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Giurisprudenza Penale

SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO
NELL’ATTO DI AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI EX ART. 415 BIS C.P.P.

- Ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dr.ssa Bottillo in data 24.10.05 -
( Nota a cura dell'  Avv. Angelo Pignatelli)

 

Il caso

Il Giudicante ha respinto l’eccezione difensiva in merito alla dedotta nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. per avere nella fase precedente alla nomina del difensore di fiducia designato un originario difensore d’ufficio diverso dal successivo difensore nominato d’ufficio e poi investito dal mandato fiduciario. La censura difensiva è stata bocciata richiamando la ratio sostanziale delle norme sul difensore di ufficio che è quello di garantire l’effettività dell’esistenza tecnica e la tutela concreta dei diritti dell’imputato. Ne consegue – ad avviso del Giudicante - che la sostituzione immotivata del difensore assume rilevanza e può dar luogo a nullità di ordine generale (benché non assoluta) solo ove il suddetto difensore originariamente designato abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell’imputato, mentre la sostituzione del difensore che non si è attivato e non ha svolto alcuna incombenza difensiva non determina nullità atteso che l’assistenza tecnica, vera ed unica garanzia insopprimibile per l’imputato, è stata comunque garantita dal diverso difensore d’ufficio senza che si sia determinata in concreto alcuna compressione o violazione del diritto di difesa

Massima

DIFENSORE DI UFFICIO Equiparazione tra la difesa d’ufficio e quella di fiducia in ordine alla immutabilità del difensore sino alla dispensa dall’incarico per una delle cause stabilite dall’art. 97 c.p.p. ovvero alla sopravvenuta nomina fiduciaria – sostituzione del difensore di ufficio: esclusione della nullità dell’avviso ex art. 415 bis cpp solo nel caso in cui vi sia stata la sostituzione del difensore di ufficio che non si è attivato a favore dell’imputato e non abbia svolto incombenze difensive giacchè la sostituzione assicura comunque ed in concreto la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiersi. [Ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dr.ssa Bottillo in data 24.10.05] Avv. Angelo Pignatelli)

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

ORDINANZA

(...)
Il Giudice,
sull’eccezione formulata dalla difesa osserva:
preliminarmente si evidenzia che la ratio della norma di cui all’art. 415 bis c.p.p. introdotto dalla Legge 479/99 e la funzione dell’avviso di conclusioni delle indagini è quella di assicurare il contraddittorio in merito alla completezza delle indagini e di consentire pertanto all’indagato di esercitare i propri diritti difensivi laddove il Pubblico Ministero intenda esercitare l’azione penale. Quanto alle norme sulla difesa di ufficio, la finalità è invece quella di assicurare l’effettiva e continua assistenza tecnica dell’imputato. Ne discende l’equiparazione accolta dall’ordinamento tra la difesa d’ufficio e quella di fiducia nel senso che anche la prima si caratterizza per l’immutabilità del difensore sino alla dispensa dall’incarico per una delle cause stabilite dall’art. 97 c.p.p. ovvero alla sopravvenuta nomina fiduciaria con la conseguenza che il titolare dell’ufficio di difesa resta sempre il difensore originariamente designato. Peraltro, poiché lo scopo sostanziale delle norme è quello di garantire l’effettività dell’esistenza tecnica e la tutela concreta dei diritti dell’imputato, la sostituzione immotivata del difensore assume rilevanza e può dar luogo a nullità di ordine generale (benché non assoluta) solo ove il suddetto difensore originariamente designato abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell’imputato, mentre la sostituzione del difensore che non si è attivato e non ha svolto alcuna incombenza difensiva non determina nullità atteso che l’assistenza tecnica, vera ed unica garanzia insopprimibile per l’imputato, è stata comunque garantita dal diverso difensore d’ufficio senza che si sia determinata in concreto alcuna compressione o violazione del diritto di difesa (cfr. Cass.pen. I 3/06/1998 nr.6493; Cass. Pen. Sez. I 23711/1994 nr. 4347; Cass.pen. sez. IV 6/03/1996 nr. 2545).
Pertanto, dovendosi tener conto della effettività della difesa tecnica in termini sostanziali, la nomina di un nuovo difensore d’ufficio diverso da quello originariamente designato è ammissibile e non è foriera di nullità quando quest’ultimo non si sia concretamente attivato né abbia svolto alcuna incombenza difensiva, giacchè la sostituzione assicura comunque ed in concreto la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiersi (cfr. Cass. Pen. Sez. III 28/05/2004 nr.24334). Fattispecie in cui il decreto di citazione era stato notificato ad un difensore diverso da quello che aveva ricevuto notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.). Alla stregua di tali criteri ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l’eccezione non può essere accolta.
Ed invero, nel caso di specie, l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso in data 27.01.04 è stato notificato al difensore dell’imputata M.L. avv. C.C. nominato dalla stessa di fiducia cui veniva notificato altresì il successivo decreto di citazione. La censura attiene quindi alla fase precedente alla nomina del difensore di fiducia quando era stato designato un originario difensore d’ufficio diverso dal successivo difensore avv. C. nominato d’ufficio e poi investito dal mandato fiduciario. Ebbene, si evidenzia che non si è verificata alcuna lesione delle garanzie difensive dell’imputato ed alcuna nullità della notifica dell’art. 415 bis c.p.p. posto che:
- la designazione originaria del difensore è avvenuta in relazione al distinto procedimento poi riunito ad altro ( i procedimenti originari erano due nr.6850/2001 e 14575/2003 R.G.N.R.) in sede di indagini preliminari e confluito nell’unico procedimento nr.5752/2001 a carico di M.L. e F.S.);
- la sostituzione è stata operata, seppure in assenza delle cause formalmente legittimanti la sostituzione ex art. 97 c.p.p., senza che il difensore originariamente designato avesse svolto materiale assistenza tecnica od incombenze difensive;
- la questione è stata infine superata dalla sopravvenuta nomina fiduciaria del secondo difensore d’ufficio, con la conseguenza che la difesa tecnica dell’imputato è stata comunque assicurata in modo continuativo e la concreta assistenza difensiva è stata prestata e garantita in via sostanziale ed ab origine dal secondo difensore d’ufficio(avv.C.) poi investito del mandato di fiducia.
PQM
Rigetta l’eccezione e dispone procedersi oltre.
Nola, 24.10.2005
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo

--------------------------lancio 13.11.2005--------------------------
Avvertenze legali

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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