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ESECUZIONI MOBILIARI
FISSAZIONE DI NUOVI INCANTI ED ADEMPIMENTI CORRELATI
La prassi del Tribunale di Nola

di

Vincenzo Scolavino

"In tema di esecuzioni mobiliari si fa osservare che il rinvio della vendita o la fissazione di nuovi incanti oltre quello previsto dall'art.538 c.p.c. non sono consentiti dalle norme del codice di rito e, pertanto, le relative maggiori spese non possono essere comprese negli importi forfettizzati.
Nel caso citato da codesto Ufficio di sospensione della vendita, a seguito di istanza di conversione presentata dal debitore ai sensi dell'art.495 c.p.c., tuttavia, e in ogni caso in cui il rinvio sia stato determinato da un legittimo e imprevisto impedimento a far eseguire la vendita stessa nel giorno fissato, si è del parere che le maggiori spese di cui sopra possano farsi rientrare negli importi forfettizzati.
Circa le spese di pubblicità, previste dall'art.490 del c.p.c., questo Ministero ha emanato una nuova, apposita circolare"
(Nota Ministero Grazia e Giustizia - Direzione Gen. Aff. Civ. - Ufficio IV - n. 4/1374/63 del 13.04.1979)
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La nota sopra riportata costituisce la base sulla quale si struttura la prassi seguita dal Tribunale di Nola, nel caso di provvedimento giudiziale di fissazione di nuovi incanti, adottato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso il debitore.
Il caso preso in considerazione dalla nota ministeriale è quello della procedura esecutiva mobiliare nel cui ambito il Giudice della esecuzione accolga la richiesta - formulata dal creditore procedente - di fissare nuovi esperimenti di incanto, oltre quelli normalmente previsti e consentiti dalla normativa codicistica: in siffatte circostanze, il provvedimento giudiziale assume una valenza extra ordinem, in quanto assunto al di fuori della ristretta prospettiva procedurale disegnata dalla norma codicistica; talché, nel considerare la questione sotto il profilo economico - cioè, nel ripartire tra gli attori del processo i costi dello stesso - l'Amministrazione della giustizia conclude ritenendo che sia onere del creditore procedente accollarsi le ulteriori spese della procedura, non essendo questi ultimi coperti dall'importo forfettizzato, versato all'atto della presentazione della istanza di vendita.
E' anche vero che la nota ministeriale sopra riportata esclude che il nuovo carico economico possa essere imposto al creditore esecutante "…in ogni caso in cui il rinvio sia stato determinato da un legittimo e imprevisto impedimento a far eseguire la vendita stessa nel giorno fissato": in siffatte circostanze - grosso modo coincidenti con tutte le ipotesi in cui il mancato espletamento dell'incanto non possa essere imputato al comportamento colposo del creditore procedente - l'Ufficio giudiziario non può pretendere la corresponsione di ulteriori spese, le quali restano a carico dell'Erario, fatto salvo il successivo ed eventuale recupero coattivo nei confronti del debitore esecutato, in sede di liquidazione dei beni pignorati.
Sin qui la mera interpretazione della nota ministeriale. Mette conto, a questo punto, prospettare le ipotesi che, in concreto, possono verificarsi, nel momento in cui l'Ufficio giudiziario procedente accrediti - come nel caso del nostro Tribunale - l'opinione ministeriale sopra riportata.
Si pensi, dunque, al caso in cui, su richiesta del creditore procedente, il Giudice della esecuzione fissi nuovamente le date degli incanti: il fatto che il provvedimento sia stato adottato dal giudice della procedura - cioè, alla udienza di comparizione delle parti - significa che il fascicolo dell'esecuzione è depositato nella relativa Cancelleria e, quindi, esso non è materialmente nella disponibilità dell'ufficiale giudiziario; la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari diventa, dunque, il luogo fisico nel quale il nostro fascicolo staziona dopo l'adozione del provvedimento di nuova fissazione degli incanti.
A questo punto entra in gioco la prassi adottata dal Tribunale di Nola, facendo tesoro della citata nota ministeriale: in buona sostanza, affinché la procedura segua il suo corso ulteriore, si rende necessario che il legale del creditore procedente si rechi nella Cancelleria delle esecuzioni mobiliari e dia nuovo ed ulteriore impulso al giudizio, versando il ruolo integrativo richiesto dall'Ufficio. Solo a questo punto la Cancelleria in questione provvederà a trasmettere all'Ufficiale giudiziario il fascicolo dell'esecuzione: seguirà, quindi, lo svolgimento della ulteriore attività processuale, secondo le regole normali; il pagamento del nuovo ruolo deve, ovviamente, avvenire in tempo, onde consentire ritualmente l'espletamento delle successive formalità procedurali poste a carico dell'Ufficiale giudiziario e necessarie, a pena di nullità, per consentire il tentativo di liquidazione dei beni staggiti: sarà, pertanto, buona regola recarsi presso la Cancelleria del Tribunale con congruo anticipo rispetto alla data del primo incanto, onde fare in modo che il fascicolo della esecuzione sia trasmesso all'Ufficiale giudiziario in tempo, per rispettare i passaggi cronologici previsti dal codice di rito.
A questo punto, occorre però fare un passo indietro.
Si è visto che la nota ministeriale impone il pagamento del nuovo ruolo solo nel caso in cui sussista la colposa responsabilità in capo al procuratore del creditore procedente, al quale solo sia imputabile il mancato svolgimento degli incanti alle date già fissate; al contrario, il pagamento del ruolo suppletivo non potrà essere richiesto nel caso in cui il rinvio degli incanti sia stato legittimo e imprevisto, cioè non dovuto a colpa del creditore.
Ipotizzando, quindi, che la fissazione di nuovi incanti sia possibile anche in caso di colpa del creditore (ma l'ipotesi in concreto si verifica molto raramente) - fatto salvo il maggior peso economico che su di questi verrebbe a cadere - a carico dell'avvocato, il quale abbia curato in maniera diligente la procedura esecutiva, si impone l'esigenza di chiedere al Giudice della esecuzione l'adozione di un provvedimento che non si limiti a fissare i nuovi incanti, ma delibi altresì in ordine alla imputazione o meno delle nuove spese procedurali a carico del creditore esecutante, se del caso negligente: il chiarimento è necessario, perché solo in questo modo la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari sarà in grado di valutare il da farsi; è a dire aspettare il pagamento del nuovo ruolo, pena la mancata trasmissione del fascicolo dell'esecuzione all'Ufficiale giudiziario; ovvero, attivarsi motu proprio e pertanto effettuare la trasmissione del fascicolo, in assenza di ulteriori adempimenti posti a carico del creditore e da espletarsi in quella Cancelleria. E', infatti, evidente che la Cancelleria manca di potere di valutazione in ordine a siffatto problema: talché, alla presenza di un provvedimento giudiziale che ometta ogni indicazione sugli ulteriori costi processuali, l'Ufficio probabilmente resterebbe fermo; né, d'altro canto, la stessa Cancelleria sarebbe tenuta a contattare il procuratore del creditore procedente, onde sottoporgli la richiesta di pagamento suppletivo, pena la paralisi della procedura.
Si potrebbe ipotizzare, in una prospettiva diversa, che difficilmente il procuratore del creditore riesca ad ottenere la fissazione di nuovi incanti, quando il rinvio o il mancato svolgimento di quelli originariamente fissati sia esclusivamente imputabile a sua colpa: ragionando in questi termini, si dovrebbe ritenere che la nuova fissazione degli incanti possa avvenire solo quando non vi sia colpa del creditore esecutante; se così fosse, allora deve ritenersi che giammai la Cancelleria dovrebbe paralizzare la procedura, in attesa del versamento del ruolo suppletivo, il quale, in realtà, non potrebbe mai essere richiesto, perché mai potrebbe sussistere la colpa del creditore procedente.
In concreto, è accaduto che la Cancelleria del Tribunale di Nola, nonostante la fissazione degli incanti fosse stata nuovamente concessa in ragione del comportamento doloso del debitore, non abbia trasmesso gli atti all'Ufficiale giudiziario, in assenza della integrazione del ruolo da parte del creditore procedente ed in presenza di un provvedimento giudiziale sul punto del tutto anonimo: in casi del genere, il creditore procedente è costretto ad una ulteriore perdita secca; ma si ritiene che legittimamente lo stesso, a mezzo del proprio procuratore, possa comparire davanti al Giudice della esecuzione, evidenziare l'errore procedurale dovuto alla omissione della Cancelleria e, di riflesso, chiedere, ancora una volta, la fissazione di nuovi incanti, se del caso richiamando il principio generale posto dall'art.184 bis cpc. Anche in relazione a problemi di tal fatta, quindi, diventa fondamentale che il Giudice della esecuzione chiarisca, nel provvedimento di fissazione degli incanti, se al creditore procedente debba essere imputata la ulteriore spesa procedurale, pena la definitiva chiusura della procedura: è presumibile, infatti, che quando il creditore procedente, onerato dal Giudice del pagamento ulteriore, non ottemperi a tanto, alla successiva udienza di comparizione non potrà che leggere il provvedimento di estinzione della procedura, fatta salva l'ipotesi in cui riesca nuovamente a dimostrare di non essere in colpa, evidenziando la imputabilità aliunde del mancato svolgimento degli incanti.
Residua, a questo punto, lo svolgimento minimo di talune brevi considerazioni, esposte soprattutto in chiave provocatoria e per suscitare sul punto il dibattito della categoria.
Il primo aspetto da considerare concerne la legittimità dell'ulteriore pagamento richiesto nel caso che ci occupa: considerato che la normativa vigente in materia di spese processuali civili (Legge 25.04.1957, n.283 e legge 07.02.1979, n.59) non prevede in alcuna norma siffatto potere impositivo dell'Ufficio giudiziario, ci si chiede se la mera previsione, contenuta nella nota ministeriale esaminata, legittimi una prassi che, prima facie, non pare assolutamente esente da motivi di censura. Non ultimo, il rispetto del principio di legalità che, nella prospettiva in esame, si fonda sulla previsione di cui all'art.23 della Costituzione, giusta il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Secondo rilievo a farsi: il processo esecutivo, anche in ragione della prassi creatasi nei nostri Uffici giudiziari, assomiglia sempre più ad un percorso ad ostacoli per il creditore procedente; è forte il dubbio sulla efficacia di siffatto processo. E più grande ancora è il dubbio inerente la effettività della tutela giurisdizionale, pure costituzionalmente imposta dai Padri costituenti. Si impone, quindi, l'apertura di un dibattito in ordine alle storture del processo esecutivo nazionale: ancor di più, si impone un nuovo e continuo intervento di sensibilizzazione sulle carenze del processo civile in generale (ma viene da ragionare parimenti, anche richiamando i mali della giustizia amministrativa!), il quale troppo spesso soggiace al maggiore interesse che il processo penale - evidentemente più redditizio in chiave mediatica - finisce per sollevare, anche nel ceto forense. ---------------------------------------------(Vincenzo Scolavino, Avvocato del Foro di Nola, già in "Impegno forense" aprile-giugno 2000, pag.22, periodico a cura dell'Ordine degli Avvocati di Nola)