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DOCUMENTO ELETTRONICO E VALORE PROBATORIODIK. PONTICELLI
( in collaborazione con WWW.NEWLAW.IT )CHE VALORE PROBATORIO POSSONO AVERE I DOCUMENTI INFORMATICI?
- La L. 59/97 (Bassanini-1) per la prima volta ha equiparato, come valore giuridico, il documento informatico a qualunque altro documento cartaceo, senza fare alcuna altra specificazione, ma solo rinviando ad un successivo regolamento di attuazione.
- Il Reg. 513/97 ha introdotto una serie di requisiti di carattere tecnico, e soprattutto la così detta firma digitale, della quale non si parlava affatto all'interno della legge Bassanini, e facendo sorgere notevoli problemi di carattere interpretativo. In particolare, agli artt.4 e 5 distingueva, o almeno sembrava distinguere, fra un documento munito di firma digitale (generata secondo gli standard tecnici della legge italiana), il quale avrebbe posseduto l'efficacia probatoria della scrittura privata ( ex art. 2702 c.c.) e un documento, unito di firma e dei requisiti tecnici, che avrebbe un'efficacia propria delle riproduzioni meccaniche (ex art. 2712 c.c.).
Il problema dell'efficacia probatoria è un problema ancora aperto, che va risolto in modo abbastanza elastico, in assenza di pronunce giurisprudenziali.
Autorevole dottrina in passato affermava l'esistenza di tre diversi documenti:
A- Un documento informatico sprovvisto dei requisiti previsti nella l.513/97 che, pur essendo valido, non si potrebbe considerare nemmeno come scritto, e quindi può servire solo a formare il libero convincimento del giudice.
B- Un documento informatico munito di firma digitale ma sprovvisto dei requisiti tecnici previsti all'interno del DPCM 8.2.99, avrebbe efficacia probatoria propria delle scritture private ex art. 2702 c.c.
C- Un documento informatico, munito di firma digitale e anche dei requisiti tecnici su indicati, che avrebbe efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, ex art. 2712 c.c.
- Il T.U. 445/00, nell'abrogare espressamente il reg. 513/97, ha introdotto all'interno dell'art.10 tanto la figura del documento informatico munito quanto quello sprovvisto dei requisiti tecnici, escludendo del tutto, quindi, la possibilità che possa sussistere giuridicamente un documento informatico sprovvisto perfino di firma digitale. così che alla fine le opzioni possibili sono solo le ultime due su indicate, e non anche la prima. ma allora, che valore probatorio avranno i documenti informatici non sottoscritti? Ai sensi della normativa vigente è possibile affermare che essi hanno il valore di meri indizi che, quindi, solo se supportati da altri e concordanti elementi, possono concorrere a formare l'apprezzamento del giudice.
Abbiamo affermato, quindi, che allo stato, per conferire valore giuridico ad un documento informatico, e a maggior ragione per permettere che questo produca efficacia probatoria, è necessario che sia siglato con firma digitale. I problemi sorgeranno quando l' Italia recepirà nel suo ordinamento giuridico la dir.ce sul commercio elettronico che non parla di firma digitale ma di firma elettronica, introducendo, tra l'altro, accanto ad una firma elettronica "avanzata" ( più sicura della semplice, ma comunque generata secondo standard meno certi dei nostri ) anche una firma elettronica "semplice", e legando, ovviamente, una diversa efficacia probatoria a seconda della firma elettronica utilizzata.
Sembrerebbe che la firma elettronica, proprio perché di più semplice generazione, possa sveltire i traffici commerciali su internet, e di conseguenza possa essere preferita rispetto alla più "vetusta" firma digitale di italica memoria.Conclusione
Al momento tutti i documenti informatici devono essere sottoscritti con firma digitale, poiché altrimenti non hanno valore giuridico, ma possono essere utilizzati solo come meri indizi.
delle volte alla firma digitale si aggiungono anche requisiti tecnici cui la legge 445/00 lega il conferimento di una efficacia probatoria propria delle riproduzioni meccaniche ex art.2712 c.c.
quando l' Italia recepirà la DIR. CE sul commercio elettronico ( prevista per il 2002), allora non si utilizzerà più la firma digitale ma quella elettronica, cui il legislatore europeo lega due diversi livelli di certezza: una firma semplice o una "avanzata". in ogni caso si tratta di firme generate secondo standard meno rigidi di quelli italiani, e ciò dovrebbe favorire, in un certo senso, i traffici. Anche se la dottrina maggioritaria depone in tal senso, io non sono d'accordo, in quanto penso che un maggior livello di certezza possa essere senza dubbio il miglior incoraggiamento al commercio on line.Ringraziamenti
Doverosi all' Avv. Francesco Iperti e a tutta la squadra di newlaw, il nuovo sito internet di diritto dell' Information technology cui io maldestramente collaboro. E' un'occasione per me importante, in quanto mi permette appunto di conoscere tematiche molto interessanti e attuali, ma purtroppo poco sentite nell'ambito del nostro territorio.
Se anche voi volete approfondirle, vi consiglio di visitare il sito www.newlaw.it.
altri siti:
www.interlex.it
www.kwlex.it
www.netjus.it
Interessanti pubblicazioni sull'argomento sono:
- il testo di Ciacci sulla firma digitale, che è il più aggiornato, edizione 2000, Il sole 24 ore
- il testo del Prof. Enzo Maria Tripodi edito qualche anno prima, ma molto completo e dotato di notevole rigore giuridico e tecnico, ed. Buffetti.
Per un primo approccio, soprattutto sotto un profilo tecnico, alla questione della crittografia asimmetrica, si consiglia il testo sulla firma digitale e documento informatico ed. Simone, con allegato floppy.
Casalnuovo di Napoli,14.06.01
Dott. Karim Ponticelli
WWW.NEWLAW.IT