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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :        Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie

 

PATTEGGIAMENTO: potere del giudice di valutare l’esatta qualificazione giuridica del fatto reato su cui è intervenuto l’accordo tra le parti – Obbligo del giudice di effettuare non solo una verifica formale in merito alla esatta qualificazione giuridica del fatto-reato, ma anche di valutare l’esatta correlazione tra l’imputazione e la sentenza. Ne consegue che, ove il Giudice, in sede di valutazione della richiesta ex art. 444 c.p.p. ritenga il fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione in ordine al quale le parti hanno raggiunto l’accordo, questi non può modificare l’imputazione ma dovrà dichiarare l’inammissibilità della richiesta di applicazione della pena e restituire gli atti al P.M..  Ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo nel proc. Pen. N. 998/04 in data 28.02.05
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Il Giudice vista la richiesta di applicazione di pena con il consenso del P.M.,
                       OSSERVA
Va premesso che, in tema di applicazione della pena concordata, poiché tale rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto - reato, il Giudice ha l’obbligo di procedere ex ufficio ad una verifica non meramente formale (limitata cioè alla esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque, alla correttezza estrinseca dell’imputazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti; con la conseguenza che dovrà essere dichiarata inammissibile la richiesta di patteggiamento, non solo nel corso di inesatta qualificazione giuridica del fatto contestato, ma anche nel caso di errore sul nomen juris, originato dalla contestazione di un fatto diverso da quello risultante dagli atti, in virtù del principio della correlazione tra l’imputazione e sentenza applicabile anche ai procedimenti speciali.
Ne discende che non può il Giudice, in sede di valutazione della richiesta di cui all’art. 444 cpp, modificare l’imputazione con la conseguenza che, laddove egli accerti la diversità del fatto reato rispetto alla imputazione sulla quale le parti hanno raggiunto l’accordo,  va disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero sede per quanto di competenza e ritenuta non accoglibile la richiesta di patteggiamento formulata nell’interesse di R. A.
                      P.Q.M.
Letti gli art. 444 e ss cpp rigetta la richiesta e dispone trasmettersi gli atti al P.M. sede.
Nola, 28.02.2005         
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo
 
--------------------lancio 13.03.2005------------------------
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