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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
CALUNNIA: Falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario – esclusione del concorso formale del reato di simulazione ex art. 367 c.p. sussistendo un chiaro rapporto di specialità tra le due ipotesi criminose, trattandosi di un fatto unico da ricondurre alla sola norma di cui all’art. 368 cp che assorbe in sé anche quella di cui all’art. 367 cp. [Sentenza n. 131/05 emessa il 12.05.05 dal G.U.P. Alessandra Ferrigno del Tribunale Penale di Nola]
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(Omissis. . . .)
In sostanza per quanto riferito dalle parti nell’accordo alcuna illiceità può ravvisarsi nella condotta del F. per la presentazione della denunzia di smarrimento, atteso che in effetti non aveva più rinvenuto il titolo presso la Pl. Srl. Ne consegue la insussistenza della ipotesi di calunnia contestata sub. 1) per mancanza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo, nonché quella di simulazione di reato sub 2) per insussistenza del fatto, a prescindere dalla considerazione che, in punto di diritto non è condivisibile la scelta operata dal P.M. di configurare un concorso formale di reato (tra l’art. 367 e l’art. 368 cp) per un fatto unico che deve essere ricondotto alla sola norma incriminatrice di cui all’art. 368 cp; tale fattispecie, infatti, assorbe in sé anche l’altra, essendovi un chiaro rapporto di specialità tra le due norme.
Ed infatti, entrambe le norme incriminatici prevedono il caso di chi consapevolmente con atto idoneo a dare inizio ad un’azione penale, crea le apparenze di un reato; nella calunnia ci è, i più, come elemento specializzante, la creazione di tracce di reato (o l’esplicita accusa) a carico di persona identificata o identificabile.
E’ ben noto, infatti, che secondo la S.C. il delitto di calunnia sussiste anche quando l’incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non indicata ma identificabile, delle tracce di reato, purchè la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di soggetto univocamente ed agevolmente identificabile.
In base a tale principio la Cassazione, ha più volte ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 368 cp, nella denuncia di smarrimento di un assegno preordinata a far convergere su una persona identificabile l’accusa del reato di furto o di ricettazione. (cfr. tra le altre Cass. 2.4.92 n. 3784Arduin)
(Omissis . . .)
Nola, 12.05.05
Il Gup
Dott.ssa Alessandra Ferrigno
----------------------------Lancio 05.07.05----------------------------