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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo
Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
NULLITA’: notifica di una sola copia dell’avviso ex art. 415 bis ad un unico difensore che risulta nominato per i due coimputati di cui uno di fiducia e l’altro di ufficio nell’ambito del medesimo decreto di citazione diretta a giudizio- nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica di una duplice copia del medesimo decreto: esclusione. Ordinanza emessa all’udienza del 07.02.05 dal G.M. del Tribunale di Nola, Dott.ssa Diana Bottillo.
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Il giudice, sulla eccezione formulata dalla difesa,
osserva
l’eccezione di nullità del decreto di citazione per nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cpp, relativamente al difensore deve ritenersi infondata.
Ed invero, premesso che lo scopo processuale della notifica degli atti, seppure nelle forme rituali previste dal cpp (art. 148 e ss. Cpp), è quello di portare a conoscenza (sostanziale o formale) del destinatario il relativo contenuto in modo da garantire l’effettività della difesa, nel caso di specie il difensore nominato di fiducia per l’imputato C.V. e di ufficio per l’imputato F.P. – riceveva ritualmente la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. La censura sollevata dal difensore odierno non ha fondamento dal momento che l’atto notificato al predetto difensore contiene in modo chiaro e preciso l riferimento ad entrambi gli imputati delle loro facoltà e diritti. N discende che, pur avendo il difensore ricevuto una sola copia dell’atto e pur non essendo specificato in sede di relata di notifica la circostanza che si tratti di un unico difensore per entrambi gli imputati, e che il contenuto dell’atto è riferito ai medesimi entrambi gli imputati, le cui generalità sono riportate in modo esplicito, induce a ritenere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo conoscitivo e che il difensore sia stato messo in condizioni di esercitare compiutamente la difesa in favore di entrambi gli imputati, senza che si sia verificata alcuna compressione dei diritti e delle garanzie degli stessi. Né rileva in tal caso il dato meramente formale della consegna della seconda copia al predetto difensore poiché, come già chiarito, ciò non ha inficiato la conoscenza sia legale che sostanziale dell’atto da parte del difensore né ha inciso sull’esercizio dei diritti degli imputati come d’altro canto affermato dalla S.C. di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 26.11.91 imp. Libero in cui si è precisato che la consegna di una copia dell’atto, in caso di unico difensore di più imputati, rende la notifica validamente eseguita dovendosi ritenere raggiunto lo scopo conoscitivo).
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione e dispone procedersi oltre.
Nola, 7.02.05
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo
------------------------------lancio 22.02.2005---------------------------