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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo
Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
REATO DI TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO: Insussistenza del fatto. Il reato mira a tutelare il patrimonio della P.O. e la sua libertà di determinazione negoziale, in modo che gli atti di disposizione siano compiuti in assenza di qualsiasi elemento perturbatore, quale la frode altrui, così salvaguardando la volontà degli atti giuridici incidenti sulla sfera patrimoniale, e in modo da consentire a tale volontà di determinarsi liberamente. Di conseguenza, secondo il paradigma della norma incriminatrice, l’artifizio o il raggiro del soggetto agente deve determinare l’errore della vittima che, conseguenzialmente, è indotta a compiere un atto di disposizione patrimoniale che si configura – allo stato attuale di dottrina e giurisprudenza – come requisito implicito indispensabile per la consumazione del reato di truffa. In altri termini, le condotte di frode fiscale, quindi, pur essendo riconducibili al concetto artifizi e/o raggiri, non determinano un errore della P.O. funzionale all’atto di disposizione patrimoniale della vittima, e ciò per il semplice motivo che la P.O. non compie alcun atto di disposizione. Nel caso di specie, è evidente, perciò, che nel fatto contestato dal P.M. al capo G) della richiesta di rinvio a giudizio, pur essendovi per l’erario un danno (riconducibile più al concetto di lucro cessante, nel senso di mancato incasso di quanto dovuto, che a quello di danno emergente, nel senso di effettiva diminuzione patrimoniale), non vi è alcun atto di disposizione patrimoniale posto in essere da parte dello Stato; ed, infatti, il danno della P.O. non dipende da una condotta degli organi dello Stato avente incidenza diretta sull’essenza economica o giuridica del suo patrimonio, ma esclusivamente dalla diretta condotta di frode del soggetto agente che – come contestato dal P.M. – non versa l’IVA e le imposte sul reddito. [Sentenza emessa il 7.04.2005 dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo.]
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La sentenza non ignora l’esistenza di autorevole giurisprudenza della Suprema Corte che riconosce la possibilità del concorso della frode fiscale con la truffa comunitaria, di cui all’art.640 bis c.p. (Cass.sez. un. 25.10.2000 n.27, Di Mauro); nella sentenza delle sezioni unite si precisa, però, che: “…il delitto di frode fiscale può concorrere con quello di truffa comunitaria quando lo specifico dolo di evasione (N.d.R: fiscale) della condotta tipica si coniuga con una distinta ed autonoma finalità extratributaria”. È evidente, quindi, che si tratta di una situazione, di fatto e giuridica, diversa da quella oggetto del presente procedimento; ed, infatti, l’elemento specializzante del reato di cui all’art.640 bis c.p. – ossia il fatto che l’ingiusto profitto sia costituito dall’illecito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee – esclude in radice la possibilità di ipotizzare, anche in astratto, l’identità tra il profitto conseguito mediante la truffa ed il vantaggio conseguito mediante la frode fiscale, in quanto il profitto della truffa comunitaria (le dette erogazioni) è qualcosa di necessariamente diverso dall’evasione fiscale. Nel presente procedimento, invece, il P.M. ipotizzava che lo stesso vantaggio patrimoniale conseguito dagli imputati mediante le condotte di evasione fiscale potesse essere considerato, anche, come l’ingiusto profitto della truffa.
Inoltre, nella truffa comunitaria (art.640 bis c.p.) è ancora più evidente la necessità di un apposito atto di disposizione patrimoniale: appunto la concessione o erogazione, da parte della P.O., della diversa tipologia di finanziamenti indicati nella norma incriminatrice; quindi, i principi della citata sentenza delle sezioni unite (Di Mauro), non sono in alcun modo invocabili per sostenere che, in caso di mancato versamento di IVA e imposte sui redditi a seguito di frodi fiscali, vi sia un concorso formale tra i reati di truffa e quelli di evasione fiscale. [Sentenza emessa il 7.04.2005 dal G.U.P. del Tribunale di Nola dr. Elia Taddeo.]
-------------------------Lancio 16.07.05--------------------------