Testo
Unico spese di giustizia, DPR 115/02 - Risposte
a quesiti
(da: www.giustizia.it )
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Nota del 29-09-2003
Dipartimento per gli
Affari di Giustizia
Direzione Generale
della Giustizia Civile
Ufficio I
Ai Sigg. Presidenti
delle Corti d'Appello
Loro Sedi
OGGETTO : Testo Unico spese di giustizia,
DPR 115/02. Risposte a quesiti
Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, avuto riguardo
ai dubbi interpretativi sollevati da taluni uffici giudiziari, si reputa
opportuno fornire gli indicati chiarimenti.
1.
DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA SUCCESSIVA ALL'ATTO
INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.
E' stato chiesto di conoscere se possa
considerarsi valida, ai fini del pagamento del contributo unificato, la
dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto
introduttivo del giudizio.
In merito, si osserva che l'art 14, comma 2
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del
30 giugno 2002) prevede che "il valore dei processi, determinato ai
sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi
di prenotazione a debito". In mancanza di tale dichiarazione il
processo "si presume" di valore superiore ad euro 516.457 e,
dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima,
pari ad euro 930 (art. 13, comma 6 T.U.).
Orbene, deve ritenersi che, seppure l'art.
14 T.U. faccia espresso riferimento alla "dichiarazione resa nelle
conclusioni dell'atto introduttivo", possa considerarsi valida la
dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto
introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della
causa e sia sottoscritta dal difensore. Ciò, in considerazione del fatto che,
come si evince anche dalla relazione all'art. 13 T.U. - che determina gli
importi del contributo unificato - la ratio della norma è quella di
determinare "la misura del contributo unificato in relazione al valore
dei processi"; conseguentemente, sembra evidente che l'effetto
sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, comma 6 T.U. si
riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure
successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della
causa.
Diversamente, la precisazione sul valore
della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché
sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo,
deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del
giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di
valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato
da versare. La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel
fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).
2.
CONTRIBUTO UNIFICATO DA VERSARE NELL'IPOTESI DI IMPUGNAZIONE
AVVERSO LA SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E
NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
E' stato chiesto di conoscere se la
riduzione del contributo unificato prevista per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo I, compresi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
di opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 13, comma 3 del T.U.),
debba essere operata anche nei confronti dei procedimenti di impugnazione delle
sentenze che decidono sulle predette opposizioni.
Al riguardo, si ritiene che la specialità
dei giudizi di opposizione, sia avverso il decreto ingiuntivo sia avverso la
sentenza dichiarativa di fallimento, si esaurisca con il procedimento di primo
grado. Conseguentemente, l'impugnazione avverso la sentenza che conclude i
predetti procedimenti assume le forme di un ordinario giudizio di appello per
il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista
dall'art. 13, comma 3 cit.
3.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A
SEGUITO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA.
Sono stati chiesti chiarimenti in merito al
pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già
pendente innanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di
incompetenza.
Al riguardo occorre preliminarmente
osservare che l'art 9 T.U. prevede che il contributo unificato di iscrizione a
ruolo è dovuto "per ciascun grado del giudizio".
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia,
con la circolare
n. 3 del 13 maggio 2002, ha affermato in proposito che non deve essere
pagato "un nuovo contributo unificato in tutte quelle ipotesi di
riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un
grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un
processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". Si precisa che
tale affermazione intendeva limitare l'esclusione del pagamento del contributo
alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice
originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo davanti
ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente
iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo unificato deve essere
nuovamente corrisposto.
4.
NOTIFICAZIONE A RICHIESTA DELL'UFFICIO – ANTICIPAZIONE
FORFETTARIA EX ART. 30 T.U.
Numerosi quesiti sono pervenuti dagli uffici
dei tribunali per i minorenni in ordine all'applicazione dell'anticipazione
forfettaria per le notificazioni eseguite d'ufficio ex art. 30 T.U.,
nell'ambito delle procedure civili relative a minori. In particolare è stato
chiesto di conoscere se, in considerazione di quanto disposto dall'art 10,
comma 2, T.U. - che esenta dal contributo unificato "il processo, anche
esecutivo, di opposizione e cautelare in materia di assegni per il mantenimento
della prole, e quello comunque riguardante la stessa" - l'importo
forfettizzato di cui all'art. 30 T.U. debba o meno essere percepito.
In merito deve ritenersi che l'esenzione dal
pagamento del contributo unificato, prevista dall'art. 10, comma 2, del citato
T.U. per i procedimenti civili riguardanti la prole, non sia estensibile anche
all'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 T.U.
L'art 10, comma 2, T.U. prevede infatti, in
maniera espressa, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i
procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole senza fare alcun
riferimento all'anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.
Inoltre, si rileva come lo stesso articolo
30 T.U., nel prevedere, in generale, le ipotesi in cui i diritti e le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per le notificazioni a richiesta
d'ufficio debbono essere anticipate dalla parte, esenta espressamente dal
predetto versamento soltanto i processi di cui all'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Relativamente ad altre ipotesi dubbie, si
rammenta che il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare
n. 6 dell'8 ottobre 2002, ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti
alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme
speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista in maniera chiara ed
inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.
A titolo di esempio, in materia di adozione,
l'art. 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce l'esenzione dal
pagamento di "imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e
diritto dovuti ai pubblici uffici": è evidente che, in tal caso, dal
dettato della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore di ritenere
esente il citato procedimento da ogni spesa e quindi anche dai diritti di
notifica ex art. 30 T.U.
Analogo criterio deve essere seguito per gli
altri procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole.
Ancora, per le medesime ragioni, deve
ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti
dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del
T.U., sono soggetti alla anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 ed al
pagamento dei diritti di copia.
5.
REGISTRAZIONE DEI DECRETI EMESSI IN MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE.
Taluni uffici giudiziari hanno chiesto di
conoscere il trattamento fiscale dei decreti emessi in materia di equa riparazione
ed, in particolare, se i medesimi siano soggetti all'obbligo della
registrazione con pagamento dell'imposta ovvero alla registrazione a debito ex
art. 59 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In merito si rappresenta che l'Agenzia delle
Entrate, interpellata da questo Ufficio, con la nota prot. n. 2003/50865 del 30
maggio 2003, ha ritenuto che tali decreti siano soggetti all'imposta di
registro.
Per ciò che concerne le modalità di
registrazione dei predetti decreti la medesima Agenzia ha puntualizzato che
"la formalità è eseguita a debito, vale a dire senza il contemporaneo
pagamento delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 59, lettera a) del testo
unico sull'imposta di registro, considerato che in questi procedimenti è sempre
parte un'amministrazione statale" e che "il cancelliere è
l'organo tenuto a richiedere la registrazione a debito con le modalità previste
dall'art. 60 del testo unico sull'imposta di registro".
6.
LEGGE 7 APRILE 2003, N. 63 – CONTRIBUTO UNIFICATO.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha
elevato ad euro 1.100 il limite di esenzione per il pagamento del contributo
unificato (precedentemente determinato in euro 1.033 dall'art. 10, comma 4 e
dall'art. 13 lettera a) del DPR 115/02 – T.U. sulle spese di giustizia)
numerosi uffici del giudice di pace hanno chiesto di conoscere se il procedimento
civile di valore superiore ad euro 1033, ma inferiore ad euro 1.100, sia
assoggettabile alle altre imposte, tasse, diritti e spese.
In merito si osserva quanto segue.
La legge 7 aprile 2003, n. 63 ha modificato
l'art 10, comma 4, e l'art. 13 lettera a) del DPR 115/02 – T.U. sulle spese di
giustizia – elevando il limite di esenzione previsto per il contributo
unificato da euro 1.033 ad euro 1.100. Nessun riferimento è stato invece fatto
in ordine all'esenzione "dall'imposta di bollo e di registro e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" prevista
dall'art. 46 della legge 374/91 per gli "atti e
provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033".
Pertanto, deve ritenersi che la
modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sia da riferirsi
esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche
ad altri tributi, diritti e spese che restano, quindi, generalmente dovuti per
atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in
sede non contenziosa il cui valore eccede la somma di euro 1.033.
29-09-2003
IL DIRETTORE GENERALE