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Nota del 31-10-2003
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
A tutti i Signori Presidenti
delle Corti di Appello
OGGETTO : Versamento della
cauzione nell'ipotesi di ricorso ex art. 204 bis C.d.s. Integrazione della nota
di questa Direzione Generale prot. n.
1/10678/7C Codice stradale (U) del 13 agosto 2003
Con riferimento alle modalità di versamento della cauzione
di cui all'art. 204 bis del nuovo C.d.s., in seguito ad accordi intervenuti con
l'Ente Poste s.p.a., si rappresenta che, in alternativa allo strumento del
deposito giudiziario, può essere utilizzato anche il cd. libretto nominativo
con vincolo cauzionale.
Il libretto in questione è un normale libretto nominativo
fruibile in ogni ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul
quale, in sede di apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per
cauzione ai sensi dell'art. 204 bis della legge n. 214 dell'1 agosto 2003",
nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si
ricorre, completi dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale.
Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al
ricorrente per allegarlo al ricorso.
Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito
sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro
presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente. La cancelleria,
pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul
titolo.
Si evidenzia che, poiché il predetto libretto svolge
funzioni di deposito giudiziario, il cancelliere, oltre a registrare su di esso
gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero del ruolo
generale), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10
marzo 1910 n. 149, annotando gli estremi dello stesso nel Registro generale dei
depositi giudiziari, Mod. 1.
La somma depositata sarà rimborsata con le seguenti
modalità a seconda dell'accoglimento o meno del ricorso:
a.
in
caso di accoglimento del ricorso la somma presente sul libretto è integralmente
restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà, pertanto, consegnare al
ricorrente il libretto, unitamente a copia autentica del provvedimento di
accoglimento disponente in merito all'assegnazione delle somme, per la
successiva consegna all'ufficio postale presso il quale il ricorrente intende
chiedere il rimborso. Il libretto verrà estinto dall'ufficio postale dopo la
corresponsione del saldo al ricorrente;
b.
nell'ipotesi
di rigetto del ricorso, la cancelleria deve trasmettere il libretto all'ufficio
postale con la copia autentica del dispositivo della sentenza affinché la
cauzione sia assegnata all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.
L'assegnazione potrà avvenire mediante consegna della somma in contanti al
legale rappresentante, ovvero, su richiesta della stessa amministrazione,
tramite accreditamento su conto corrente postale o vaglia cambiario. In tale
ultime ipotesi le spese dovranno essere stornate dall'ammontare della somma
depositata sul libretto. L'eventuale somma residua è restituita al ricorrente
secondo le modalità già precisate sub a). La ricevuta dell'operazione eseguita
è consegnata alla cancelleria ed è allegata al registro modello I (analogamente
a quanto avviene per i depositi giudiziari, vedi artt. 162 D.M. 20/12/1952 e 18
del R.D. n. 149/1910).
Infine, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati
dagli uffici giudiziari, si precisa che, con la nota prot. n. 1/10678/7C Codice
stradale (U) del 13 agosto 2003 della Direzione Generale della Giustizia
Civile, si è inteso dettare disposizioni soltanto in merito alle modalità di
deposito della somma da versare a titolo di cauzione, lasciando impregiudicata
la valutazione – rimessa, in ultima analisi, alla esclusiva competenza
dell'organo giurisdizionale – delle ipotesi in cui sia necessario il predetto
versamento.
Le cancellerie, pertanto, sono tenute a ricevere i ricorsi
in opposizione sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente
riservata alla valutazione dell'organo giudiziario la declaratoria di
inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione.
Si prega di diffondere la presente nota a tutti gli uffici
del distretto interessati.
31-10-2003
Il Direttore Generale
Francesco Mele