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Versamento della
cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione. Codice della
strada
(da: www.giustizia.it
)
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Nota del 13-08-2003
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della
Giustizia Civile
OGGETTO
:
Legge
01/08/2003 nr. 214 di conversione del D.L. 151/2003 (modifiche al nuovo codice
della strada). Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
La
legge nr. 214/2003 di conversione del decreto legge nr. 151/2003, pubblicata
nel supplemento ordinario nr. 133/L alla G.U. Serie Generale nr. 186 del
12/08/2003 ha modificato, tra le altre, anche l'art. 204 bis del Nuovo Codice
della Strada.
La nuova
formulazione dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di
pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento della sanzione
pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo
rilevante sull'attività delle cancellerie.
Si
invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli uffici
interessati, le istruzioni che seguono.
1.
VERSAMENTO
DELLA CAUZIONE: ADEMPIMENTI DEL RICORRENTE
Secondo la nuova formulazione dell'art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada,
"il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore."
Poiché, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149, tutt'ora in
vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro,
è evidente che la formulazione letterale del testo ("deve versare presso
la cancelleria… una somma..") deve necessariamente essere interpretata
alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di
versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.
Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione,
previste dalla nuova formulazione dell'articolo, questa Direzione Generale
ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione dell'importo versato, sia
il LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO aperto presso l'Ente Poste. Tale strumento,
infatti, oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte degli uffici,
presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il
ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale è ormai
deposito fruttifero.
Tale strumento è peraltro individuato anche dall'art. 2 del citato R.D.
149/1910, ("tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni
vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie
giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono
essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio
postale incaricato").
Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà
effettuare il versamento della cauzione presso l'ufficio postale, e allegare al
ricorso il libretto rilasciato dall'ufficio postale come ricevuta. Il libretto
dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura
del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di
accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha stilato
il verbale.
2.
RICEVIMENTO
DEL LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE: ADEMPIMENTI DEL CANCELLIERE
Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli
estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero di R.G.), dovrà
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910 nr.
149, annotando gli estremi del libretto nel registro cd. Mod. I, di cui gli
uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia
del modello ufficiale (allegato A). Allo stesso modo gli uffici dovranno
dotarsi del registro Mod. IV, necessario per la restituzione o l'assegnazione
della somma al termine del procedimento (art. 17 R.D. cit.).
3.
VALUTAZIONE
SULL'ENTITA' DELL'IMPORTO VERSATO E DECISIONE SULLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, è
"una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore." Il provvedimento con cui il giudice - all'esito
della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza
dell'importo versato – dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità del ricorso,
dovrà anche disporre in merito alla destinazione della somma.
4.
ACCOGLIMENTO
DEL RICORSO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE
In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente
restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà quindi provvedere a richiedere
all'ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il
relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto tale conteggio, la
cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per l'importo
complessivo.
Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura
di questa Direzione Generale impartire ulteriori e diverse istruzioni in merito
alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione
della legge di cui all'oggetto.
13-08-2003
Il Direttore Generale