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Il Caso
Un
noto costruttore aliena una serie di villette a schiera monofamiliari
assumendo nellatto di vendita stipulato innanzi ad un notaio anchesso
indagato per falso ideologico e concorso in truffa, che le stesse fossero
in regola con la normativa urbanistica.
In particolare, lalienate asseriva falsamente di aver conseguito
il rilascio della variante in corso dopera, in realtà giammai
ottenuta per il mancato versamento da parte dellistante degli oneri
concessori.
Il costruttore alienante viene condannato per truffa e falso avendo conseguito
un ingiusto profitto tramite la falsa dichiarazione inserita nellatto
di vendita stipulato innanzi al notaio di aver conseguito il titolo in
sanatoria laddove aveva ottenuto dal Comune solo il parere favorevole
al rilascio della variante.
Il notaio, per converso viene prosciolto, in quanto pur se incombe sul
notaio rogante di procedere alle visure ipotecarie e catastali, salvo
espresso esonero per comune volontà delle parti (cfr. legge 6.8.67
n. 765), non può essere assimilato, quanto meno sul piano della
automaticità dellobbligo, il dovere, ed il correlato potere
autonomo di verificare anche lo stato dei provvedimenti abilitativi per
la edificazione, tanto che, nella ipotesi in cui a tanto fosse sollecitato,
avrebbe dovuto pur sempre avvalersi dellopera di un tecnico.
Ad ogni modo, pur volendo muovere il rimprovero di diligenza perché
avrebbe dovuto nutrire quanto meno il sospetto in base alla documentazione
esibitagli, non può dirsi che egli abbia volontariamente omesso
il controllo nonostante le richieste delle parti che, si ripete, ponendogli
la stessa domanda se fosse tutto a posto, non gli hanno in realtà
rivolto alcuna specifica richiesta e nulla esclude di ritenere che il
notaio abbia risposto, per quanto gli competeva, con riferimento alla
libertà degli immobili dai vincoli.
Massima
TRUFFA: artificio
ed inganno costituito dalla falsa dichiarazione alla presenza di un pubblico
ufficiale di avvenuto rilascio della variante idoneo a determinare gli
acquirenti alla conclusione della compravendita; comportamento idoneo
a generare negli acquirenti la percezione di una falsa apparenza esteriore
e la induzione in errore delle vittime con conseguente ingiusto profitto
dellagente e danno delle stesse per avere acquistato un immobile
abusivamente realizzato ad un prezzo per nulla inferiore a quello di mercato.
Irrilevanza dellomesso controllo e/o verifica da parte delle pp.oo.,
alle quali nessun rimprovero di negligenza o superficialità può
essere mosso per essere state messe nella condizione di fidarsi della
persona del venditore noto costruttore della loro zona.
FALSO
IDEOLOGICO: elementi costituivi: false o omesse attestazioni del p.u.
che abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua personale
e diretta percezione quando lautore della attestazione (notaio)
abbia lobbligo giuridico di porli nella loro effettiva realtà
- Preparazione della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare
- obbligo del notaio di verificare previamente se il bene è libero
da vincoli pregiudizievoli mediante le cd. visure ipotecarie e catastali
insufficienza di elementi per provare la esistenza dellelemento
doloso e dellaccordo truffaldino. Il profitto, che laccusa
ha semplicemente ricondotto allammontare della parcella, non desta
sospetto anche perché relativo ad atti immobiliari di valore non
esorbitante ed in linea con le percentuali di norma applicate.
[Sentenza
emessa il 15.02.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.ssa Barbara Bilosi]
( Avv.
Angelo Pignatelli)
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(omissis...)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice accertata la penale responsabilità di TIZIOM.
in ordine al reato contestatogli al capo a) ed al reato di cui agli art.
81 co. 2 , 483, 61 n. 2 c.p., così modificata la imputazione di
cui al capo successivo.
Il procedimento prende le mosse dalla denuncia sporta in data 14.7.00
dagli acquirenti, negli anni tra il '94 ed il '98, di singole unità
immobiliari - appartamenti - e villette monofamiliari site in Acerra alla
via (yyy) facenti parte di un complesso realizzato dal TIZIO su di un'area
edificabile in virtù di c.e. n. XXX rilasciata in data XXXX ai
precedenti proprietari del suolo ed a lui volturata in data XXXXX per
la realizzazione di civili abitazioni - i fabbricati di cui alle lettere
A, B e C (villette unifamiliari composte da box e cantina, piano rialzato
e piano primo) e D (fabbricato composto da un piano seminterrato e quattro
piani fuori terra). Successivamente il TIZIO avanzava istanza per il rilascio
di una concessione in variante alla c.e. originaria al fine di realizzare,
in luogo di una villetta, un altro fabbricato di quattro piani e mansarda.
Il relativo procedimento amministrativo, arrestatosi col rilascio del
solo parere favorevole della commissione edilizia comunale n. XXXX comunicato
al TIZIO in data XXXX, non si è concluso e non si è mai
addivenuti all'emissione del provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo
col rilascio della variante in corso d'opera, per il mancato versamento
da parte dell'istante degli oneri concessori (cfr. esame geom. S. dell'U.T.C.
del Comune di C.).
Di tanto gli acquirenti venivano a conoscenza nel giugno 2000 in seguito
ad un sopralluogo operato dai VV. UU. intervenuti per avere ricevuto una
denuncia, che rilevavano la realizzazione degli immobili in evidente difformità
dalle prescrizioni della c.e. n. XXX, ed in particolare che le due villette
erano adiacenti e non separate ed al posto della terza villetta c'era
un fabbricato composto da piano seminterrato, quattro piani fuori terra
e mansarda, nel quale erano stati ricavati dieci appartamenti.
Nonostante l'assenza del titolo, in possesso solo del parere favorevole
alla richiesta di variante in corso d'opera, qualche giorno dopo il TIZIO
si apprestava a concludere il primo di una serie di atti di compravendita
aventi ad oggetto gli immobili realizzati in difformità dalla c.e.
n. XXX.
Dalle deposizioni della parti offese si è appreso che la maggior
parte di essi, conoscendo il TIZIO anche prima di entrare in rapporto
con lui per averne sentito parlare trattandosi di un costruttore del quale
essenzialmente si fidavano, si erano determinati all'acquisto dopo aver
visionato gli appartamenti ed averne discusso, anche con riferimento alla
regolarità dei titoli, con il futuro alienante, di avere dunque
valutato il prezzo richiesto tenendo conto dei prezzi praticati sul mercato,
di avere stipulato il contratto in alcuni casi presso la banca, per avere
chiesto ed ottenuto un finanziamento per l'acquisto, in altri casi presso
lo studio del TIZIO o del notaio, sempre alla presenza di questi, scelto
dall'alienante, che dava compiuta lettura dell'atto.
Del contenuto di quegli atti, fatti oggetto di trascrizione, interessa
l'art. 3 nel quale espressamente si dice "la parte alienante dichiara
che l'immobile in oggetto è stato costruito in conformità
di regolare concessione edilizia n. XXX pratica n. XXXXXX, rilasciata
dal Sindaco del comune di A. e successiva variante n. XX del XXXXXXX e
che non vi sono state mai violazioni della disciplina urbanistica previste
dalla legge in riferimento a tale immobile dalla sua costruzione ad oggi".
Con tale dichiarazione, riguardante la conformità delle opere alla
normativa urbanistica ed imposta all'alienante a pena di nullità
dell'atto di trasferimento immobiliare dall'art. 17 l. 47/85 all'epoca
in vigore, il TIZIO con tutta evidenza stravolgeva la realtà dando
conto della conformità degli immobili oggetto delle compravendite
alla c.e. n. XXX ed alla variante n. XXX ed attribuendo palesemente il
numero del mero parere a quello di una ipotetica variante in realtà
mai rilasciata.
Il costruttore, al quale pure era stato notificato il rilascio del solo
parere favorevole, a conoscenza dell'interrotto iter amministrativo, ha
dichiarato falsamente in un atto pubblico essere avvenuto il rilascio
della variante, la quale condotta, per la ritenuta esclusione di responsabilità
del coimputato, dà ragione della qualificazione giuridica del delitto
di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, ove la dichiarazione
del privato è stata trasfusa, destinato a provare la verità
dei fatti in esso attestati.
Il TIZIO era infatti obbligato a dichiarare il vero per gli specifici
effetti che dall'atto, nel quale la dichiarazione era inserita dal p.u.,
si ricollegavano.
Per altro verso, concernendo la attestazione del privato - della quale
l'atto pubblico è destinato a provare la verità - fatti
che il p.u. ha riportato come provenienti dal privato, l'attività
del p.u. si è limitata alla esatta riproduzione nell'atto della
dichiarazione del privato, autore immediato della falsità.
Ed a nulla vale il tentativo della difesa di equiparare sul piano sostanziale
degli effetti il rilascio della variante al rilascio del parere favorevole
al rilascio della variante, per la diversa efficacia che esplicano, nell'ambito
della sequenza di atti volti alla emanazione del provvedimento amministrativo,
gli atti interni e l'atto finale. Solo quest'ultimo è infatti idoneo
a manifestare all'esterno la volontà dell'ente ed a produrre effetti
giuridici con rilevanza esterna capaci di incidere su diritti o interessi,
anche in base alla semplice considerazione che la adozione di un atto
preparatorio non comporta necessariamente la adozione dell'atto a cui
il procedimento è rivolto, perché ad esempio l'autorità
potrebbe andare in diverso avviso.
Con la medesima condotta, il TIZIO ha posto in essere l'inganno che ha
determinato gli acquirenti alla conclusione di quell'atto, solo apparentemente
valido ma nella sua essenza viziato dalla mancanza di un corretto processo
volitivo dei soggetti passivi, determinatisi alla stipulazione per l'errore
in loro ingenerato dagli artifici realizzati dal soggetto attivo.
L'artificio o l'inganno, nella specie posto in essere attraverso la inequivoca
dichiarazione resa dall'alienante alla presenza di un p.u. - comportamento
idoneo a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore e la
induzione in errore delle vittime con conseguente ingiusto profitto dell'agente
e danno delle stesse per avere acquistato un immobile abusivamente realizzato
ad un prezzo per nulla inferiore a quello di mercato -, anche per la fiducia
ingenerata ancora prima dal TIZIO, noto costruttore della zona, rende
di certo irrilevante la mancanza di controllo e di verifica da parte delle
pp.oo., alle quali nessun rimprovero di negligenza o superficialità
può essere mosso per essere state messe nella condizione di fidarsi
della sua persona.
Sussiste inoltre l'aggravante del nesso teleologico, per avere il soggetto
attivo commesso la truffa - reato fine - realizzando, ed avvalendosi di,
un falso in atto pubblico - reato mezzo -, nonchè il concorso formale
tra i reati trattandosi della medesima condotta integrativa delle due
ipotesi delittuose tra loro autonome .
Sussistendo l'aggravante del danno di notevole gravità arrecato
alle parti offese ed inequivocabilmente desumibile dall'oggetto stesso
della compravendita oltre che, sul piano soggettivo, dalla capacità
economica dei singoli acquirenti, certamente non elevata, e dell'ulteriore
circostanza che per molti di essi rappresentava la casa destinata a personale
abitazione, il delitto contestato al capo a) resta perseguibile di ufficio
né rileva il giudizio di equivalenza tra la suddetta aggravante
e la attenuante delle circostanze generiche, operato in questa sentenza,
che incide solo sulla determinazione della pena e non anche sulla figura
del reato originariamente contestato.
Va anche esclusa la maturazione della causa di prescrizione con riferimento
al capo b) come modificato. Il termine iniziale di decorrenza della causa
estintiva, in presenza di un unico disegno criminoso, risale infatti al
momento della stipulazione dell'ultimo dei dieci atti di compravendita
- il 24.4.98 - ai sensi dell'art. 158 co. 1 c.p.p..
Alla luce delle risultanze istruttorie, devono quindi ritenersi integrati
entrambi i reati contestati, ricorrendone gli elementi oggettivo e soggettivo
della truffa e del falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato.
Non ricorrendo ulteriori elementi di segno contrario, oltre quelli sopra
esaminati, l'imputato va condannato.
Pena equa, valutate tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p., ritenuta
l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. in considerazione della non eccessiva
gravità dei due precedenti penali a suo carico, di cui uno di natura
contravvenzionale e l'altro sanzionato solo con pena pecuniaria, da porre
in giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata in relazione al
delitto di cui al capo a) che va assunto per la determinazione della pena
base in considerazione della sanzione stabilita dal legislatore, ritenuto
infine il concorso formale tra i reati, si stima quella di anni uno di
reclusione ed euro 600,00 di multa (p.b. - in relazione alla ipotesi più
grave contestata al capo a), ritenuta la equivalenza tra l'aggravante
del danno patrimoniale di rilevante gravità e l'attenuante di cui
all'art. 62 bis c.p., mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa
- fissata in misura superiore al minimo edittale in considerazione del
numero elevato dei soggetti vittime del reato - aumentata per il concorso
formale col delitto di falso ideologico alla pena finale inflitta).
Alla condanna consegue l'obbligo di pagare le spese processuali.
A norma dell'art. 539 c.p.p., l'imputato va altresì condannato
al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi
in separato giudizio, cui assegna, in considerazione dalla raggiunta prova
del danno, un importo provvisionale complessivo di euro quindicimila/00
per ciascuna di esse da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno.
Ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione
condizionale, del quale il TIZIO ha usufruito una sola volta, che questo
giudice, a norma dell'art. 165 c.p., subordina al pagamento della somma
provvisoriamente assegnata sull'ammontare - da determinare definitivamente
in sede civile - del risarcimento del danno con le modalità indicate
in dispositivo.
Grava, altresì, sull'imputato l'obbligo del rimborso delle spese
sostenute dalla parte civile nel presente giudizio. In particolare, considerato
che il compenso deve essere liquidato osservando la tariffa professionale
e che non deve superare, in ogni caso, i valori medi delle suddette tariffe;
letta la tabella c per la determinazione degli onorari in materia penale
allegata al D.M. 127/04;
rilevato che, in base alla durata, alla complessità ed all'esito
della causa, nonché al numero delle parti rappresentate possono
essere liquidate le seguenti voci:
la voce di cui al punto 1.1 (euro 120,00);
la voce di cui al punto 1.2 (euro 250,00);
la voce di cui al punto 2, riferita allo studio ed esame prima di ciascuna
udienza dibattimentale, alla quale il difensore ha partecipato (euro 450,00);
la voce di cui al punto 6.1 per la partecipazione alle dodici udienze
dibattimentali alle quali, anche tramite suo sostituto, il difensore ha
partecipato (euro 500,00), di cui al punto 6.2 per le udienze in cui si
è svolta attività istruttoria (euro 1.300,00), di cui al
punto 6.3 per la udienza dedicata alla discussione (euro 250,00). Sul
punto, si richiama l'articolo 1 che fissa i criteri generali per la liquidazione
ed al comma 4 chiarisce che per ogni udienza è dovuto un importo
base per la semplice partecipazione, una integrazione in caso di attività
difensive ed una ulteriore integrazione in caso di discussione orale;
e complessivamente ammontanti ad euro 2.870,00 aumentata ad euro 4.000,00
a norma dell'art. 3 della tariffa penale (del 20% per ciascuna delle altre
due parti civili), oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5
sull'importo degli onorari, iva e cpa come per legge.
Ritiene questo Tribunale che B.A. deve mandarsi assolto dai reati a lui
contestati per non aver commesso il fatto.
L'imputato è stato tratto in giudizio perchè accusato di
avere concorso materialmente e moralmente col TIZIO nei medesimi reati,
nella sua qualità di notaio dinanzi al quale sono stati redatti
gli atti di compravendita oggetto del presente procedimento.
Gli elementi sui quali si è poggiata l'accusa, già sussistenti
nella fase delle indagini e tali da determinare il rinvio a giudizio dell'imputato,
riemersi nella presente fase attraverso le deposizioni dei testi, hanno
natura solo indiziaria, perché essenzialmente riconducibili alla
scelta, operata dall'alienante, dello stesso notaio per la redazione di
tutti gli atti di compravendita, alcuni dei quali stipulati anche presso
lo studio di quest'ultimo. Da ciò, la deduzione della preesistenza
di un rapporto di conoscenza tra il TIZIO ed il B. - come si vedrà,
pure effettivamente esistente - e la ulteriore inferenza che da ciò
dovesse scaturire la necessaria conoscenza del mancato rilascio della
variante e la dolosa attestazione da parte sua - rectius la dolosa compartecipazione
nella falsa attestazione o comunque la omissione dolosa del dovere di
controllo e di informazione - della falsa dichiarazione al fine di trarne
anch'egli un profitto che, per quanto non meglio specificato, era comunque
da rinvenire nel prezzo delle parcelle versate dagli acquirenti -perchè,
se avessero saputo, non avrebbero acquistato - o, altrimenti, da presunti
accordi col TIZIO che, anche in assenza di prova di elargizioni o compensi
ed in presenza del quadro complessivamente prospettato, andavano implicitamente
ritenuti.
In fin dei conti, la prova dell'elemento psicologico si vuole trarre dalla
supposizione che il notaio volontariamente non si sia attivato nonostante
le sollecitazioni ricevute dagli acquirenti per verificare lo stato giuridico
degli immobili, tranquillizzandoli in modo sbrigativo ed approssimativo.
La violazione di questi doveri, che nella specie si concretano nella omessa
verifica della conformità degli immobili alla normativa urbanistica
e nella falsità della dichiarazione relativa, era sostenuta, sul
piano psicologico e ad avviso dell'accusa, dalla coscienza e dalla volontà
di truffare mediante quella falsa dichiarazione.
Così posta la prospettazione accusatoria, occorre brevemente ricostruire
il comportamento tenuto dal pubblico ufficiale secondo la versione che
le stesse parti offese hanno reso in dibattimento.
M.G. nel '95 pagava 120 milioni per un appartamento di 90 mq. al piano
rialzato, oltre le spese notarili "perché il notaio B.
sì
davanti a lui, mi sembra che ha letto l'atto e niente
poi dopo
ho
chiesto se era tutto a posto, se era tutto in ordine e lui mi dice - sì,
è tutto in ordine - e poi ho messo la firma" "io sono
andato di fiducia dal notaio B. perché è uno dei notai
",
avendo rivolto anche al TIZIO, in precedenza, quella stessa domanda senza
poi rivolgersi ad altri, anche perchè era già abitato (cfr.
anche TIZIO) e risolvendo la cosa in una ventina di giorni.
P.M., analogamente, non aveva compiuto alcun accertamento "perchè
se c'è il notaio io sono andato di fiducia".
D.M.I. "quando siamo andati dal notaio io personalmente chiesi se
tutto era regolare a norma di legge e fidandomi del notaio
gli chiesi
se tutto era regolare, era a posto, e lui disse di sì e firmai
".
M.C. "quando sono andato a chiedere il mutuo l'atto del notaio l'abbiamo
fatto in banca
quando sono uscito ho preso dei soldi e li ho dati
al notaio
io volevo andare da un notaio del nostro paese di Acerra
e lui disse - no, noi abbiamo un notaio, è bravo, vediamoci tale
giorno in banca e ci sta anche il notaio -. Quando siamo andati in banca
ha preso l'atto, ha letto, leggeva
sentivo, al momento che dovevo
firmare dissi: signor notaio, lei sta leggendo ma in breve
che devo
fare? e disse - devi firmare - io dissi: ma siamo in regola? - è
in regola -
". Solo in quella occasione incontrò il notaio
e prima di quel momento non si era posto la domanda confidando nel TIZIO
"un costruttore che costruisce fabbricati e li vende, che ne so?
sono
andato da TIZIO con l'idea che era tutto in regola".
D.F. P.: "il notaio lesse l'atto, e là era segnalato regolare
licenza edilizia, tutto a posto poi chiedemmo conferma al notaio, dicemmo
sta tutto a posto tutto a posto e firmammo", e così i suoi
fratelli.
D.L.R. "lui ci ha letto tutto abbiamo firmato e ce ne siamo andati
e basta".
D.F. M. "all'atto dell'acquisto il notaio ha riferito tutto quello
che è di rito durante una compravendita dell'immobile ed era tutto
regolare
il notaio ha confermato che era tutto regolare per cui naturalmente
abbiamo sottoscritto" senza compiere verifiche e senza conferire
un incarico specifico al notaio.
V. G. ricorda che "andai una prima volta e quasi la casa non me la
compravo perchè il notaio voleva 13 milioni ed il venditore della
casa, il TIZIO M. mi disse che dovevo pagare sette otto milioni al notaio
TIZIO mi telefonò, andammo un'altra volta e scendemmo a 11,5, milioni
e mi fece firmare il contratto, mi fece firmare il mutuo
il notaio
ha letto il contratto
ci stava tutto, dell'immobile, la casa era
conforme a quanto diceva
mi sono fidato del notaio
è
anche un bravo notaio
prima di firmare ho chiesto signor notaio tutto
a posto".
D.S. D. concluse una permuta col TIZIO - tra il suo lotto di terreno e
una villetta o due appartamenti da realizzare - presso la banca col notaio
B. che diede lettura dell'atto.
E.M. acquistò la villetta su due livelli alla presenza dello stesso
notaio "per me era regolare
dalle indicazioni nel momento in
cui il notaio ci legge l'atto
indica una concessione e una variante
suppongo che sia regolare".
P.M. agli inizi del '95 acquistò un appartamento per 125 milioni:
"al momento della stipula io ho chiesto al notaio se era tutto regolare
e lui mi ha risposto che era tutto regolare", chiarendo che la conoscenza
pregressa col TIZIO, suo amico e parente, la rendeva tranquilla e "essendo
un p.u. mi sentivo quasi in dovere di porre questa domanda".
Si delinea così il seguente schema nel rapporto tra acquirenti
ed alienante, secondo il quale i futuri acquirenti già conoscevano
più o meno bene, in primo luogo perchè noto in paese come
costruttore, anche stimato, il TIZIO ed in lui riponevano una certa fiducia
ancora prima di avvicinarlo; anche a prescindere dalla effettiva e formale
stipula di un contratto preliminare - sul punto sono stati quasi tutti
oltremodo imprecisi -, comunque avevano avuto modo di conoscere anche
meglio il TIZIO ed avere scambi verbali anche in ordine alla regolarità
della condizione urbanistica dell'immobile, tranquillizzandosi già
in quel momento. Alcuni di loro infatti, durante l'esame, hanno chiarito
che la domanda posta al notaio era quasi una formalità. Nessuno
aveva obiettato alcunchè sulla scelta del notaio, incontrato solo
al momento della stipula del definitivo, ed al quale tutti avevano rivolto
esattamente la stessa domanda "tutto a posto?" dopo la lettura
dell'atto. Anche per le precedenti rassicurazioni dell'alienante, nessuno
di loro, nemmeno la P., avvocato, aveva chiesto al notaio esplicite informazioni
circa la regolarità dello stato urbanistico degli immobili.
Infine, non è stato riferito alcunchè circa l'ammontare
della parcella versata al notaio - va detto che alcuni testi sono stati
imprecisi anche sulla indicazione dell'ammontare del prezzo dell'immobile
- eccetto il V. che alla fine ha consentito di appurare che, a fronte
di un contratto del valore di centocinquantamilioni ha pagato lire undicimilioni
e mezzo di parcella notarile pari al 7,5%, ottenendo una riduzione del
prezzo inizialmente chiesto, forse anche per la scelta di uno stesso notaio
per la redazione di più atti essenzialmente analoghi.
Ed il calcolo consente di concludere, in mancanza di elementi diversi
forniti dall'accusa, che il profitto, che deve essere precisamente individuato
nel delitto di truffa, si sarebbe concretato nella riscossione dell'ammontare
di parcelle pari, nell'unico caso in cui è stato possibile accertarlo,
al 7,5% del prezzo dell'immobile.
L'imputato ha dichiarato di conoscere il TIZIO in virtù di precedenti
rapporti, quando si rivolgeva a lui per la stipula di contratti di mutuo.
In occasione dell'affidamento dell'incarico per la stipula di quella serie
di compravendite, gli aveva esibito la documentazione anche urbanistica,
in particolare la c.e., il progetto ed il parere favorevole alla variante,
fermo restando che, se nessun incarico di verifica dello stato giuridico
amministrativo dell'immobile aveva ricevuto, aveva poi compiuto i controlli
circa la condizione legale dell'immobile - accertamenti ipotecari e catastali
trascrizioni pignoramenti: ed a questi ultimi indubbiamente intendeva
riferirsi quando dichiarava alle parti essere tutto a posto. D'altro canto,
qualora gli avessero chiesto l'accertamento specifico dello stato tecnico
dell'immobile, avrebbe consigliato loro di rivolgersi ad un tecnico non
avendo lui il potere di verificarlo, pur avendo visionato la documentazione
urbanistica.
La circostanza denota certamente la superficialità del p.u. che,
pure consapevole del solo rilascio del parere favorevole, ha concluso
per la esistenza del titolo concessorio e della stessa variante o, quanto
meno, ha consentito che il TIZIO rendesse la dichiarazione sul punto della
esistenza di quest'ultima, nonostante la diversa situazione reale ed in
base ad una supposizione mera "era molto probabile che nel frattempo
avesse pagato quegli oneri che gli competevano e che fosse stata rilasciata
la variante", ritenendo di non essere tenuto ad occuparsi del rilascio
della variante che infine non inciderebbe - a suo dire - sulla validità
dell'atto in presenza di concessione edilizia.
Sul punto, va detto che la cd. variante in senso tecnico o leggera - quella
che, non incidendo su sagoma destinazione d'uso e superficie e restando
conforme agli strumenti urbanistici, presuppone il rilascio della c.e.
che conserva intatta la sua efficacia - è altra cosa dal provvedimento
richiesto dal TIZIO, al quale deve attribuirsi senza dubbio il carattere
ed il valore di nuova concessione per la esecuzione di opere in difformità
dalla c.e. già in suo possesso. Purtuttavia, dell'onere di andare
a verificare la consistenza formale e sostanziale della variante e la
esatta qualificazione amministrativa del tipo di provvedimento richiesto
non può farsi carico al notaio anche in assenza di specifico mandato.
Sul punto si tornerà appresso.
Resta comunque fermo che, col prescrivere la dichiarazione degli estremi
della c.e. a cura dell'alienante a pena di nullità e salva la ipotesi
dell'atto confermativo quando la nullità non sia dipesa dalla sua
insussistenza all'epoca della stipulazione, il legislatore ha pure posto
un obbligo di verifica di conformità alla normativa urbanistica
da parte del notaio, chè altrimenti incorre nella sanzione di cui
all'art. 28 co. 1 l. 13.2.13 n. 89, con conseguente rilevanza disciplinare
dell'infrazione per la redazione di un atto nullo.
Ma, pure in presenza di responsabilità sul piano disciplinare,
per affermare la esistenza dell'accordo illecito col TIZIO e la responsabilità
penale di natura dolosa occorre andare ben oltre .
Ed allora, dovendo procedere per gradi, si vede come, nella impossibilità
di evincere la prova dell'elemento doloso della conoscenza della falsa
dichiarazione direttamente dalla condotta reticente e perciò stesso
omissiva del notaio, che astrattamente investe profili di responsabilità
sul piano civile e deontologico, dovendosi invece dare qui dimostrazione
dell'elemento doloso, questa prova e quella della volontà della
falsa dichiarazione vanno tratte aliunde ed in modo logico, prima accertando
che egli avrebbe comunque dovuto verificare la regolare condizione giuridica
- ciò che potrebbe imputarsi indifferentemente a dolo o colpa,-
e non l'ha fatto in virtù di un accordo truffaldino, che impone
allora la valutazione della consistenza dei rapporti col TIZIO e l'analisi
di tutti i comportamenti significativi, sul piano indiziario, di tale
accordo, - si ripete, in mancanza della prova diretta del dolo dalla quale
desumere la prova della conoscenza della falsa dichiarazione -, per concludere
che volontariamente non ha compiuto quanto avrebbe invece dovuto secondo
i canoni della diligenza impostagli dalla professione e fermo restando
che di tale compito non era stato incaricato.
Occorre infatti rilevare che integrano gli estremi della falsità
ideologica soltanto le false o le omesse - quindi speculari ad un obbligo
di rilevazione e indicazione delle stesse - attestazioni del p.u. che
abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua personale
e diretta percezione e quando l'autore della attestazione - ora il notaio
- abbia l'obbligo giuridico cioè imposto in modo certo implicitamente
o esplicitamente di porli nella loro effettiva realtà.
Nessuno dubita che il notaio debba - la giurisprudenza si è molto
occupata di casi analoghi - accertare la libertà dell'immobile,
ragione per la quale "qualora le parti si rivolgano ad un notaio
per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto
mirano ad
assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto,
ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito", dovendosi
ravvisare la colpa professionale del notaio che non prospetti all'acquirente
la opportunità di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertare
la libertà dell'immobile da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Tanto perché il notaio, richiesto della preparazione della stesura
di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, ha l'obbligo di verificare
previamente se il bene è libero da vincoli pregiudizievoli mediante
le cd. visure ipotecarie e catastali che, secondo certa giurisprudenza
non è quindi subordinato al conferimento di uno specifico incarico
- al contrario può esserne dispensato - rientrano nei doveri professionali
del notaio incaricato della preparazione della stesura di un atto pubblico
di trasferimento.
In tal senso, la responsabilità del notaio nei confronti delle
parti degli atti da lui rogati - che ha natura contrattuale - discende
anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento
del notariato, giacchè detto professionista deve conformare il
proprio comportamento a tutte le disposizioni di diversa natura che riguardano
l'esercizio del ministero notarile. Il notaio ha l'obbligo di procedere
preventivamente, senza necessità di uno specifico incarico dalle
parti, alle visure e di richiedere le certificazioni di cui all'art. 2673
c.c. allo scopo di individuare il bene e di verificarne la libertà.
Incombe sul notaio rogante l'atto nella forma dell'atto pubblico di procedere
alle visure ipotecarie e catastali atteso che lo stesso deve tradurre
la volontà della parti in strumento negoziale idoneo a conseguire
i risultati voluto dalle parti salvo espresso esonero per comune volontà
(cfr. legge 6.8.67 n. 765).
A questa ipotesi di responsabilità, chiaramente delineata nei contenuti,
non può essere assimilato, quanto meno sul piano della automaticità
dell'obbligo, il dovere, che si vuole in questa accusa gravi anche sul
notaio, ed il correlato potere autonomo di verificare anche lo stato dei
provvedimenti abilitativi per la edificazione, tanto che, nella ipotesi
in cui a tanto fosse sollecitato, avrebbe dovuto pur sempre avvalersi
dell'opera di un tecnico.
Ad ogni modo, pur volendo muovere il rimprovero di diligenza perché
avrebbe dovuto nutrire quanto meno il sospetto in base alla documentazione
esibitagli, non può dirsi che egli abbia volontariamente omesso
il controllo nonostante le richieste delle parti che, si ripete, ponendogli
la stessa domanda se fosse tutto a posto, non gli hanno in realtà
rivolto alcuna specifica richiesta e nulla esclude di ritenere che il
notaio abbia risposto, per quanto gli competeva, con riferimento alla
libertà degli immobili dai vincoli.
Se ciò non esclude, di per sé, - ed è questa la ipotesi
dell'accusa - che egli ne avesse comunque conoscenza in virtù dell'accordo
col TIZIO, va pure detto che nessuno degli elementi indiziari proposti
dall'accusa e valutati nella dimensione dibattimentale da questo giudice
hanno la forza sufficiente per provare la esistenza dell'elemento doloso.
Nessuno di questi né tutti insieme esprimono l'accordo truffaldino:
per la esigenza obiettiva di stipulare più atti riferiti allo stesso
complesso immobiliare da parte dello stesso venditore, non vi è
ragione di ritenere l'anomalia nella scelta del medesimo notaio, fermo
restando che gli acquirenti avrebbero potuto indicare un ufficiale di
loro fiducia e vanificare in tal modo l'accordo. Il codice deontologico
prevede la possibilità che il notaio si rechi fuori dal proprio
studio presso il cliente al capo 2 dell'art. 26 "il notaro potrà
recarsi per ragione delle sue funzioni in tutto il territorio del distretto
in cui trovasi la sede notarile, semprechè ne sia richiesto".
Il profitto, che l'accusa ha semplicemente ricondotto all'ammontare della
parcella, non desta sospetto anche perché relativo ad atti immobiliari
di valore non esorbitante ed in linea con le percentuali di norma applicate.
In una occasione il TIZIO ne ottenne anche una riduzione in favore dell'acquirente,
con molta probabilità proprio perché si trattava di una
serie di atti.
Il quadro probatorio nel quale ci si deve muovere offre solo indizi che,
depurati delle deduzioni operate dall'accusa, sono stati in questa fase
ulteriormente ridimensionati, per risultare alla fine equivoci e non convergenti.
P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TIZIOM. responsabile del reato a lui ascritto al capo a) nonché
del reato di cui agli art. 81 co. 2 , 483, 61 n. 2 c.p. così modificata
la imputazione di cui al capo b) e, ritenuta la attenuante delle circostanze
generiche equivalente alla contestata aggravante ed il concorso formale
tra i reati, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00
di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili,
da liquidarsi in separata sede nonché, in questa sede, al pagamento
in favore delle medesime parti della somma di euro 15.000,00 per ciasuna
di esse a titolo di provvisionale.
Subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma
liquidata a titolo di provvisionale per il risarcimento del danno in favore
delle parti civili da corrispondere entro il termine di mesi cinque decorrente
dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Letto l'art. 541 .p.p.,
condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile
nel presente procedimento, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre
rimborso spese generali, IVA e CPA.
Letto l'art 530 o. 2 .p.p.,
assolve B.A. dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Letto l'art. 544 co. III c.p.p., fissa in gg. 45 il termine per il deposito
della motivazione.
Nola, in data 15.02.05
Il giudice
Dr.ssa Barbara Bilosi
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lancio del 10.11.05 ----------------------------
Avvertenze legali
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