della disciplina comunitaria in materia, e, dall’altro, che le carenze nell’attività di recepimento e attuazione sono un fattore fondamentale alla base del fenomeno dell’eccesso di regolazione. Il ricorso a disposizioni molto dettagliate, anche nel testo di direttive, o ad atti delegati di esecuzione contenenti norme tecniche, è configurabile, infatti, quale risposta della Commissione, con l’appoggio di alcuni Stati membri in seno al Consiglio, al rischio dell’assenza di uniformità e di inesattezza nell’attività di implementazione nazionale. [8]

Occorre, inoltre, considerare che, indipendentemente dai procedimenti di recepimento e applicazione di disposizioni europee, la qualità della regolazione per i soggetti operanti nel sistema giuridico europeo è il risultato della combinazione della normativa nazionale e comunitaria relativa ai vari settori. La progressiva riduzione dell’intervento regolativo comunitario nelle aree di competenza concorrente sarebbe vanificata o, addirittura, risulterebbe dannosa, laddove la legislazioni nazionali nei medesimi settori risultassero inadeguate sotto il profilo della qualità. [9] (Dott. Antonio Esposito, Roma, 16 novembre 2001)

 

 



[1] Il presente articolo espone sinteticamente i contenuti del saggio A.ESPOSITO, La struttura e gli effetti degli atti giuridici comunitari nella ricerca della qualità della legislazione, in G.RECCHIA, R.DICKMANN (a cura di), Istruttoria parlamentare e qualità della normazione, in corso di pubblicazione.

[2] COM(2001)428.

[3] Un particolare rilievo riveste, sotto tale profilo, il rapporto elaborato, ai fini della predisposizione del Libro bianco, dal gruppo di lavoro “Better Regulation”, consultabile nel sito http://www.europa.eu.int/comm/governance.

[4] Si ricordano, in particolare: la risoluzione del Consiglio sulla codificazione dei suoi atti del 26 novembre 1974 (in GUCE C 20 del 28 gennaio 1975, p. 1); l’elaborazione nel 1976, ad opera del Servizio giuridico della Commissione europea, delle “regole di tecnica legislativa” cui i servizi della Commissione stessa devono attenersi nella redazione dei progetti di atti giuridici; la risoluzione del Parlamento europeo sulla semplificazione e codificazione del diritto comunitario del 26 maggio 1989 (A2-152/89).

[5] Sul punto: C.Radaelli, Governing European Regulation: the challenges ahead, Istituto Universitario Europeo, RSC Policy Paper n. 98/3; T.BURNS, Better law-making ? An evaluation of law making in the European Community, in P.CRAIG, C.HARLOW (ed.), Law-making in the European Union, London, 1998, p. 435.

[6] Nella sua comunicazione “Obiettivi strategici 2000-2005: un progetto per la nuova Europa”, la Commissione europea prospetta un ampio decentramento di funzioni legislative e amministrative e la concentrazione della propria attività sulle funzioni europeee fondamentali.

[7] Ogni anno la Commissione presenta la relazione "Legiferare meglio" sulla base della richiesta del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 e conformemente all'accordo interistituzionale dell'ottobre 1993 relativo alla procedura per l'applicazione del principio di sussidiarietà (pubblicato in GUCE, C 329 del 6.12.1993, p. 135) e all’articolo 9 del Protocollo del Trattato CE sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In particolare, tale ultima disposizione impegna la Commissione a presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.  Le prime due relazioni del 1993 (COM (93)545) e del 1994 (COM(94)533), erano limitate all’esame dell’applicazione del principio di sussidiarietà; a partire dal 1995 la Commissione ha ritenuto opportuno ampliare l’oggetto dalla relazione al complesso delle azioni volte a migliorare la legislazione , donde il titolo « Legiferare meglio ». In coerenza con tale nuovo approccio sono state così presentate le relazioni 1995 (CSE(95)580), 1996(CSE(96)7), 1997 (COM(97)626), 1998 (COM(1998) 715), 1999 (COM(1999) 562 def.), 2000 (COM(2000) 772 def).

L’estensione dell’oggetto della relazione è stato accolta favorevolmente dal Consiglio europeo, mentre critiche al riguardo sono state sollevate dal Parlamento europeo: cfr. la risoluzione sulla relazione “Legiferare meglio 1997, adottata il 18 dicembre 1998, in GUCE C 98 del 9 aprile 1999 e la risoluzione sulle relazioni 1998 e 1999, approvata il  26 ottobre 2000.  Nella relazione approvata dalla Commissione giuridica e per il mercato interno su “Legiferare meglio 1997 (A4-0460/98, Rel. Cot) si evidenzia che non appare appropriato includere in unico documento l’esame di principi di natura costituzionale, quali quelli di sussidiarietà e proporzionalità, e quello di meri criteri di tecnica legislativa; in tal modo, si inciderebbe, altresì, negativamente sull’esigenza di un’analisi specifica ed approfondita di ciascuna delle due differenti questioni. La stessa argomentazione è ribadita, in termini più sfumati, dalla relazione della medesima commissione parlamentare su “legiferare meglio” 1998 e 1999 (A5-0269/2000, rel. Wuermeling).

Per una definizione del concetto di “legiferare meglio”: G.CIAVARINI AZZI, Le principe de subsidiarité et l’évolution de législation communautaire: l’approche de la Commission, in Legal European Affairs, 1998, p. 70.

[8] In questo senso: C.Radaelli, Governing European Regulation, cit., p. 5.

[9] Al riguardo, appare opportuno ricordare che nella relazione “Legiferare meglio 1999” (nt. 20) la Commissione rilevava con preoccupazione che dall’applicazione della direttiva 98/34/CE, la quale codifica la procedura di notificazione delle norme e regolamentazioni tecniche nazionali prevista dalla direttiva 83/189/CEE, risulta un forte aumento delle normative nazionali applicabili ai prodotti del mercato interno.

Nella richiamata risoluzione sulle relazioni “legiferare meglio” 1998 e 1999 il Parlamento europeo ha invitato i Parlamenti nazionali a migliorare il controllo sulla qualità della legislazione e sulle politiche comunitarie.