CONTRIBUTO UNIFICATO
Procedimenti
esecutivi
(da: www.giustizia.it
)
_____________________________________________
Nota del
14-01-2004
Dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Direzione
Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
A
tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
OGGETTO : Contributo unificato. Procedimenti esecutivi
Con riferimento alla problematica
in oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti sulle
problematiche di seguito indicate.
1.
DIFFERIMENTO DELLA VENDITA.
E' stato chiesto di conoscere se
nella procedura esecutiva il rinvio delle istanze di vendita a richiesta della
parte debba essere assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal
rinvio; ciò in quanto lo stesso comporta una ripetizione della attività di
cancelleria necessaria per la vendita stessa (bandi, avvisi, attività
dell'UNEP), analoga a quella posta in essere dopo l'iniziale istanza ex
art. 529 o 567 c.p.c. per la quale va corrisposto il contributo unificato.
In merito, deve rilevarsi che nel
caso in cui il rinvio sia determinato da un legittimo ed imprevisto impedimento
appare corretto affermare che le maggiori spese devono ritenersi assorbite nel
contributo unificato; ciò, anche nell'ipotesi in cui il rinvio della vendita
sia disposto dal giudice su richiesta delle parti e sia riconducibile, quindi,
ad un interesse di queste ultime.
Invero, deve ritenersi che le
spese nascenti dal differimento della vendita (diritti di copia, spese per le
notificazioni) - seppure concesso ad istanza di parte - debbano, comunque,
essere viste nella logica riformatrice del contributo unificato e così fatte
rientrare nell'importo pagato al momento della presentazione dell'istanza di
vendita o di assegnazione.
A conforto di siffatta
interpretazione si richiama quanto previsto nella relazione all'art. 9 della
legge n. 488/99 (istitutiva del contributo unificato) dove è detto che, in
effetti, il nuovo regime "risponde ad una impostazione profondamente
innovativa, prevedendo non più tanti adempimenti parziali quanti sono gli
incombenti o gli adempimenti del procedimento, ciascuno dovuto in momenti ed a
titoli diversi…" ma "piuttosto l'anticipazione al momento di avvio
del procedimento del versamento di un'unica somma calcolata in modo
forfettario…destinata ad assorbire ogni altra prestazione fino alla conclusione
del procedimento ed indipendentemente dal numero degli atti". Ancora,
il nuovo sistema "mira non tanto ad alterare il saldo complessivo del
gettito, tributario e non, derivante dal settore giurisdizionale, ma piuttosto
a mutarne radicalmente le modalità di prelievo, in chiave sostanzialmente di
semplificazione".
La ratio della nuova
normativa, pertanto, induce a ritenere che nessun pagamento aggiuntivo possa
essere richiesto per il rinvio delle vendite concesso dal giudice ad istanza di
parte.
2.
OMESSA COSTITUZIONE DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI.
Sul presupposto che l'attuale
disciplina non consente il versamento dei diritti di cancelleria da parte
dell'ufficiale giudiziario nel momento del deposito in tribunale del
pignoramento (art. 543 c.p.c.) - come in precedenza era stabilito dalla
circolare ministeriale dell'allora Direzione Generale degli Affari Civili e
delle Libere Professioni n. 1/97 - è stato chiesto di conoscere se l'omessa
costituzione del creditore provochi comunque l'impossibilità del recupero delle
spese sostenute.
A tale quesito deve rispondersi
positivamente sulla base di quanto in precedenza osservato sulla ratio e
sugli effetti della nuova normativa.
3.
RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CON CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
ESEGUITA E RICORSO PER L'ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO PER L'INATTIVITA'
DELLE PARTI (EX ART. 630 e 631 C.P.C.)
Sono stati chiesti chiarimenti in
merito alla necessità del pagamento del contributo unificato per tali tipi di
ricorsi nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita.
In merito, in considerazione del
fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto,
relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato
solo al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita (art. 14,
comma 1 T.U.), non si ritiene dovuto per tali procedimenti alcun contributo. Né
può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo
relativo ai procedimenti in camera di consiglio pari ad euro 62 (art. 13 lett.
a) T.U.) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II,
capo VI del c.p.c. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono
disciplinati nel libro III del c.p.c. relativo al processo di esecuzione.
Per quel che concerne le spese di
notifica e l'imposta di bollo si osserva quanto segue.
Nel caso in cui la parte presenti
domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del
pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento,
il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la cancellazione della
trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in
cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo,
deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall'art. 172 disp. att.
c.p.c. La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale devono
intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore,
deve essere comunicato a cura della cancelleria (art. 485, comma 2 c.p.c.);
conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese
per la notifica dello stesso.
Si ritiene invece dovuta
l'imposta di bollo sull'istanza in quanto trattasi di un procedimento non
sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 T.U.).
4.
ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO.
E' stato chiesto di conoscere se
debba essere pagato il contributo unificato nell'ipotesi di deposito
dell'istanza ex art. 495 c.p.c., intesa ad ottenere dal giudice
dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da
sostituire alle cose pignorate.
In merito, deve rispondersi
negativamente nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo
procedimento, bensì si inserisce nella procedura esecutiva già in corso per la
quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato.
Se la richiesta di conversione è
inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione
deve ugualmente ritenersi che la stessa sia esente dal pagamento del contributo
per gli stessi motivi indicati sub 3).
Per ciò che concerne le spese di
notificazione valgono sempre le medesime considerazioni svolte al punto 3).
Infatti, poiché il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza
prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve
fissare (non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione)
l'udienza (art. 495, comma 3 c.p.c.) ed il relativo decreto deve essere
comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi
l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell'istante le
spese per la notificazione dei biglietti di cancelleria.
Si ritiene, invece, dovuta
l'imposta di bollo sull'istanza trattandosi di procedimento non soggetto al
pagamento del contributo unificato (ex art. 18 T.U.).
5.
ISTANZE PER LA RESTITUZIONE DEI TITOLI NEL PROCEDIMENTO
ESECUTIVO MOBILIARI ED IMMOBILIARI E NELL'IPOTESI DI INEFFICACIA DEL
PIGNORAMENTO EX ART. 497 C.P.C.
E' stato chiesto di conoscere se,
nell'ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intenda rinunciare
agli atti del procedimento esecutivo facendo istanza di restituzione del titolo
prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita, o nell'ipotesi
di decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c., la
domanda sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato.
A tale quesito deve rispondersi
negativamente. Tali istanze, infatti, anche se presentate prima dell'istanza di
assegnazione o vendita dei beni, non danno luogo ad un'autonoma attività
processuale che giustifichi il pagamento del contributo.
Si ritiene, tuttavia, dovuta
l'imposta di bollo in quanto non dovuto il contributo unificato (ex art.
18 T.U.).
Tutto
quanto sopra esposto, si prega la S.V. di voler diffondere la presente nota a
tutti gli uffici del distretto interessati.
14-01-2004