Nola-Tribunale
/ Ordine
degli Avvocati di Nola / HOME
/
Presentazione-Avvertenze
legali
_____________________________________________________________________________________
ESECUZIONI MOBILIARI
FISSAZIONE DI NUOVI INCANTI ED ADEMPIMENTI CORRELATI
La prassi del Tribunale di Nola
di
Vincenzo Scolavino
"In tema di
esecuzioni mobiliari si fa osservare che il rinvio della vendita o la fissazione
di nuovi incanti oltre quello previsto dall'art.538 c.p.c. non sono consentiti
dalle norme del codice di rito e, pertanto, le relative maggiori spese non
possono essere comprese negli importi forfettizzati.
Nel caso citato da codesto Ufficio di sospensione della vendita, a seguito
di istanza di conversione presentata dal debitore ai sensi dell'art.495 c.p.c.,
tuttavia, e in ogni caso in cui il rinvio sia stato determinato da un legittimo
e imprevisto impedimento a far eseguire la vendita stessa nel giorno fissato,
si è del parere che le maggiori spese di cui sopra possano farsi rientrare
negli importi forfettizzati.
Circa le spese di pubblicità, previste dall'art.490 del c.p.c., questo
Ministero ha emanato una nuova, apposita circolare"
(Nota Ministero Grazia e Giustizia - Direzione Gen. Aff. Civ. - Ufficio IV
- n. 4/1374/63 del 13.04.1979)
-------------------------------------------*
* *
La nota sopra riportata costituisce la base sulla quale si struttura la prassi
seguita dal Tribunale di Nola, nel caso di provvedimento giudiziale di fissazione
di nuovi incanti, adottato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare
presso il debitore.
Il caso preso in considerazione dalla nota ministeriale è quello della
procedura esecutiva mobiliare nel cui ambito il Giudice della esecuzione accolga
la richiesta - formulata dal creditore procedente - di fissare nuovi esperimenti
di incanto, oltre quelli normalmente previsti e consentiti dalla normativa
codicistica: in siffatte circostanze, il provvedimento giudiziale assume una
valenza extra ordinem, in quanto assunto al di fuori della ristretta
prospettiva procedurale disegnata dalla norma codicistica; talché,
nel considerare la questione sotto il profilo economico - cioè, nel
ripartire tra gli attori del processo i costi dello stesso - l'Amministrazione
della giustizia conclude ritenendo che sia onere del creditore procedente
accollarsi le ulteriori spese della procedura, non essendo questi ultimi coperti
dall'importo forfettizzato, versato all'atto della presentazione della istanza
di vendita.
E' anche vero che la nota ministeriale sopra riportata esclude che il nuovo
carico economico possa essere imposto al creditore esecutante "
in
ogni caso in cui il rinvio sia stato determinato da un legittimo e imprevisto
impedimento a far eseguire la vendita stessa nel giorno fissato":
in siffatte circostanze - grosso modo coincidenti con tutte le ipotesi
in cui il mancato espletamento dell'incanto non possa essere imputato al comportamento
colposo del creditore procedente - l'Ufficio giudiziario non può pretendere
la corresponsione di ulteriori spese, le quali restano a carico dell'Erario,
fatto salvo il successivo ed eventuale recupero coattivo nei confronti del
debitore esecutato, in sede di liquidazione dei beni pignorati.
Sin qui la mera interpretazione della nota ministeriale. Mette conto, a questo
punto, prospettare le ipotesi che, in concreto, possono verificarsi, nel momento
in cui l'Ufficio giudiziario procedente accrediti - come nel caso del nostro
Tribunale - l'opinione ministeriale sopra riportata.
Si pensi, dunque, al caso in cui, su richiesta del creditore procedente, il
Giudice della esecuzione fissi nuovamente le date degli incanti: il fatto
che il provvedimento sia stato adottato dal giudice della procedura - cioè,
alla udienza di comparizione delle parti - significa che il fascicolo dell'esecuzione
è depositato nella relativa Cancelleria e, quindi, esso non è
materialmente nella disponibilità dell'ufficiale giudiziario; la Cancelleria
delle esecuzioni mobiliari diventa, dunque, il luogo fisico nel quale il nostro
fascicolo staziona dopo l'adozione del provvedimento di nuova fissazione degli
incanti.
A questo punto entra in gioco la prassi adottata dal Tribunale di Nola, facendo
tesoro della citata nota ministeriale: in buona sostanza, affinché
la procedura segua il suo corso ulteriore, si rende necessario che il legale
del creditore procedente si rechi nella Cancelleria delle esecuzioni mobiliari
e dia nuovo ed ulteriore impulso al giudizio, versando il ruolo integrativo
richiesto dall'Ufficio. Solo a questo punto la Cancelleria in questione provvederà
a trasmettere all'Ufficiale giudiziario il fascicolo dell'esecuzione: seguirà,
quindi, lo svolgimento della ulteriore attività processuale, secondo
le regole normali; il pagamento del nuovo ruolo deve, ovviamente, avvenire
in tempo, onde consentire ritualmente l'espletamento delle successive formalità
procedurali poste a carico dell'Ufficiale giudiziario e necessarie, a pena
di nullità, per consentire il tentativo di liquidazione dei beni staggiti:
sarà, pertanto, buona regola recarsi presso la Cancelleria del Tribunale
con congruo anticipo rispetto alla data del primo incanto, onde fare in modo
che il fascicolo della esecuzione sia trasmesso all'Ufficiale giudiziario
in tempo, per rispettare i passaggi cronologici previsti dal codice di rito.
A questo punto, occorre però fare un passo indietro.
Si è visto che la nota ministeriale impone il pagamento del nuovo ruolo
solo nel caso in cui sussista la colposa responsabilità in capo al
procuratore del creditore procedente, al quale solo sia imputabile il mancato
svolgimento degli incanti alle date già fissate; al contrario, il pagamento
del ruolo suppletivo non potrà essere richiesto nel caso in cui il
rinvio degli incanti sia stato legittimo e imprevisto, cioè non dovuto
a colpa del creditore.
Ipotizzando, quindi, che la fissazione di nuovi incanti sia possibile anche
in caso di colpa del creditore (ma l'ipotesi in concreto si verifica molto
raramente) - fatto salvo il maggior peso economico che su di questi verrebbe
a cadere - a carico dell'avvocato, il quale abbia curato in maniera diligente
la procedura esecutiva, si impone l'esigenza di chiedere al Giudice della
esecuzione l'adozione di un provvedimento che non si limiti a fissare i nuovi
incanti, ma delibi altresì in ordine alla imputazione o meno delle
nuove spese procedurali a carico del creditore esecutante, se del caso negligente:
il chiarimento è necessario, perché solo in questo modo la Cancelleria
delle esecuzioni mobiliari sarà in grado di valutare il da farsi; è
a dire aspettare il pagamento del nuovo ruolo, pena la mancata trasmissione
del fascicolo dell'esecuzione all'Ufficiale giudiziario; ovvero, attivarsi
motu proprio e pertanto effettuare la trasmissione del fascicolo, in
assenza di ulteriori adempimenti posti a carico del creditore e da espletarsi
in quella Cancelleria. E', infatti, evidente che la Cancelleria manca di potere
di valutazione in ordine a siffatto problema: talché, alla presenza
di un provvedimento giudiziale che ometta ogni indicazione sugli ulteriori
costi processuali, l'Ufficio probabilmente resterebbe fermo; né, d'altro
canto, la stessa Cancelleria sarebbe tenuta a contattare il procuratore del
creditore procedente, onde sottoporgli la richiesta di pagamento suppletivo,
pena la paralisi della procedura.
Si potrebbe ipotizzare, in una prospettiva diversa, che difficilmente il procuratore
del creditore riesca ad ottenere la fissazione di nuovi incanti, quando il
rinvio o il mancato svolgimento di quelli originariamente fissati sia esclusivamente
imputabile a sua colpa: ragionando in questi termini, si dovrebbe ritenere
che la nuova fissazione degli incanti possa avvenire solo quando non vi sia
colpa del creditore esecutante; se così fosse, allora deve ritenersi
che giammai la Cancelleria dovrebbe paralizzare la procedura, in attesa del
versamento del ruolo suppletivo, il quale, in realtà, non potrebbe
mai essere richiesto, perché mai potrebbe sussistere la colpa del creditore
procedente.
In concreto, è accaduto che la Cancelleria del Tribunale di Nola, nonostante
la fissazione degli incanti fosse stata nuovamente concessa in ragione del
comportamento doloso del debitore, non abbia trasmesso gli atti all'Ufficiale
giudiziario, in assenza della integrazione del ruolo da parte del creditore
procedente ed in presenza di un provvedimento giudiziale sul punto del tutto
anonimo: in casi del genere, il creditore procedente è costretto ad
una ulteriore perdita secca; ma si ritiene che legittimamente lo stesso, a
mezzo del proprio procuratore, possa comparire davanti al Giudice della esecuzione,
evidenziare l'errore procedurale dovuto alla omissione della Cancelleria e,
di riflesso, chiedere, ancora una volta, la fissazione di nuovi incanti, se
del caso richiamando il principio generale posto dall'art.184 bis cpc. Anche
in relazione a problemi di tal fatta, quindi, diventa fondamentale che il
Giudice della esecuzione chiarisca, nel provvedimento di fissazione degli
incanti, se al creditore procedente debba essere imputata la ulteriore spesa
procedurale, pena la definitiva chiusura della procedura: è presumibile,
infatti, che quando il creditore procedente, onerato dal Giudice del pagamento
ulteriore, non ottemperi a tanto, alla successiva udienza di comparizione
non potrà che leggere il provvedimento di estinzione della procedura,
fatta salva l'ipotesi in cui riesca nuovamente a dimostrare di non essere
in colpa, evidenziando la imputabilità aliunde del mancato svolgimento
degli incanti.
Residua, a questo punto, lo svolgimento minimo di talune brevi considerazioni,
esposte soprattutto in chiave provocatoria e per suscitare sul punto il dibattito
della categoria.
Il primo aspetto da considerare concerne la legittimità dell'ulteriore
pagamento richiesto nel caso che ci occupa: considerato che la normativa vigente
in materia di spese processuali civili (Legge 25.04.1957, n.283 e legge 07.02.1979,
n.59) non prevede in alcuna norma siffatto potere impositivo dell'Ufficio
giudiziario, ci si chiede se la mera previsione, contenuta nella nota ministeriale
esaminata, legittimi una prassi che, prima facie, non pare assolutamente
esente da motivi di censura. Non ultimo, il rispetto del principio di legalità
che, nella prospettiva in esame, si fonda sulla previsione di cui all'art.23
della Costituzione, giusta il quale "nessuna prestazione personale
o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Secondo rilievo a farsi: il processo esecutivo, anche in ragione della prassi
creatasi nei nostri Uffici giudiziari, assomiglia sempre più ad un
percorso ad ostacoli per il creditore procedente; è forte il dubbio
sulla efficacia di siffatto processo. E più grande ancora è
il dubbio inerente la effettività della tutela giurisdizionale, pure
costituzionalmente imposta dai Padri costituenti. Si impone, quindi, l'apertura
di un dibattito in ordine alle storture del processo esecutivo nazionale:
ancor di più, si impone un nuovo e continuo intervento di sensibilizzazione
sulle carenze del processo civile in generale (ma viene da ragionare parimenti,
anche richiamando i mali della giustizia amministrativa!), il quale troppo
spesso soggiace al maggiore interesse che il processo penale - evidentemente
più redditizio in chiave mediatica - finisce per sollevare, anche nel
ceto forense. ---------------------------------------------(Vincenzo
Scolavino, Avvocato del Foro di Nola, già in "Impegno forense"
aprile-giugno 2000, pag.22, periodico a cura dell'Ordine degli Avvocati di
Nola)