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Presentazione-Avvertenze
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ALLARGAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Articolo 12 (FINANZIARIA
2002)
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, che
disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle
finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni,
ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I componenti
delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo
cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni
tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo
5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi
di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la
maggiore anzianità di età.";b)
Dopo l'articolo 44-bis, é inserito il seguente:"Art.
44-ter. - (Modifica delle tabelle). 1. I criteri di valutazione ed i punteggi
di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati,
su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l' oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:
"art.2.- (Oggetto della giurisdizione tributaria) -
1. Appartengono alla
giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le
sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate
da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica.
- 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie
promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione,
la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una
stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza,
il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione
della rendita catastale.
- 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da
cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione,
fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo
stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità
di stare in giudizio.".