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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :        Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie

 

[C.P.P.]

NULLITA’: erronea indicazione dei dati anagrafici dell’imputato nell’avviso ex art. 415 bis e successivo decreto di citazione a giudizio -  rilevanza penale della identità tra la persona nei cui confronti sia instaurato il processo e quella che concretamente si giudica – nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio – esclusione – configurabilità di un mero errore materiale come tale rettificabile ai sensi dell’art. 130 cpp. (artt. 178,  420-ter e 486 c.p.p.). Ordinanza emessa il 24.01.05 dal G.M. del Tribunale di Nola,  Dott.ssa Diana Bottillo.

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Il giudice, sulla eccezione formulata dalla difesa,

sentito il P.M.      

osserva

l’eccezione deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.

Ed invero, rileva il Giudicante che l’incertezza sulla individuazione anagrafica dell’imputato è irrilevante ai fini della celebrazione e prosecuzione del processo penale allorché sia certa la identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l’azione penale, laddove ai sensi dell’art. 66 cpp, deve intendersi per “identità fisica”, l’identità tra la persona nei cui confronti è stato instaurato il processo e quella che si giudica. Ne consegue che nell’ipotesi di incertezza sui dati anagrafici, è necessario procedere agli opportuni accertamenti sulle esatte generalità, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme della procedura di cui all’art. 140cppad opera del Giudice che procede. (Cass. Pen. Sez. I 15.12.97 n. 11584; Cass. Sez.I 14.06.95 n.6873).

Pertanto, alla stregua di quanto evidenziato, nel caso di specie si osserva che non vi sono dubbi sulla identità fisica dell’A., dovendosi imputare l’indicazione inesatta del dato anagrafico contenuto nell’avviso ex art. 415 bi cpp e nel successivo decreto di citazione, ad un mero errore materiale che non inficia la “vocativo in jus” né il processo penale instauratosi ritualmente a carico della persona nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale.

Infatti, l’imputato è stato correttamente identificato in sede di invito dichiarare il domicilio per le notifiche innanzi ai C.C. in data 16.6.03.

Analogamente, il certificato anagrafico contenuto nel fascicolo del dibattimento riportale corrette generalità con la conseguenza che non vi sono dubbi che tali siano le esatte generalità dell’imputato identificato in modo certo.

Quanto alle censure sollevate in merito all’avviso ex art. 415 bi cpp, rileva i giudicante che, pur contenendo il predetto atto le generalità inesatte dell’imputato (ovvero nato il …) lo stesso è stato debitamente notificato a mezzo C.C. di laddove la stessa p.g. delegata dava atto di tali esatti dati anagrafici (notifica del 16.05.03), a rettifica della intestazione dell’atto.

Ne discende che, non solo l’atto ha raggiunto il suo scopo conoscitivo,ma nessun dubbio può profilarsi in merito alla identificazione certa dell’imputato con la conseguenza che va respinta l’eccezione di nullità.

Analoghe osservazioni devono svolgersi con riferimento al decreto di citazione che risulta ritualmente notificato all’imputato senza che pertanto ricorrono le condizioni di cui al co. 2 dell’art. 552 cpp, dovendosi come già chiarito in premessa, far ricorso alla procedura della correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cpp.

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione e dispone procedersi oltre.

Nola, 24.01.05

IL Giudice

Dott.ssa Diana Bottillo

 

 

________________lancio 07.02   .2005__________________

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