IUS SIT www.iussit.it
Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :        Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie

 

TENTATO OMICIDIO: legittima difesa: sussistenza dell’esimente anche in presenza di un forte dubbio in cui versi l’imputato allorché abbia agito per reagire ad un’aggressione ingiusta rappresentata dal pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sarebbe sfociata nella lesione di un diritto personale – necessità di una difesa proporzionata all’offesa – non punibilità dell’imputato; 

Dolo di omicidio o di tentato omicidio: desumibilità da fatti esterni e certi aventi un sicuro valore sintomatico: 1) il numero e la violenza dei colpi esplosi o inferti; 2) la micidialità dell’arma o comunque del mezzo usato; 3) la regione del corpo attinta o presa di mira; 4) la distanza tra agente e vittima al momento del fatto.

Tentativo di omicidio: azione obiettivamente idonea in modo non equivoco a provocare l’evento – necessario giudizio di idoneità dell’azione da formularsi con riferimento alla situazione cosi come presentatasi al colpevole al momento dell’azione in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare.  [ Sentenza emessa dal Tribunale penale di Nola coll. B) pres. dott.ssa Giovanna Napoletano, Giudici a latere dott.ssa Barbara Bilosi estensore, dott.ssa  Zinno. ]

______________________________________

 

 

Ritiene questo Tribunale che deve essere affermata la penale responsabilità del D. M. per il reato di cui agli artt. 582, 585 co. 1 ult. parte c.p. – così modificata la imputazione di cui al capo 1) con riferimento alle sole pp.oo. D.L. e T.M. – e per il reato di cui al capo 2) limitatamente al porto in luogo pubblico ed esclusa l’aggravante ivi contestata. Lo stesso imputato deve essere invece assolto dal delitto di cui al capo 1) con riferimento alla p.o. G.S.D. per avere commesso il fatto per legittima difesa.

La ricostruzione della concitata vicenda che ha coinvolto i tre imputati nonché il G. successivamente deceduto per altre cause, operata in base alla testimonianza oculare della convivente del D.M.,  che era presente sia quando il T. si presentò una prima volta a casa loro e picchiò il marito sia quando, la seconda volta, tornò con due persone per minacciarlo e picchiarlo sull’uscio di casa, fino al momento culmine in cui il G.,  quasi entrato in casa, a distanza ravvicinatissima dal D.M., estraeva una pistola dalla cintura con la espressa intenzione di sparargli (cfr. interrogatorio D.M.).

La immediata reazione del quale fu di strappargliela colluttando, mentre il G. resisteva tenacemente (“l’ha presa lui e mio marito gli è saltato addosso e gliel’ha presa di mano”, “stava sparando lui a mio marito e mio marito gliela tolse”, “lui l’ha tolta da mano, lui l’ha aggredito addosso a mio marito per toglierla”). In quel frangente partiva il primo colpo.

I complici della spedizione punitiva si davano alla fuga ed erano raggiunti di striscio da altri due colpi sparati in direzione del cortile dal D.M., a sua volta direttosi di corsa  verso il cancello.

Subito dopo tutti e  quattro si allontavano, i tre feriti a bordo della loro auto ed il D.M. ancora con l’arma in pugno. Quando la T., terrorizzata, si riaffacciava, non vedeva più nessuno.

La ragione della lite e della pretesa punitiva va individuata nella condotta tenuta dal D.M. poco prima, quando aveva data fuoco ad alcuni pneumatici invadendo con fumo e forse anche fiamme la proprietà vicina del padre del T., sentito in udienza, il quale subito dopo la sparatoria si era anche precipitato a casa del D.M., trovandovi solo La T., e malmenandola.

Sul posto i militari rinvenivano un bossolo.

Nei referti medici rilasciati dal p.s. Asl Na 1 in data 5.8.97 subito dopo la sparatoria, si dà conto di ferite di arma da fuoco “in regione esterna coscia  (superficie esterna)” con prognosi di dieci giorni per T.; “multiple ferite di arma da fuoco regione giugulo e ascellare” con prognosi di dieci giorni per D.I..

Così ripercorsa la vicenda, con riferimento alla condotta tenuta nei confornti della p.o. G., l’imputato  va assolto per la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa.

Premesso in diritto che, per quel che interessa, in tema di legittima difesa il disposto dell’art. 530 co. III c.p.p. impone la pronuncia della sentenza assolutoria anche nel caso in cui vi sia la semiplena probatio in ordine alla sussistenza del’esimente. In fatto, non può dubitarsi della condotta tenuta dall’imputato, il quale ha ammesso di avere attinto il G. con la pistola da questi estratta – dopo avere manifestato verbalmente la intenzione di ucciderlo -, e di averlo colpito nel corso della colluttazione da lui stesso ingaggiata per strappargli la pistola. La ricostruzione trova pieno riscontro nella versione fornita dalla T., nelle percosse, minacce e botte ricevute per il medesimo fatto poco prima dal D.M. e nella effettiva sussistenza dei motivi scatenanti, confermata dal padre del T. e dal fratello.

Il G., al pari degli altri, si allontanava di corsa dal luogo del delitto e rendeva, di lì a poco ed anche in seguito, dichiarazioni false circa le cause del ferimento al fine precipuo di depistare le indagini.

A fronte di tali evenienze, in particolare della tensione altissima con i vicini a causa dell’incendio, delle percosse subite in precedenza dal D.M.ad opera del T., tornato di lì a poco con due persone di cui una armata, sussiste quanto meno il forte dubbio che il D.M. abbia agito per reagire ad un’aggressione ingiusta rappresentata dal pericolo attuale – la situazione di aggressione era in corso ed era stata preannunciata da un’altra aggressione, era da solo contro tre persone che premevano per entrare in casa sua, dove si trovavano i bambini - di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sarebbe sfociata nella lesione di un diritto personale. Pare dunque verosimile, tenuto conto dello stato di squilibrio e di forte agitazione anche per la presenza dei figli piccoli in casa, che l’offesa non potesse essere arrestata se non con quella reazione.

Sussisteva dunque la necessità della difesa, che appare altresì proporzionata all’offesa, anche in considerazione delle modalità della stessa (l’imputato ha colpito il G. nel tentativo di strappargli l’arma e comunque di striscio) e della scarsa gravità delle lesioni arrecategli (cfr. referto in atti).  

In base alla valutazione degli stessi dati, deve essere invece escluso, con la debita certezza, l’intento omicida nei confronti di T.e D.I..

La prova del dolo di omicidio o di tentato omicidio deve essere desunta, attraverso un procedimento inferenziale, da fatti esterni e certi aventi un sicuro valore sintomatico, i quali, con l’ausilio di appropriate massime di esperienza, consentano di inferire la sussistenza del dolo di uccidere: segnatamente, il numero e la violenza dei colpi esplosi o inferti, la micidialità dell’arma o comunque del mezzo usato, la regione del corpo attinta o presa di mira, la distanza tra agente e vittima al momento del fatto. Inoltre, perchè possa parlarsi di tentativo di omicidio, è indispensabile che l’azione, teleologicamente orientata a cagionare la morte, sia obiettivamente idonea a provocare l’evento, a mettere cioè in pericolo il bene giuridico tutelato, ma sia altresì diretta in modo non equivoco a provocare il detto evento. Ha valore determinante, per l’accertamento dell’esistenza dell’animus necandi, l’idoneità dell’azione da apprezzare in concreto, non condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché sotto questo aspetto, l’azione, per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente possibile. Il giudizio di idoneità dell’azione non è una diagnosi, ma una prognosi, anche se formulata ex post, ma con riferimento alla situazione cosi come presentatasi al colpevole al momento dell’azione in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare.

Nella fattispecie concreta, il D.M. deve essere ritenuto, senza dubbio, autore materiale del fatto, alla luce della ricostruzione dell’intera vicenda.

Ciò posto, se è vero che l’arma adoperata deve ritenersi astrattamente idonea a cagionare la morte, egli non intendeva uccidere, com’è dato desumere dalle seguenti circostanze:

il secondo ed il terzo colpo sono stati esplosi immediatamente dopo il primo, quando il D.M., con tutta evidenza, era in stato di massima agitazione dopo essere riuscito a disarmare il G., ma ancora verosimilmente terrorizzato senza sapere se anche gli altri due fossero armati. Il loro allontanamento, in quel frangente, non era univocamente significativo del cessato pericolo, che tale poteva ritenersi solo nel momento in cui essi avessero definitivamente lasciato la casa sua. A tal fine infatti li inseguiva dirigendosi  anch’egli verso il cancello e sparando altri due colpi – la moglie intanto si era rifugiata in casa e su questa fase della vicenda non c’è altra dichiarazione all’infuori di quelle rese dall’imputato in fase di indagini, stando alle quale gli altri due colpi sono stati sparati all’esterno, “non ricordo la direzione dei colpi in quanto ero fuori di me”.

Per altro verso, pesa sulla ricostruzione di questa successiva fase lo sviamento delle indagini, posto in essere dalle stesse parti offese, le uniche presenti sul posto, che, per motivi che sfuggono, e pur essendo le persone offese, hanno attribuito il ferimento ad una inverosimile rapina avvenuta in tutt’altro luogo, così depistando le indagini.

Va anche considerato,  per escludere il dolo di omicidio, il comportamento tenuto dal D.M. subito dopo la esplosione del secondo e del terzo colpo, perché, invece di perseguire nel supposto intento omicida, ad un certo punto si dava alla fuga, insieme agli altri, senza tuttavia che fossero intervenute nella serie causale quelle ragioni indipendenti dalla sua volontà impeditive dell’evento: si vuole dire che nulla avrebbe impedito al D.M., se veramente intenzionato, di uccidere.

Deve essere, invece, affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui contestato al capo 2),  per il solo porto in luogo pubblico dell’arma senza giustificazione.

Sul presupposto giuridico che il reato di porto abusivo non assorbe quello di detenzione, quanto meno per la non coincidenza temporale tra i due fatti, da esaminare distintamente,  la detenzione illegale deve essere in concreto esclusa perchè la imprevedibilità e accidentalità del contesto rende inesigibile il comportamento lecito richiesto dalla norma.

Diversamente, la circostanza che il D.M., anziché consegnare immediatamente dopo l’arma, si sia repentinamente allontanato nella pubblica via, portandola indubbiamente seco al di fuori del cancello – i militari non hanno potuto rinvenire l’arma nella sua proprietà -, integra il delitto di porto illegale d’arma da fuoco.

La successione cronologica – che vede dapprima l’uso dell’arma poi la fuga con l’arma ed inverte dunque il rapporto temporale dei termini della connessione teleologica configurato dalla imputazione – impedisce di configurare la suddetta aggravante, perché il delitto di cui al n. 2) non è stato commesso per realizzare quello di cui al capo 1), già verificatosi.

Ricorrono invece gli elementi costitutivi di entrambi i delitti al capo 4) della imputazione, avvinti dal nesso di continuazione – di detenzione e porto: il possesso della pistola giustifica la detenzione mentre il porto inevitabilmente si desume dal luogo in cui sono avvenuti i fatti - contestati al T. ed al D.I., in concorso morale con G., successivamente deceduto ed autore della condotta materiale.

Non vi è dubbio che essi fossero a conoscenza del possesso dell’arma indosso al complice G.,  per avere tutti e tre assalito il D.M. e per avere, tutti e tre, fornito una versione assolutamente falsa alla P.G., la cui ragione va rinvenuta nella consapevolezza della illiceità della loro condotta e della gravità della stessa.

D’altro canto, la prima volta il T. – cognato del G. - si era recato dal D.M. per picchiarlo, minacciandolo “ti faccio camminare slla sedia a rotelle” mentre teneva la mano destra nella tasca dei pantaloni con fare minaccioso (cfr. s.i. T.L. acquisite a norma dell’art. art. 512 c.p.p.) per poi tornare con due complici: evidentemente la rabbia era salita e, con essa, non soddisfatto delle percosse date, la intenzione di spaventare seriamente il D.M..

Palesemente falsa, perché contraddetta dai numerosi riscontri anche obbiettivi – il ritrovamento del bossolo - e dalla stessa deposizione del fratello del T. che lo soccorrreva nella immediatezza, è invece risultata quella che i tre feriti rendevano nella immediatezza alla P.G. e dopo nel corso dell’interrogatorio – cfr. int. del T. acquisito ex art. 513 c.p.p. - , al fine palese di salvaguardare  se stessi dal danno concreto reale e grave nella libertà – in considerazione del delitto da essi commesso e effettivamente contestato al capo 4) - ed evitabile con la commissione del reato in contestazione (favoreggiamento del D.M. derivante dall’autofavoreggiamento).

La condotta tenuta dunque, direttamente volta a salvaguardare se stessi e solo indirettamente il D.M., non consente di ritenere integrato il delitto di cui all’art. 378 c.p., i cui effetti si sono solo prodotti solo in via di occasione – dolo eventuale –, scaturendo invece in via diretta dalla  precipua intenzione – dolo diretto – di tutelare se stessi.

Sul punto, si osserva che la speciale esimente di cui all’art. 384 c.p. spetta anche nel caso in cui la posizione dell’estraneo sia connessa alla propria, quando l’agente (il favoreggiatore) non possa agire in proprio favore se non salvando anche l’estraneo.

D’altro canto, l’acrimonia nei confronti del D.M. non farebbe nemmeno comprendere la ragione di tale supposta solidarietà.

Gli imputati devono dunque essere assolti dal delitto di cui al capo 3), la cui condotta materiale è stata integralmente realizzata, per avere agito in presenza di una causa di non punibilità.

Venendo alla determinazione della pena, agli imputati non può essere riconosciuta l’attenuante delle circostanze generiche, in considerazione dei precedenti penali da cui sono gravati, anche specifici per D.M. e T., della oggettiva gravità della loro condotta e della loro personalità connotata, in tutte le fasi della vicenda, da alto livello di inciviltà, da una enorme sproporzione tra offesa e reazione – vale tale osservazione per tutti gli imputati – dalla enorme facilità nell’uso della armi, impiegate per offendere senza ritegno ed a prescindere dalla intensità delle ragioni, pure alla presenza di bambini. 

La pena da irrogarsi va dunque così determinata: per il D.M., ritenuto più grave il reato sub 2) limitatamente al porto dell’arma in luogo pubblico ed esclusa l’aggravante del nesso teleologico,  valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p., mesi anni uno mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 1) come diversamente qualificato ad anni uno mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa; per T.e D.I., pena base per il delitto di porto d’arma anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa aumentata per la continuazione con delitto di detenzione della stessa arma ad anni uno mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Alla condanna consegue l’obbligo solidale di pagare le spese processuali.

A norma dell’art. 240 co. II c.p. deve essere disposta la confisca e la distruzione del bossolo.

P.Q.M.

letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara D.M.R. responsabile dei reati di cui agli artt. 582, 585 co. 1 ult. parte c.p. – così modificata la imputazione di cui al capo 1) con riferimento alle sole pp.oo. D.I. L. e T.M. – e di cui al capo 2) limitatamente al porto in luogo pubblico ed esclusa l’aggravante ivi contestata e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni uno mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara T.M. e D.I.L. responsabili del reato loro ascritto al capo 4) e, ritenuta la continuazione, condanna ciascuno alla pena di anni uno mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l’art. 530 co. I in relaz. al co. III c.p.p.,

assolve T.M. e D.I.L. dal reato di cui al capo 3) perché non punibili ai sensi dell’art. 384 c.p. nonché D.M.R. dal reato di cui al capo 1) nei confronti della p.o. G.S.D. per aver commesso il fatto per legittima difesa.

Confisca e distruzione del bossolo in sequestro.

Visto l’art. 544 co. III c.p.p., fissa in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione.

Nola, 30.9.04

Il giud. Estensore  Dott. Barbara Bilosi                          

Il presidente  Dott. Giovanna Napoletano

 

-------------------------lancio 11.05.2005--------------------------

Avvertenze legali