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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :        Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie

ESPLOSIVI: vendita, senza licenza di giocattoli pirici e di fuochi di artificio – assenza del carattere della micidialità – esclusione dei delitti di cui agli artt.1 e 2 L.895 del 1967- configurabilità del reato contravvenzionale ex art. 678 cp.. Sentenza emessa in data 13.11.03 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dott. Stefano Billet

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     Ritiene il giudice che l’istruttoria dibattimentale abbia provato i fatti di cui all’imputazione e l’imputato vada conseguentemente condannato in relazione al reato a lui ascritto alla rubrica.

Dagli atti irripetibili allegati al fascicolo (nella specie verbale di perquisizione domiciliare del 30.12.2000, verbale di rinvenimento e sequestro del 30.12.2000 e verbale di distruzione in pari data) e dalle dichiarazioni rese dai testi D.F.N. e C.G. nel corso del dibattimento, oltre che dai rilievi fotografici e dalla documentazione acquisita, è emerso che, nella giornata del 30.12.2000, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita ai sensi del 41 t.u.l.p.s. presso l‘abitazione dell’imputato di via Matteotti ed estesa al negozio ortofrutticolo ad essa adiacente da questi gestito, personale appartenente della Stazione dei Carabinieri di Acerra rinveniva un quantitativo vario di materiale pirico esplodente del genere proibito (Cfr. il verbale di sequestro), che risultava occultato nel deposito retrostante al sopra indicato negozio; l’A. presente all’atto della perquisizione e del sequestro, risultava sprovvisto al controllo di qualsiasi tipo di documentazione che lo autorizzasse alla vendita di fuochi pirici (Cfr. dichiarazioni teste C.G. a pag 5 del verbale dell’udienza del 13.11.2003); la polizia giudiziaria, d’altra parte, tra il vario materiale pirotecnico detenuto nel retrobottega/deposito del negozio gestito dall’A. (formalmente riferibile alla moglie e al figlio), rinveniva essenzialmente materiale di IV e V categoria di vendita vietata  (nella specie cfr. il verbale di sequestro e le dichiarazioni del teste D.F. S., anche con riguardo alla individuazione sui rilievi fotografici del materiale di vendita proibita -la batteria UB61 e la cassata, segnatamente distinguibili-).

La sopra richiamata ricostruzione del fatto non lascia dubbi sull’integrazione della fattispecie di cui all’art.678 c.p. ad opera dell’odierno imputato.

Il quadro circostanziale emerso consente infatti di affermare con certezza che l’imputato detenesse e vendesse il materiale pirotecnico sequestratogli; in tale prospettiva le circostanze e modalità del fatto appaiono sicuramente indicative della avvenuta predisposizione di una scorta da parte dell’A. di materiale –risultato prevalentemente di vendita proibita- per la vendita della detta “merce” nelle giornate immediatamente precedenti alla fine anno: l’occultamento all’interno del deposito/retrobottega del negozio di ortofrutta dal medesimo gestito, la natura proibita del materiale esplodente sequestratogli e l’imminenza delle festività di fine anno, costituiscono un quadro caratterizzato  da gravità, precisione e concordanza in ordine all’effettiva realizzazione da parte dell’A. della condotta di vendita, senza licenza, né le prescritte cautele, di materie c.d. esplodenti, alle quali i giocattoli pirici e i fuochi di artificio devono certamente ricondursi, trattandosi di prodotti indubbiamente esplosivi, ma, certo, non dotati del carattere della micidialità  -che implicherebbe viceversa l’applicazione  dei delitti di cui agli artt.1 e 2 l.895 del 1967- (Cfr.  Sez. un., 19.04.1986, Granata, Cass.pen.1987, 27).

Né alcun significativo rilievo può assumere la documentazione prodotta dalla difesa ed acquisita agli atti, posto che, in realtà, l’indicazione come oggetto sociale, tra le altre innumerevoli attività, anche della vendita di “giochi pirici”, sia nell’atto di costituzione della società Alimentari S. s.a.s. di S.F. e C. ( il negozio gestito di fatto dall’imputato, come risulta dalle indicazioni fornite sul punto dalla p.g., e come riconosciuto dallo stesso imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni ), sia nella relativa misura camerale della stessa, come oggetto sociale dell’attività commerciale, appare assolutamente inidoneo a dimostrare l’esistenza di una specifica autorizzazione amministrativa  in tal senso (certo non dipendente dalla mera volontà privatistica espressione della costituzione societaria); ciò tanto più laddove, in ogni caso, una tale autorizzazione amministrativa (invero certamente mancante) non avrebbe comunque coperto i generi di vendita proibita oggetto del sequestro.  

L’incensuratezza dell’imputato consente di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche; analogamente allo stesso appare concedibile la sospensione condizionale della pena, potendosi effettuare, stante l’assenza di precedenti, quella necessaria positiva prognosi in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati 

Venendo alla determinazione della pena, valutati tutti i parametri di cui agli artt.133, 133 bis c.p., tenuto in particolare conto della gravità del fatto (quantitativo non minimale di materiale di IV e V categoria, occultato nel deposito di un pubblico esercizio nel periodo immediatamente precedente le festività di fine anno) e, peraltro, della personalità dell’imputato (incensurato), si stima equa la pena di un mese di arresto e 80,00 euro di ammenda così determinata: pena base : un mese e dieci giorni di arresto ed euro 120,00 di ammenda, ridotta a quella indicata per effetto del riconoscimento delle attenuanti di cui all’art.62bis c.p..

L’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.

Deve poi obbligatoriamente disporsi da un punto di vista formale la confisca del materiale in sequestro, che invero risulta già materialmente oggetto di distruzione.

PQM

Visti gli artt.533,535 c.p.p.

dichiara A.G. colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di un mese di arresto e 80,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Determina in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione

Nola, 13.11.2003

  Il Giudice

 Dott. Stefano Billet