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PENALE
Legge
11 giugno 2004, n. 145
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2004
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Art. 1.
1.
All’articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza
di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due
anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa»;
b)
al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza
di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre
anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa»;
c) al terzo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi,
quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della
pena detentiva rimanga sospesa»;
d) dopo il terzo comma è
aggiunto il seguente:
«Qualora
la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente
il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante
il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni,
nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto
nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena,
determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo
135, rimanga sospesa per il termine di un anno».
Art. 2.
1.
All’articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato»
sono inserite le seguenti: «, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo
determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;
b)
al secondo comma, le parole: «, salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;
c) dopo il secondo comma
è inserito il seguente:
«La
disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale
della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163».
Art. 3.
1.
All’articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno tre anni»;
b)
al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno otto anni»;
c) al terzo comma, la
parola: «, parimenti,» è soppressa;
d) dopo il terzo comma
sono inseriti i seguenti:
«Qualora
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo
comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione
della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è
concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma,
purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo».
Art. 4.
1.
All’articolo 180 del codice penale le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sette anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni».
Art. 5.
1.
Dopo l’articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale è inserito il seguente:
«Art.
18-bis. Nei casi di cui all’articolo 165 del codice penale il giudice
dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della
collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274».
Art. 6.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.