CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NOLA
Piazza Giordano Bruno, 1 -
Reggia degli Orsini 80035 NOLA
(NA)
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REGOLAMENTO
per
la RICHIESTA, la
DELIBERAZIONE ed il RILASCIO dei PARERI ORDINARI sugli onorari e del VISTO di
CONGRUITA’ sulle parcelle.
· PARERI
ORDINARI
1)
L’iscritto interessato al
rilascio del parere di congruità sugli onorari maturati, ne fa richiesta al
Consiglio dell’Ordine, redigendo e presentando al Consiglio istanza in carta
legale, con due copie semplici, contenente tutte le indicazioni ritenute da lui
necessarie al fine di consentire una corretta valutazione della sua opera
professionale, sia da parte del Consiglio sia da parte dell’A.G. e, comunque:
il nome e residenza del cliente, l’affare o gli affari trattati, il loro
valore, l’attività svolta, l’importanza delle questioni, il risultato
conseguito, la documentazione che produce e l’importo degli onorari che egli
ritiene di richiedere.
2)
L’istanza è corredata
dalla documentazione che il ricorrente ritiene di produrre e comunque, della
nota specifica completa delle voci di diritti e degli onorari, nonché dal
modulo-questionario fornito dal Consiglio, compilato dal richiedente nella
prima parte.
3)
Il richiedente versa a
titolo di anticipazione non ripetibile, una percentuale fissa nella misura
dell’1% sull’importo richiesto a solo titolo di onorario, e comunque in misura
non inferiore a € 20,00.
4)
L’impiegato addetto
forma il fascicolo del procedimento, vi inserisce l’istanza, la produzione ed
il modulo-questionario, registra la pratica con un numero annuo progressivo e
la porta a conoscenza del Presidente o del delegato e/o del coordinatore ai
pareri, da questi nominato.
5)
Il Presidente o suo
delegato provvede ad assegnare per l’istruttoria le richieste di pareri su note
di onorari ai singoli Consiglieri secondo il criterio di cui al punto 6) delle
procedure di rilievo disciplinare.
6)
Il Consigliere al quale
viene assegnata l’istruttoria del parere assume la posizione di “responsabile
del procedimento” ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, ed
esercita i poteri e le funzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
7)
La richiesta viene
comunicata in copia al cliente, presso il recapito emergente dagli atti, per
metterlo nella condizione di controdedurre: non oltre dieci giorni dalla
ricezione della raccomandata. Le valutazioni in ordine alle richieste sono
adottate, su relazione del responsabile del procedimento, entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta. Ove si manifestasse l’opportunità
di ulteriori indagini istruttorie il Consiglio ne incarica il Consigliere
delegato; in questo caso il termine per l’emissione del parere è prorogato di
sessanta giorni.
8)
Nella deliberazione del
parere il Consiglio si attiene al valore effettivo ed al contratto di clientela
dichiarati dal ricorrente; liquida i soli scritti difensivi esibiti in copia;
si attiene alla dichiarazione del ricorrente per le attività defensionali non
documentabili con copie di verbali, bozze, lettere e scritti similari; liquida
l’onorario dell’intero affare o dell’intero grado di giudizio, senza tener
conto e senza indagare sugli acconti che si affermassero corrisposti o che
l’avvocato portasse in detrazione. È, infine, sovrano nella valutazione
dell’impegno, del pregio dell’opera, della difficoltà delle questioni e dei
vantaggi per il cliente come prospettati. Il Consiglio liquida in conformità
della legge i soli onorari variabili tra un minimo ed un massimo, secondo
tariffe.
9)
Le determinazioni in
ordine alle richieste di parere sono succintamente motivate. Alle parti
interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista,
della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita ove ancora
esistente agli atti dell’Ufficio, salvi i limiti di cui all’art. 8, quinto
comma, DPR 27.6.1992 n.352.
10)
La tassa consiliare
viene determinata nella misura del 4% sull’ammontare liquidato sino a €
5.000,00 e del 3.5% sull’eccedenza.
11)
Nel caso di rinuncia al
parere anteriore alla sua deliberazione la tassa non è dovuta, ma
l’anticipazione dell’1% non è ripetibile.
12)
Il ricorrente ha diritto
di conseguire, una volta pagata la tassa consiliare, una copia autentica del
ricorso e del parere senza spese ulteriori e diritti e col solo assolvimento
dell’imposta di bollo. Può ritirare la produzione dopo la deliberazione del
parere o la rinuncia ad esso.
13)
Il controinteressato può
in pendenza del procedimento e sino al ritiro della produzione visionarla ed
estrarne a sue spese copie e, deliberato il parere, conseguire copia di esso
verso pagamento delle spese e diritti.
14)
In caso di mancato
ritiro della produzione, questa sarà mandata al macero decorsi tre anni
dall’emissione del parere.
15)
Il mancato pagamento
della tassa consiliare sul parere deliberato è suscettibile di valutazione in
sede disciplinare ed impegna l’ufficio di Presidenza al recupero coattivo delle
somme ancora dovute.
·
VISTO DI CONGRUITA’
16)
All’iscritto è, altresì,
riconosciuta anche la facoltà di richiedere al Consiglio dell’Ordine semplice
“visto di congruità”, limitatamente alle parcelle presentate per la
liquidazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.8.1933 n. 378, concernenti l’attività professionale
prestata in favore dei Comuni e degli altri Enti pubblici per i quali sia stato
dichiarato lo stato di dissesto, previa richiesta scritta dello stesso Ente: in
sostanza, nella ipotesi in cui vi sia totale assenza di contestazione e, quindi,
non vi sia per il professionista la necessità di ricorrere alla procedura
monitoria.
17)
Il “visto di congruità”,
poiché comporta una disamina limitata alla verifica della corrispondenza tra le
voci della parcella e quelle previste dalle vigenti Tariffe Professionali,
senza alcuna valutazione della qualità dell’opera prestata dal professionista,
non può essere utilizzato ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ex
art. 636 cpc; nella stampigliatura che sarà apposta sulla parcella verrà
pertanto previsto che il “visto di congruità” non ha efficacia alcuna ai fini
della richiesta di decreto di ingiunzione.
18)
In considerazione della
efficacia limitata del “visto di congruità”, la relativa tassa viene istituita
nella percentuale fissa dell’1%, da corrispondersi, come per i pareri, al
momento della richiesta.
19)
Il rilascio del “visto
di congruità” non preclude il ricorso ad una eventuale successiva richiesta di
parere sulla medesima parcella; nel qual caso la tassa versata dal
professionista per il “visto” verrà portata in detrazione dalla tassa di
parere.
20)
Alla istanza presentata
dall’iscritto per la richiesta del visto di congruità si applicano le medesime
disposizioni procedurali previste per i pareri dal presente regolamento, se e
in quanto compatibili.
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