Massima
La fattispecie riguarda un lavoratore
che alla fine della giornata di lavoro per effettuare un proprio bisogno
fisiologico, in assenza di appositi servizi igienici predisposti dal
datore suoi luoghi di lavoro, si porta sul capannone adiacente dal quale
precipita e muore.
La sentenza si caratterizza per aver assegnato ai <<servizi igienici>>
sui cantieri edili temporanei una funzione esplicitamente antinfortunistica
e non di mera igiene sul lavoro tanto che la loro previsione rientra
tra gli elementi indispensabili da prevedere proprio nel piano di sicurezza
a mente dell'art. 12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96).
<<RIFORMULAZIONE IPOTETICA
DELLA VICENDA CAUSALE>> e <<CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO
CHE LA NORMA VIOLATA INTENDEVA TUTELARE>>
Il Giudicante nella prospettiva dell'individuazione di una condotta
positiva doverosa della quale stimare la rilevanza causale impeditiva
dell'evento, volendo considerare esclusivamente l'omessa predisposizione
da parte dell'impresa dei servizi igienici sul cantiere, e l'aver al
contempo il datore di lavoro tollerato la prassi di espletare alle esigenze
fisiologiche portandosi sul tetto dell'adiacente capannone nell'assenza
di qualsiasi misura di sicurezza , l'evento morte non si sarebbe certamente
verificato se ai lavoratori fosse stata assicurato l'utilizzo di servizi
igienici direttamente sul cantiere, impedendo agli stessi di dover ricorrere,
per non abbandonare il posto di lavoro, a transiti pericolosi ad elevate
altezze senza alcuna opera che ne garantisse comunque la sicurezza.
Ed invero la previsione dei servizi igienici su luoghi di lavoro rientra
tra gli elementi indispensabili da prevedere nel piano di sicurezza
(cfr. art.12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96) quale disposizione di
carattere esplicitamente antinfortunistico, e non di mera igiene sul
lavoro, rispondendo alla ratio di evitare che i lavoratori dei cantieri
edili temporanei, per l'assenza dei servizi igienici, siano costretti
ad esporre a rischio la loro incolumità per trovare un posto
ove, senza allontanarsi dal luogo di lavoro, abbiano la possibilità
di provvedere alle proprie esigenze e nel contempo tutelare il pudore.
Con l'ulteriore conseguenza che l'osservanza della norma in questione
ha anche in effetti una specifica funzione di prevenzione degli eventi
dannosi per l'incolumità dei lavoratori, che costituiscono specifica
concretizzazione del rischio cui la regola precauzionale in questione
intende evitare.
CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE: ESCLUSIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'
SOLO QUANDO COSTITUISCE FATTORE CAUSALE ECCEZIONALE DA SOLO IDONEO A
DETERMINARE L'EVENTO. Né d'altra parte la sussistenza del
nesso causale può venir meno per effetto del verificarsi di una
condotta anomala e/o abnorme da parte del lavoratore, da qualificarsi
come fattore causale eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento;
ed infatti, a prescindere dalla circostanza accertata che la condotta
del lavoratore infortunato costituiva prassi dallo stesso e dagli altri
seguita in assenza di luogo idoneo presente sul cantiere per espletare
le esigenze fisiologiche, deve osservarsi altresì come non possa
certamente considerarsi fattore causale eccezionale da solo idoneo a
determinare l'evento quella causa sopravvenuta legata da un nesso di
interdipendenza a quella preesistente; in altri termini l'avventurarsi
da parte della vittima sul tetto del capannone adiacente al cantiere
per espletare un bisogno fisiologico non può ritenersi indipendente
dalla condotta omissiva colposa del datore di lavoro, ma deriva proprio
da essa, ossia dal mancato apprestamento dei servizi igienici sul cantiere,
costituendo la modalità attraverso la quale sopperire alla detta
mancanza.
GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA IN CAPO
AL DATORE DI LAVORO : PRESUPPOSTI: 1) inosservanza della regola
di diligenza; 2) evitabilità dell'evento; 3) esigibilità
della osservanza della condotta. - Ed invero non sembra
dubitabile che l'imputato abbia violato una pluralità di disposizioni
di legge dettate dalla normativa antinfortunistica per la tutela dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, e tra le altre segnatamente quella
che gli imponeva di predisporre sul cantiere servizi igienici per evitare
che i lavoratori si trovassero costretti a trovare soluzioni alternative
con possibile esposizione a pericolo, tanto più a fronte delle
caratteristiche del cantiere (presenza del capannone adiacente al cantiere
il cui tetto risultava a livello del secondo solaio in fase di realizzazione
cui si accedeva tranquillamente senza interdizione alcuna) e le prassi
instauratesi in proposito (l'appartarsi sul tetto del capannone adiacente).
Una inosservanza quindi di specifiche disposizioni di legge contenenti
regole cautelari destinate al datore di lavoro in quanto titolare di
una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, e funzionali
ad impedire il verificarsi di infortuni ai danni dei medesimi già
oggetto di previsione da parte dello stesso legislatore.
D'altra parte la tenuta delle condotte doverose da parte dell'imputato
avrebbe certamente evitato l'evento morte, verificatosi, tenuto conto
delle ragioni dell'allontanamento sul tetto del capannone adiacente
al cantiere da parte della vittima per l'assenza di servizi igienici
di esclusivo utilizzo da parte degli operai sul cantiere, ai quali imporne
il relativo utilizzo, interdicendo viceversa loro l'accesso al tetto
del capannone adiacente senza protezioni e al fine di espletare i bisogni
fisiologici (così come era praticamente prassi quantomeno per
la vittima); ed invero l'evento verificatosi costituisce pacificamente
la concretizzazione del rischio che la norma cautelare indicata aveva
di mira (non essendo peraltro la sola contestualmente violata da parte
del datore di lavoro, stante appunto l'assenza di qualsiasi forma di
protezione per evitare le cadute dall'alto degli operai, pur operanti
a più di sei metri di altezza, rispetto alla quale cautela l'evento
costituisce pur sempre una concretizzazione del relativo rischio preveduto).
(Sentenza emessa il 3.2.2005 e depositata il 3.05.2005 dal G.M. del
Tribunale di Nola Dr. Stefano Billet) - (Avv.
Angelo Pignatelli)
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Sentenza
TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(
.)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con decreto del 18.02.2003, il Giudice per le Indagini Preliminari in
sede disponeva il rinvio a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione
monocratica, per l'udienza del 17.04.2003, di TIZIO GX, chiamato a rispondere
dei reati a lui ascritti in epigrafe.
All'udienza indicata, nella contumacia dell'imputato, le parti esponevano
i fatti che intendevano provare e formulavano le relative istanze istruttorie;
ammesse le prove orali e documentali richieste, si procedeva all'esame
del teste CAIO LX; il p.m., con il consenso delle altre parti, rinunciava
quindi all'esame del DI MEVIO Fx.
All'udienza del 17.07.2003, avanzata la relativa istanza da parte della
difesa, il processo veniva sospeso ex art.5 l.134/03 per il termine
di legge e comunque fino all'udienza successiva del 20.11.2003.
In tale udienza si procedeva quindi -constata l'assenza di richieste
di definizione anticipata ai sensi della legge n.134/2003- all'esame
del teste del p.m. LUCULLO Ax (all'esito del quale veniva acquisito
schizzo planimetrico dal teste redatto). All'udienza del 29.01.2004
si esaminavano i testi MARTE Ly, GIOVE Mz e VENERE Gn. L'udienza del
06.05.2004 veniva dedicata all'esame del teste TIZIO Aw, con rinuncia
concorde all'esame di NETTUNO Px ed acquisizione, sull'accordo di tutte
le parti ex art.493 comma 3^ c.p.p., della relazione di consulenza medico
legale redatta dal dottor Px NETTUNO; le parti rinunciavano inoltre
all'esame dei testi della lista di parte civile PLUTONE Gr e CERBERO
Rl.
All'udienza dell'08.07.2004 (essendo stata rinviata quella del 24.06.2004
per impedimento della difesa dell'imputato) si procedeva all'esame del
CARONTE Fc Sr ai sensi dell'art.210 c.p.p. (che peraltro si avvaleva
della relativa facoltà di non rispondere) e del teste DI PARIDE
Ct (assistito da interprete).
All'odierna udienza (essendo state rinviate quelle del 21.10.2004 per
impedimento della difesa dell'imputato e quella del 27.01.2005 per le
ragioni di cui al relativo verbale), revocato ogni mezzo istruttorio
ammesso e non espletato, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale
ed utilizzabili, ai fini della decisione, gli atti legittimamente contenuti
nel fascicolo del dibattimento, le parti civili rassegnavano le conclusioni
di cu in epigrafe.
All'esito della deliberazione, avvenuta in Camera di Consiglio, veniva
resa pubblica la presente sentenza, mediante la lettura del dispositivo
allegato al verbale d'udienza.
*****
Ritiene il giudicante che l'istruttoria dibattimentale abbia pienamente
confermato la tesi accusatoria con riguardo ai reati in contestazione,
e che, conseguentemente, l'imputato vada condannato in relazione agli
stessi.
Gli elementi emersi nel corso del dibattimento hanno invero consentito
di pervenire ad una pacifica ricostruzione della dinamica dell'infortunio
subito da DI PARIDE CS in data 11.01.2001, mentre lo stesso si trovava
in
. , alla via Xxxxx, nella proprietà dei
coniugi CARONTE / MARTE, intento, quale operaio della ditta TIZIO Gx,
ad eseguire lavori edili di costruzione di un corpo di fabbrica composto
da un piano terra, un primo piano e un secondo solaio in fase di realizzazione.
Ed invero dalla documentazione acquista agli atti (rilievi fotografici,
planimetrici, atti irripetibili, referti medici e relazione di consulenza
medico legale) e da quanto riferito a dibattimento, da un lato, dall'ispettore
ASL CAIO Lx e dal maresciallo dei carabinieri LUCULLO Ax (quest'ultimo
intervenuto nell'immediatezza sul cantiere, essendo riuscito, a seguito
di prime indagini, ad apprenderne la relativa collocazione), dall'altro,
dai compagni di lavoro dell'infortunato, GIOVE Mz, TIZIO Aw e DI PARIDE
Ct, che assistevano direttamente al fatto, emergeva che:
" il DI PARIDE Cs, unitamente ad altri tre o quattro operai, tutti
dipendenti della ditta edile del TIZIO GXx era intento ad eseguire lavori
edili, in corso da alcuni mesi, su un cantiere sito in
,
alla via Xxxxx, nella proprietà dei coniugi CARONTE / MARTE,
relativo alla costruzione di un corpo di fabbrica situato sul confine
della detta proprietà ed in adiacenza ad un capannone industriale
dismesso di proprietà altrui; un corpo di fabbrica che risultava
d'altra parte ulteriore e distinto rispetto alla villa, anch'essa situata
nella medesima proprietà dei CARONTE/MARTE, i cui lavori risultavano
già sostanzialmente ultimati, mancando unicamente le rifiniture,
che si poneva di fronte, ad una certa distanza dal cantiere ove erano
appunto in atto i lavori al momento dell'infortunio;
" in data 11.01.2001, intorno alle 17,00 circa, essendo quasi terminata
la giornata lavorativa, il DI PARIDE Cs, che si trovava sul secondo
solaio dell'indicato corpo di fabbrica ancora in fase di realizzazione
(
.stavamo facendo una mansarda sopra
il secondo solaio..
che stavamo facendo
.non era completo, stavamo mettendo delle mezzane
..
per sostenere il solaio
.: cfr. dichiarazioni GIOVE Mz a pag.29
-32 e 34-36 del verbale dell'udienza del 29.01.2004, nonché foto
la n.1 del fascicolo dei rilievi fotografici sulla quale il teste indicava
la lettera "L" nel punto in cui si trovava il DI PARIDE),
dovendo espletare una necessità fisiologica, si spostava sul
tetto di copertura del capannone immediatamente adiacente al cantiere
-al di là del muro visibile nelle foto nn.1, 2 e 3 del fascicolo
fotografico agli atti-, posto allo stesso livello dell'indicato secondo
solaio in fase di realizzazione, e, quindi, camminandovi, mentre stava
tornando indietro, a causa della rottura di una parte del tetto, ed
in particolare di uno dei pannelli di plastica traslucida visibile nelle
foto nn.7, 8, 9, oltre che 5 e 6 del fascicolo dei rilievi agli atti,
precipitava al suolo all'interno del capannone in questione (cfr. sia
le dichiarazioni di GIOVE Mz -che si trovava viceversa al di sotto,
sul solaio/primo piano già realizzato- a pag.35, 36, 37 del verbale
dell'udienza del 29.01.2004, che quelle di TIZIO Aw - il quale si trovava
invece, come l'infortunato, sul secondo solaio in fase di realizzazione
dell'indicato corpo di fabbrica, e stava già scendendo al primo
piano dalla scala visibile nella foto n.3- a pagg.5-6, 19 e soprattutto
23 del verbale dell'udienza del 06.05.2004);
" l'infortunato, soccorso dai compagni di lavoro, veniva subito
condotto all'Ospedale Ssssss di Uuuuu Kkkkk, dove, alle ore 17,10 dell'11.01.2001,
giungeva già cadavere; i sanitari potevano nell'immediatezza
riscontrare la presenza di trauma cranico con vasta ferita lacero contusa
nella regione occipitale, otorragia dx, rinnoragia, contusioni escoriate
multiple per il corpo (cfr. referto medico prodotto dal p.m. all'udienza
del 17.04.2003); l'esito dell'autopsia consentiva d'altra parte di stabilire
che la causa della morte andava individuata nelle gravissime lesioni
cranio-encefaliche conseguenti ad un violento trauma subito dall'infortunato,
che gli provocava, oltre ad una molteplicità, multipolarità
e multiformità di lesioni riscontrate sul corpo, una frattura
a livello della volta cranica destra delle dimensioni di 23 cm e della
base cranica posteriore e media delle dimensioni di circa 12 cm, da
ritenersi incompatibile con la vita; lesioni da ritenersi d'altra parte
-secondo le valutazioni espresse dal medico legale- quali conseguenza
unica e diretta di una precipitazione del soggetto da media altezza,
non superiore ai dieci metri (cfr. relazione di consulenza medico legale
redatta dal dottor Px Nettuno);
" il sopralluogo compiuto nell'immediatezza del fatto ad opera
dei carabinieri intervenuti -i quali, a seguito della comunicazione
del decesso da parte del posto fisso di polizia presso l'Ospedale, riuscivano
ad accertare, dopo alcune indagini, l'ubicazione del cantiere- confermava
d'altra parte la ricostruzione del fatto sopra richiamata, sia con riguardo
al cedimento nella copertura del capannone adiacente al cantiere di
lavoro di una lamiera in plastica, sia relativamente alla presenza al
suolo di tracce di sangue e di indumenti (quali occhiali e berretto
di lana presumibilmente indossati dall'infortunato) proprio in verticale
rispetto riscontrato cedimento della lamiera in plastica (cfr. dichiarazioni
rese dal teste LUCULLO Ax all'udienza del 20.11.2003, nonché
verbale di sopralluogo 12.01.2001, verbali di sequestro e rilievi fotografici).
Dalle dichiarazioni dei compagni di lavoro della vittima e dagli accertamenti
condotti in sede di sopralluogo sul cantiere, sia ad opera dei carabinieri
che dei tecnici dell'ASL successivamente intervenuti su delega del p.m.,
emergeva d'altra parte un complessivo quadro della situazione nella
quale si era verificato l'infortunio così come sopra ricostruito,
caratterizzato dalla pressoché totale assenza sul cantiere di
misure di sicurezza di sorta, trattandosi in verità di un cantiere
del tutto abusivo, stante l'assenza di qualsiasi concessione edilizia
et similia
In particolare il cantiere edile in questione riguardava una piccola
costruzione abusiva sita sul medesimo appezzamento di terreno e posta
sul retro di una più ampia abitazione su due livelli semi ultimata,
addossata al muro perimetrale di un attiguo capannone e costituita da
un primo solaio ed un secondo in via di allestimento, del quale ultimo
era evidente l'armatura in legno sorretta da pali metallici; al secondo
solaio in questione, posto pressoché allo stesso livello del
tetto dell'attiguo capannone ("..erano adiacenti
.un passaggio
libero
" cfr. a pag.25 del verbale dell'udienza del 17.04.2003),
si accedeva, d'altra parte, attraverso una scala metallica, che veniva
trovata appoggiata al muro perimetrale dell'attiguo capannone, dal primo
piano/solaio della costruzione stessa (cfr. verbale di sopralluogo agli
atti, oltre che le dichiarazioni del CAIO Lx all'udienza del 17.04.2003
pagg.14-15 e 25).
Con riguardo al cantiere in questione, al di là del fatto che
nessun piano per la sicurezza risultava essere stato mai predisposto
(cfr. dichiarazioni del teste TIZIO Aw all'udienza del 06.05.2004 ),
emergeva in primo luogo l'assenza di qualsiasi misura di protezione
atta ad evitare la caduta dall'alto delle persone; ed invero il primo
solaio risultava mancate del parapetto regolamentare ed il ponteggio
privo sia della tavola ferma piede che dei correnti intermedio e superiore,
né alcun tipo di protezione ai medesimi fini risultava predisposto
relativamente al secondo solaio, e ciò nonostante la presenza
di una scala all'italiana appoggiata sull'impalcatura, che consentiva
l'accesso al tale solaio di copertura in fase di allestimento - anch'esso
risultato del resto luogo sul quale si andavano svolgendo lavorazioni
(nella specie il posizionamento delle "mezzane")-, tra l'altro
posto alla medesima altezza del tetto del capannone adiacente cui era
possibile accedere tramite l'impalcatura (cfr. dichiarazioni CAIO Lx
all'udienza del 17.04.2003 pag.12-15 e 25 ); nessuna dotazione di cinture
di sicurezza ai lavoratori è del resto emersa dall'istruttoria,
né, ancora, il cantiere è risultato isolato e circoscritto
con adeguate strutture di segnalazione rispetto all'adiacente capannone
sulla copertura del quale era pertanto consentito spostarsi senza interdizione
di sorta (cfr. sia i rilievi fotografici agli atti che le dichiarazioni
del CAIO Lx all'udienza del 17.04.2003).
Il cantiere risultava inoltre caratterizzato dalla presenza di materiale
di risulta, di avvallamenti, buche, tavole, chiodi e quant'altro, che,
essendo lasciato abbandonato senza segnalazione, né criterio
alcuno, costituiva effettivo pericolo per la viabilità sul cantiere,
in tal senso non assicurata (cfr. dichiarazioni del CAIO Lx a pag.12
e 27 del verbale dell'udienza del 17.04.2003, nonché rilievi
fotografici in atti ).
Le apparecchiature ritrovate nell'area di cantiere, ed in particolare
le macchine elettriche in uso ai lavoratori (nella specie utilizzate
per il taglio del legname necessario alle impalcature, per impastare
la malta e via dicendo), tra cui appunto una sega circolare, una molazza
ed una sega a nastro, venivano rinvenute prive di impianto di messa
a terra e pertanto di adeguata protezione, in palese violazione di legge
(cfr. pag.11 del verbale dell'udienza del 17.04.2003 le dichiarazioni
di CAIO Lx sul punto). La molazza risultava altresì priva della
rete metallica superiore atta ad evitare il contatto accidentale con
l'organo lavoratore in moto, e la sega circolare mancava nella parte
retrostante del coltello divisore, tutto ciò difformemente da
quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. D'altra parte,
i conduttori elettrici, ossia i cavi relativi alle dette macchine in
uso sul cantiere, risultavano, in violazione delle disposizioni di legge
in materia, tenuti in cattivo stato di manutenzione, presentando delle
imperfezioni, delle rotture, dei danneggiamenti e delle spelature (
cfr. pagg.11-12 e 14 del verbale dell'udienza del 17.04.2003).
Il sopralluogo eseguito dai tecnici ASL consentiva inoltre di riscontrare,
in violazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti,
l'assenza sul cantiere in questione di servizi igienici, oltre che di
spogliatoi e docce, predisposti per le relative esigenze dei lavoratori
(cfr. le dichiarazioni dell'isp. CAIO Lx a pag. 14 del verbale dell'udienza
del 17.04.2003 e quelle del maresciallo LUCULLO Ax a pagg.14 e 17 del
verbale dell'udienza del 20.11.2003) .
Dalle dichiarazioni rese a dibattimento dai testi GIOVE Mz e TIZIO Aw
emergeva d'altra parte come proprio la mancanza di servizi igienici
sul cantiere aveva indotto, quantomeno in una parte dei lavoratori e
certamente nella vittima, la prassi di appartarsi per espletare le proprie
necessità fisiologiche nell'ambito del cantiere medesimo, ed,
tra l'altro, sopra il capannone allo stesso adiacente, facilmente raggiungibile
dal secondo solaio in fase di allestimento (cfr. sul punto il teste
GIOVE Mz a pag.46-47 dell'udienza del 29.01.2004, nelle quali, rispondendo
alla domanda se fosse la prima volta che il DI PARIDE andava a fare
un bisogno al di fuori della costruzione e se qualcuno l'avesse mai
ripreso, dichiarava: "
.no, molte volte, andava molte volte
come gli altri
.no mai nessuno [gli] ha detto niente
"
; cfr. altresì le dichiarazioni del TIZIO Aw rese a pag. 7 e
9 del verbale dell'udienza del 06.05.2004: tra l'altro "
.lui
per non scendere nel bagno della tavernetta andava sempre sul capannone
nella
giornata lo vidi due o tre volte che andava sul capannone
",
ed ancora a pagg.19-20 dello stesso verbale del 06.05.2004: "
molte
volte
.
[noi operai] lo facevamo [riferendosi ai bisogni]
sul primo impalcato
..a volte c'è un qualche angolo
[sul cantiere]
i pilastri
.sopra questo impalcato
dove è successo
." ); una vera e propria prassi
dunque determinata dalle caratteristiche proprie del cantiere, che,
in realtà, il datore di lavoro --pacificamente indicato nel TIZIO
Gx (cfr. dichiarazioni del teste GIOVE Mz a pag.43 del verbale dell'udienza
del 29.01.2004, relativamente al ruolo del TIZIO Gx, che dava direttive
ed indicava sul cantiere agli operai cosa fare di volta in volta; nonché
le dichiarazioni di TIZIO Aw a pag.16-17 dell'udienza del 06.05.2004)--
non risulta aver in alcun modo contrastato o sanzionato, richiamando
eventualmente i dipendenti all'uso di quei servizi igienici dei quali,
a detta dei testimoni dipendenti della ditta (secondo una circostanza
peraltro non riferita agli ispettori ASL o ai carabinieri, come emerge
dalla contestazione operata dalla p.c. a pagg.10-11 e ss. del verbale
dell'udienza del 06.05.2004, ma solo in dibattimento), si poteva eventualmente
fruire, sia pur al di fuori del cantiere, portandosi nella tavernetta
sottostante la villa dei committenti, non ancora abitata né ultimata,
insistente sullo stesso appezzamento di terreno in cui si trovava il
cantiere, e che i committenti medesimi aprivano al fine di consentirvi
il relativo accesso da parte degli operai della ditta.
***
La ricostruzione dei fatti così operata consente di ritenere,
oltre che integrate le contestazioni relative a specifiche violazioni
antinfortunistiche di cui ai capi da B) ad H), l'inquadramento della
fattispecie concreta nell'ambito di quella di cui all'art.589 c.p. in
contestazione.
Ed invero, sotto tale ultimo punto di vista, deve ritenersi sussistente
il nesso di causalità tra le condotte omissive riferibili al
datore di lavoro, e l'evento morte verificatosi; e ciò a prescindere
dalle ulteriori concause dell'evento altresì ricollegabili a
condotte omissive umane estranee al presente processo, coinvolgibili
nell'ambito dell'ampio ventaglio di protezione delle ragioni della sicurezza
negli ambienti di lavoro, voluto dai meccanismi di responsabilizzazione
integrata e coordinata in materia di sicurezza indicati dalla normativa
antinfortunistica.
Dall'analisi dei fatti e delle considerazioni medico legali acquisite
al dibattimento, risulta infatti certamente individuabile il decorso
causale determinativo dell'evento morte secondo la migliore scienza
ed esperienza del momento; sotto tale profilo non appare dubitabile,
con il conforto della valutazione operata dal consulente del p.m. (alla
cui escussione le parti hanno concordemente rinunciato, acquisendo la
relazione scritta di consulenza dal medesimo redatta), che la morte
del DI PARIDE Cs sia stata il frutto delle lesioni determinate da una
caduta dall'alto, in particolare dal tetto/copertura del capannone attiguo
al cantiere, posto al medesimo livello del secondo solaio in fase di
allestimento da parte della ditta TIZIO, il cui accesso non risultava
in alcun modo interdetto.
Né d'altra parte appare dubitabile che la caduta, direttamente
responsabile dell'evento morte in questione, sia stata a sua volta il
frutto dell'assenza totale di dispositivi di sicurezza sul cantiere
nel corso delle lavorazioni, tra cui anche la mancanza di strutture
destinate a servizio igienico, tali da non rendere necessario il ricorso
da parte dei lavoratori a prassi che prevedessero l'utilizzo di soluzioni
alternative, quali appunto l'appartarsi sul tetto del capannone adiacente
al cantiere, del resto non interdetto al transito -estremamente agevole
stante il posizionamento a livello del secondo solaio sul quale gli
operai segnatamente operavano- da alcuna transenna o segnalazione. Tanto
più che sono risultati in ogni caso assenti dal cantiere tutti
quei dispositivi segnatamente volti ad evitare i rischi di caduta dall'alto
da parte dei lavoratori, tra cui ovviamente sia i parapetti (del tutto
assenti) che le cinture di sicurezza ed i relativi sistemi di ancoraggio;
e ciò sebbene le modalità di lavoro prevedessero la presenza
di personale operaio al di sopra della seconda copertura/solaio in fase
di realizzazione al momento dell'infortunio, con salita e discesa dalla
stessa assicurata attraverso una scala in ferro meramente appoggiata
sull'impalcatura del cantiere, e pertanto con evidenti rischi di caduta.
D'altro canto il cantiere risultava completamente illegale, tanto che
la polizia giudiziaria poteva intervenire sullo stesso, non a seguito
di una regolare denuncia infortuni, bensì solo dopo alcune indagini
innestate dalla comunicazione della morte da parte del posto fisso di
Polizia dell'Ospedale, dove la vittima era stata trasportata e giunta
cadavere; ed invero la costruzione in fase di realizzazione da parte
della ditta TIZIO Gx era assolutamente abusiva, né, ovviamente,
alcuna doverosa valutazione dei rischi era stata operata dall'impresa,
alcun piano di sicurezza era stato predisposto e alcun tipo di formazione
era stata effettuata ai lavoratori sui rischi connessi all'attività
svolta.
Tale situazione generalizzata di evidente pericolo per l'incolumità
fisica dei lavoratori (creatasi complessivamente per l'assoluta mancanza
di rispetto da parte dell'impresa di qualsiasi disposizioni di sicurezza
prevista al fine di evitare infortuni anche mortali ai lavoratori impegnati
in cantieri edili), certamente poteva e comunque doveva essere contrastata
dalle plurime condotte doverose che la legge impone al datore di lavoro
quale titolare di un obbligo giuridico di impedire l'evento direttamente
reso cogente dalla posizione di garanzia dal medesimo rivestita.
Nella prospettiva dell'individuazione di una condotta positiva doverosa
della quale stimare la rilevanza causale impeditiva, nell'ambito della
c.d. riformulazione ipotetica della vicenda causale considerata, d'altra
parte, volendo considerare esclusivamente l'omessa predisposizione da
parte dell'impresa dei servizi igienici sul cantiere, e l'aver al contempo
il datore di lavoro tollerato la prassi di espletare alle esigenze fisiologiche
portandosi sul tetto dell'adiacente capannone nell'assenza di qualsiasi
misura di sicurezza (in contestazione sub A) quale profilo di specifica
inosservanza a norma cautelare), l'evento morte non si sarebbe certamente
verificato se ai lavoratori fosse stata assicurato l'utilizzo di servizi
igienici direttamente sul cantiere, impedendo agli stessi di dover ricorrere,
per non abbandonare il posto di lavoro, a transiti pericolosi ad elevate
altezze senza alcuna opera che ne garantisse comunque la sicurezza.
Ed invero la previsione dei servizi igienici su luoghi di lavoro rientra
tra gli elementi indispensabili da prevedere nel piano di sicurezza
(cfr. art.12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96) quale disposizione di
carattere esplicitamente antinfortunistico, e non di mera igiene sul
lavoro, rispondendo alla ratio di evitare che i lavoratori dei cantieri
edili temporanei, per l'assenza dei servizi igienici, siano costretti
ad esporre a rischio la loro incolumità per trovare un posto
ove, senza allontanarsi dal luogo di lavoro, abbiano la possibilità
di provvedere alle proprie esigenze e nel contempo tutelare il pudore.
Con l'ulteriore conseguenza che l'osservanza della norma in questione
ha anche in effetti una specifica funzione di prevenzione degli eventi
dannosi per l'incolumità dei lavoratori, che costituiscono specifica
concretizzazione del rischio cui la regola precauzionale in questione
intende evitare.
Deve pertanto ritenersi sussistente il nesso causale tra l'omissione
del datore di lavori in questione e l'evento morte del DI PARIDE.
Nesso causale che d'altra parte sussiste anche con riguardo a talune
delle altre plurime inosservanze alla normativa antinfortunistica comunque
emerse, e solo in parte contestate all'imputato, quali ad esempio tutte
quelle riguardanti l'omessa predisposizione di misure di sicurezza idonee
a prevenire cadute dei lavoratori dall'alto, tenuto conto delle indicate
caratteristiche del cantiere, che prevedeva appunto la presenza di lavoratori
sul secondo solaio e l'assenza di netta separazione tra questo e la
copertura del capannone adiacente posto al medesimo livello: si veda
in particolare la contestazione sub F) concernete condotta anch'essa
direttamente rilevante nella causazione dell'evento.
Né d'altra parte la sussistenza del nesso causale può
venir meno per effetto del verificarsi di una condotta anomala e/o abnorme
da parte del lavoratore, da qualificarsi come fattore causale eccezionale
da solo idoneo a determinare l'evento; ed infatti, a prescindere dalla
circostanza accertata che la condotta del lavoratore infortunato costituiva
prassi dallo stesso e dagli altri seguita in assenza di luogo idoneo
presente sul cantiere per espletare le esigenze fisiologiche, deve osservarsi
altresì come non possa certamente considerarsi fattore causale
eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento quella causa sopravvenuta
legata da un nesso di interdipendenza a quella preesistente; in altri
termini l'avventurarsi da parte della vittima sul tetto del capannone
adiacente al cantiere per espletare un bisogno fisiologico non può
ritenersi indipendente dalla condotta omissiva colposa del datore di
lavoro, ma deriva proprio da essa, ossia dal mancato apprestamento dei
servizi igienici sul cantiere, costituendo la modalità attraverso
la quale sopperire alla detta mancanza.
Nessuna rilievo assume poi la circostanza, peraltro scarsamente verosimile
a fronte dell'esito del sopralluogo operato dagli ispettori ASL e dai
carabinieri, oltre che per le stesse dichiarazioni offerte dai testi
in ordine alla prassi in atto, che vi fosse comunque l'eventualità
di fruire di servizi igienici messi a disposizione del committente all'interno,
e nella specie nella tavernetta, della villa situata nella medesima
proprietà, non ancora abitata, ed aperta dal committente che
aveva le relative chiavi; ed invero, anche se tale circostanza dovesse
essere ritenuta vera, e se ne dubita fortemente, la stessa non varrebbe
a ritenere adempiuto l'obbligo del datore di lavoro, non trattandosi
di servizi nella disponibilità dell'impresa, né tanto
meno esclusiva dei lavoratori, né comunque realizzati sul cantiere
ma al di fuori di esso.
La sopra operata ricostruzione dei fatti -perfettamente attendibile
per ciò che concerne le violazioni rilevate alla normativa antinfortunistiche
in ragione della diretta provenienza da personale di polizia giudiziaria
tecnicamente esperto nella materia antinfortunistica (personale intervenuto
sul cantiere su esplicita delega del p.m.)- consente d'alta parte di
ritenere altresì pienamente integrate tutte le condotte contravvenzionali
contestate dai capi da B) ad H).
***
Deve d'altra parte ritenersi certamente sussistente in capo all'odierno
imputato una posizione di garanzia nei confronti del bene vita oggetto
di tutela da parte della norma di cui all'art.589 c.p., connotabile
in termini di posizione di protezione del bene da tutti i pericoli che
possano concernere gli interessi dei soggetti protetti. Ciò derivando
direttamente dalla normativa antinfortunistica di riferimento. Ed invero
non pare dubitabile che al datore di lavoro facciano capo tutta una
serie di specifici obblighi cautelari, non solo derivanti dall'esperienza,
bensì fissati nella normativa positiva, a tutela delle ragioni
di sicurezza sugli ambienti di lavoro, tra cui certamente quelli che
prevedono la predisposizione di servizi igienici al fine di evitare
che i lavoratori possano esporsi a rischi per la ricerca di luoghi dove
espletare le proprie necessità fisiologiche.
La pacifica sussistenza in capo al datore di lavoro di una posizione
di garanzia comporta conseguentemente il ricorrere in capo al medesimo
di un obbligo giuridico di impedire l'evento: da ciò a rilevanza
delle condotte omissive al TIZIO specificamente ascrivibili secondo
la ricostruzione fattuale sopra operata.
***
Gli elementi emersi consentono poi di fondare positivamente la colpevolezza
dell'imputato, per il quale risulta formulabile il giudizio di colpa
che si sviluppa nei tre momenti fondamentali dell'inosservanza di regole
obiettive di diligenza codificate nella normativa antinfortunistica
contestata, dell'evitabilità dell'evento mediante l'osservanza
della regola cautelare e dell'esigibilità dell'osservanza.
Ed invero non sembra dubitabile che il TIZIO Gx abbia violato una pluralità
di disposizioni di legge dettate dalla normativa antinfortunistica per
la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e tra le altre segnatamente
quella che gli imponeva di predisporre sul cantiere servizi igienici
per evitare che i lavoratori si trovassero costretti a trovare soluzioni
alternative con possibile esposizione a pericolo, tanto più a
fronte delle caratteristiche del cantiere (presenza del capannone adiacente
al cantiere il cui tetto risultava a livello del secondo solaio in fase
di realizzazione cui si accedeva tranquillamente senza interdizione
alcuna) e le prassi instauratesi in proposito (l'appartarsi sul tetto
del capannone adiacente). Una inosservanza quindi di specifiche disposizioni
di legge contenenti regole cautelari destinate al datore di lavoro in
quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori,
e funzionali ad impedire il verificarsi di infortuni ai danni dei medesimi
già oggetto di previsione da parte dello stesso legislatore.
D'altra parte la tenuta delle condotte doverose da parte del TIZIO Gx
avrebbe certamente evitato l'evento morte, verificatosi, tenuto conto
delle ragioni dell'allontanamento sul tetto del capannone adiacente
al cantiere da parte del DI PARIDE, per l'assenza di servizi igienici
di esclusivo utilizzo da parte degli operai sul cantiere, ai quali imporne
il relativo utilizzo, interdicendo viceversa loro l'accesso al tetto
del capannone adiacente senza protezioni e al fine di espletare i bisogni
fisiologici (così come era praticamente prassi quantomeno per
la vittima); ed invero l'evento verificatosi costituisce pacificamente
la concretizzazione del rischio che la norma cautelare indicata aveva
di mira (non essendo peraltro la sola contestualmente violata da parte
del datore di lavoro, stante appunto l'assenza di qualsiasi forma di
protezione per evitare le cadute dall'alto degli operai, pur operanti
a più di sei metri di altezza, rispetto alla quale cautela l'evento
costituisce pur sempre una concretizzazione del relativo rischio preveduto).
***
A fronte delle considerazioni sopra operate l'imputato va dunque condannato
in relazione ai reati allo stesso ascritti.
Gli stessi vanno ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione
essendo espressione di un medesimo disegno criminoso caratterizzato
dalla scelta di esercitare l'attività imprenditoriale sul cantiere
edile in questione nella totale illegalità e nel mancato rispetto
della normativa antinfortunistica.
***
Il ricorrere di numerosi precedenti penali a fronte della gravità
del fatto e della totale illegalità nella quale si procedeva
non consente il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti
generiche, né sono emersi elementi viceversa da valutarsi sotto
il profilo di attenuazione della pena alla stregua dell'art.62bis c.p.
in questione.
Venendo alla sua determinazione, ritiene il giudicante, che, valutati
i criteri di cui agli artt.133 e 133 bis c.p., pena equa sia quella
di anni due, mesi sette di reclusione (partendo da quella base di anni
uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo A) ritenuto
più grave; aumentata ex art.81 c.p. nella misura di un mese di
reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi B), C), D), G) ed H)
e di mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi E)
ed F)), tenuto conto sia della personalità dell'imputato (che
risulta gravato da precedenti penali anche gravi), sia a fronte della
gravità del fatto (trattasi invero della morte di un lavoratore
su un cantiere edile che è risultato avere ad oggetto lavori
di costruzione di opere del tutto abusive, ed essere assolutamente illegale
per la mancata osservanza di qualsivoglia disposizione di sicurezza
a prescindere da quanto specificamente contestato), che non consente
di attestarsi sui minimi edittali previsti per l'omicidio colposo aggravato.
L'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Va infine disposta la restituzione agli aventi diritto di quanto in
sequestro.
***
Meritano inoltre accoglimento le domande di risarcimento danni proposte
dalle parti civili a norma degli artt.74 e ss. c.p.p; ed invero risulta
pacificamente accertata agli atti l'effettiva sussistenza di un danno
subito dai prossimi congiunti del DI PARIDE Cs ed il ricorrere di un
nesso causale tra quello e la condotta colposa posta in essere dall'imputato.
Quanto alla determinazione del quantum del danno patito, ritiene il
giudicante che, non essendo stata raggiunta nel processo penale la specifica
prova della misura del medesimo, le parti debbano essere rimesse per
la sua determinazione davanti al giudice civile, potendo tuttavia liquidarsi
già in questa sede, a titolo di provvisionale immediatamente
esecutiva, la somma di 25.000,00 (venticinquemila/00) euro in favore
di ciascuna delle parti civili costituite.
L'imputato va poi condannato al pagamento delle spese processuali delle
parti civili costituite, che vengono liquidate, tenuto conto dell'impegno
profuso e dell'attività svolta nel corso delle varie udienze,
della delicatezza e specificità della materia trattata, in euro
4000.00 (quattromila/00) per onorari, oltre spese generali forfetarie
nella misura del 12,5 % degli onorari, IVA e CPA come per legge.
PQM
Letti gli artt.533, 535 c.p.p.,
dichiara TIZIO Gx colpevole dei reati in rubrica a lui ascritti e, unificati
gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena
di anni due, mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Letti gli artt.538 e ss. c.p.p.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti
civili costituite, da liquidarsi in separata sede; lo condanna altresì
al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 25.000,00
euro per ciascuna parte civile costituita; condanna infine il medesimo
al pagamento delle spese processuali della parte civile che liquida
in 4000,00 euro, oltre spese forfetarie nella misura del 12,5 % degli
onorari, IVA e CPA come per legge.
Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro,
qualora non ancora avvenuto.
Determina in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione
della sentenza.
Nola, 03.02.2005
Il Giudice monocratico
Dott. Stefano Billet