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Il caso
Il Giudicante ha respinto
leccezione difensiva in merito alla dedotta nullità dellavviso
ex art. 415 bis c.p.p. per avere nella fase precedente alla nomina del
difensore di fiducia designato un originario difensore dufficio
diverso dal successivo difensore nominato dufficio e poi investito
dal mandato fiduciario. La censura difensiva è stata bocciata richiamando
la ratio sostanziale delle norme sul difensore di ufficio che è
quello di garantire leffettività dellesistenza tecnica
e la tutela concreta dei diritti dellimputato. Ne consegue
ad avviso del Giudicante - che la sostituzione immotivata del difensore
assume rilevanza e può dar luogo a nullità di ordine generale
(benché non assoluta) solo ove il suddetto difensore originariamente
designato abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto
attività a favore dellimputato, mentre la sostituzione del
difensore che non si è attivato e non ha svolto alcuna incombenza
difensiva non determina nullità atteso che lassistenza tecnica,
vera ed unica garanzia insopprimibile per limputato, è stata
comunque garantita dal diverso difensore dufficio senza che si sia
determinata in concreto alcuna compressione o violazione del diritto di
difesa
Massima
DIFENSORE DI UFFICIO
Equiparazione tra la difesa dufficio e quella di fiducia in ordine
alla immutabilità del difensore sino alla dispensa dallincarico
per una delle cause stabilite dallart. 97 c.p.p. ovvero alla sopravvenuta
nomina fiduciaria sostituzione del difensore di ufficio: esclusione
della nullità dellavviso ex art. 415 bis cpp solo nel caso
in cui vi sia stata la sostituzione del difensore di ufficio che non si
è attivato a favore dellimputato e non abbia svolto incombenze
difensive giacchè la sostituzione assicura comunque ed in concreto
la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali
ancora da compiersi. [Ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Nola Dr.ssa Bottillo in data 24.10.05]
( Avv. Angelo Pignatelli)
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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
ORDINANZA
(...)
Il Giudice,
sulleccezione formulata dalla difesa osserva:
preliminarmente si evidenzia che la ratio della norma di cui allart.
415 bis c.p.p. introdotto dalla Legge 479/99 e la funzione dellavviso
di conclusioni delle indagini è quella di assicurare il contraddittorio
in merito alla completezza delle indagini e di consentire pertanto allindagato
di esercitare i propri diritti difensivi laddove il Pubblico Ministero
intenda esercitare lazione penale. Quanto alle norme sulla difesa
di ufficio, la finalità è invece quella di assicurare leffettiva
e continua assistenza tecnica dellimputato. Ne discende lequiparazione
accolta dallordinamento tra la difesa dufficio e quella di
fiducia nel senso che anche la prima si caratterizza per limmutabilità
del difensore sino alla dispensa dallincarico per una delle cause
stabilite dallart. 97 c.p.p. ovvero alla sopravvenuta nomina fiduciaria
con la conseguenza che il titolare dellufficio di difesa resta sempre
il difensore originariamente designato. Peraltro, poiché lo scopo
sostanziale delle norme è quello di garantire leffettività
dellesistenza tecnica e la tutela concreta dei diritti dellimputato,
la sostituzione immotivata del difensore assume rilevanza e può
dar luogo a nullità di ordine generale (benché non assoluta)
solo ove il suddetto difensore originariamente designato abbia effettivamente
esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore
dellimputato, mentre la sostituzione del difensore che non si è
attivato e non ha svolto alcuna incombenza difensiva non determina nullità
atteso che lassistenza tecnica, vera ed unica garanzia insopprimibile
per limputato, è stata comunque garantita dal diverso difensore
dufficio senza che si sia determinata in concreto alcuna compressione
o violazione del diritto di difesa (cfr. Cass.pen. I 3/06/1998 nr.6493;
Cass. Pen. Sez. I 23711/1994 nr. 4347; Cass.pen. sez. IV 6/03/1996 nr.
2545).
Pertanto, dovendosi tener conto della effettività della difesa
tecnica in termini sostanziali, la nomina di un nuovo difensore dufficio
diverso da quello originariamente designato è ammissibile e non
è foriera di nullità quando questultimo non si sia
concretamente attivato né abbia svolto alcuna incombenza difensiva,
giacchè la sostituzione assicura comunque ed in concreto la possibilità
effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiersi (cfr.
Cass. Pen. Sez. III 28/05/2004 nr.24334). Fattispecie in cui il decreto
di citazione era stato notificato ad un difensore diverso da quello che
aveva ricevuto notifica dellavviso ex art. 415 bis c.p.). Alla stregua
di tali criteri ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità,
leccezione non può essere accolta.
Ed invero, nel caso di specie, lavviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso
in data 27.01.04 è stato notificato al difensore dellimputata
M.L. avv. C.C. nominato dalla stessa di fiducia cui veniva notificato
altresì il successivo decreto di citazione. La censura attiene
quindi alla fase precedente alla nomina del difensore di fiducia quando
era stato designato un originario difensore dufficio diverso dal
successivo difensore avv. C. nominato dufficio e poi investito dal
mandato fiduciario. Ebbene, si evidenzia che non si è verificata
alcuna lesione delle garanzie difensive dellimputato ed alcuna nullità
della notifica dellart. 415 bis c.p.p. posto che:
- la designazione originaria del difensore è avvenuta in relazione
al distinto procedimento poi riunito ad altro ( i procedimenti originari
erano due nr.6850/2001 e 14575/2003 R.G.N.R.) in sede di indagini preliminari
e confluito nellunico procedimento nr.5752/2001 a carico di M.L.
e F.S.);
- la sostituzione è stata operata, seppure in assenza delle cause
formalmente legittimanti la sostituzione ex art. 97 c.p.p., senza che
il difensore originariamente designato avesse svolto materiale assistenza
tecnica od incombenze difensive;
- la questione è stata infine superata dalla sopravvenuta nomina
fiduciaria del secondo difensore dufficio, con la conseguenza che
la difesa tecnica dellimputato è stata comunque assicurata
in modo continuativo e la concreta assistenza difensiva è stata
prestata e garantita in via sostanziale ed ab origine dal secondo difensore
dufficio(avv.C.) poi investito del mandato di fiducia.
PQM
Rigetta leccezione e dispone procedersi oltre.
Nola, 24.10.2005
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo
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13.11.2005--------------------------
Avvertenze
legali
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