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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di :        Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di :  Magistrati, Avvocati, Cancellerie

 

VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO (611 cp):  Condotta dell’imputato diretta a rafforzare il proposito criminoso già insorto e maturato autonomamente nell’intento della persona ritrattante – esclusione del delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato – configurabilità del concorso morale nel delitto di favoreggiamento personale –Ordinanza emessa il 03.03.05 dal G.I.P. Elia Taddeo del Tribunale penale di  Nola.

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OMISSIS. . .

In particolare, per quanto riguarda l’imputazione di cui all’art. 611 cp, relativa alla falsa ritrattazione operata da H. con dichiarazioni rese ai C.C. di P.C. deve evidenziarsi, innanzitutto, che tale ipotesi di reato veniva formulata dal P.M. a seguito delle dichiarazioni successive rese dalla H., prima ai C.C. e poi al P.M..

Orbene,emerge con chiarezza dagli atti – ossia dalle due dichiarazioni – che la H. non solo non subì alcuna violenza o minaccia funzionale a determinare in lei il proposito di ritrattare le sue precedenti accuse,ma che la stessa era già determinata a ritrattare le sue accuse quando, dopo la scarcerazione della zia S. faceva ritorno in P.C.

Per la precisione, nelle dichiarazioni del . . , la H. afferma di essere ritornata a casa dalla zia “… decisa a ritrattare quanto denunciato precedentemente…”, e  non accusa nessuno di averla, con violenza o minaccia, costretta o determinata ad assumere tale determinazione; tale dichiarazione è sostanzialmente ribadita innanzi al P.M. allorquando la H. testualmente affermava: “mia madre mi aveva suggerito di ritrattare le denuncie che avevo sporto contro i miei due zii imputi”, in tal modo lasciando intendere chi fosse la persona che aveva fatto nascere in lei la determinazione a ritrattare (la madre).

Certamente, dagli atti emerge con chiarezza che gli imputati hanno ulteriormente inciso su quella determinazione cercando di rafforzarla con condotte di varia natura e tipologia: di preghiera, di consiglio anche giuridico, di sollecitazione, di induzione con remunerazione, ecc.; dagli atti emerge , però, che tali condotte degli imputati svolgevano esclusivamente una funzione di rafforzamento di una decisione che era già stata presa autonomamente dalla H., su consiglio della madre.

Di conseguenza, la H. aveva già deciso di operare la ritrattazione e, così, di commettere il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cp) che consumava con le dichiarazioni rese ai CC di P.C.; rispetto alla condotta criminosa della H. deve ritenersi che gli imputati abbiano assunto un mero ruolo di concorrenti morali, avendo rafforzato (non determinato), con la propria condotta, il proposito criminoso già sorto all’interno della predetta.

OMISSIS…

Nola, 3.3.05

IL GUP

Dott.Elia Taddeo

 

 

-------------------------------lancio 10.04.2005------------------------------

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