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Giurisprudenza Penale

CONCORSO IN TRUFFA E FALSO IDEOLOGICO
tra un costruttore ed un notaio
(vendita di villete monofamiliari non in regola con la normativa urbanistica)
- Sentenza emessa il 15.02.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.ssa Barbara Bilosi -
( nota a cura di  Avv. Angelo Pignatelli)

 

Il Caso

Un noto costruttore aliena una serie di villette a schiera monofamiliari assumendo nell’atto di vendita stipulato innanzi ad un notaio anch’esso indagato per falso ideologico e concorso in truffa, che le stesse fossero in regola con la normativa urbanistica.
In particolare, l’alienate asseriva falsamente di aver conseguito il rilascio della variante in corso d’opera, in realtà giammai ottenuta per il mancato versamento da parte dell’istante degli oneri concessori.
Il costruttore alienante viene condannato per truffa e falso avendo conseguito un ingiusto profitto tramite la falsa dichiarazione inserita nell’atto di vendita stipulato innanzi al notaio di aver conseguito il titolo in sanatoria laddove aveva ottenuto dal Comune solo il parere favorevole al rilascio della variante.
Il notaio, per converso viene prosciolto, in quanto pur se incombe sul notaio rogante di procedere alle visure ipotecarie e catastali, salvo espresso esonero per comune volontà delle parti (cfr. legge 6.8.67 n. 765), non può essere assimilato, quanto meno sul piano della automaticità dell’obbligo, il dovere, ed il correlato potere autonomo di verificare anche lo stato dei provvedimenti abilitativi per la edificazione, tanto che, nella ipotesi in cui a tanto fosse sollecitato, avrebbe dovuto pur sempre avvalersi dell’opera di un tecnico.
Ad ogni modo, pur volendo muovere il rimprovero di diligenza perché avrebbe dovuto nutrire quanto meno il sospetto in base alla documentazione esibitagli, non può dirsi che egli abbia volontariamente omesso il controllo nonostante le richieste delle parti che, si ripete, ponendogli la stessa domanda se fosse tutto a posto, non gli hanno in realtà rivolto alcuna specifica richiesta e nulla esclude di ritenere che il notaio abbia risposto, per quanto gli competeva, con riferimento alla libertà degli immobili dai vincoli.

Massima

TRUFFA: artificio ed inganno costituito dalla falsa dichiarazione alla presenza di un pubblico ufficiale di avvenuto rilascio della variante idoneo a determinare gli acquirenti alla conclusione della compravendita; comportamento idoneo a generare negli acquirenti la percezione di una falsa apparenza esteriore e la induzione in errore delle vittime con conseguente ingiusto profitto dell’agente e danno delle stesse per avere acquistato un immobile abusivamente realizzato ad un prezzo per nulla inferiore a quello di mercato. Irrilevanza dell’omesso controllo e/o verifica da parte delle pp.oo., alle quali nessun rimprovero di negligenza o superficialità può essere mosso per essere state messe nella condizione di fidarsi della persona del venditore noto costruttore della loro zona.

FALSO IDEOLOGICO: elementi costituivi: false o omesse attestazioni del p.u. che abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua personale e diretta percezione quando l’autore della attestazione (notaio) abbia l’obbligo giuridico di porli nella loro effettiva realtà - Preparazione della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare - obbligo del notaio di verificare previamente se il bene è libero da vincoli pregiudizievoli mediante le cd. visure ipotecarie e catastali – insufficienza di elementi per provare la esistenza dell’elemento doloso e dell’accordo truffaldino. Il profitto, che l’accusa ha semplicemente ricondotto all’ammontare della parcella, non desta sospetto anche perché relativo ad atti immobiliari di valore non esorbitante ed in linea con le percentuali di norma applicate. [Sentenza emessa il 15.02.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.ssa Barbara Bilosi] Avv. Angelo Pignatelli)

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(omissis...)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice accertata la penale responsabilità di TIZIOM. in ordine al reato contestatogli al capo a) ed al reato di cui agli art. 81 co. 2 , 483, 61 n. 2 c.p., così modificata la imputazione di cui al capo successivo.
Il procedimento prende le mosse dalla denuncia sporta in data 14.7.00 dagli acquirenti, negli anni tra il '94 ed il '98, di singole unità immobiliari - appartamenti - e villette monofamiliari site in Acerra alla via (yyy) facenti parte di un complesso realizzato dal TIZIO su di un'area edificabile in virtù di c.e. n. XXX rilasciata in data XXXX ai precedenti proprietari del suolo ed a lui volturata in data XXXXX per la realizzazione di civili abitazioni - i fabbricati di cui alle lettere A, B e C (villette unifamiliari composte da box e cantina, piano rialzato e piano primo) e D (fabbricato composto da un piano seminterrato e quattro piani fuori terra). Successivamente il TIZIO avanzava istanza per il rilascio di una concessione in variante alla c.e. originaria al fine di realizzare, in luogo di una villetta, un altro fabbricato di quattro piani e mansarda.
Il relativo procedimento amministrativo, arrestatosi col rilascio del solo parere favorevole della commissione edilizia comunale n. XXXX comunicato al TIZIO in data XXXX, non si è concluso e non si è mai addivenuti all'emissione del provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo col rilascio della variante in corso d'opera, per il mancato versamento da parte dell'istante degli oneri concessori (cfr. esame geom. S. dell'U.T.C. del Comune di C.).
Di tanto gli acquirenti venivano a conoscenza nel giugno 2000 in seguito ad un sopralluogo operato dai VV. UU. intervenuti per avere ricevuto una denuncia, che rilevavano la realizzazione degli immobili in evidente difformità dalle prescrizioni della c.e. n. XXX, ed in particolare che le due villette erano adiacenti e non separate ed al posto della terza villetta c'era un fabbricato composto da piano seminterrato, quattro piani fuori terra e mansarda, nel quale erano stati ricavati dieci appartamenti.
Nonostante l'assenza del titolo, in possesso solo del parere favorevole alla richiesta di variante in corso d'opera, qualche giorno dopo il TIZIO si apprestava a concludere il primo di una serie di atti di compravendita aventi ad oggetto gli immobili realizzati in difformità dalla c.e. n. XXX.
Dalle deposizioni della parti offese si è appreso che la maggior parte di essi, conoscendo il TIZIO anche prima di entrare in rapporto con lui per averne sentito parlare trattandosi di un costruttore del quale essenzialmente si fidavano, si erano determinati all'acquisto dopo aver visionato gli appartamenti ed averne discusso, anche con riferimento alla regolarità dei titoli, con il futuro alienante, di avere dunque valutato il prezzo richiesto tenendo conto dei prezzi praticati sul mercato, di avere stipulato il contratto in alcuni casi presso la banca, per avere chiesto ed ottenuto un finanziamento per l'acquisto, in altri casi presso lo studio del TIZIO o del notaio, sempre alla presenza di questi, scelto dall'alienante, che dava compiuta lettura dell'atto.
Del contenuto di quegli atti, fatti oggetto di trascrizione, interessa l'art. 3 nel quale espressamente si dice "la parte alienante dichiara che l'immobile in oggetto è stato costruito in conformità di regolare concessione edilizia n. XXX pratica n. XXXXXX, rilasciata dal Sindaco del comune di A. e successiva variante n. XX del XXXXXXX e che non vi sono state mai violazioni della disciplina urbanistica previste dalla legge in riferimento a tale immobile dalla sua costruzione ad oggi".
Con tale dichiarazione, riguardante la conformità delle opere alla normativa urbanistica ed imposta all'alienante a pena di nullità dell'atto di trasferimento immobiliare dall'art. 17 l. 47/85 all'epoca in vigore, il TIZIO con tutta evidenza stravolgeva la realtà dando conto della conformità degli immobili oggetto delle compravendite alla c.e. n. XXX ed alla variante n. XXX ed attribuendo palesemente il numero del mero parere a quello di una ipotetica variante in realtà mai rilasciata.
Il costruttore, al quale pure era stato notificato il rilascio del solo parere favorevole, a conoscenza dell'interrotto iter amministrativo, ha dichiarato falsamente in un atto pubblico essere avvenuto il rilascio della variante, la quale condotta, per la ritenuta esclusione di responsabilità del coimputato, dà ragione della qualificazione giuridica del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, ove la dichiarazione del privato è stata trasfusa, destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati.
Il TIZIO era infatti obbligato a dichiarare il vero per gli specifici effetti che dall'atto, nel quale la dichiarazione era inserita dal p.u., si ricollegavano.
Per altro verso, concernendo la attestazione del privato - della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità - fatti che il p.u. ha riportato come provenienti dal privato, l'attività del p.u. si è limitata alla esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità.
Ed a nulla vale il tentativo della difesa di equiparare sul piano sostanziale degli effetti il rilascio della variante al rilascio del parere favorevole al rilascio della variante, per la diversa efficacia che esplicano, nell'ambito della sequenza di atti volti alla emanazione del provvedimento amministrativo, gli atti interni e l'atto finale. Solo quest'ultimo è infatti idoneo a manifestare all'esterno la volontà dell'ente ed a produrre effetti giuridici con rilevanza esterna capaci di incidere su diritti o interessi, anche in base alla semplice considerazione che la adozione di un atto preparatorio non comporta necessariamente la adozione dell'atto a cui il procedimento è rivolto, perché ad esempio l'autorità potrebbe andare in diverso avviso.
Con la medesima condotta, il TIZIO ha posto in essere l'inganno che ha determinato gli acquirenti alla conclusione di quell'atto, solo apparentemente valido ma nella sua essenza viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo dei soggetti passivi, determinatisi alla stipulazione per l'errore in loro ingenerato dagli artifici realizzati dal soggetto attivo.
L'artificio o l'inganno, nella specie posto in essere attraverso la inequivoca dichiarazione resa dall'alienante alla presenza di un p.u. - comportamento idoneo a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore e la induzione in errore delle vittime con conseguente ingiusto profitto dell'agente e danno delle stesse per avere acquistato un immobile abusivamente realizzato ad un prezzo per nulla inferiore a quello di mercato -, anche per la fiducia ingenerata ancora prima dal TIZIO, noto costruttore della zona, rende di certo irrilevante la mancanza di controllo e di verifica da parte delle pp.oo., alle quali nessun rimprovero di negligenza o superficialità può essere mosso per essere state messe nella condizione di fidarsi della sua persona.
Sussiste inoltre l'aggravante del nesso teleologico, per avere il soggetto attivo commesso la truffa - reato fine - realizzando, ed avvalendosi di, un falso in atto pubblico - reato mezzo -, nonchè il concorso formale tra i reati trattandosi della medesima condotta integrativa delle due ipotesi delittuose tra loro autonome .
Sussistendo l'aggravante del danno di notevole gravità arrecato alle parti offese ed inequivocabilmente desumibile dall'oggetto stesso della compravendita oltre che, sul piano soggettivo, dalla capacità economica dei singoli acquirenti, certamente non elevata, e dell'ulteriore circostanza che per molti di essi rappresentava la casa destinata a personale abitazione, il delitto contestato al capo a) resta perseguibile di ufficio né rileva il giudizio di equivalenza tra la suddetta aggravante e la attenuante delle circostanze generiche, operato in questa sentenza, che incide solo sulla determinazione della pena e non anche sulla figura del reato originariamente contestato.
Va anche esclusa la maturazione della causa di prescrizione con riferimento al capo b) come modificato. Il termine iniziale di decorrenza della causa estintiva, in presenza di un unico disegno criminoso, risale infatti al momento della stipulazione dell'ultimo dei dieci atti di compravendita - il 24.4.98 - ai sensi dell'art. 158 co. 1 c.p.p..
Alla luce delle risultanze istruttorie, devono quindi ritenersi integrati entrambi i reati contestati, ricorrendone gli elementi oggettivo e soggettivo della truffa e del falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato.
Non ricorrendo ulteriori elementi di segno contrario, oltre quelli sopra esaminati, l'imputato va condannato.
Pena equa, valutate tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p., ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. in considerazione della non eccessiva gravità dei due precedenti penali a suo carico, di cui uno di natura contravvenzionale e l'altro sanzionato solo con pena pecuniaria, da porre in giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata in relazione al delitto di cui al capo a) che va assunto per la determinazione della pena base in considerazione della sanzione stabilita dal legislatore, ritenuto infine il concorso formale tra i reati, si stima quella di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa (p.b. - in relazione alla ipotesi più grave contestata al capo a), ritenuta la equivalenza tra l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa - fissata in misura superiore al minimo edittale in considerazione del numero elevato dei soggetti vittime del reato - aumentata per il concorso formale col delitto di falso ideologico alla pena finale inflitta).
Alla condanna consegue l'obbligo di pagare le spese processuali.
A norma dell'art. 539 c.p.p., l'imputato va altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, cui assegna, in considerazione dalla raggiunta prova del danno, un importo provvisionale complessivo di euro quindicimila/00 per ciascuna di esse da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno.
Ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, del quale il TIZIO ha usufruito una sola volta, che questo giudice, a norma dell'art. 165 c.p., subordina al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare - da determinare definitivamente in sede civile - del risarcimento del danno con le modalità indicate in dispositivo.
Grava, altresì, sull'imputato l'obbligo del rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio. In particolare, considerato che il compenso deve essere liquidato osservando la tariffa professionale e che non deve superare, in ogni caso, i valori medi delle suddette tariffe;
letta la tabella c per la determinazione degli onorari in materia penale allegata al D.M. 127/04;
rilevato che, in base alla durata, alla complessità ed all'esito della causa, nonché al numero delle parti rappresentate possono essere liquidate le seguenti voci:
la voce di cui al punto 1.1 (euro 120,00);
la voce di cui al punto 1.2 (euro 250,00);
la voce di cui al punto 2, riferita allo studio ed esame prima di ciascuna udienza dibattimentale, alla quale il difensore ha partecipato (euro 450,00);
la voce di cui al punto 6.1 per la partecipazione alle dodici udienze dibattimentali alle quali, anche tramite suo sostituto, il difensore ha partecipato (euro 500,00), di cui al punto 6.2 per le udienze in cui si è svolta attività istruttoria (euro 1.300,00), di cui al punto 6.3 per la udienza dedicata alla discussione (euro 250,00). Sul punto, si richiama l'articolo 1 che fissa i criteri generali per la liquidazione ed al comma 4 chiarisce che per ogni udienza è dovuto un importo base per la semplice partecipazione, una integrazione in caso di attività difensive ed una ulteriore integrazione in caso di discussione orale;
e complessivamente ammontanti ad euro 2.870,00 aumentata ad euro 4.000,00 a norma dell'art. 3 della tariffa penale (del 20% per ciascuna delle altre due parti civili), oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 sull'importo degli onorari, iva e cpa come per legge.
Ritiene questo Tribunale che B.A. deve mandarsi assolto dai reati a lui contestati per non aver commesso il fatto.
L'imputato è stato tratto in giudizio perchè accusato di avere concorso materialmente e moralmente col TIZIO nei medesimi reati, nella sua qualità di notaio dinanzi al quale sono stati redatti gli atti di compravendita oggetto del presente procedimento.
Gli elementi sui quali si è poggiata l'accusa, già sussistenti nella fase delle indagini e tali da determinare il rinvio a giudizio dell'imputato, riemersi nella presente fase attraverso le deposizioni dei testi, hanno natura solo indiziaria, perché essenzialmente riconducibili alla scelta, operata dall'alienante, dello stesso notaio per la redazione di tutti gli atti di compravendita, alcuni dei quali stipulati anche presso lo studio di quest'ultimo. Da ciò, la deduzione della preesistenza di un rapporto di conoscenza tra il TIZIO ed il B. - come si vedrà, pure effettivamente esistente - e la ulteriore inferenza che da ciò dovesse scaturire la necessaria conoscenza del mancato rilascio della variante e la dolosa attestazione da parte sua - rectius la dolosa compartecipazione nella falsa attestazione o comunque la omissione dolosa del dovere di controllo e di informazione - della falsa dichiarazione al fine di trarne anch'egli un profitto che, per quanto non meglio specificato, era comunque da rinvenire nel prezzo delle parcelle versate dagli acquirenti -perchè, se avessero saputo, non avrebbero acquistato - o, altrimenti, da presunti accordi col TIZIO che, anche in assenza di prova di elargizioni o compensi ed in presenza del quadro complessivamente prospettato, andavano implicitamente ritenuti.
In fin dei conti, la prova dell'elemento psicologico si vuole trarre dalla supposizione che il notaio volontariamente non si sia attivato nonostante le sollecitazioni ricevute dagli acquirenti per verificare lo stato giuridico degli immobili, tranquillizzandoli in modo sbrigativo ed approssimativo.
La violazione di questi doveri, che nella specie si concretano nella omessa verifica della conformità degli immobili alla normativa urbanistica e nella falsità della dichiarazione relativa, era sostenuta, sul piano psicologico e ad avviso dell'accusa, dalla coscienza e dalla volontà di truffare mediante quella falsa dichiarazione.
Così posta la prospettazione accusatoria, occorre brevemente ricostruire il comportamento tenuto dal pubblico ufficiale secondo la versione che le stesse parti offese hanno reso in dibattimento.
M.G. nel '95 pagava 120 milioni per un appartamento di 90 mq. al piano rialzato, oltre le spese notarili "perché il notaio B.…sì davanti a lui, mi sembra che ha letto l'atto e niente…poi dopo…ho chiesto se era tutto a posto, se era tutto in ordine e lui mi dice - sì, è tutto in ordine - e poi ho messo la firma" "io sono andato di fiducia dal notaio B. perché è uno dei notai…", avendo rivolto anche al TIZIO, in precedenza, quella stessa domanda senza poi rivolgersi ad altri, anche perchè era già abitato (cfr. anche TIZIO) e risolvendo la cosa in una ventina di giorni.
P.M., analogamente, non aveva compiuto alcun accertamento "perchè se c'è il notaio io sono andato di fiducia".
D.M.I. "quando siamo andati dal notaio io personalmente chiesi se tutto era regolare a norma di legge e fidandomi del notaio…gli chiesi se tutto era regolare, era a posto, e lui disse di sì e firmai…".
M.C. "quando sono andato a chiedere il mutuo l'atto del notaio l'abbiamo fatto in banca…quando sono uscito ho preso dei soldi e li ho dati al notaio…io volevo andare da un notaio del nostro paese di Acerra e lui disse - no, noi abbiamo un notaio, è bravo, vediamoci tale giorno in banca e ci sta anche il notaio -. Quando siamo andati in banca ha preso l'atto, ha letto, leggeva… sentivo, al momento che dovevo firmare dissi: signor notaio, lei sta leggendo ma in breve… che devo fare? e disse - devi firmare - io dissi: ma siamo in regola? - è in regola -…". Solo in quella occasione incontrò il notaio e prima di quel momento non si era posto la domanda confidando nel TIZIO "un costruttore che costruisce fabbricati e li vende, che ne so?…sono andato da TIZIO con l'idea che era tutto in regola".
D.F. P.: "il notaio lesse l'atto, e là era segnalato regolare licenza edilizia, tutto a posto poi chiedemmo conferma al notaio, dicemmo sta tutto a posto tutto a posto e firmammo", e così i suoi fratelli.
D.L.R. "lui ci ha letto tutto abbiamo firmato e ce ne siamo andati e basta".
D.F. M. "all'atto dell'acquisto il notaio ha riferito tutto quello che è di rito durante una compravendita dell'immobile ed era tutto regolare…il notaio ha confermato che era tutto regolare per cui naturalmente abbiamo sottoscritto" senza compiere verifiche e senza conferire un incarico specifico al notaio.
V. G. ricorda che "andai una prima volta e quasi la casa non me la compravo perchè il notaio voleva 13 milioni ed il venditore della casa, il TIZIO M. mi disse che dovevo pagare sette otto milioni al notaio… TIZIO mi telefonò, andammo un'altra volta e scendemmo a 11,5, milioni e mi fece firmare il contratto, mi fece firmare il mutuo…il notaio ha letto il contratto…ci stava tutto, dell'immobile, la casa era conforme a quanto diceva…mi sono fidato del notaio…è anche un bravo notaio…prima di firmare ho chiesto signor notaio tutto a posto".
D.S. D. concluse una permuta col TIZIO - tra il suo lotto di terreno e una villetta o due appartamenti da realizzare - presso la banca col notaio B. che diede lettura dell'atto.
E.M. acquistò la villetta su due livelli alla presenza dello stesso notaio "per me era regolare…dalle indicazioni nel momento in cui il notaio ci legge l'atto… indica una concessione e una variante suppongo che sia regolare".
P.M. agli inizi del '95 acquistò un appartamento per 125 milioni: "al momento della stipula io ho chiesto al notaio se era tutto regolare e lui mi ha risposto che era tutto regolare", chiarendo che la conoscenza pregressa col TIZIO, suo amico e parente, la rendeva tranquilla e "essendo un p.u. mi sentivo quasi in dovere di porre questa domanda".
Si delinea così il seguente schema nel rapporto tra acquirenti ed alienante, secondo il quale i futuri acquirenti già conoscevano più o meno bene, in primo luogo perchè noto in paese come costruttore, anche stimato, il TIZIO ed in lui riponevano una certa fiducia ancora prima di avvicinarlo; anche a prescindere dalla effettiva e formale stipula di un contratto preliminare - sul punto sono stati quasi tutti oltremodo imprecisi -, comunque avevano avuto modo di conoscere anche meglio il TIZIO ed avere scambi verbali anche in ordine alla regolarità della condizione urbanistica dell'immobile, tranquillizzandosi già in quel momento. Alcuni di loro infatti, durante l'esame, hanno chiarito che la domanda posta al notaio era quasi una formalità. Nessuno aveva obiettato alcunchè sulla scelta del notaio, incontrato solo al momento della stipula del definitivo, ed al quale tutti avevano rivolto esattamente la stessa domanda "tutto a posto?" dopo la lettura dell'atto. Anche per le precedenti rassicurazioni dell'alienante, nessuno di loro, nemmeno la P., avvocato, aveva chiesto al notaio esplicite informazioni circa la regolarità dello stato urbanistico degli immobili.
Infine, non è stato riferito alcunchè circa l'ammontare della parcella versata al notaio - va detto che alcuni testi sono stati imprecisi anche sulla indicazione dell'ammontare del prezzo dell'immobile - eccetto il V. che alla fine ha consentito di appurare che, a fronte di un contratto del valore di centocinquantamilioni ha pagato lire undicimilioni e mezzo di parcella notarile pari al 7,5%, ottenendo una riduzione del prezzo inizialmente chiesto, forse anche per la scelta di uno stesso notaio per la redazione di più atti essenzialmente analoghi.
Ed il calcolo consente di concludere, in mancanza di elementi diversi forniti dall'accusa, che il profitto, che deve essere precisamente individuato nel delitto di truffa, si sarebbe concretato nella riscossione dell'ammontare di parcelle pari, nell'unico caso in cui è stato possibile accertarlo, al 7,5% del prezzo dell'immobile.
L'imputato ha dichiarato di conoscere il TIZIO in virtù di precedenti rapporti, quando si rivolgeva a lui per la stipula di contratti di mutuo. In occasione dell'affidamento dell'incarico per la stipula di quella serie di compravendite, gli aveva esibito la documentazione anche urbanistica, in particolare la c.e., il progetto ed il parere favorevole alla variante, fermo restando che, se nessun incarico di verifica dello stato giuridico amministrativo dell'immobile aveva ricevuto, aveva poi compiuto i controlli circa la condizione legale dell'immobile - accertamenti ipotecari e catastali trascrizioni pignoramenti: ed a questi ultimi indubbiamente intendeva riferirsi quando dichiarava alle parti essere tutto a posto. D'altro canto, qualora gli avessero chiesto l'accertamento specifico dello stato tecnico dell'immobile, avrebbe consigliato loro di rivolgersi ad un tecnico non avendo lui il potere di verificarlo, pur avendo visionato la documentazione urbanistica.
La circostanza denota certamente la superficialità del p.u. che, pure consapevole del solo rilascio del parere favorevole, ha concluso per la esistenza del titolo concessorio e della stessa variante o, quanto meno, ha consentito che il TIZIO rendesse la dichiarazione sul punto della esistenza di quest'ultima, nonostante la diversa situazione reale ed in base ad una supposizione mera "era molto probabile che nel frattempo avesse pagato quegli oneri che gli competevano e che fosse stata rilasciata la variante", ritenendo di non essere tenuto ad occuparsi del rilascio della variante che infine non inciderebbe - a suo dire - sulla validità dell'atto in presenza di concessione edilizia.
Sul punto, va detto che la cd. variante in senso tecnico o leggera - quella che, non incidendo su sagoma destinazione d'uso e superficie e restando conforme agli strumenti urbanistici, presuppone il rilascio della c.e. che conserva intatta la sua efficacia - è altra cosa dal provvedimento richiesto dal TIZIO, al quale deve attribuirsi senza dubbio il carattere ed il valore di nuova concessione per la esecuzione di opere in difformità dalla c.e. già in suo possesso. Purtuttavia, dell'onere di andare a verificare la consistenza formale e sostanziale della variante e la esatta qualificazione amministrativa del tipo di provvedimento richiesto non può farsi carico al notaio anche in assenza di specifico mandato. Sul punto si tornerà appresso.
Resta comunque fermo che, col prescrivere la dichiarazione degli estremi della c.e. a cura dell'alienante a pena di nullità e salva la ipotesi dell'atto confermativo quando la nullità non sia dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della stipulazione, il legislatore ha pure posto un obbligo di verifica di conformità alla normativa urbanistica da parte del notaio, chè altrimenti incorre nella sanzione di cui all'art. 28 co. 1 l. 13.2.13 n. 89, con conseguente rilevanza disciplinare dell'infrazione per la redazione di un atto nullo.
Ma, pure in presenza di responsabilità sul piano disciplinare, per affermare la esistenza dell'accordo illecito col TIZIO e la responsabilità penale di natura dolosa occorre andare ben oltre .
Ed allora, dovendo procedere per gradi, si vede come, nella impossibilità di evincere la prova dell'elemento doloso della conoscenza della falsa dichiarazione direttamente dalla condotta reticente e perciò stesso omissiva del notaio, che astrattamente investe profili di responsabilità sul piano civile e deontologico, dovendosi invece dare qui dimostrazione dell'elemento doloso, questa prova e quella della volontà della falsa dichiarazione vanno tratte aliunde ed in modo logico, prima accertando che egli avrebbe comunque dovuto verificare la regolare condizione giuridica - ciò che potrebbe imputarsi indifferentemente a dolo o colpa,- e non l'ha fatto in virtù di un accordo truffaldino, che impone allora la valutazione della consistenza dei rapporti col TIZIO e l'analisi di tutti i comportamenti significativi, sul piano indiziario, di tale accordo, - si ripete, in mancanza della prova diretta del dolo dalla quale desumere la prova della conoscenza della falsa dichiarazione -, per concludere che volontariamente non ha compiuto quanto avrebbe invece dovuto secondo i canoni della diligenza impostagli dalla professione e fermo restando che di tale compito non era stato incaricato.
Occorre infatti rilevare che integrano gli estremi della falsità ideologica soltanto le false o le omesse - quindi speculari ad un obbligo di rilevazione e indicazione delle stesse - attestazioni del p.u. che abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua personale e diretta percezione e quando l'autore della attestazione - ora il notaio - abbia l'obbligo giuridico cioè imposto in modo certo implicitamente o esplicitamente di porli nella loro effettiva realtà.
Nessuno dubita che il notaio debba - la giurisprudenza si è molto occupata di casi analoghi - accertare la libertà dell'immobile, ragione per la quale "qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto…mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito", dovendosi ravvisare la colpa professionale del notaio che non prospetti all'acquirente la opportunità di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertare la libertà dell'immobile da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Tanto perché il notaio, richiesto della preparazione della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, ha l'obbligo di verificare previamente se il bene è libero da vincoli pregiudizievoli mediante le cd. visure ipotecarie e catastali che, secondo certa giurisprudenza non è quindi subordinato al conferimento di uno specifico incarico - al contrario può esserne dispensato - rientrano nei doveri professionali del notaio incaricato della preparazione della stesura di un atto pubblico di trasferimento.
In tal senso, la responsabilità del notaio nei confronti delle parti degli atti da lui rogati - che ha natura contrattuale - discende anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacchè detto professionista deve conformare il proprio comportamento a tutte le disposizioni di diversa natura che riguardano l'esercizio del ministero notarile. Il notaio ha l'obbligo di procedere preventivamente, senza necessità di uno specifico incarico dalle parti, alle visure e di richiedere le certificazioni di cui all'art. 2673 c.c. allo scopo di individuare il bene e di verificarne la libertà.
Incombe sul notaio rogante l'atto nella forma dell'atto pubblico di procedere alle visure ipotecarie e catastali atteso che lo stesso deve tradurre la volontà della parti in strumento negoziale idoneo a conseguire i risultati voluto dalle parti salvo espresso esonero per comune volontà (cfr. legge 6.8.67 n. 765).
A questa ipotesi di responsabilità, chiaramente delineata nei contenuti, non può essere assimilato, quanto meno sul piano della automaticità dell'obbligo, il dovere, che si vuole in questa accusa gravi anche sul notaio, ed il correlato potere autonomo di verificare anche lo stato dei provvedimenti abilitativi per la edificazione, tanto che, nella ipotesi in cui a tanto fosse sollecitato, avrebbe dovuto pur sempre avvalersi dell'opera di un tecnico.
Ad ogni modo, pur volendo muovere il rimprovero di diligenza perché avrebbe dovuto nutrire quanto meno il sospetto in base alla documentazione esibitagli, non può dirsi che egli abbia volontariamente omesso il controllo nonostante le richieste delle parti che, si ripete, ponendogli la stessa domanda se fosse tutto a posto, non gli hanno in realtà rivolto alcuna specifica richiesta e nulla esclude di ritenere che il notaio abbia risposto, per quanto gli competeva, con riferimento alla libertà degli immobili dai vincoli.
Se ciò non esclude, di per sé, - ed è questa la ipotesi dell'accusa - che egli ne avesse comunque conoscenza in virtù dell'accordo col TIZIO, va pure detto che nessuno degli elementi indiziari proposti dall'accusa e valutati nella dimensione dibattimentale da questo giudice hanno la forza sufficiente per provare la esistenza dell'elemento doloso.
Nessuno di questi né tutti insieme esprimono l'accordo truffaldino: per la esigenza obiettiva di stipulare più atti riferiti allo stesso complesso immobiliare da parte dello stesso venditore, non vi è ragione di ritenere l'anomalia nella scelta del medesimo notaio, fermo restando che gli acquirenti avrebbero potuto indicare un ufficiale di loro fiducia e vanificare in tal modo l'accordo. Il codice deontologico prevede la possibilità che il notaio si rechi fuori dal proprio studio presso il cliente al capo 2 dell'art. 26 "il notaro potrà recarsi per ragione delle sue funzioni in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile, semprechè ne sia richiesto". Il profitto, che l'accusa ha semplicemente ricondotto all'ammontare della parcella, non desta sospetto anche perché relativo ad atti immobiliari di valore non esorbitante ed in linea con le percentuali di norma applicate. In una occasione il TIZIO ne ottenne anche una riduzione in favore dell'acquirente, con molta probabilità proprio perché si trattava di una serie di atti.
Il quadro probatorio nel quale ci si deve muovere offre solo indizi che, depurati delle deduzioni operate dall'accusa, sono stati in questa fase ulteriormente ridimensionati, per risultare alla fine equivoci e non convergenti.
P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TIZIOM. responsabile del reato a lui ascritto al capo a) nonché del reato di cui agli art. 81 co. 2 , 483, 61 n. 2 c.p. così modificata la imputazione di cui al capo b) e, ritenuta la attenuante delle circostanze generiche equivalente alla contestata aggravante ed il concorso formale tra i reati, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede nonché, in questa sede, al pagamento in favore delle medesime parti della somma di euro 15.000,00 per ciasuna di esse a titolo di provvisionale.
Subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale per il risarcimento del danno in favore delle parti civili da corrispondere entro il termine di mesi cinque decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Letto l'art. 541 .p.p.,
condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente procedimento, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Letto l'art 530 o. 2 .p.p.,
assolve B.A. dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Letto l'art. 544 co. III c.p.p., fissa in gg. 45 il termine per il deposito della motivazione.
Nola, in data 15.02.05
Il giudice
Dr.ssa Barbara Bilosi

------------------------------- lancio del 10.11.05 ----------------------------
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