PUBBLICITA' AVVOCATO. Art. 17 Codice Deontologico, modifiche introdotte il 16 ottobre 1999
ART. 17 CODICE DEONTOLOGICO
(Informazioni sull'esercizio professionale.)
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
I. L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
II. E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
III. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
[Il precedente art.17: (divieto di pubblicità) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale.]
DAL PARERE C.N.F. N.17 DEL 16/7/1999.
La commissione ritiene che riportare su apposita pagina Internet le indicazioni dello studio, senza valenza pubblicitaria, limitandosi ad una semplice pubblicità notizia è senz'altro da considerarsi attività rispettosa dei limiti deontologici di cui all'art. 17; ritiene, invece, da ritenersi incompatibile con tale disciplina la pubblicazione della foto del professionista e dei locali dello studio.