Le misure in materia di giustizia tributaria di cui all’articolo 16-quater del decreto-legge n. 452 del 2001
di
Dott. Antonio Esposito
Il 20 febbraio la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 452 del 2001 (A.C. 2278), il quale, all’articolo 16-quater, reca disposizioni intese, come evidenziato dalla rubrica del medesimo articolo, all’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria.
L’articolo in parola introduce disposizioni che erano contenute in un “maxi-emendamento” presentato dal Governo nel corso dell’esame del ddl finanziaria 2002 presso la Camera dei deputati. Mentre una parte delle disposizioni contenute nell’emendamento è stata approvata ed è quindi confluita nell’articolo 12 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), le disposizioni recate dall’articolo 16-quater in esame, in quanto attinenti a profili strettamente organizzativi, vennero giudicate inammissibili per estraneità di materia rispetto al contenuto proprio della legge finanziaria.
L’articolo 16-quater in esame viene configurato, in sostanza, quale completamento degli interventi contenuti nella citata legge n.448 del 2001.
Il comma 1 del richiamato articolo 12 della legge n. 448, modificando l'articolo 11 del D.Lgs. n. 545 del 1992, ha disposto che, ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tributarie in posti che si rendono vacanti in altre commissioni occorre tenere conto, oltre che dei criteri di valutazione e dei punteggi relativi ai servizi prestati nelle commissioni tributarie di cui alla Tabella F allegata al D.Lgs. n. 545, anche ai criteri generali di valutazione ed i punteggi indicati nella Tabella E allegata al medesimo D.Lgs. n. 545.[1]
Di particolare rilievo è la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 in esame, la quale sostituendo l'articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, ha esteso l'ambito della giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché il contributo per il Servizio sanitario nazionale (cosiddetta "tassa sulla salute").[2]
Il nuovo articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce, inoltre, al giudice tributario la competenza a risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato e capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Appare opportuno ricordare brevemente che, sempre nell’ambito del processo di ampliamento e potenziamento della giurisdizione tributaria, una serie di rilevanti interventi diretti erano stati adottati già con la legge n. 342 del 2000 (collegato fiscale 2000).
In particolare, l'articolo 84 della legge n. 342, è intervenuto sulla materia della incompatibilità dei giudici tributari, di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 545/92, precisando che, dal 1° ottobre 2001, l’incompatibilità con le attività di consulenza tributaria o di assistenza e rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario sussiste anche in presenza dell’esercizio di tali attività “in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione”.
L'articolo 85 della legge n. 342 ha modificato la disciplina in materia di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 545/92 stabilendo che il Consiglio stesso sia composto da 15 membri, in luogo dei precedenti sei membri, eletti tra i giudici tributari, e che il medesimo organo elegge un presidente e due vicepresidenti.
Il comma 3 dell’articolo 85 in parola ha quindi modificato il sistema per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza, istituendo, tra l’altro, presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria nazionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari nominati dal Ministro delle finanze.[3]
L’articolo 86 della
legge n. 342 ha, inoltre, stabilito che i compensi dei componenti delle
Commissioni tributarie, previsti dal medesimo articolo 13 del D.Lgs. 545/92,
siano cumulabili con altri trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque
denominati.
L’articolo in parola apporta alcune modificazioni al D.Lgs.
n. 545/92, concernente l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria e l’organizzazione degli uffici di collaborazione.
In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica la lettera c) dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 545, la quale stabilisce l’incompatibilità con l’incarico di componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio.
La lettera a) coordina la norma in parola con la recente riforma dell’amministrazione finanziaria, disponendo che l’incompatibilità in questione concerne i componenti delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio.
La lettera b) integra il richiamato articolo 11, comma 1 del D.Lgs. n. 545, precisando che nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l’anticipazione nell’assunzione delle funzioni da parte dei componenti delle commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 10, quarto comma, del R.D. N. 12 del 1941, recante norme in materia di ordinamento giudiziario.
L’articolo 10 in parola
dispone che i magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di
giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione
alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione. Tale termine non può
essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di
grazia e giustizia per necessità di servizio.
Il quarto comma del medesimo
articolo stabilisce, appunto, che, nei casi di necessità di servizio, il
Ministro può disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio
presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto
alla corte dei conti.
La lettera c) modifica l’articolo 17 del D.Lgs. n. 545, concernente la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
L’articolo 17, come
modificato dal richiamato articolo 85 della legge n. 342/2000, prevede che il
consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede
in Roma presso il Ministero delle finanze.
Il comma 2 stabilisce che il
Consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici
tributari, mentre il comma 2-bis dispone che il consiglio di
presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.
Il comma 3 dispone, infine,
che i componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti
delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale,
diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili
In base al successivo
articolo 18, il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.[4]
Il numero 1 della lettera c) sostituisce il comma 2 dell’articolo 17, modificando la composizione del consiglio di presidenza.
In particolare, la norma dispone che undici dei quindici componenti del consiglio siano nominati dai giudici tributari; i restanti componenti, in numero di quattro, sarebbero eletti dal Parlamento. In particolare, ogni ramo del Parlamento ne eleggerebbe 2, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, due componenti tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.
Al riguardo, va osservato che la disposizione in esame riprende, in sostanza, le recenti modificazioni apportate dalla legge n. 205/2000 alla composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa[5] e del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti.[6]
Il numero 2 della lettera c), inserendo un nuovo comma 2-bis nell’articolo 17 del D.Lgs. n. 545, precisa che i componenti i componenti del Consiglio di presidenza eletti dalla Camere, finche sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi giurisdizionali tributari.
La disposizione introduce, in sostanza, una nuova fattispecie di incompatibilità tra esercizio delle funzioni giurisdizionali e l’esercizio di determinate attività nel settore tributario, in parziale analogia con la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), ai sensi della quale non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali “coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario.”
La lettera d)
integra il comma 2 dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 545, stabilendo che, ai fini
dell’elezione da parte dei giudici tributari dei componenti del Consiglio di
presidenza, ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per non più di sei
candidati.
La disciplina vigente non contiene un limite espresso al
numero di preferenze che possono essere espresse da ciascun elettore.[7]
Al riguardo, si ricorda, tuttavia, che il comma
2 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 545, soppresso dall’articolo 85 della legge n.
342/2000, prevedeva che ciascun elettore potesse esprimere un voto per un
componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali appartenente a
ciascuna delle qualifiche previste dal richiamato articolo 17 del medesimo
D.Lgs. n. 545.
La lettera e), integrando l’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 545 estende la competenza del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
L’articolo 24 prevede che il
consiglio:[8]
a)
verifica i titoli di
ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b)
disciplina con
regolamento interno il proprio funzionamento;
c)
delibera sulle nomine e
su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni
tributarie;
d)
formula al Ministro
delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e
dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e)
predispone elementi per
la redazione della relazione annuale al parlamento del Ministro delle finanze
sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria;
f)
stabilisce i criteri di
massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g)
stabilisce i criteri di
massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni
tributarie divise in sezioni;
h)
promuove iniziative
intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari;
i)
esprime parere sugli
schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che
comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
j)
esprime parere sulla
ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del
Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
k)
esprime parere sulla
determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni
tributarie;
l)
delibera su ogni altra
materia ad esso attribuita dalla legge.
Il consiglio di presidenza
vigila, inoltre, sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre
ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.
La lettera e) in esame stabilisce che il Consiglio dispone, in caso di necessità, l’applicazione, per una durata massima di un anno, di componenti di una commissione tributaria presso altra commissione o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale. La disposizione sembra, in sostanza, diretta a garantire la piena funzionalità degli organi della giurisdizione tributaria tenuto conto dei particolari carichi di lavoro che potrebbero gravare su singole commissioni tributarie.
Il comma 2 prevede, al fine di impedire che dalla previsione di cui al nuovo comma 2 dell’articolo 17 derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, che siano ridotte le indennità spettanti ai componenti del Consiglio in base all’articolo 27 del medesimo del D.Lgs. 545/92.
Tale ultima disposizione
prevede che i componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle
funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo
trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più
elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria
regionale. Inoltre, ad essi spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento
di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non
inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.
il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e
comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato,
livello C.
Il comma 2 riproduce, in sostanza, la previsione di cui al richiamato comma 2 dell’articolo 85 della legge n. 342/2000, il quale, tenuto conto dell’aumento da sei a quindici del componenti del consiglio di presidenza, disposto dal comma 1 del medesimo articolo, aveva appunto stabilito la riduzione delle indennità di cui all’articolo 27.
Il secondo periodo del comma 2 rimette ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’adozione delle disposizioni per l’attuazione dell’articolo 16-bis in commento.
In particolare, il decreto dovrà:
- determinare il modello della scheda elettorale;
-
coordinare la disciplina in materia di componente del
consiglio di presidenza con quella di incompatibilità con l’esercizio delle
funzioni di giudice tributario. La disposizione, sembra riferirsi
essenzialmente alla nuova composizione del consiglio di presidenza prevista dal
nuovo comma 2 dell’articolo 17 e, in particolare, ai membri di nomina
parlamentare ai quali non dovrebbero applicarsi, diversamente dai membri eletti
dai giudici tributari, le disposizioni in materia di incompatibilità di cui
all’articolo 8 del D.Lgs. 545.
In base al testo vigente
dell’articolo 8, non possono essere componenti delle commissioni tributarie,
finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attività professionali:
a)
i membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo;
b)
i consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi, nonché coloro
che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali,
concorrono all'accertamento dei tributi stessi;[9]
c)
i dipendenti
dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del
Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio;
d)
gli appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza;
e)
i soci, gli
amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di
riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f)
gli ispettori tributari
di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
g)
i prefetti;
h)
coloro che ricoprono
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
i)
a decorrere dal 1°
ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o
accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero
l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con
l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
j)
gli appartenenti alle
Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
k)
coloro che sono coniugi
o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono
iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella
sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa
abitualmente la loro professione.[10]
L’ultimo periodo del comma 2 in commento prevede che entro novanta giorni successivi alla data di emanazione del richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
In sostanza, la disposizione prospetta un ulteriore differimento del termine per il rinnovo del collegio in parola, già disposto, peraltro, da precedenti disposizioni.
Si ricorda che, in base
all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 545, le elezioni del consiglio di
presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente
consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima
della data stabilita.
La norma in esame riproduce parzialmente quella contenuta dall’articolo 84, commi 2 e 3 della legge n. 342/2000. Tali disposizioni, al fine di consentire il rinnovo del Consiglio di presidenza in base alle modifiche introdotte dall’articolo 85, aveva stabilito che per il rinnovo del Consiglio allora in carica decorressero dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza di un periodo di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, entro il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria avrebbe dovuto procedere alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 85.
Appare
opportuno ricordare che prima dell’approvazione in via definitiva della legge
n. 342, intervenuta il 9 novembre 2000, e della sua entrata in vigore il 10
dicembre 2000 (dopo la consueta vacatio
legis di 15 giorni dalla pubblicazione in G.U.), con decreto del Ministro
delle finanze del 5 ottobre 2000, adottato in conformità al richiamato articolo
21 del D.Lgs n. 542, erano state indette per il 12 novembre 2000 le elezioni
per la nuova costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.
Conseguentemente, in assenza
dell'entrata in vigore, in tempo utile, delle disposizioni contenute
nell'articolo 85, le elezioni si sarebbero dovute tenere sulla base delle norme previgenti.
E' quindi intervenuto il D.L.
n. 311 del 2000, il quale ha differito della decorrenza dei termini per il
rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 386 del 2000.
In particolare, il comma 1
dell'articolo 1 del decreto, inserito dalla legge di conversione, ha stabilito
che entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
n. 386/2000 (il 29 dicembre 2000) il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria debba definire tutti gli adempimenti connessi all'attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni. Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 1, i termini
di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 545, per il
rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al momento
in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del
periodo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1. Poiché tale ultimo periodo
è scaduto il 29 ottobre 2001 i termini di cui all’articolo 21 in parola decorreranno
dal 23 febbraio 2002.
[1] Un’analoga
estensione è stata operata con riferimento alla nomina dei componenti delle
commissioni tributarie provinciali, dopo cinque anni di attività nelle stesse,
in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali con precedenza su altri
disponibili.
[2] Inoltre, la norma in esame attribuisce alla giurisdizione
tributaria anche talune controversie relative alla materia catastale e, più
precisamente, quelle concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
[3] Il medesimo articolo 86 ha, altresì, stabilito che le operazioni
elettorali si svolgano presso le sedi delle Commissioni provinciali e regionali
e che presso ciascuna di queste sedi venga istituito l'Ufficio elettorale, che
assicura l'espletamento delle operazioni di votazione, composto dal Presidente
della Commissione o di un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici
tributari nominati dal Presidente delle rispettive Commissioni. Il voto viene
espresso presso la sede della Commissione presso la quale è espletata la
funzione giurisdizionale.
[4] Il medesimo
articolo stabilisce che i componenti del consiglio di presidenza, che nel corso
del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in
qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il
restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
[5] Per quanto riguarda il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, la legge n. 205, modificando l’art. 7 della legge 186/1982,
ha previsto, tra le altre cose, l’inserimento nel consiglio di quattro membri laici, di nomina
parlamentare (due eletti dal Senato e due dalla Camera)
Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è, pertanto, composto:
a)
dal presidente del Consiglio
di Stato,
che lo presiede;
b)
da quattro magistrati
consiglieri di Stato;
c)
da sei magistrati in servizio
presso i tribunali amministrativi regionali;
d)
da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale.
Alla elezione dei membri togati del Consiglio
(effettivi e supplenti) partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio
presso il Consiglio di Stato e presso i TAR, senza distinzione di categoria,
con voto personale, segreto e diretto. Le modalità di elezione sono
disciplinate dall’art. 9 della legge 186/1982.
La
durata del mandato dei componenti elettivi (non immediatamente rieleggibili) è
aumentata dalla medesima legge 205/2000 da tre a quattro anni.
Per quanto
riguarda il consiglio di presidenza
della Corte dei Conti, l’articolo 18 della legge 205/2000, modificando l’articolo 10 della legge 117/1988, ha previsto, tra l’altro,
l’elezione di quattro componenti da parte del Parlamento.
Il
Consiglio, costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, è, pertanto, composto:
-
dal
Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
-
dal
Procuratore generale della Corte dei conti;
-
dal
Presidente di sezione più anziano;
-
da
quattro cittadini eletti, a maggioranza assoluta, dai due rami del Parlamento
tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con
quindici anni di esercizio professionale;
-
da
dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di Presidente di sezione,
Consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in
proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal
ruolo alla data del 1° gennaio dell’anno di costituzione dell’organo. Alla relativa elezione partecipano, in unica
tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.
I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
[7] L’articolo 23 del D.Lgs. n.
545 dispone che l'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro
che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il
maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I
reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati
al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso
entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi
non hanno effetto sospensivo.
[8] In base
all’articolo 23, il consiglio di presidenza delibera, con la presenza di almeno
quattro componenti, a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il
voto del presidente. Le deliberazioni sono adottate, tuttavia, a scrutinio
segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
[9] Il comma 4 dell’articolo 8 dispone che i componenti delle
commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui
al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono
sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità;
successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.
[10] In base al comma 2
del medesimo articolo non possono essere componenti dello stesso collegio
giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado. Il
successivo comma 3 stabilisce che nessuno può essere componente di più
commissioni tributarie