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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie

 

MISURE CAUTELARI REALI: presupposti del sequestro conservativo:

a)          fumus boni iuris: è costituito dal preliminare vaglio dell’impostazione accusatoria attraverso il filtro della udienza preliminare e conseguente rinvio a giudizio, dall’attuale avanzata fase del dibattimento (che ha permesso di acquisire un ampio materiale istruttorio, costituito da atti irripetibili e da prove orali), ed il ruolo primario che, secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati avrebbero assunto, con esclusione – stante la natura, meramente anticipatoria e di conservazione della garanzia patrimoniale della misura cautelare reale – la necessità e/o possibilità di un apprezzamento della stessa che scenda sino alla fondatezza della accusa e alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per gli imputati, essendosi ritenuto sufficiente anche il mero rinvio a giudizio degli interessati.

b)          periculum in mora", attiene al concreto pericolo che vengano disperse la garanzie del credito: si osserva, al riguardo, che il periculum che giustifica il sequestro conservativo può dipendere, oltre che da una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche da una situazione oggettiva, relativa alla inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito.

[Tribunale di Nola, 14.02.2005]

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Il Tribunale,di Nola riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Salvatore D’Ambrosio                                                                                                     Presidente

dott. Aldo Polizzi                                                                                                                     Giudice

dott. Alessandro D’Ancona                                                                                                      Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta depositata dal rappresentante dell’Avvocatura di Stato, per le costituite parti civili Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di sequestro conservativo ai sensi degli art. 316 e ss.ti c.p.p. nei confronti degli imputati P.C.A. e P.A., osserva:

gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di cui agli art. 416 e 640 cpv. c.p., 51, 53 e 53 bis D.L.vo n. 22/97 ed altre fattispecie di reato, ipotizzandosi l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata all’illecito trasporto, sversamento ed abbandono di rifiuti nocivi, con costituzione di altrettante discariche abusive, e con condotte protrattesi nel tempo ed interessanti un ambito territoriale coinvolgente più comuni.

La instaurazione del processo penale nei termini della imputazione illustrata, nonché il passaggio della impostazione accusatoria attraverso il vaglio della udienza preliminare, l’attuale avanzata fase del dibattimento (che ha permesso di acquisire un ampio materiale istruttorio, costituito da atti irripetibili e da prove orali), ed il ruolo primario che, secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati avrebbero assunto, sono elementi di per sé sufficienti a concretare il presupposto del "fumus boni iuris" cui è ancorata la pretesa creditoria; si deve infatti escludere - stante la natura, meramente anticipatoria, di conservazione della garanzia patrimoniale della misura cautelare reale invocata – ogni necessità e possibilità di apprezzamento che scenda sino alla fondatezza della accusa e alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per gli imputati, essendosi ritenuto sufficiente anche il mero rinvio a giudizio degli interessati (Cass., sez. II, n. 805 del 14/01/2004 e Cass., sez. I, n. 2264 del 31/5/1996; vds. anche Cass., sez. III n. 4670 del 3/1/1991).

Si ritiene altresì integrato il presupposto del “periculum in mora", sussistendo il concreto pericolo che vengano disperse la garanzie del credito: si osserva, al riguardo, che il periculum che giustifica il sequestro conservativo può dipendere, oltre che da una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche da una situazione oggettiva, relativa alla inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito. Sotto questo aspetto del resto è significativo che l'art. 316 comma 2 c.p.p., diversamente dall'art. 671 c.p.c., fa riferimento alla mancanza delle garanzie delle obbligazioni civili oltre che alla possibilità della loro dispersione, non richiedendosi, pertanto, l'accertamento di una condotta del debitore che possa far prevedere atti di disposizione del patrimonio in pregiudizio dei creditori, ma essendo sufficiente che le garanzie patrimoniali risultino inadeguate rispetto all'obbligazione da adempiere, di modo che debba esserne evitata la diminuzione (in questi termini cfr. Cass., sez. V, n. 30326 del 13/07/2004; vds. anche Cass., sez. II, n. 6216 del 23/1/1998; Cass., sez. I, n. 2128 del 24/4/1996).

Tale prognosi sfavorevole discende, nella fattispecie de qua, dalla notevolissima sproporzione sussistente tra la entità delle ragioni di credito astrattamente ipotizzabili e la natura ed entità dei beni individuati a far fronte alla garanzia patrimoniale.

Si consideri che pur in una previsione equitativa dei danni risarcibili in favore del Ministero dell’Ambiente e del Ministero per le Politiche agricole e forestali, gli stessi appaiono, allo stato, assolutamente ingenti e determinabili in una cifra dell’ordine di alcuni milioni di euro, ove si tenga conto, nel quadro delle competenze istituzionali dei dicasteri:

- dei costi e della durata degli interventi che si renderanno necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e dell’ecosistema, con rimozione e risanamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee dai residui tossici;

- degli interventi che si renderanno necessari (nel quadro dei compiti istituzionali del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ai sensi del D.L:vo n. 143/97) per ridurre o eliminare: i danni subiti dalla aziende zoo-tecniche per la inevitabile esposizione del bestiame agli effetti dell’inquinamento ambientale in considerazione delle loro esigenze e abitudini alimentari; i danni subiti dalle produzioni tipiche a denominazione di origine controllata; dei danni incidenti sulla qualità dei prodotti agroalimentari, sulla loro importazione ed esportazione, sulla salvaguardia della biodiversità animale e vegetale (art. 2 citato D.L.vo);

Tanto anche in considerazione della presumibile durata nel tempo della contaminazione e dei meccanismi di danno innestati dalle sostanze nocive venute a contatto con il terreno e con le acque. 

A fronte di ciò si rileva come il P.C.A. e il P.A. risultino versare in condizioni economiche precarie, sia per la ridotta consistenza patrimoniale che emerge dalle visure versate in atti, essendo il loro patrimonio immobiliare costituito da quota pro indiviso per successione ereditaria dal de cuius  P. F. (unitamente alla madre e altri due fratelli) e per la presenza di  innumerevoli pesi, anche per importi superiori al miliardo di vecchie lire, che gravano sulle dette proprietà immobiliari. Va inoltre evidenziato che gli interessati non risultano disporre di redditi da lavoro o di altro genere, tali da poter in qualche misura garantire l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da una eventuale addebito di responsabilità, e la non dispersione del patrimonio immobiliare.

Sussistendo, quindi, la  fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato, e rilevato che i beni e cespiti individuati dalla richiedente parte civile risultano specificamente individuati nei loro estremi, in proprietà degli imputati e rientranti nel novero dei beni assoggettabili a pignoramento   

P.Q.M.

Visto l’art. 316 comma II c.p.p.,

dispone il

SEQUESTRO CONSERVATIVO

delle quote di proprietà pro indiviso di beni immobili di  cui risultano titolari P.C.A, e P. A. per successione ereditaria a P. F., e segnatamente dei  seguenti cespiti:

-              1) Fabbricato sito in ..

Tutti come meglio individuati e precisati nella istanza della Avvocatura distrettuale di Napoli depositata il 16.12.2004, terreni in ogni loro estensione, con tutte le costruzioni insistenti sugli stessi, ivi compreso ogni accessorio, dipendenza, pertinenza e parti comuni, salvo altri.

Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari ad eseguire la trascrizione del provvedimento ed ogni inerente annotazione.

Visto l’art. 317 n.3 c.p.p.

Ordina

Agli ufficiali giudiziari di dare esecuzione al presente provvedimento con le forme prescritte dal c.p.c. per il sequestro conservativo (678,689 c.p.c)

Manda la cancelleria per quanto di competenza, nonché  per la comunicazione agli ufficiali giudiziari competenti per l’esecuzione, alla parte civile richiedente, al P.M., agli imputati ed ai loro difensori.   

 

Nola, 14/2/2005

Il Presidente

Dr. Salvatore D’Ambrosio

 

---lancio 18.03.2005---
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