Decreto
Legislativo 23 aprile 2004, n. 124
- G. U. n. 110,
12 maggio 2004 -
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista
la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 2004;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
aprile 2004;
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Organizzazione
Art. 1.
Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
1. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto
delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative
di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di
rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di
vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme
di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti
collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la
competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di
direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31
marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la
competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
2.
Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione.
Art. 2.
Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività
ispettive
1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza
in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti
previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La
direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di
coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione
sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività
ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di
vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1,
un'attività di direzione e coordinamento.
3. La
direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle
Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui
all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in
materia di attività di vigilanza.
Art. 3.
Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza
1.
Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti
gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro
sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza
pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento
dell'attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli
indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché le priorità degli interventi
ispettivi.
2. La
Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato,
in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal
Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal
Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza;
dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale
delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la
emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e
quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della
Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente
delegati.
3.
Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di
vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri
interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della
Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante
del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della
Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono, su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro
illegale, essere altresì invitati il comandante generale dell'Arma dei
carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
4.
Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può
essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire
le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza
obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione
generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e
coordinamento.
5. Ai
componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai
soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della
Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 4.
Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza
1. Le
direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e
dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza
in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee
operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le
direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori
regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2.
Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati
nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli
di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1,
secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della
direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di
coordinamento dell'attività di vigilanza.
3. La
Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della
direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione
regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal
Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di
finanza; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore
regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori
di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri
supplenti appositamente delegati.
4.
Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a
partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti
istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non
regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2
possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di
Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del carabinieri.
5. La
Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca,
almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e
l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento
di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di
vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai
componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente
comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 5.
Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza
1. La
direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e
dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive
volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione
di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le
direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori
provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2.
Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di
tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i
CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un
rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul
territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la
emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi
dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini
dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro
illegale, essere altresì invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri ed il Questore.
3. Il
CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato
del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di
competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca
delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di
ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai
componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del
comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al
funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente
sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 6.
Personale ispettivo
1. Le
funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono
svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro.
2. Il
personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e' destinato
e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in
qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le
funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte
anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli
altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito
dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non
compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.
Capo II
Competenze delle
direzioni del lavoro
Art. 7.
Vigilanza
1. Il
personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di
lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a
prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta
utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi
sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e
assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni
professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni
esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il
personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni
legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 8.
Prevenzione e promozione
1. Le
direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio
personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le
Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare,
attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i
datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia
lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di
maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative.
Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le
funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2.
Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano
profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui
sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui
non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale
ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta
attuazione della predetta normativa.
3. La
direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche
d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e
associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e
spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo
schema di convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. La
direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di
direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri
volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei
rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le
attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive
competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e
direttive della direzione generale.
Art. 9.
Diritto di interpello
1. Le
associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o
su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle
Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione
generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei
quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente
per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere
inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che
li trasmettono alla citata direzione generale.
Art. 10.
Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva
1. Al
fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di
vigilanza sul territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca
dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro
ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato
del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione
permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una
sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso
esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del
presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento
della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli
strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003.
2.
Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti
all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna
delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro
sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3.
Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione
dell'attività ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro,
d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del
nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel
territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le
direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di
violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza
obbligatoria.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori
generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di
lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione
generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e
coordinamento.
5. I
verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai
sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e
documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali
provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre
amministrazioni interessate.
Art. 11.
Conciliazione monocratica
1.
Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale
del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della
controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il
tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le
parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni
sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In
caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del
codice civile.
4. I
versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo
le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in
relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento
delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine
di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti
previdenziali interessati la relativa documentazione.
5.
Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le
parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del
lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
6.
Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di
vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una
soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso
delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la
Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione
del procedimento conciliativo.
Art. 12.
Diffida accertativa per crediti patrimoniali
1.
Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla
disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei
prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida
il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2.
Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di
lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto
dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale
medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di
diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della
Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia
di titolo esecutivo.
4.
Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso ricorso
davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17,
integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro
trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella
sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale
del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine
di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso
sospende l'esecutività della diffida.
Capo III
Poteri del
personale ispettivo delle direzioni del lavoro
Art. 13.
Diffida
1. In
caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione
sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali
derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il
relativo termine.
2. In
caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento
dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge
ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il
procedimento sanzionatorio.
3.
L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la
regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il
potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai
commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e
dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le
inadempienze da loro rilevate.
Art. 14.
Disposizioni del personale ispettivo
1. Le
disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di
legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia
attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale,
sono esecutive.
2.
Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici
giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide
entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per
la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutività della disposizione.
Art. 15.
Prescrizione obbligatoria
1.
Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui
applicazione e' affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro,
qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite
con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda,
impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per
gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2.
L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova
applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La
procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la
fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore
abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge
sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.
Capo IV
RICORSI
AMMINISTRATIVI
Art. 16.
Ricorso alla direzione regionale del lavoro
1.
Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro,
fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima
legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della
direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto
di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
2. Il
ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e' deciso, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione,
salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente,
disponga la sospensione.
3. Il
termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre
dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo
dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato
per la decisione.
Art. 17.
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
1.
Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale
per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del
lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore
regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi
si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
2.
Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni
delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento
degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione
regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di
cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione
il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su
richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il
ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.
Capo V
Disposizioni
finali
Art. 18.
Risorse umane, finanziare e strumentali
1.
L'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale
ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da
svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che
attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del
lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia
industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione,
utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle
indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e
di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare
un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una
crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di
formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette
finalità dalla legislazione vigente.
Art. 19.
Abrogazioni
1.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme
incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
Art. 20.
Invarianza degli oneri e disposizione finale
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.