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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie

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PROCEDURA PENALE.    NULLITA’: Omessa notifica dell’informazione di garanzia ex art. 369 bis c.p.p. – nullità del decreto di citazione – esclusione. Cassazione, sentenza  (1)  (2)

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

III SEZIONE

  Composta dagli ill.mi signori:

Presidente        Dott Giuseppe Savigliano

Consigliere             Aldo Rizzo

                               Guido De Maio

                               Alfredo Maria Lombardi

                               Francesco Novarese

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola avverso l’ordinanza in data 17.3.03 del Tribunale di Nola, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di A. A. n. a xxx il xxx.

Udita la relazione fatta dal consigliere dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha escluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Nola ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti dell’A. per il reato di cui al D.L.vo n. 504/95. Il giudice del dibattimento ha accertato che nella fase delle indagini preliminari non è stata emessa nei confronti del predetto indagato l’informazione di cui al 369 bis c.p.p. e, per l’effetto, ha ritenuto sussistente la nullità del successivo avviso della conclusione delle indagini, emesso ai sensi di cui all’art. 415 bis c.p.p., e degli atti consequenziali.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, che la denuncia per violazione ed erronea applicazione della legge.

La pubblica accusa ricorrente denuncia la errata applicazione degli artt. 369 bis, 415 bis, 416 e 552 c.p.p.. Si osserva che la disposizione, della quale il giudice di merito ha affermato la violazione, prevede la notifica dell’informazione di garanzia all’imputato prima del compimento di qualsiasi atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi a rendere l’interrogatorio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 375 co. 3° e 416 c.p.p.; che, però, tale avviso di conclusione delle indagini non comporta l’espletamento di un’attività processuale cui il difensore ha diritto di assistere, di talchè la predetta comunicazione non deve essere preceduta dall’avviso di cui all’art. 369 bis c.p.p.; che, invece, la informazione sul diritto di difesa di cui alla disposizione citata dovrà essere emessa nell’ipotesi in cui l’indagato, a seguito della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., chieda di essere interrogato.

Il ricorso è fondato.

E’ opportuno premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte è ricorribile per Cassazione, anche al di fuori dei casi in cui ne sia espressamente prevista la impugnabilità, il provvedimento abnorme e, cioè, “quello caratterizzato da vizi in procedendo” o “in iudicando”, del tutto imprevedibili per il legislatore, da dover essere considerato completamente avulso dall’ordinamento giuridico (sez. III, 199603010, P.M. in proc. Cammarata, riv. 206058; sez. Un. 26.1.2000 n. 26, Magnani, riv. 215094).

Rientra nella citata categoria l’ordinanza del giudice del dibattimento che, dichiarando la nullità del decreto di citazione per il giudizio al di fuori delle ipotesi consentite, determina una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in un caso non previsto dal sistema processuale. Si tratta, infatti, di un provvedimento che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determina una inammissibile stasi del processo (cfr. sez. Un. 31.7.1997 n. 10, P.M. in proc. Baldan, riv. 208220; sez. Un. 29.5.2002 n. 28807, P.M. in proc. Manca, riv. 221999).

Passando, quindi, all’esame della questione di cui al ricorso, l’art. 369 bis primo comma c.p.p. dispone: “Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi a rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 comma 3 e 416 , il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alla indagini la comunicazione della nomina del difensore di ufficio”.

Si desume dalla lettura della norma che l’informazione di cui all’art. 369 bis, 1°co. c.p.p. non deve precedere a pena di nullità l’avviso di conclusione delle indagini, di cui all’art. 415 bis c.p.p., nell’ipotesi in cui nel corso delle predette indagini non sia stata espletata alcuna attività a cui il difensore aveva diritto di assistere, essendo previsto dalla disposizione citata che la predetta informazione possa precedere direttamente l’invito a presentarsi a rendere l’interrogatorio, che sia stato richiesto dall’indagato ai sensi del 3° comma del predetto art. 415 bis c.p.p. e, quindi, dopo la notifica dell’avviso (conf. Implicitamente sez. III 7.12.2001 n. 44022, Zadra F., riv. 220607).

Peraltro, ai sensi degli artt. 415 bis e 416 c.p.p. l’interrogatorio dell’indagato è meramente eventuale, venendo espletato solo nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta, come sopra precisato.

Orbene, poiché l’art. 415 bis è stato introdotto dall’art. 17 co. 1°, della legge 16.12.1999 n. 479 e, quindi, in data anteriore all’inserimento nel codice di rito dell’art. 369 bis c.p.p. (articolo introdotto dall’art. 19 della L. 6.3.2001 n. 60 sulla difesa d’ufficio), è da escludere che il legislatore nell’indicare il termine finale per l’emissione della “informazione della persona sottoposta alle indagini del diritto di difesa”, a pena di nullità degli atti successivi, non abbia tenuto presente il fatto che l’interrogatorio dell’indagato, alla luce della precedente legge di riforma, ha natura meramente eventuale, di talchè il termine finale per l’emissione dell’informazione sul diritto alla difesa di cui all’art. 369 bis c.p.p. può non verificarsi, così come la comminata nullità degli atti successivi.

A tal proposito è senza ombra di dubbio fondato il  rilievo della pubblica accusa ricorrente, secondo il quale l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. non implica, di per sé, l’espletamento di un’attività processuale cui il difensore abbia diritto di assistere, e peraltro, ciò si evince proprio dai rilievi che precedono a proposito dell’interpretazione dell’art. 369 bis 1°co. c.p.p..

Pertanto l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415 bis c.p.p., non deve essere preceduto dall’informazione sul diritto di difesa, ai sensi dell’art. 369 bis 1°co. c.p.p., nel caso in cui non sia stato in precedenza compiuto alcun atto di indagine cui il difensore aveva diritto di assistere (come verificatosi in modo controverso nella fattispecie in esame); né tale informazione deve essere emessa successivamente, allorché l’imputato non chieda di essere interrogato ai sensi dell’art. 415 bis co. 3° c.p.p. (cfr. per l’opposto indirizzo interpretativo sez. III 16.5.2003 n. 21738, P.M. in proc. Simboli, riv. 224973).

Per completezza di analisi, deve essere ancora osservato, con riferimento alla successiva emissione del decreto di citazione per il giudizio, che tale atto, in quanto contiene la nomina di un difensore di ufficio per l’imputato, che risulti sprovvisto di un difensore di fiducia, non determina la violazione, sancita a pena di nullità, del disposto di cui all’art. 369 bis c.p.p..

A tal proposito, infatti, occorre rilevare che il primo comma della disposizione esaminata prevede al nullità solo per la mancata comunicazione della nomina del difensore di ufficio, mentre il secondo comma indica il contenuto completo della comunicazione senza, però, disporre alcuna comminatoria di nullità nel caso della sua omissione, di talchè, per il principio di tassatività vigente in materia, ai sensi dell’art. 177 c.p.p., deve escludersi siffatta conseguenza.

Va, infine, osservato, con specifico riferimento all’impugnato provvedimento che, come dedotto da PM in dibattimento, il giudice di merito avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare, ai sensi dell’art. 182 primo comma c.p.p., la inammissibilità della eccezione di nullità – di carattere generale ex art. 178 c.p.p., ma non assoluta - , formulata dalla difesa dell’imputato, per carenza di interesse, risultando dal verbale del dibattimento che lo stesso era assistito da un difensore di fiducia regolarmente nominato.

Orbene, poiché la impugnata ordinanza ha disposto la  regressione del procedimento penale a carico dell’A. alla fase che precede il dibattimento, in un caso non consentito dall’ordinamento, si qualifica quale provvedimento abnorme e deve essere, perciò, annullata senza rinvio.

Per l’effetto va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l’ulteriore corso del procedimento.

P.Q.M.

 La Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma  nella camera di consiglio  del

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ricorso per cassazione

(art. 606 e ss. c.p.p.)

   Il Pubblico Ministero, dott.ssa Ida Teresi

ricorre per Cassazione

   avverso l’ordinanza emessa in data 17.3.03 in pubblica udienza dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola dott. Francesco Nappo nel procedimento n. 1941/01 R.G.N.R. e n. 754/02 R.G. Trib. nei confronti di A.A. ,  per i seguenti

MOTIVI

Inosservanza e erronea applicazione della legge penale.

Il Tribunale di Nola, nella persona del Giudice Monocratico, restituendo gli atti al PM procedente previa declaratoria di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del successivo decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’informazione di garanzia ex art. 369 bis c.p.p., ha erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 177, 178, 369 bis , 415 bis , 416, 552 c.p.p.

Invero, deve osservarsi che l’art. 369 bis c.p.p., testualmente, impone la notifica all’indagato (qualora sia assistito da difensore di ufficio) della comunicazione della nomina del difensore con l’informazione di garanzia contenente le indicazioni dettagliatamente descritte al comma 2 “al compimento del primo atto cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 c.3 e 416 c.p.p..

Orbene, tra gli atti (id est “attività”) cui il difensore ha diritto di assistere non vi è sicuramente l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, il quale è atto del pubblico ministero (e non documentazione di attività) che rende nota al difensore e all’indagato la conclusione delle indagini e consente l’interlocuzione con l’Accusa attraverso la possibilità di chiedere l’interrogatorio, il compimento di atti di indagine, etc. Diversamente, qualora l’indagato ( a seguito della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cpp) chieda l’interrogatorio (cosa che non è avvenuta nel caso di specie) e sia assistito da difensore di ufficio, prima dell’invito a presentarsi dovrà ricevere la comunicazione ex art. 369 bis c.p.p.

La tassatività delle cause di nullità, infine, impone a maggior ragione l’annullamento della decisione qui impugnata.

PQM

  si richiede a Codesta Corte l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Alla segreteria per gli adempimenti di competenza.         

Nola, 25.3.03

Il Sost. Procuratore della Repubblica
dott.ssa Ida Teresi

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(2)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

III SEZIONE

 Composta dagli ill.mi signori:

Presidente        Dott Claudio Vitalone

Consigliere             Pierluigi Onorato

                               Luigi Piccialli

                               Mario Gentile

                               Francesco Novarese

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento penale a carico di S.C., n. a xxx, avverso l’ordinanza in data 7.5.2002 del Tribunale di Napoli, G.M..

Udita la relazione fatta dal consigliere dott. Piccialli;

Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha escluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

 Nel corso del giudizio penale a carico di C.S. il giudice monocratico del dibattimento del Tribunale di Napoli, su eccezione della difesa, rilevava in limine che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. non era stato preceduto dall’informazione di garanzia di cui all’art. 369 bis c.p.p., né conteneva sufficienti elementi tali di renderlo a quella equipollente, segnatamente in riferimento a quelli prescritti in funzione dell’invito a rendere interrogatorio; ne desumeva, pertanto, la nullità, inficiante anche il successivo decreto di citazione a giudizio. Di quest’ultimo, conseguentemente, dichiarava la nullità, “ordinando la restituzione degli atti al P.M. per l’esercizio di una corretta azione penale”.

Avverso detto provvedimento, in epigrafe indicato, il P.M. ha proposto ricorso per Cassazione, denunciandone l’erroneità, per violazione di legge processuale, ed abnormità, per aver determinato indebita regressione del procedimento, evidenziando che nel caso di specie vi era stata rituale nomina di un difensore di ufficio all’indagato, che ne era privo, contestualmente all’emissione di un atto prodromico all’esercizio dell’azione penale, e che nessun atto prevedente la partecipazione del difensore era stato successivamente compiuto, tale da richiedere la preventiva comunicazione di cui all’art. 369 bis c.p.p., non potendosi considerare, di per sé, l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., al quale solo eventualmente avrebbe potuto far seguito l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 375 c.p.p., facoltà di cui l’imputato non si era avvalso.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Dall’esame degli atti del procedimento a quo, reso necessario dalla natura processuale della censure, si rileva, anzitutto, l’infondatezza della premessa dell’impugnazione, secondo la quale al S. sarebbe stata data l’informazione di garanzia, in occasione del compimento dei primi atti d’indagine, con conseguente rituale nomina al medesimo di un difensore di ufficio.

In realtà l’avvertimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia, per l’ulteriore corso del procedimento, risulta inserito in due atti, il processo verbale di sequestro preventivo e quello di “invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni e di nomina del difensore di fiducia”, compiuti dalla polizia giudiziaria, rispettivamente il 9.12.2000 ed il 2.1.2001, senza la partecipazione dell’indagato, ma solo alla presenza della di lui moglie che li sottoscrisse; neppure risulta se di tali atti sia stata rilasciata copia a tale persona, ai fini di notifica al coniuge, o se comunque gli stessi siano stati altrimenti notificati al S..

Ciò posto, risulta evidente che l’avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. emesso il 6.6.2001, non è stato preceduto da alcuna valida informazione ex art. 369 bis c.p.p.. D’altra parte l’esame del contenuto di tale atto processuale non evidenzia l’inclusione dello stesso di un’equipollente informazione, non essendovi in particolare contenuto l’avvertimento della necessità della difesa tecnica (v. co.2 lett.A) cit. art. 369 bis) e della correlativa facoltà di nomina di un difensore di fiducia; ne consegue, a termini dell’espressa comminatoria di cui al primo comma dell’articolo da ultimo citato, la nullità dei successivi atti, considerato che la suddetta informazione deve, comunque e in ogni caso, precedere l’invito per presentarsi a rendere l’interrogatorio.

Quest’ultima facoltà, nel caso di specie, pur essendo stata menzionata nell’emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. e nel successivo decreto di citazione a giudizio, risulta tuttavia pregiudicata dall’omissione dell’avvertimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia a tal fine, in mancanza del quale non avrebbe potuto procedersi alla nomina di un difensore di ufficio.

Correttamente, pertanto, il giudice del dibattimento, non essendosi il rapporto processuale validamente radicato, ha disposto la restituzione degli atti al P.M.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2003.

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