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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
FALSITA’ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTI PUBBLICI: FALSIFICAZIONE DI CARTA DI IDENTITA’ E PATENTE DI GUIDA: DOCUMENTI CHE NON ATTESTANO IL RISULTATO DI UN ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL PUBBLICO UFFICIALE (ATTO PUBBLICO) MA RIPRODUCONO ATTESTAZIONI GIA’ DOCUMENTATE – QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI COME CERTIFICAZIONI E/O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - CONFIGURABILITA’ DEL DELITTO DI CUI ALL’ART. 482 IN RELAZIONE ALL’ART. 477 CP. Sentenza emessa in data 10.12.04 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Tamara De Amicis.
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OMISSIS . . .
Quanto alla qualificazione della fattispecie, occorre rilevare che trattasi tuttavia del reato di cui agli art. 477-482 cp (falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative) e non della fattispecie – così come contestata – di cui agli artt. 476 – 482 (falsità materiale in atto pubblico). E’ pacifico infatti, che la carta di identità è qualificabile come certificato amministrativo in quanto destinata a certificare l’identità della persona, mentre la patente di guida è qualificabile come autorizzazione amministrativa, essendo idonea tanto a certificare l’identità della persona quanto ad autorizzare la guida di veicoli; in entrambi i casi, l’atto non attesta i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente ma riproduce attestazioni già documentate.
Omissis. . .
Nola, 10.12.04 Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Tamara De Amicis