Il caso
In sede di udienza preliminare un avvocato che rivestiva la qualità
di parte offesa-danneggiata dal reato depositava in udienza la propria
costituzione di parte civile indicando come procuratore per la rappresentanza
tecnica e processuale in giudizio sé stesso come avvocato.
Tale richiesta fondava probabilmente la sua genesi nel parallelo ambito
processual- civilistico di cui allart. 86 c.p.c. in tema di rappresentanza
e difesa dellavvocato quale procuratore di sé stesso.
Il G.U.P. con puntuale motivazione nel solco della Giurisprudenza della
Suprema Corte e in conformità della dottrina più autorevole,
ha ritenuto listituto in esame inquadrabile nellambito della
<<rappresentanza necessaria>> di talché durante il
processo, la parte civile deve essere necessariamente assistita da un
difensore munito di procura speciale, anche se tali soggetti
a loro volta possedessero la qualifica di avvocato (In tal senso
Cassazione V 29.11.1996, n. 815/97 Cassano CED 208199).
Invero, secondo tale indirizzo di legittimità la rappresentanza
processuale della parte civile si realizza necessariamente col ministero
di un difensore munito di procura speciale, non applicandosi allazione
civile esercitata nel processo penale la previsione dellart. 86
c.p.c. secondo cui la parte, quando ha la qualità necessaria
per esercitare lufficio di difensore con procura, può stare
in giudizio senza il ministero di altro difensore.
In tal senso, il G.U.P. ha dichiarato inammissibile la costituzione
di parte civile ritenendo incompatibile la disciplina processual-civilistica
con il combinato disposto degli artt. 78 comma I e 100 comma I c.p.p.
laddove una volta esercitata lazione civile nel processo penale
alla rappresentanza della persona offesa che agisce per ottenere
la condanna dellimputato al risarcimento del danno patito in conseguenza
del reato (la cui sussistenza deve appunto essere accertata nel processo
penale), sia applicabile solamente la disciplina del codice di rito
penale.
Massima
Avvocato parte offesa e danneggiata - Costituzione di parte civile in
proprio inammissibilità: la costituzione di parte civile
eseguita dallavvocato in proprio a mente della disciplina processuale
civilista di cui allart. 86 c.p.c. risulta incompatibile con il
combinato disposto degli artt. 78 comma I e 100 comma I c.p.p. laddove
una volta esercitata lazione civile nel processo penale
alla rappresentanza della persona offesa che agisce per ottenere la
condanna dellimputato al risarcimento del danno patito in conseguenza
del reato (la cui sussistenza deve appunto essere accertata nel processo
penale), sia applicabile solamente la disciplina del codice di rito
penale. [Ordinanza emessa il 2.12.05 dal G.U.P. del Tribunale di
Nola dr. Alessandro DAncona]
(Avv. Angelo Pignatelli)
================================================================
TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Alessandro DAncona
ORDINANZA
Il giudice delludienza preliminare,
udite le eccezioni e le osservazioni di cui al verbale che precede,
osserva:
la costituzione di parte civile avvenuta a mezzo del deposito dellatto
in cancelleria in data di oggi 2.12.2005 deve essere dichiarata inammissibile,
atteso il mancato rispetto dellonere di notifica di cui allart.
78, 2° comma, c.p.p., ritualmente eccepito dalla difesa degli imputati;
la costituzione di parte civile, formalizzata in udienza - allesito
delle eccezioni avversarie - dalla persona offesa avv. Tizio, deve essere
dichiarata inammissibile alla luce del combinato disposto degli artt.
78, 1° comma, lettera c, c.p.p. e dellart. 100, 1° comma,
c.p.p.; ritiene, infatti, il giudice, che una volta esercitata
lazione civile nel processo penale alla rappresentanza
della persona offesa che agisce per ottenere la condanna dellimputato
al risarcimento del danno patito in conseguenza del reato (la cui sussistenza
deve appunto essere accertata nel processo penale), sia applicabile
solamente la disciplina del codice di rito penale: non è, infatti,
suscettibile di applicazione analogica la disposizione dellart.
86 c.p.c. in tema di rappresentanza e difesa dellavvocato quale
procuratore di sé stesso, tenuto conto del dato testuale degli
artt. 78 e 100 citati.
P.Q.M..
letti gli artt. 74 e segg. c.p.p., 78, 100 c.p.p., 185 c.p., dichiara
inammissibili la costituzione di parte civile depositata in cancelleria
in data di oggi 2.12.2005 e quella depositata nel corso della presente
udienza e dispone procedersi oltre.
Nola, 2.12.2005.
Il Giudice dellUdienza Preliminare
Dr. Alessandro DAncona