IUS SIT www.iussit.it
Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :        Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie

 

ASTENSIONE: definizione di un processo nell’udienza preliminare con la scelta del rito alternativo del patteggiamento richiesto da parte di soli tre imputati – ritenuta sussistenza del delitto di associazione solo nei confronti dei soggetti patteggianti nella motivazione della sentenza – insussistenza di causa di incompatibilità del G.U.P. a giudicare gli altri coimputati sia in fase di giudizio abbreviato che di ordinaria udienza preliminare, trattandosi di unica fase ossia unica udienza preliminare che abbia assunto su richiesta degli imputati la più ampia natura cognitiva dei riti alternativi. [Ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nola dr. Gennaro Sessa in data 14.06.05]

_____________________________________________

 

(Omissis. ..)

Ritenuto che nella sentenza di patteggiamento resa in data 17.05.05 questo GUP ha ritenuto che il delitto di associazione per delinquere fosse concretamente configurabile solo nei confronti dei soggetti avvalsisi dell’indicato rito speciale;

Considerato altresì che quattro imputati hanno deciso di avvalersi di tale rito alternativo, di tal che la ritenuta configurabilità dell’indicato delitto necessariamente plurisoggettivo non implica ex se alcun pregiudizio nei confronti dei coimputati avvalsisi del rito alternativo del giudizio abbreviato e di quelli che non hanno inteso avanzare richieste di definizione anticipata del giudizio in sede di udienza preliminare (ed invero questo GIP ha semplicemente affermato che l’associazione per delinquere era configurabile con riguardo ai patteggianti, ben potendo la fattispecie delittuosa in disamina configurarsi anche nei confronti di tre soli soggettivi attivi);

ritenuto, infine, che gli atti compiuti dal Giudice possono assumere valore pregiudicante solo con riguardo a fasi del procedimento diverse e successive da quelle in cui assunti, il che non accade quando vi è continuità di fase, ossia quando la medesima udienza preliminare assuma, su richiesta di taluno degli imputati, la più ampia natura cognitiva del giudizio di applicazione di pena su richiesta o di quello abbreviato ( in tal senso cass. Pen. Sez. III sent. N. 38053 del 13.12.01, ud. 30.09.02);

Ritenuto, quindi che, per le considerazioni esposte non sussistono ragioni di opportunità tali da indurre lo Scrivente ad astenersi dalla trattazione del procedimento in oggetto;

letti gli artt. 34 e 36 cpp

P.Q.M.

Rigetta la richiesta degli avvocati volta a sollecitare l’astensione della scrivente AG alla trattazione del procedimento.

Nola, 14.06.05

IL G.I.P.

Dr. Gennaro Sessa

 

-------------------------Lancio 05.07.05-------------------------

Avvertenze legali