CONTRIBUTO
UNIFICATO
Patrocinio a spese dello Stato
(da: www.giustizia.it
)
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Nota del 06-05-2003
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della
Giustizia Civile
Ufficio I
A tutti i Sigg.ri Presidenti
delle Corti di Appello
OGGETTO : Ricorso avverso
i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato - opposizioni ai decreti di pagamento, ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002
- natura giuridica e pagamento del contributo unificato.
Con riferimento alla problematica di
cui all'oggetto, si osserva quanto segue.
Gli articoli 99 e
170 del D.P.R. n.
115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia) disciplinano, rispettivamente, il procedimento di ricorso
avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del
compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che, comunque,
abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento.
Come noto, la
tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale prevista per gli
onorari di avvocato (art. 29 e ss. L. n. 794/42) e l'ufficio giudiziario
procede in composizione monocratica (art. 99, comma 2, T.U.).
Ciò premesso,
numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se tali procedimenti
debbano o meno essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di cui
agli artt. 9 e ss. del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Al quesito deve
rispondersi positivamente.
Invero, la natura
del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è pacificamente
individuata tra quelli della volontaria giurisdizione.
Tale procedimento,
che è richiamato quale modello dalla normativa oggetto di esame, è del tutto
autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale autonomia
impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di strumentalità
che il Testo Unico contempla come motivo di esenzione dal pagamento del
contributo unificato (cfr., ad esempio, l'art. 10, comma 5, T.U.).
Né, in contrario,
può dedursi quanto stabilito nella sentenza, emessa dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, n. 25 del 6 dicembre 1999, con la quale è stata
individuata la competenza del giudice penale a conoscere del procedimento di
ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Tale pronuncia, infatti, dà espressamente atto dell'autonomia del
procedimento ex art. 29 della legge
n. 794 del 1942 rispetto a quello principale, limitandosi ad argomentare
l'accessorietà del medesimo ai soli fini del riparto della giurisdizione tra il
giudice civile e quello penale. Ciò, tra l'altro, è confermato anche dal fatto
che il giudice penale, nel decidere, deve comunque applicare il rito camerale
previsto dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 e non già quello peculiare
del processo penale, disciplinato dagli artt. 127 c.p.p.
Il procedimento in
questione, in definitiva, come già detto, è del tutto distinto da quello di
merito che lo ha occasionato e segue regole di impugnazione e di definizione
del tutto autonome rispetto al procedimento originario. Tale autonomia,
evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della previsione del pagamento
del contributo unificato.
Conclusivamente,
deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto delle istanze di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di
opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'art. 170 del citato Testo
Unico sulle spese di giustizia sia dovuto il pagamento del contributo
unificato, previsto dall'art. 13, lett. a) del medesimo Testo Unico, pari ad
euro 62.
Si segnala, in
ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel "ruolo generale degli
affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art. 13, n.
18, D.M. n. 264 del 27 marzo 2000).
Le SS.VV. sono
pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto
interessati.
06-05-2003
Il Direttore Generale
Francesco Mele