CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NOLA

Piazza Giordano Bruno, 1 - Reggia degli Orsini         80035 NOLA (NA)

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REGOLAMENTO

per

la RICHIESTA, la DELIBERAZIONE ed il RILASCIO dei PARERI ORDINARI sugli onorari e del VISTO di CONGRUITA’ sulle parcelle.

 

 

·     PARERI ORDINARI

 

1)   L’iscritto interessato al rilascio del parere di congruità sugli onorari maturati, ne fa richiesta al Consiglio dell’Ordine, redigendo e presentando al Consiglio istanza in carta legale, con due copie semplici, contenente tutte le indicazioni ritenute da lui necessarie al fine di consentire una corretta valutazione della sua opera professionale, sia da parte del Consiglio sia da parte dell’A.G. e, comunque: il nome e residenza del cliente, l’affare o gli affari trattati, il loro valore, l’attività svolta, l’importanza delle questioni, il risultato conseguito, la documentazione che produce e l’importo degli onorari che egli ritiene di richiedere.

2)   L’istanza è corredata dalla documentazione che il ricorrente ritiene di produrre e comunque, della nota specifica completa delle voci di diritti e degli onorari, nonché dal modulo-questionario fornito dal Consiglio, compilato dal richiedente nella prima parte.

3)   Il richiedente versa a titolo di anticipazione non ripetibile, una percentuale fissa nella misura dell’1% sull’importo richiesto a solo titolo di onorario, e comunque in misura non inferiore a € 20,00.

4)   L’impiegato addetto forma il fascicolo del procedimento, vi inserisce l’istanza, la produzione ed il modulo-questionario, registra la pratica con un numero annuo progressivo e la porta a conoscenza del Presidente o del delegato e/o del coordinatore ai pareri, da questi nominato.

5)   Il Presidente o suo delegato provvede ad assegnare per l’istruttoria le richieste di pareri su note di onorari ai singoli Consiglieri secondo il criterio di cui al punto 6) delle procedure di rilievo disciplinare.

6)   Il Consigliere al quale viene assegnata l’istruttoria del parere assume la posizione di “responsabile del procedimento” ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

7)   La richiesta viene comunicata in copia al cliente, presso il recapito emergente dagli atti, per metterlo nella condizione di controdedurre: non oltre dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Le valutazioni in ordine alle richieste sono adottate, su relazione del responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Ove si manifestasse l’opportunità di ulteriori indagini istruttorie il Consiglio ne incarica il Consigliere delegato; in questo caso il termine per l’emissione del parere è prorogato di sessanta giorni.

8)   Nella deliberazione del parere il Consiglio si attiene al valore effettivo ed al contratto di clientela dichiarati dal ricorrente; liquida i soli scritti difensivi esibiti in copia; si attiene alla dichiarazione del ricorrente per le attività defensionali non documentabili con copie di verbali, bozze, lettere e scritti similari; liquida l’onorario dell’intero affare o dell’intero grado di giudizio, senza tener conto e senza indagare sugli acconti che si affermassero corrisposti o che l’avvocato portasse in detrazione. È, infine, sovrano nella valutazione dell’impegno, del pregio dell’opera, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi per il cliente come prospettati. Il Consiglio liquida in conformità della legge i soli onorari variabili tra un minimo ed un massimo, secondo tariffe.

9)   Le determinazioni in ordine alle richieste di parere sono succintamente motivate. Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita ove ancora esistente agli atti dell’Ufficio, salvi i limiti di cui all’art. 8, quinto comma, DPR 27.6.1992 n.352.

10)                   La tassa consiliare viene determinata nella misura del 4% sull’ammontare liquidato sino a € 5.000,00 e del 3.5% sull’eccedenza.

11)                   Nel caso di rinuncia al parere anteriore alla sua deliberazione la tassa non è dovuta, ma l’anticipazione dell’1% non è ripetibile.

12)                   Il ricorrente ha diritto di conseguire, una volta pagata la tassa consiliare, una copia autentica del ricorso e del parere senza spese ulteriori e diritti e col solo assolvimento dell’imposta di bollo. Può ritirare la produzione dopo la deliberazione del parere o la rinuncia ad esso.

13)                   Il controinteressato può in pendenza del procedimento e sino al ritiro della produzione visionarla ed estrarne a sue spese copie e, deliberato il parere, conseguire copia di esso verso pagamento delle spese e diritti.

14)                   In caso di mancato ritiro della produzione, questa sarà mandata al macero decorsi tre anni dall’emissione del parere.

15)                   Il mancato pagamento della tassa consiliare sul parere deliberato è suscettibile di valutazione in sede disciplinare ed impegna l’ufficio di Presidenza al recupero coattivo delle somme ancora dovute.

 

 

·     VISTO DI CONGRUITA’

 

16)                   All’iscritto è, altresì, riconosciuta anche la facoltà di richiedere al Consiglio dell’Ordine semplice “visto di congruità”, limitatamente alle parcelle presentate per la liquidazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.8.1933 n. 378,  concernenti l’attività professionale prestata in favore dei Comuni e degli altri Enti pubblici per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto, previa richiesta scritta dello stesso Ente: in sostanza, nella ipotesi in cui vi sia totale assenza di contestazione e, quindi, non vi sia per il professionista la necessità di ricorrere alla procedura monitoria.

17)                   Il “visto di congruità”, poiché comporta una disamina limitata alla verifica della corrispondenza tra le voci della parcella e quelle previste dalle vigenti Tariffe Professionali, senza alcuna valutazione della qualità dell’opera prestata dal professionista, non può essere utilizzato ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ex art. 636 cpc; nella stampigliatura che sarà apposta sulla parcella verrà pertanto previsto che il “visto di congruità” non ha efficacia alcuna ai fini della richiesta di decreto di ingiunzione.

18)                   In considerazione della efficacia limitata del “visto di congruità”, la relativa tassa viene istituita nella percentuale fissa dell’1%, da corrispondersi, come per i pareri, al momento della richiesta.

19)                   Il rilascio del “visto di congruità” non preclude il ricorso ad una eventuale successiva richiesta di parere sulla medesima parcella; nel qual caso la tassa versata dal professionista per il “visto” verrà portata in detrazione dalla tassa di parere.

20)                   Alla istanza presentata dall’iscritto per la richiesta del visto di congruità si applicano le medesime disposizioni procedurali previste per i pareri dal presente regolamento, se e in quanto compatibili.

 

 

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