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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :
Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati,
Cancellerie
VIOLENZA SESSUALE: – PALPEGGIAMENTO DEL SENO DA PARTE DEL DOCENTE NEI CONFRONTI DELL’ALUNNA NEL CORSO DELLA LEZIONE: SUSSISTENZA – VALUTAZIONE DI FATTISPECIE DI MINORE GRAVITA’ – ESCLUSIONE: integra la fattispecie di violenza sessuale prevista dall’art. 609 bis c.p. il comportamento di un docente che, nel corso della lezione, palpeggia il seno (considerato zona erogena) della sua alunna, abusando della sua posizione “autoritativa”, e dei poteri di sovraordinazione che l’ordinamento riconosce al docente nei confronti dell’alunno.
Non si configura, inoltre, nel caso di specie, la previsione dell’ultimo comma dell’art 609 bis c.p. della “minore gravità” degli atti sessuali, in quanto, a fronte della limitata offensività della sfera sessuale della vittima, si pongono altri elementi che valutati nel loro insieme di interdipendenza e coesione integrano una ipotesi di offesa che non può essere inquadrata <<riduttivamente>> nell’ipotesi di cui al III comma dell’art. 609 bis c.p: tra questi elementi vanno considerati 1) l’età della vittima (poco più che quattordicenne), 2) la sua condizione di soggezione psichica (alunna-docente), 3) il luogo e le circostanze del fatto (un’aula di pubblico istituto, considerato come luogo protetto, e durante una lezione).
>>TESTIMONIANZA “DE RELATO” APPRESA DIRETTAMENTE DALLA PARTE OFFESA – VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 192 CO. I C.P.P.: la testimonianza di soggetti che hanno avuto conoscenza dei fatti oggetto di prova dal teste “diretto”, ossia dalla persona offesa dal reato, deve essere valutata secondo la regola probatoria “generale” del co.I dell’art. 192 c.p.p. e non del co.II dello stesso articolo, previa verifica della verosimiglianza e dell’attendibilità delle modalità di percezione di quanto dichiarato dalla persona offesa e dei testi “de relato”. [Sentenza emessa il 27.4.05 dal Tribunale penale di Nola I sezione Penale Coll. A) Pres. Est. Dr. Bruno D’Urso – Giudice a latere: Dr.ssa Federica Gaudino e Dr. Stefano Billet.]
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La valutazione delle prove
Una considerazione, certamente preliminare, è quella che attiene al “tipo” di prova acquisito nel corso dell’istruttoria dibattimentale, prova che è stata caratterizzata, per scelta di entrambe le parti, e sulla quale questo Tribunale non ha ritenuto di dover interferire, di rinunziare all’esame del teste diretto del fatto ascritto sub a) all’imputato.
La prova, infatti, sulla grave condotta contestata al TIZIO in quel capo di imputazione, è stata affidata, in massima parte, alle testimonianze dei soggetti che avevano avuto, con modalità varie, cognizione del fatto solo attraverso il racconto che ne aveva loro fatto la diretta interessata CAIA..
Sul punto, allora, è il caso di precisare che le testimonianze del tipo delle quali qui si discorre, appartengono alla categoria di quelle che assumono valenza , sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio : con la conseguenza, da un lato, che non deve tenersi conto della regola probatoria di cui all’art.192 II comma c.p.p., ma di quella “generale” di cui al I comma; dall’altro che al giudice resta l’incombenza di accertare la attendibilità della testimonianza “de relato”, della verosimiglianza ed attendibilità delle modalità di percezione del “dichiarato” proveniente dal teste “diretto”, della stessa credibilità di quest’ultimo, quantunque estraneo al contesto probatorio-processuale.(v.in tal senso Cassaz.pen.sez.II 4976/97; sez.I 4153/92).
Orbene, in tale prospettiva, non pare possa sussistere alcun dubbio circa la veridicità del racconto che, nella presente sede istruttoria, hanno operato la mamma della p.o., Mevia e le tre compagne di classe, B. A., B. C. e T. I. che, al bilancio istruttorio, risultano essere le tre persone che ricevettero la confidenza “diretta”, da parte della Caia., circa la grave condotta tenuta in classe dal Tizio.
Ovviamente certa è la percezione della “notizia”, da parte della sig.ra Mevia, con una valutazione di attendibilità che, nella presente sede, non pare superfluo colorare con il riferimento alle condotte successive (immediata denuncia-querela ai CC e ritiro istantaneo della figlia da quella scuola) che contribuiscono a connotare l’assoluta credibilità del teste, indipendentemente dal legame materno che la lega alla p.o..
Analoga valutazione di attendibilità va fatta per le tre compagne di classe che ricevettero la “confidenza” dalla Caia : per loro vale la considerazione, che in questa sede si opera, della “presa di distanza” che operano nei cfr. del fatto : “fu Caia a dire quella cosa “, ma nessuna si propone come testimone diretto del fatto; anzi la B. tiene a precisare di essere sì stata testimone diretto, ma solo della circostanza secondo la quale “…il professore aveva una mano sulla spalla..”(v.pag. 16 verb.ud.10.11.2004).
Proprio queste considerazioni rendono assolutamente certa la attendibilità delle loro deposizioni.
Ed allora, giocoforza, ma obbligatoriamente ai fini della proposizione delle argomentazioni cui questo Tribunale si è indotto, l’attenzione valutativa deve spostarsi sulla attendibilità e veridicità del fatto di cui la Caia ha raccontato, alla mamma ed alle compagne, di essere rimasta vittima.
Anche in tal senso la risposta deve essere tranquillizzantemente positiva.
In tale direzione assumono infatti rilievo di primaria importanza, innanzitutto i comportamenti tenuti o indotti successivamente alla riferita molestia:
· la fuga in bagno ed i pianti, immediatamente dopo l’uscita del Tizio. dalla classe, sono circostanze incontroverse sulle quali, sostanzialmente, i testi che ne hanno riferito si sono ritrovati ; “..si a fine lezione si alzò, scappò nel bagno e scoppiò a piangere..”(B. pag.16 verb.ud.10.11.2004), “…finita l’ora lei andammo in bagno e mi disse questo….che era accaduto questo fatto ed era un po’ così agitata..”( T. pag.4 vrb.ud.12.5.04);
· la circostanza, invero dirompente per la vita scolastica di una studentessa, costituita dalla avvertita necessità di abbandonare, immediatamente, la scuola frequentata : un dato questo, particolarmente significativo (v.dep.M. pagg.6 e segg. verb.ud.17.12.03 “ io non ci vado più in quella scuola, non ci vado più mamma no…”) ma soprattutto allarmante, se si ricorda che fu indotto anche dalla situazione, in un certo qual modo equivoca, che la mamma della ragazza trovò a scuola, allorchè denunciò anche lì l’episodio ( v.pag.10 verb.cit.: “….il vicepreside….disse che c’erano stati degli episodi però nessuno poi alla fine….si erano chiariti con il professore e quindi….disse…che si erano messi d’accordo(!), si erano spiegati…”
· la considerazione che in questa sede si opera circa l’assoluta improponibilità
1. sia di interpretazioni “equivoche”, da parte della giovane studentessa, di un gesto (in qualche modo ammesso dall’interessato) di mero appoggio di una mano sulla spalla: al riguardo l’istruttoria non ha fornito alcun dubbio interpretativo, per es. connesso a disturbi di personalità della ragazza, connessi a manie di protagonismo, in astratto ipotizzabili perché non rari per la fascia di età della vittima-protagonista;
2. sia di una prospettazione calunniosa al fine di far allontanare il TIZIO da quella scuola, come pure qualche teste ha nebulosamente prospettato.
Su quest’ultimo punto nemmeno il diretto interessato ha ritenuto di adombrare alcunchè, dal momento che ha spostato, coerentemente, l’attenzione valutativa di questo Tribunale proprio sulla interpretazione “errata” che dalla studentessa poteva essere stata fornita al suo gesto, abituale, di poggiare la mano sulla spalla: semmai per correggere la postura dell’alunna (sic! vedi pag.8 verb.ud.2.3.05).
In conclusione deve , quindi , ritenersi processualmente raggiunta, la certezza sul gesto del Tizio di infilare la mano al di sotto dell’indumento indossato dalla Caia e del palpeggiamento del seno, riferito dalla ragazza alla madre ad alle compagne.
q L’inquadramento giuridico della fattispecie
Quanto poi all’inquadramento di tale accertata condotta nell’ambito di una delle ipotesi punitive previste dalla norma di cui all’art.609 bis c.p. contestata all’imputato, valgano le seguenti argomentazioni:
Ø innanzitutto l’appartenenza del citato “palpeggiamento del seno” alla categoria degli “atti sessuali” cui opera riferimento la norma contestata.
Al riguardo appare appena il caso di ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia stata…costretta a precisare, all’esito dell’entrata in vigore della nuova normativa sul tema, introdotta dalla l.66/96, come nella nozione di atti sessuali si devono includere tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologica e sociale , come erogene; con la conseguenza che gli atti che coinvolgono tali zone di soggetto non consenziente o infraquattordicenne, ledono il bene protetto della libertà sessuale del soggetto passivo (v.in tal senso, tra le altre, Cassaz. III sez.pen. n.4005/2000; Cassaz.pen.sez.III n.66551/98): non è, ovviamente, in dubbio, che il seno rientri tra le zone erogene.
Ø l’evidenza dell’assenza del consenso da parte della destinataria dell’atto e della possibilità di compimento dello stesso, unicamente in relazione alla condizione di soggezione in cui si trovava la vittima nei cfr. della posizione autoritativa dell’autore.
Non è dubbio che il rapporto, intercorrente tra un docente di un istituto pubblico ed il minore-alunno (anche semmai infrasedicenne) sia di tipo pubblicistico, per la qualificazione di incaricato di pubblico servizio che va certamente attribuita al primo, ai sensi della generale previsione di cui all’art.358 c.p. (V. Cassaz.SS.UU n.7958/92 e, in particolare Cass.pen.sez.III n7152/98, in tema scolastico); e non è dubitabile, altresì, che in virtù dei poteri di sovraordinazione che l’ordinamento riconosce al docente nei cfr. dell’alunno ( verifica della frequenza, valutazione del profitto, induzione di provvedimenti disciplinari ) sussista una posizione “autoritativa”, sebbene delimitata alla funzione della istituzione scolastica, della quale, la condotta che qui si censura, costituisce evidentemente ( sul punto ogni commento appare superfluo) un abuso.
Ø l’inquadramento della condotta nell’ipotesi di cui al primo comma, piuttosto che in quella dell’ultimo comma dell’art.609 bis c.p.
Su tale punto, va premessa, per puro dovere di completezza, l’annotazione sulla circostanza secondo la quale la l.66/96, abolendo la previgente distinzione tra atti di libidine, atti di libidine violenti e quelli di cd. congiunzione carnale ha sgombrato le aule di tribunale dalle indagini, mortificanti per la vittima, sui “particolari” dell’attentato alla libertà della sfera sessuale; introducendo, nel contempo il più generico concetto di “atti sessuali”, all’interno dei quali ha ritenuto di compiere l’unica specificazione di quelli “di minore gravità”, che, nella configurazione di circostanza attenuante speciale, raggiunge l’evidente scopo di consentire all’interprete di sfruttare la notevole riduzione di pena per essi prevista, al fine di adeguare la sanzione alle diverse (più o meno mortificanti per la vittima) modalità che può assumere una condotta lesiva della libertà sessuale di un soggetto.
Ovviamente l’ambito di operatività di tale ipotesi attenuata di reato, pur nel suo non contestato rispetto del principio costituzionale di specificità della norma penale, è stato affidato all’interpretazione giurisprudenziale che ne ha, in un certo qual modo, definito i confini.
Il risultato complessivo che è possibile enucleare, dalla non copiosissima giurisprudenza formatasi al riguardo, è quello secondo il quale la valutazione di “minore gravità” del fatto, attinente alla violazione della libertà sessuale della vittima, deve essere effettuata alla stregua di criteri che tengano solo parzialmente conto della “materialità” dell’atto e che considerino, altresì, tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, il danno (anche psichico) arrecato alla parte lesa, anche in considerazione dell’età della stessa e tutti gli altri elementi che, elencati nella norma generale, e per altri scopi dettata, di cui all’art.133 c.p., rilevano al fine di caratterizzare la “gravità” del reato (v.in tal senso, per tutte, Cassaz.pen.sez.III n.972/2000, Cssaz.pen.sez.III n.5646/2000).
Orbene, proprio alla luce dei sopra esposti principi giurisprudenziali, ritiene questo Tribunale che la condotta della quale il Tizio viene qui ritenuto autore, e cioè quella di un docente di scuola media superiore, che, nell’ora di lezione, “palpeggia” il seno di una sua giovanissima alunna, non può e non deve rientrare nella previsione degli atti sessuali di “minore gravità”.
Ed infatti è convinzione di questo Tribunale che la obiettiva, limitata offensività della sfera sessuale della vittima, integrata dal gesto compiuto, risulta certamente soccombente, - nella direzione della integrazione di una ipotesi di “minore gravità”-, nei cfr. dei dati costituiti dall’età della vittima (poco più che quattordicenne), dalla sua condizione di soggezione psichica (alunna-docente), dal luogo e dalle circostanze del fatto (un’aula di pubblico istituto e durante una lezione): tutti elementi che, valutati nel loro insieme di interdipendenza e coesione, intergrano una ipotesi di offesa che non può essere inquadrata “riduttivamente” (e semmai con un “buonismo” al quale certo non si è ispirato il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di prevedere la forma “attenuata” del reato) nella previsione di cui all’ultimo comma dell’art.609 bis, con la conseguente “sostanziosa” riduzione di pena.
Andare di contrario avviso, anche se con la correlata affermazione di responsabilità, sarebbe come “omologare” fra le cose che possono accadere, quella secondo la quale, anche in un ambiente “protetto” e con un altissimo indice astratto di “affidabilità” riguardante il rapporto docente-alunno, una giovane, nel momento delicato dell’adolescenza, possa rimanere esposta alle intollerabili “attenzioni” di personaggi “maturi”(almeno per quanto riguarda la sfera sessuale) solo quanto all’età anagrafica!
Detto questo, il Tribunale, ritiene, però, che all’imputato possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche: ciò esclusivamente in relazione all’assenza di precedenti penali ed alla presumibile non elevata intensità del dolo, desunta dalle modalità complessivamente di diffusa “confidenzialità” che caratterizzavano il rapporto Tizio-alunne.
Pertanto, tenuto conto di tutti gli indici di cui all’art.133 c.p., pena equa va ritenuta quella minima di anni cinque di reclusione che, ridotta del terzo per la concessione delle generiche, consente di quantificare la pena conclusiva in ANNI TRE e MESI QUATTRO di reclusione, oltre le spese processuali e quelle di custodia cautelare.
L’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque e quella in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, seguono ai sensi degli artt.28 e segg. e 609 nonies c.p.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, per quanto riguarda l’imputazione mossa al Tizio sub capo B).
Al riguardo, la prova articolata dall’Accusa è stata incerta, sia per quanto riguarda la “consistenza” delle attività “terapeutiche”, svolte in ipotesi dal Tizio, sia per quanto riguarda i soggetti nei cfr. dei quali tali attività sarebbero state svolte.
Ed, infatti, pur glissando sulla “speciale abilitazione dello Stato”, sulla quale nessuna indicazione il PM ha fornito e che, comunque, potrebbe essere oggetto di specifica individuazione da parte di questo organo giudicante, la verità è che nessuno dei testi escussi ha riferito che il Tizio svolgesse attività di “somministrazione iniettiva di medicamenti, rivolti a ridimensionare manifestazioni distrofiche dermiche o ipodermiche” (v.la voce “mesoterapia” in dizionario della lingua italiana- De Mauro ed. Paravia pag.1510).
Non può essere certamente valutata in tal senso, infatti, la isolata deposizione, resa dal teste A. E. (v.pagg.8 e segg. verb. ud. 10.11.04) che, su contestazione del PM ha dapprima negato che il Tizio parlasse in classe di mesoterapia e pranoterapia”, per poi ammettere di essersi sottoposta a trattamenti di “pranoterapia” con “poche sedute” nel corso delle quali il Tizio “… a distanza di qualche centimentro dalla zona che mi faceva male poneva la mano e doveva scendere un flusso di energia che curava..” : non mesoterapia quindi!
Né le altre deposizioni ,( v. in particolare F. G., pagg.27 e segg. verb.ud.17.12.03) hanno fornito un supporto serio nella direzione dell’accusa sul capo b): è stato infatti riferito di alcuni “centri” dei quali il Tizio avrebbe avuto la gestione ( Xxxx…, Yyyyy…) e nei quali lui o altri avrebbero svolto attività di “…pranoterapia, shatzu, naturopatia, fisioterapia di base..”, ma nulla in concreto è emerso nè sull’effettività di “corsi” che sarebbero stati svolti, né sull’attività materialmente svolta. Unica certezza, il dato fornito sempre dal teste F., ma anche dalla figliola M. V., secondo il quale queste …organizzazioni gestite dal Tizio, sfornavano “diplomi” che, a detta sempre del F. non sono stati poi fatti valere come “crediti formativi”nelle competenti sedi scolastiche.
Il risultato, nella presente sede, non può essere diverso dall’assoluzione dell’imputato, per mancanza di prova sul fatto.
P. Q. M.
Letti gli artt.533 e 535 c.p.p.
Dichiara Tizio colpevole del reato di cui al capo A), in esso assorbita l’aggravante di cui all’art.61 n.11 c.p.esclusa l’aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Visti gli artt.28 e ss, 609 nonies c.p.
Dichiara l’imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela.
Visto l’art.530 c.p.p.
Assolve Tizio dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.
Determina in gg.60 il termine per il deposito della motivazione.
Nola, 27.4.05
Il Presidente estensore
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