Patente di guida. Sospettato di guida in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, gli viene ritirata la patente. Il Prefetto di Lodi non emette l'ordinanza di sospensione nel termine di 15 giorni dal ritiro ed è costretto da A.C. alla restituzione del documento.

di

Rita Fatigati

L'art. 187 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), in vigore 1° Gennaio 1993, "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti", dispone: "E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12(1) , fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare, il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett b) del decreto ministeriale 12 luglio 1990 n. 186(2) , per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sarà accertato con modalità stabilite con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino alla revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.
In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000."
A differenza del vecchio codice che prevedeva, congiuntamente all'art. 132, la disciplina della guida in stato di ebbrezza derivante sia da sostanze alcoliche che da stupefacenti, l'attuale normativa distingue la disciplina in due diversi articoli, l'art. 186 per l'ebbrezza da alcool e l'art. 187 per l'alterazione fisica e psichica dovuta da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, tuttavia, per entrambe la stessa sanzione (difatti l'art. 187 al comma 4 richiama espressamente i commi 2 e 3 dell'art. 186).
Può essere opportuno, a questo punto, ricordare che, ai sensi dell'art. 12 L. 685/85, modificata dal T.U. 309/90, sono considerate sostanze stupefacenti: l'oppio e suoi derivati e alcaloidi da esso estraibili, coca e derivati, sostanze di tipo amfitaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale, i tetracannabinoli, allucinogeni (LSD), cannabis indica (hashish), le sostanze che producono effetti sul sistema nervoso centrale capaci di determinare dipendenza fisica o psichica e le sostanze ad effetto ipnotico-sedativo. Anche il metadone è considerato fra le sostanze non permesse per chi guida, sebbene la questione sia oggetto di controversie medico - legali.
Sulla base dell'art. 187, così come formulato dal Nuovo Codice della Strada, le forze dell'ordine (carabinieri, polizia, ma teoricamente anche i vigili urbani) nel caso in cui ritengano che il conducente non sia "lucido" possono accompagnarlo presso le strutture pubbliche previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 12 luglio 1990 n. 186 (pronto soccorso), per prelevare e analizzare i campioni biologici. Dubbi sulla legittimità costituzionale di questa disposizione, in particolare sul fatto che consente agli agenti di valutare discrezionalmente se sottoporre il guidatore sospettato di essere in stato di alterazione fisica-psichica per uso di stupefacenti, al prelievo dei liquidi organici, sono stati avanzati da più parti. Si riteneva che la norma in esame fosse in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 13 cost., libertà personale dell'individuo, dall'art. 24 cost. diritto alla difesa nonchè dall'art. 32 cost. tutela alla salute. La Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 12 giugno 1996 ha ritenuto infondata ogni questione di illegittimità costituzionale dell'art. 187 C.d.S.: "non è fondata - in riferimento agli art. 13, comma 1 e 2, 24 comma 2, e 32 comma 2 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 comma 2 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo c. strada), così come modificato dal d.lgs 10 settembre 1993 n. 360, laddove prevede che, quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente di un veicolo si trovi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli agenti di polizia hanno facoltà di accompagnarlo presso idonee strutture, per il prelievo di campioni di liquido biologici. Ed infatti, la facoltà accordata nel caso indicato agli agenti di polizia non viola la libertà personale del conducente, posto che egli non subisce coartazioni, in quanto può rifiutarsi di seguire l'agente in caso di ritenuto abuso di potere e il giudice che in seguito sia chiamato a pronunciarsi sul rifiuto deve riscontrare che l'accompagnamento sia stato disposto per un ragionevole motivo. Inoltre, mentre risulta rispettata dalla norma la riserva di legge e di giurisdizione, nemmeno può ritenersi violato il diritto di difesa, per la mancata previsione della necessità della presenza di un medico accanto agli agenti di polizia, e ciò sia perchè tale presenza è completamente estranea al parametro di cui all'art. 24 cost., sia perchè la sua violazione sarebbe comunque esclusa dal fatto che l'accertamento in questione, essendo un atto a sorpresa, trova giustificazione nella logica dell'irripetibilità. Nè infine la norma impugnata è in contrasto con l'art. 32 comma 2 Cost., posto che il prelievo non lede la dignità o la psiche della persona e di regola non ne mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità e la salute." Ovviamente fiumi di inchiostro sono stati consumati per scrivere commenti a questa sentenza a tratti sconcertante.
Ritornando alla procedura di accertamento della violazione di cui all'art. 187, si deve notare che l'organo accertatore, oltre ad avere la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche per eseguire gli esami clinici, può ritirare immediatamente, a titolo precauzionale, la patente al trasgressore, ai sensi dell'art. 218 C.d.S., facendo menzione di ciò nel verbale di contestazione. L'organo accertatore, che ha provveduto al ritiro della patente, deve entro 5 giorni dal ritiro inviare la patente, unitamente al verbale di contestazione, alla prefettura competente, ovvero alla prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il prefetto, entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto il documento, deve emanare l'ordinanza di sospensione indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa (da un minimo di 15 giorni a un massimo di tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso compie più violazioni nel corso di un anno). In tale ordinanza il prefetto ordina altresì al trasgressore di presentarsi alla competente Commissione Medica Locale, per essere sottoposto a visita di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida. Successivamente, decorso il periodo di sospensione, l'interessato potrà ritirare il proprio documento di guida presso la prefettura previa esibizione della certificazione sopracitata dell'avvenuto accertamento con esito favorevole ai sensi dell'art. 187 comma 3.
La Commissione medica, di norma rinnova la patente per un periodo limitato, generalmente un anno, trascorso il quale il conducente dovrà nuovamente sottoporsi ad esame di idoneità dei requisiti prescritti per il rilascio del permesso di guida, solo allora, in caso di esito favorevole, la patente verrà rinnovata per cinque/dieci anni.
Inoltre è onere del Prefetto deferire alla Procura della Repubblica il trasgressore. La Procura della Repubblica aprirà quindi un procedimento penale per guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente che, generalmente, si conclude con una pena pecuniaria (per essere precisi: pena dell'arresto convertita in pena pecuniaria); contro tale pena (pena pecuniaria) non è possibile proporre ricorso in appello.
Qualora, invece, il Prefetto nel termine di 15 giorni non emani l'ordinanza di sospensione, il titolare della patente può ottenere la restituzione definitiva della patente, con esclusione dell'ipotesi di reato. Tutto ciò trova previsione nel sopra citato art. 218 C.d.S. Tuttavia il Ministero degli Interni ha inviato a tutte le prefetture una circolare con la quale viene formulata un'interpretazione, del tutto soggettiva, dell'art. 218, nella sostanza così riassumibile: vero è che il prefetto non ha emesso l'ordinanza di sospensione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento del documento da parte degli agenti accertatori, ma è pur vero che ormai il guidatore è stato segnalato, ragion per cui viene sì restituita la patente ma viene data la possibilità al prefetto di emettere nuova ordinanza di sospensione della patente fino a quando il trasgressore non produce certificato della Commissione Medica Locale che attesti l'idoneità dello stesso alla guida, per dirla come il codice, che attesti l'esistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida. In poche parole viene data una seconda possibilità al prefetto !!
E' principio noto, in tema di procedimenti amministrativi, che il rispetto di una norma procedurale configura un aspetto essenziale e indefettibile del procedimento di emanazione di un atto da parte della P.A.. La violazione di una norma imperativa e insanabile comporta l'annullamento dell'atto stesso su istanza di parte: l'infrazione è come se non fosse mai stata commessa. Ovviamente esistono le eccezioni !!
E' quanto è successo al signor A.C. di Lodi, al quale i Carabinieri, sospettando che lo stesso fosse alla guida in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, in data 06.04.01 ritiravano la patente e la inviavano, unitamente al verbale di contestazione, al Prefetto, che non emetteva nel termine di 15 giorni l'ordinanza di sospensione. Quindi, su istanza dell'interessato il documento veniva restituito, ma il sig. AC. veniva obbligato, ugualmente a sottoporsi agli esami per la verifica dei requisiti psico-fisici, pena nuova sospensione fino alla data di produzione della suddetta certificazione, che, con esito favorevole della Commissione medica, veniva poi presentata al Prefetto in data 30.05.2001.
Da una breve indagine, risulta che tale comportamento della prefettura non è infrequente. Vuol forse dire che l'eccezione sta diventando regola ?

(P. Avv Fatigati, Lodi, 28 giugno 2001)

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1) - Art. 12, comma 1, D. Lgs 285/92 " L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di stato; c) all'Arma dei Carabinieri; d) al Corpo della Guardia di Finanza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale."

2) - L'art. 2, comma 1, lett b) del D.M. 12 luglio 1990 n. 186, dispone che "Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive"