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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
ESPLOSIVI: vendita,
senza licenza di giocattoli pirici e di fuochi di artificio – assenza del
carattere della micidialità – esclusione dei delitti di cui agli artt.1 e
2 L.895 del 1967- configurabilità del reato contravvenzionale ex art. 678
cp.. Sentenza emessa in
data 13.11.03 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dott. Stefano
Billet
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Ritiene
il giudice che l’istruttoria dibattimentale abbia provato i fatti di cui
all’imputazione e l’imputato vada conseguentemente condannato in relazione
al reato a lui ascritto alla rubrica.
Dagli atti
irripetibili allegati al fascicolo (nella specie verbale di perquisizione
domiciliare del 30.12.2000, verbale di rinvenimento e sequestro del 30.12.2000
e verbale di distruzione in pari data) e dalle dichiarazioni rese dai testi
D.F.N. e C.G. nel corso del dibattimento, oltre che dai rilievi fotografici e
dalla documentazione acquisita, è emerso che, nella giornata del 30.12.2000, a
seguito di una perquisizione domiciliare eseguita ai sensi del 41 t.u.l.p.s.
presso l‘abitazione dell’imputato di via Matteotti ed estesa al negozio
ortofrutticolo ad essa adiacente da questi gestito, personale appartenente
della Stazione dei Carabinieri di Acerra rinveniva un quantitativo vario di
materiale pirico esplodente del genere proibito (Cfr. il verbale di sequestro),
che risultava occultato nel deposito retrostante al sopra indicato negozio;
l’A. presente all’atto della perquisizione e del sequestro, risultava
sprovvisto al controllo di qualsiasi tipo di documentazione che lo autorizzasse
alla vendita di fuochi pirici (Cfr. dichiarazioni teste C.G. a pag 5 del
verbale dell’udienza del 13.11.2003); la polizia giudiziaria, d’altra parte,
tra il vario materiale pirotecnico detenuto nel retrobottega/deposito del
negozio gestito dall’A. (formalmente riferibile alla moglie e al figlio),
rinveniva essenzialmente materiale di IV e V categoria di vendita vietata (nella specie cfr. il verbale di sequestro e
le dichiarazioni del teste D.F. S., anche con riguardo alla individuazione sui
rilievi fotografici del materiale di vendita proibita -la batteria UB61 e la
cassata, segnatamente distinguibili-).
La sopra
richiamata ricostruzione del fatto non lascia dubbi sull’integrazione della
fattispecie di cui all’art.678 c.p. ad opera dell’odierno imputato.
Il
quadro circostanziale emerso consente infatti di affermare con certezza che
l’imputato detenesse e vendesse il materiale pirotecnico sequestratogli; in
tale prospettiva le circostanze e modalità del fatto appaiono sicuramente
indicative della avvenuta predisposizione di una scorta da parte dell’A. di
materiale –risultato prevalentemente di vendita proibita- per la vendita della
detta “merce” nelle giornate immediatamente precedenti alla fine anno:
l’occultamento all’interno del deposito/retrobottega del negozio di ortofrutta
dal medesimo gestito, la natura proibita del materiale esplodente
sequestratogli e l’imminenza delle festività di fine anno, costituiscono un
quadro caratterizzato da gravità,
precisione e concordanza in ordine all’effettiva realizzazione da parte dell’A.
della condotta di vendita, senza licenza, né le prescritte cautele, di materie
c.d. esplodenti, alle quali i giocattoli pirici e i fuochi di artificio devono
certamente ricondursi, trattandosi di prodotti indubbiamente esplosivi, ma,
certo, non dotati del carattere della micidialità -che implicherebbe viceversa l’applicazione dei delitti di cui agli artt.1 e 2 l.895 del
1967- (Cfr. Sez. un., 19.04.1986,
Granata, Cass.pen.1987, 27).
Né alcun
significativo rilievo può assumere la documentazione prodotta dalla difesa ed
acquisita agli atti, posto che, in realtà, l’indicazione come oggetto sociale,
tra le altre innumerevoli attività, anche della vendita di “giochi pirici”, sia
nell’atto di costituzione della società Alimentari S. s.a.s. di S.F. e C. ( il
negozio gestito di fatto dall’imputato, come risulta dalle indicazioni fornite
sul punto dalla p.g., e come riconosciuto dallo stesso imputato nel corso delle
spontanee dichiarazioni ), sia nella relativa misura camerale della stessa,
come oggetto sociale dell’attività commerciale, appare assolutamente inidoneo a
dimostrare l’esistenza di una specifica autorizzazione amministrativa in tal senso (certo non dipendente dalla
mera volontà privatistica espressione della costituzione societaria); ciò tanto
più laddove, in ogni caso, una tale autorizzazione amministrativa (invero
certamente mancante) non avrebbe comunque coperto i generi di vendita proibita
oggetto del sequestro.
L’incensuratezza
dell’imputato consente di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche;
analogamente allo stesso appare concedibile la sospensione condizionale della
pena, potendosi effettuare, stante l’assenza di precedenti, quella necessaria
positiva prognosi in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati
Venendo
alla determinazione della pena, valutati tutti i parametri di cui agli
artt.133, 133 bis c.p., tenuto in particolare conto della gravità del fatto
(quantitativo non minimale di materiale di IV e V categoria, occultato nel
deposito di un pubblico esercizio nel periodo immediatamente precedente le
festività di fine anno) e, peraltro, della personalità dell’imputato
(incensurato), si stima equa la pena di un mese di arresto e 80,00 euro di
ammenda così determinata: pena base : un mese e dieci giorni di arresto ed euro
120,00 di ammenda, ridotta a quella indicata per effetto del riconoscimento
delle attenuanti di cui all’art.62bis c.p..
L’imputato
va condannato al pagamento delle spese processuali.
Deve poi
obbligatoriamente disporsi da un punto di vista formale la confisca del
materiale in sequestro, che invero risulta già materialmente oggetto di
distruzione.
Visti
gli artt.533,535 c.p.p.
dichiara
A.G. colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica, e, concesse le
circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di un mese di arresto e
80,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena
sospesa.
Determina
in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione
Nola,
13.11.2003
Il Giudice
Dott. Stefano Billet