CONTRIBUTO UNIFICATO
Iscrizione
dei giornali e dei periodici nel
c.d.
registro della stampa. Artt. 5 e 6 legge n. 47/48.
(da: www.giustizia.it )
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Nota del 22-10-2003
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della
Giustizia Civile
Ufficio I
Ai Sigg. Presidenti delle Corti
d'Appello
OGGETTO : Iscrizione dei
giornali e dei periodici nel c.d. registro della stampa. Artt. 5 e 6 legge n.
47/48.
Numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se
debba essere pagato o meno il contributo unificato per le iscrizioni dei
giornali e dei periodici nel registro di cui all' art. 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (c.d. registro della stampa) e per le annotazioni di cui al
successivo art. 6.
In merito si osserva quanto segue:
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione
(Sentenza n. 9288 del 19/11/94) hanno ritenuto che la funzione di controllo
attribuita al Presidente del Tribunale sulla regolarità dei documenti
presentati per le iscrizioni e le annotazioni nell'indicato registro ha natura
amministrativa e non giurisdizionale essendo unicamente diretta ad accertare se
sussistano o meno i presupposti necessari all'esecuzione della formalità.
L'art. 9 del testo unico sulle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR
115/02) stabilisce che il contributo unificato è dovuto "per
ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura
concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo…".
Pertanto, attesa la natura amministrativa del procedimento
in questione, questo Generale Ufficio ritiene non dovuto il contributo
unificato per le iscrizioni e le annotazioni nel registro di cui all'art. 5
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Infatti, con la circolare
n. 3 del 13 maggio 2002 il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha
precisato che il contributo previsto per i procedimenti amministrativi riguarda
solo quelli che si svolgono dinanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato e non
può, dunque, essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo di
competenza degli uffici giudiziari ordinari.
Si ritiene, tuttavia, dovuta l'imposta di bollo e la tassa
sulle concessioni governative.
Tanto si dispone per la corretta applicazione della
normativa in materia di contributo unificato.
22-10-2003
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco MELE