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Presentazione-Avvertenze
legali
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Il Demansionamento
di
Avv. Bruno Arena
Aiuto! Mi hanno rubato le mansioni. Quando l'indice di gradimento che il datore di lavoro riserva ad un lavoratore tende a scendere sotto i livelli di guardia, non è infrequente che questi, in luogo di vedersi licenziato (misura non poco costosa quando rapportata a motivazioni bizzarre, non veritiere o, comunque, non idoneamente supportate), si trovi soggetto a "misure alternative" volte a dimissionarlo o almeno a farlo tornare sulla retta via. In quest'ambito, iniziativa tra le più gettonate è la dequalificazione del dipendente, che presenta una vasta gamma di realizzazioni, dall'adibizione del soggetto a mansioni inferiori, al demensionamento spinto sino all'azzeramento delle funzioni, con l'effetto per questi di fare la "bella statuina" in azienda, esposto al pubblico ludibrio, quando non invitato a restare a casa, in mortificante attesa di disposizioni. E' ovvio che in tal caso egli si viene a trovare in una situazione il cui indiscriminato protrarsi comporta un gravissimo danno alla sua dignità e personalità morale, posto che, come già rilevato in dottrina, indipendentemente dalla macroscopica illegittimità del completo svuotamento di contenuto delle sue mansioni, il trovarsi senza far più nulla, determina necessariamente discredito nell'ambiente di lavoro, inteso come "formazione sociale ove si svolge la propria personalità" (art. 2 Cost.), nonché concreta, inoltre, una lesione alla possibilità di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4 Cost.).
La misura della dequalificazione, infatti, direttamente proporzionale alla lesione di quei beni immateriali perseguiti dal lavoratore con lo svolgimento della propria attività e tutelati dall'ordinamento non solo attraverso le ricordate norme costituzionali (alle quali va aggiunta la tutela della dignità umana a fronte dell'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.) ma anche tramite norme tese a disciplinare la concreta attuazione della prime, quali, soprattutto, quelle di cui all'art. 2.103 del codice civile. E' quindi certa la sussistenza nella specie di un danno. La giurisprudenza ha infatti rilevato che l'impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento della professionalità.
In sostanza, l'assenza del lavoro priva il lavoratore della possibilità di utilizzare e valorizzare la sua professionalità, determinandone l'impoverimento, ed al tempo stesso ne impedisce la crescita. In tale prospettazione è evidente che la forzata inattività dal lavoro determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile. D'altra parte è noto che lo "ius variandi" del datore di lavoro è di per sé sottoposto a rigorosi limiti, stabilendosi che perché l'esercizio dello stesso possa reputarsi lecito, occorre che sia garantito il rispetto della equivalenza delle mansioni. Oltretutto, la necessità che al lavoratore vengano comunque assegnate delle mansioni discende dalla medesima struttura del rapporto, di natura sinallagmatica, per cui, alla prestazione di una parte (pagamento della retribuzione) deve corrispondere la controprestazione dell'altra (svolgimento di attività lavorativa), non essendo ipotizzabile un rapporto di lavoro in mancanza di tale reciprocità delle prestazioni perché in tale ipotesi sarebbe venuta meno la causa del contratto di lavoro e, quindi, in definitiva, il contratto medesimo (ex art. 1.325 del codice civile).
Per quanto attiene alla quantificazione del detto danno, si è soliti, in assenza di criteri predeterminati, far ricorso alla valutazione equitativa del Giudice che talvolta lo parametra al mero dato retributivo (liquidandolo, come spesso è avvenuto, in una mensilità di retribuzione per ogni mese in cui sono state svolte le mansioni non equivalenti), talaltra lo trae forfettariamente da una serie di elementi (quali, oltre alla retribuzione, l'età del lavoratore e la sua anzianità di servizio, la qualità della sua prestazione, la durata e la portata della dequalificazione e i suoi riflessi sul valore del lavoratore sul mercato e sulla sua immagine professionale, la motivazione del provvedimento).
Ovviamente, insieme con la conseguibilità di un importo risarcitorio, è anche ottenibile la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dirigente nelle funzioni sottrattegli.
E' d'obbligo infine un cenno al danno biologico. La lesione del patrimonio professionale del lavoratore è infatti potenzialmente produttiva non solo del danno patrimoniale di cui sopra, ma anche del c.d. "danno biologico" inteso quale danno alla salute del lavoratore, come menomazione della sua capacità psicofisica, di per sé fonte di obblighi risarcitori a prescindere dalle eventuali ripercussioni negative sulla capacità di reddito del soggetto. (Avv. Bruno Arena, Foro di Napoli)