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Giurisprudenza Penale

OMICIDIO COLPOSO DA INFORTUNIO SUL LAVORO
Sentenza emessa il 3.2.2005 e depositata il 3.05.2005 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola Dr. Stefano Billet
( massima a cura di   Avv. Angelo Pignatelli )

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Massima

La fattispecie riguarda un lavoratore che alla fine della giornata di lavoro per effettuare un proprio bisogno fisiologico, in assenza di appositi servizi igienici predisposti dal datore suoi luoghi di lavoro, si porta sul capannone adiacente dal quale precipita e muore.
La sentenza si caratterizza per aver assegnato ai <<servizi igienici>> sui cantieri edili temporanei una funzione esplicitamente antinfortunistica e non di mera igiene sul lavoro tanto che la loro previsione rientra tra gli elementi indispensabili da prevedere proprio nel piano di sicurezza a mente dell'art. 12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96).

<<RIFORMULAZIONE IPOTETICA DELLA VICENDA CAUSALE>> e <<CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO CHE LA NORMA VIOLATA INTENDEVA TUTELARE>>
Il Giudicante nella prospettiva dell'individuazione di una condotta positiva doverosa della quale stimare la rilevanza causale impeditiva dell'evento, volendo considerare esclusivamente l'omessa predisposizione da parte dell'impresa dei servizi igienici sul cantiere, e l'aver al contempo il datore di lavoro tollerato la prassi di espletare alle esigenze fisiologiche portandosi sul tetto dell'adiacente capannone nell'assenza di qualsiasi misura di sicurezza , l'evento morte non si sarebbe certamente verificato se ai lavoratori fosse stata assicurato l'utilizzo di servizi igienici direttamente sul cantiere, impedendo agli stessi di dover ricorrere, per non abbandonare il posto di lavoro, a transiti pericolosi ad elevate altezze senza alcuna opera che ne garantisse comunque la sicurezza.
Ed invero la previsione dei servizi igienici su luoghi di lavoro rientra tra gli elementi indispensabili da prevedere nel piano di sicurezza (cfr. art.12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96) quale disposizione di carattere esplicitamente antinfortunistico, e non di mera igiene sul lavoro, rispondendo alla ratio di evitare che i lavoratori dei cantieri edili temporanei, per l'assenza dei servizi igienici, siano costretti ad esporre a rischio la loro incolumità per trovare un posto ove, senza allontanarsi dal luogo di lavoro, abbiano la possibilità di provvedere alle proprie esigenze e nel contempo tutelare il pudore.
Con l'ulteriore conseguenza che l'osservanza della norma in questione ha anche in effetti una specifica funzione di prevenzione degli eventi dannosi per l'incolumità dei lavoratori, che costituiscono specifica concretizzazione del rischio cui la regola precauzionale in questione intende evitare.


CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE: ESCLUSIONE DEL NESSO DI CAUSALITA' SOLO QUANDO COSTITUISCE FATTORE CAUSALE ECCEZIONALE DA SOLO IDONEO A DETERMINARE L'EVENTO. Né d'altra parte la sussistenza del nesso causale può venir meno per effetto del verificarsi di una condotta anomala e/o abnorme da parte del lavoratore, da qualificarsi come fattore causale eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento; ed infatti, a prescindere dalla circostanza accertata che la condotta del lavoratore infortunato costituiva prassi dallo stesso e dagli altri seguita in assenza di luogo idoneo presente sul cantiere per espletare le esigenze fisiologiche, deve osservarsi altresì come non possa certamente considerarsi fattore causale eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento quella causa sopravvenuta legata da un nesso di interdipendenza a quella preesistente; in altri termini l'avventurarsi da parte della vittima sul tetto del capannone adiacente al cantiere per espletare un bisogno fisiologico non può ritenersi indipendente dalla condotta omissiva colposa del datore di lavoro, ma deriva proprio da essa, ossia dal mancato apprestamento dei servizi igienici sul cantiere, costituendo la modalità attraverso la quale sopperire alla detta mancanza.

GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO : PRESUPPOSTI: 1) inosservanza della regola di diligenza; 2) evitabilità dell'evento; 3) esigibilità della osservanza della condotta.   - Ed invero non sembra dubitabile che l'imputato abbia violato una pluralità di disposizioni di legge dettate dalla normativa antinfortunistica per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e tra le altre segnatamente quella che gli imponeva di predisporre sul cantiere servizi igienici per evitare che i lavoratori si trovassero costretti a trovare soluzioni alternative con possibile esposizione a pericolo, tanto più a fronte delle caratteristiche del cantiere (presenza del capannone adiacente al cantiere il cui tetto risultava a livello del secondo solaio in fase di realizzazione cui si accedeva tranquillamente senza interdizione alcuna) e le prassi instauratesi in proposito (l'appartarsi sul tetto del capannone adiacente).
Una inosservanza quindi di specifiche disposizioni di legge contenenti regole cautelari destinate al datore di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, e funzionali ad impedire il verificarsi di infortuni ai danni dei medesimi già oggetto di previsione da parte dello stesso legislatore.
D'altra parte la tenuta delle condotte doverose da parte dell'imputato avrebbe certamente evitato l'evento morte, verificatosi, tenuto conto delle ragioni dell'allontanamento sul tetto del capannone adiacente al cantiere da parte della vittima per l'assenza di servizi igienici di esclusivo utilizzo da parte degli operai sul cantiere, ai quali imporne il relativo utilizzo, interdicendo viceversa loro l'accesso al tetto del capannone adiacente senza protezioni e al fine di espletare i bisogni fisiologici (così come era praticamente prassi quantomeno per la vittima); ed invero l'evento verificatosi costituisce pacificamente la concretizzazione del rischio che la norma cautelare indicata aveva di mira (non essendo peraltro la sola contestualmente violata da parte del datore di lavoro, stante appunto l'assenza di qualsiasi forma di protezione per evitare le cadute dall'alto degli operai, pur operanti a più di sei metri di altezza, rispetto alla quale cautela l'evento costituisce pur sempre una concretizzazione del relativo rischio preveduto).
(Sentenza emessa il 3.2.2005 e depositata il 3.05.2005 dal G.M. del Tribunale di Nola Dr. Stefano Billet)
- (Avv. Angelo Pignatelli)
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Sentenza

TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(….)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con decreto del 18.02.2003, il Giudice per le Indagini Preliminari in sede disponeva il rinvio a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per l'udienza del 17.04.2003, di TIZIO GX, chiamato a rispondere dei reati a lui ascritti in epigrafe.
All'udienza indicata, nella contumacia dell'imputato, le parti esponevano i fatti che intendevano provare e formulavano le relative istanze istruttorie; ammesse le prove orali e documentali richieste, si procedeva all'esame del teste CAIO LX; il p.m., con il consenso delle altre parti, rinunciava quindi all'esame del DI MEVIO Fx.
All'udienza del 17.07.2003, avanzata la relativa istanza da parte della difesa, il processo veniva sospeso ex art.5 l.134/03 per il termine di legge e comunque fino all'udienza successiva del 20.11.2003.
In tale udienza si procedeva quindi -constata l'assenza di richieste di definizione anticipata ai sensi della legge n.134/2003- all'esame del teste del p.m. LUCULLO Ax (all'esito del quale veniva acquisito schizzo planimetrico dal teste redatto). All'udienza del 29.01.2004 si esaminavano i testi MARTE Ly, GIOVE Mz e VENERE Gn. L'udienza del 06.05.2004 veniva dedicata all'esame del teste TIZIO Aw, con rinuncia concorde all'esame di NETTUNO Px ed acquisizione, sull'accordo di tutte le parti ex art.493 comma 3^ c.p.p., della relazione di consulenza medico legale redatta dal dottor Px NETTUNO; le parti rinunciavano inoltre all'esame dei testi della lista di parte civile PLUTONE Gr e CERBERO Rl.
All'udienza dell'08.07.2004 (essendo stata rinviata quella del 24.06.2004 per impedimento della difesa dell'imputato) si procedeva all'esame del CARONTE Fc Sr ai sensi dell'art.210 c.p.p. (che peraltro si avvaleva della relativa facoltà di non rispondere) e del teste DI PARIDE Ct (assistito da interprete).
All'odierna udienza (essendo state rinviate quelle del 21.10.2004 per impedimento della difesa dell'imputato e quella del 27.01.2005 per le ragioni di cui al relativo verbale), revocato ogni mezzo istruttorio ammesso e non espletato, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili, ai fini della decisione, gli atti legittimamente contenuti nel fascicolo del dibattimento, le parti civili rassegnavano le conclusioni di cu in epigrafe.
All'esito della deliberazione, avvenuta in Camera di Consiglio, veniva resa pubblica la presente sentenza, mediante la lettura del dispositivo allegato al verbale d'udienza.
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Ritiene il giudicante che l'istruttoria dibattimentale abbia pienamente confermato la tesi accusatoria con riguardo ai reati in contestazione, e che, conseguentemente, l'imputato vada condannato in relazione agli stessi.
Gli elementi emersi nel corso del dibattimento hanno invero consentito di pervenire ad una pacifica ricostruzione della dinamica dell'infortunio subito da DI PARIDE CS in data 11.01.2001, mentre lo stesso si trovava in ………. , alla via Xxxxx, nella proprietà dei coniugi CARONTE / MARTE, intento, quale operaio della ditta TIZIO Gx, ad eseguire lavori edili di costruzione di un corpo di fabbrica composto da un piano terra, un primo piano e un secondo solaio in fase di realizzazione.
Ed invero dalla documentazione acquista agli atti (rilievi fotografici, planimetrici, atti irripetibili, referti medici e relazione di consulenza medico legale) e da quanto riferito a dibattimento, da un lato, dall'ispettore ASL CAIO Lx e dal maresciallo dei carabinieri LUCULLO Ax (quest'ultimo intervenuto nell'immediatezza sul cantiere, essendo riuscito, a seguito di prime indagini, ad apprenderne la relativa collocazione), dall'altro, dai compagni di lavoro dell'infortunato, GIOVE Mz, TIZIO Aw e DI PARIDE Ct, che assistevano direttamente al fatto, emergeva che:
" il DI PARIDE Cs, unitamente ad altri tre o quattro operai, tutti dipendenti della ditta edile del TIZIO GXx era intento ad eseguire lavori edili, in corso da alcuni mesi, su un cantiere sito in ………, alla via Xxxxx, nella proprietà dei coniugi CARONTE / MARTE, relativo alla costruzione di un corpo di fabbrica situato sul confine della detta proprietà ed in adiacenza ad un capannone industriale dismesso di proprietà altrui; un corpo di fabbrica che risultava d'altra parte ulteriore e distinto rispetto alla villa, anch'essa situata nella medesima proprietà dei CARONTE/MARTE, i cui lavori risultavano già sostanzialmente ultimati, mancando unicamente le rifiniture, che si poneva di fronte, ad una certa distanza dal cantiere ove erano appunto in atto i lavori al momento dell'infortunio;
" in data 11.01.2001, intorno alle 17,00 circa, essendo quasi terminata la giornata lavorativa, il DI PARIDE Cs, che si trovava sul secondo solaio dell'indicato corpo di fabbrica ancora in fase di realizzazione (…….stavamo facendo una mansarda sopra…il secondo solaio.. che stavamo facendo….non era completo, stavamo mettendo delle mezzane….. per sostenere il solaio ….: cfr. dichiarazioni GIOVE Mz a pag.29 -32 e 34-36 del verbale dell'udienza del 29.01.2004, nonché foto la n.1 del fascicolo dei rilievi fotografici sulla quale il teste indicava la lettera "L" nel punto in cui si trovava il DI PARIDE), dovendo espletare una necessità fisiologica, si spostava sul tetto di copertura del capannone immediatamente adiacente al cantiere -al di là del muro visibile nelle foto nn.1, 2 e 3 del fascicolo fotografico agli atti-, posto allo stesso livello dell'indicato secondo solaio in fase di realizzazione, e, quindi, camminandovi, mentre stava tornando indietro, a causa della rottura di una parte del tetto, ed in particolare di uno dei pannelli di plastica traslucida visibile nelle foto nn.7, 8, 9, oltre che 5 e 6 del fascicolo dei rilievi agli atti, precipitava al suolo all'interno del capannone in questione (cfr. sia le dichiarazioni di GIOVE Mz -che si trovava viceversa al di sotto, sul solaio/primo piano già realizzato- a pag.35, 36, 37 del verbale dell'udienza del 29.01.2004, che quelle di TIZIO Aw - il quale si trovava invece, come l'infortunato, sul secondo solaio in fase di realizzazione dell'indicato corpo di fabbrica, e stava già scendendo al primo piano dalla scala visibile nella foto n.3- a pagg.5-6, 19 e soprattutto 23 del verbale dell'udienza del 06.05.2004);
" l'infortunato, soccorso dai compagni di lavoro, veniva subito condotto all'Ospedale Ssssss di Uuuuu Kkkkk, dove, alle ore 17,10 dell'11.01.2001, giungeva già cadavere; i sanitari potevano nell'immediatezza riscontrare la presenza di trauma cranico con vasta ferita lacero contusa nella regione occipitale, otorragia dx, rinnoragia, contusioni escoriate multiple per il corpo (cfr. referto medico prodotto dal p.m. all'udienza del 17.04.2003); l'esito dell'autopsia consentiva d'altra parte di stabilire che la causa della morte andava individuata nelle gravissime lesioni cranio-encefaliche conseguenti ad un violento trauma subito dall'infortunato, che gli provocava, oltre ad una molteplicità, multipolarità e multiformità di lesioni riscontrate sul corpo, una frattura a livello della volta cranica destra delle dimensioni di 23 cm e della base cranica posteriore e media delle dimensioni di circa 12 cm, da ritenersi incompatibile con la vita; lesioni da ritenersi d'altra parte -secondo le valutazioni espresse dal medico legale- quali conseguenza unica e diretta di una precipitazione del soggetto da media altezza, non superiore ai dieci metri (cfr. relazione di consulenza medico legale redatta dal dottor Px Nettuno);
" il sopralluogo compiuto nell'immediatezza del fatto ad opera dei carabinieri intervenuti -i quali, a seguito della comunicazione del decesso da parte del posto fisso di polizia presso l'Ospedale, riuscivano ad accertare, dopo alcune indagini, l'ubicazione del cantiere- confermava d'altra parte la ricostruzione del fatto sopra richiamata, sia con riguardo al cedimento nella copertura del capannone adiacente al cantiere di lavoro di una lamiera in plastica, sia relativamente alla presenza al suolo di tracce di sangue e di indumenti (quali occhiali e berretto di lana presumibilmente indossati dall'infortunato) proprio in verticale rispetto riscontrato cedimento della lamiera in plastica (cfr. dichiarazioni rese dal teste LUCULLO Ax all'udienza del 20.11.2003, nonché verbale di sopralluogo 12.01.2001, verbali di sequestro e rilievi fotografici).
Dalle dichiarazioni dei compagni di lavoro della vittima e dagli accertamenti condotti in sede di sopralluogo sul cantiere, sia ad opera dei carabinieri che dei tecnici dell'ASL successivamente intervenuti su delega del p.m., emergeva d'altra parte un complessivo quadro della situazione nella quale si era verificato l'infortunio così come sopra ricostruito, caratterizzato dalla pressoché totale assenza sul cantiere di misure di sicurezza di sorta, trattandosi in verità di un cantiere del tutto abusivo, stante l'assenza di qualsiasi concessione edilizia et similia
In particolare il cantiere edile in questione riguardava una piccola costruzione abusiva sita sul medesimo appezzamento di terreno e posta sul retro di una più ampia abitazione su due livelli semi ultimata, addossata al muro perimetrale di un attiguo capannone e costituita da un primo solaio ed un secondo in via di allestimento, del quale ultimo era evidente l'armatura in legno sorretta da pali metallici; al secondo solaio in questione, posto pressoché allo stesso livello del tetto dell'attiguo capannone ("..erano adiacenti ….un passaggio libero…" cfr. a pag.25 del verbale dell'udienza del 17.04.2003), si accedeva, d'altra parte, attraverso una scala metallica, che veniva trovata appoggiata al muro perimetrale dell'attiguo capannone, dal primo piano/solaio della costruzione stessa (cfr. verbale di sopralluogo agli atti, oltre che le dichiarazioni del CAIO Lx all'udienza del 17.04.2003 pagg.14-15 e 25).
Con riguardo al cantiere in questione, al di là del fatto che nessun piano per la sicurezza risultava essere stato mai predisposto (cfr. dichiarazioni del teste TIZIO Aw all'udienza del 06.05.2004 ), emergeva in primo luogo l'assenza di qualsiasi misura di protezione atta ad evitare la caduta dall'alto delle persone; ed invero il primo solaio risultava mancate del parapetto regolamentare ed il ponteggio privo sia della tavola ferma piede che dei correnti intermedio e superiore, né alcun tipo di protezione ai medesimi fini risultava predisposto relativamente al secondo solaio, e ciò nonostante la presenza di una scala all'italiana appoggiata sull'impalcatura, che consentiva l'accesso al tale solaio di copertura in fase di allestimento - anch'esso risultato del resto luogo sul quale si andavano svolgendo lavorazioni (nella specie il posizionamento delle "mezzane")-, tra l'altro posto alla medesima altezza del tetto del capannone adiacente cui era possibile accedere tramite l'impalcatura (cfr. dichiarazioni CAIO Lx all'udienza del 17.04.2003 pag.12-15 e 25 ); nessuna dotazione di cinture di sicurezza ai lavoratori è del resto emersa dall'istruttoria, né, ancora, il cantiere è risultato isolato e circoscritto con adeguate strutture di segnalazione rispetto all'adiacente capannone sulla copertura del quale era pertanto consentito spostarsi senza interdizione di sorta (cfr. sia i rilievi fotografici agli atti che le dichiarazioni del CAIO Lx all'udienza del 17.04.2003).
Il cantiere risultava inoltre caratterizzato dalla presenza di materiale di risulta, di avvallamenti, buche, tavole, chiodi e quant'altro, che, essendo lasciato abbandonato senza segnalazione, né criterio alcuno, costituiva effettivo pericolo per la viabilità sul cantiere, in tal senso non assicurata (cfr. dichiarazioni del CAIO Lx a pag.12 e 27 del verbale dell'udienza del 17.04.2003, nonché rilievi fotografici in atti ).
Le apparecchiature ritrovate nell'area di cantiere, ed in particolare le macchine elettriche in uso ai lavoratori (nella specie utilizzate per il taglio del legname necessario alle impalcature, per impastare la malta e via dicendo), tra cui appunto una sega circolare, una molazza ed una sega a nastro, venivano rinvenute prive di impianto di messa a terra e pertanto di adeguata protezione, in palese violazione di legge (cfr. pag.11 del verbale dell'udienza del 17.04.2003 le dichiarazioni di CAIO Lx sul punto). La molazza risultava altresì priva della rete metallica superiore atta ad evitare il contatto accidentale con l'organo lavoratore in moto, e la sega circolare mancava nella parte retrostante del coltello divisore, tutto ciò difformemente da quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. D'altra parte, i conduttori elettrici, ossia i cavi relativi alle dette macchine in uso sul cantiere, risultavano, in violazione delle disposizioni di legge in materia, tenuti in cattivo stato di manutenzione, presentando delle imperfezioni, delle rotture, dei danneggiamenti e delle spelature ( cfr. pagg.11-12 e 14 del verbale dell'udienza del 17.04.2003).
Il sopralluogo eseguito dai tecnici ASL consentiva inoltre di riscontrare, in violazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, l'assenza sul cantiere in questione di servizi igienici, oltre che di spogliatoi e docce, predisposti per le relative esigenze dei lavoratori (cfr. le dichiarazioni dell'isp. CAIO Lx a pag. 14 del verbale dell'udienza del 17.04.2003 e quelle del maresciallo LUCULLO Ax a pagg.14 e 17 del verbale dell'udienza del 20.11.2003) .
Dalle dichiarazioni rese a dibattimento dai testi GIOVE Mz e TIZIO Aw emergeva d'altra parte come proprio la mancanza di servizi igienici sul cantiere aveva indotto, quantomeno in una parte dei lavoratori e certamente nella vittima, la prassi di appartarsi per espletare le proprie necessità fisiologiche nell'ambito del cantiere medesimo, ed, tra l'altro, sopra il capannone allo stesso adiacente, facilmente raggiungibile dal secondo solaio in fase di allestimento (cfr. sul punto il teste GIOVE Mz a pag.46-47 dell'udienza del 29.01.2004, nelle quali, rispondendo alla domanda se fosse la prima volta che il DI PARIDE andava a fare un bisogno al di fuori della costruzione e se qualcuno l'avesse mai ripreso, dichiarava: "….no, molte volte, andava molte volte come gli altri ….no mai nessuno [gli] ha detto niente…" ; cfr. altresì le dichiarazioni del TIZIO Aw rese a pag. 7 e 9 del verbale dell'udienza del 06.05.2004: tra l'altro "….lui per non scendere nel bagno della tavernetta andava sempre sul capannone…nella giornata lo vidi due o tre volte che andava sul capannone……", ed ancora a pagg.19-20 dello stesso verbale del 06.05.2004: "…molte volte ….… [noi operai] lo facevamo [riferendosi ai bisogni] sul primo impalcato……..a volte c'è un qualche angolo [sul cantiere] …… i pilastri ….sopra questo impalcato dove è successo……." ); una vera e propria prassi dunque determinata dalle caratteristiche proprie del cantiere, che, in realtà, il datore di lavoro --pacificamente indicato nel TIZIO Gx (cfr. dichiarazioni del teste GIOVE Mz a pag.43 del verbale dell'udienza del 29.01.2004, relativamente al ruolo del TIZIO Gx, che dava direttive ed indicava sul cantiere agli operai cosa fare di volta in volta; nonché le dichiarazioni di TIZIO Aw a pag.16-17 dell'udienza del 06.05.2004)-- non risulta aver in alcun modo contrastato o sanzionato, richiamando eventualmente i dipendenti all'uso di quei servizi igienici dei quali, a detta dei testimoni dipendenti della ditta (secondo una circostanza peraltro non riferita agli ispettori ASL o ai carabinieri, come emerge dalla contestazione operata dalla p.c. a pagg.10-11 e ss. del verbale dell'udienza del 06.05.2004, ma solo in dibattimento), si poteva eventualmente fruire, sia pur al di fuori del cantiere, portandosi nella tavernetta sottostante la villa dei committenti, non ancora abitata né ultimata, insistente sullo stesso appezzamento di terreno in cui si trovava il cantiere, e che i committenti medesimi aprivano al fine di consentirvi il relativo accesso da parte degli operai della ditta.
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La ricostruzione dei fatti così operata consente di ritenere, oltre che integrate le contestazioni relative a specifiche violazioni antinfortunistiche di cui ai capi da B) ad H), l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito di quella di cui all'art.589 c.p. in contestazione.
Ed invero, sotto tale ultimo punto di vista, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra le condotte omissive riferibili al datore di lavoro, e l'evento morte verificatosi; e ciò a prescindere dalle ulteriori concause dell'evento altresì ricollegabili a condotte omissive umane estranee al presente processo, coinvolgibili nell'ambito dell'ampio ventaglio di protezione delle ragioni della sicurezza negli ambienti di lavoro, voluto dai meccanismi di responsabilizzazione integrata e coordinata in materia di sicurezza indicati dalla normativa antinfortunistica.
Dall'analisi dei fatti e delle considerazioni medico legali acquisite al dibattimento, risulta infatti certamente individuabile il decorso causale determinativo dell'evento morte secondo la migliore scienza ed esperienza del momento; sotto tale profilo non appare dubitabile, con il conforto della valutazione operata dal consulente del p.m. (alla cui escussione le parti hanno concordemente rinunciato, acquisendo la relazione scritta di consulenza dal medesimo redatta), che la morte del DI PARIDE Cs sia stata il frutto delle lesioni determinate da una caduta dall'alto, in particolare dal tetto/copertura del capannone attiguo al cantiere, posto al medesimo livello del secondo solaio in fase di allestimento da parte della ditta TIZIO, il cui accesso non risultava in alcun modo interdetto.
Né d'altra parte appare dubitabile che la caduta, direttamente responsabile dell'evento morte in questione, sia stata a sua volta il frutto dell'assenza totale di dispositivi di sicurezza sul cantiere nel corso delle lavorazioni, tra cui anche la mancanza di strutture destinate a servizio igienico, tali da non rendere necessario il ricorso da parte dei lavoratori a prassi che prevedessero l'utilizzo di soluzioni alternative, quali appunto l'appartarsi sul tetto del capannone adiacente al cantiere, del resto non interdetto al transito -estremamente agevole stante il posizionamento a livello del secondo solaio sul quale gli operai segnatamente operavano- da alcuna transenna o segnalazione. Tanto più che sono risultati in ogni caso assenti dal cantiere tutti quei dispositivi segnatamente volti ad evitare i rischi di caduta dall'alto da parte dei lavoratori, tra cui ovviamente sia i parapetti (del tutto assenti) che le cinture di sicurezza ed i relativi sistemi di ancoraggio; e ciò sebbene le modalità di lavoro prevedessero la presenza di personale operaio al di sopra della seconda copertura/solaio in fase di realizzazione al momento dell'infortunio, con salita e discesa dalla stessa assicurata attraverso una scala in ferro meramente appoggiata sull'impalcatura del cantiere, e pertanto con evidenti rischi di caduta.
D'altro canto il cantiere risultava completamente illegale, tanto che la polizia giudiziaria poteva intervenire sullo stesso, non a seguito di una regolare denuncia infortuni, bensì solo dopo alcune indagini innestate dalla comunicazione della morte da parte del posto fisso di Polizia dell'Ospedale, dove la vittima era stata trasportata e giunta cadavere; ed invero la costruzione in fase di realizzazione da parte della ditta TIZIO Gx era assolutamente abusiva, né, ovviamente, alcuna doverosa valutazione dei rischi era stata operata dall'impresa, alcun piano di sicurezza era stato predisposto e alcun tipo di formazione era stata effettuata ai lavoratori sui rischi connessi all'attività svolta.
Tale situazione generalizzata di evidente pericolo per l'incolumità fisica dei lavoratori (creatasi complessivamente per l'assoluta mancanza di rispetto da parte dell'impresa di qualsiasi disposizioni di sicurezza prevista al fine di evitare infortuni anche mortali ai lavoratori impegnati in cantieri edili), certamente poteva e comunque doveva essere contrastata dalle plurime condotte doverose che la legge impone al datore di lavoro quale titolare di un obbligo giuridico di impedire l'evento direttamente reso cogente dalla posizione di garanzia dal medesimo rivestita.
Nella prospettiva dell'individuazione di una condotta positiva doverosa della quale stimare la rilevanza causale impeditiva, nell'ambito della c.d. riformulazione ipotetica della vicenda causale considerata, d'altra parte, volendo considerare esclusivamente l'omessa predisposizione da parte dell'impresa dei servizi igienici sul cantiere, e l'aver al contempo il datore di lavoro tollerato la prassi di espletare alle esigenze fisiologiche portandosi sul tetto dell'adiacente capannone nell'assenza di qualsiasi misura di sicurezza (in contestazione sub A) quale profilo di specifica inosservanza a norma cautelare), l'evento morte non si sarebbe certamente verificato se ai lavoratori fosse stata assicurato l'utilizzo di servizi igienici direttamente sul cantiere, impedendo agli stessi di dover ricorrere, per non abbandonare il posto di lavoro, a transiti pericolosi ad elevate altezze senza alcuna opera che ne garantisse comunque la sicurezza. Ed invero la previsione dei servizi igienici su luoghi di lavoro rientra tra gli elementi indispensabili da prevedere nel piano di sicurezza (cfr. art.12 comma 1^ lett. c) D.l.vo n.494/96) quale disposizione di carattere esplicitamente antinfortunistico, e non di mera igiene sul lavoro, rispondendo alla ratio di evitare che i lavoratori dei cantieri edili temporanei, per l'assenza dei servizi igienici, siano costretti ad esporre a rischio la loro incolumità per trovare un posto ove, senza allontanarsi dal luogo di lavoro, abbiano la possibilità di provvedere alle proprie esigenze e nel contempo tutelare il pudore. Con l'ulteriore conseguenza che l'osservanza della norma in questione ha anche in effetti una specifica funzione di prevenzione degli eventi dannosi per l'incolumità dei lavoratori, che costituiscono specifica concretizzazione del rischio cui la regola precauzionale in questione intende evitare.
Deve pertanto ritenersi sussistente il nesso causale tra l'omissione del datore di lavori in questione e l'evento morte del DI PARIDE.
Nesso causale che d'altra parte sussiste anche con riguardo a talune delle altre plurime inosservanze alla normativa antinfortunistica comunque emerse, e solo in parte contestate all'imputato, quali ad esempio tutte quelle riguardanti l'omessa predisposizione di misure di sicurezza idonee a prevenire cadute dei lavoratori dall'alto, tenuto conto delle indicate caratteristiche del cantiere, che prevedeva appunto la presenza di lavoratori sul secondo solaio e l'assenza di netta separazione tra questo e la copertura del capannone adiacente posto al medesimo livello: si veda in particolare la contestazione sub F) concernete condotta anch'essa direttamente rilevante nella causazione dell'evento.
Né d'altra parte la sussistenza del nesso causale può venir meno per effetto del verificarsi di una condotta anomala e/o abnorme da parte del lavoratore, da qualificarsi come fattore causale eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento; ed infatti, a prescindere dalla circostanza accertata che la condotta del lavoratore infortunato costituiva prassi dallo stesso e dagli altri seguita in assenza di luogo idoneo presente sul cantiere per espletare le esigenze fisiologiche, deve osservarsi altresì come non possa certamente considerarsi fattore causale eccezionale da solo idoneo a determinare l'evento quella causa sopravvenuta legata da un nesso di interdipendenza a quella preesistente; in altri termini l'avventurarsi da parte della vittima sul tetto del capannone adiacente al cantiere per espletare un bisogno fisiologico non può ritenersi indipendente dalla condotta omissiva colposa del datore di lavoro, ma deriva proprio da essa, ossia dal mancato apprestamento dei servizi igienici sul cantiere, costituendo la modalità attraverso la quale sopperire alla detta mancanza.
Nessuna rilievo assume poi la circostanza, peraltro scarsamente verosimile a fronte dell'esito del sopralluogo operato dagli ispettori ASL e dai carabinieri, oltre che per le stesse dichiarazioni offerte dai testi in ordine alla prassi in atto, che vi fosse comunque l'eventualità di fruire di servizi igienici messi a disposizione del committente all'interno, e nella specie nella tavernetta, della villa situata nella medesima proprietà, non ancora abitata, ed aperta dal committente che aveva le relative chiavi; ed invero, anche se tale circostanza dovesse essere ritenuta vera, e se ne dubita fortemente, la stessa non varrebbe a ritenere adempiuto l'obbligo del datore di lavoro, non trattandosi di servizi nella disponibilità dell'impresa, né tanto meno esclusiva dei lavoratori, né comunque realizzati sul cantiere ma al di fuori di esso.
La sopra operata ricostruzione dei fatti -perfettamente attendibile per ciò che concerne le violazioni rilevate alla normativa antinfortunistiche in ragione della diretta provenienza da personale di polizia giudiziaria tecnicamente esperto nella materia antinfortunistica (personale intervenuto sul cantiere su esplicita delega del p.m.)- consente d'alta parte di ritenere altresì pienamente integrate tutte le condotte contravvenzionali contestate dai capi da B) ad H).
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Deve d'altra parte ritenersi certamente sussistente in capo all'odierno imputato una posizione di garanzia nei confronti del bene vita oggetto di tutela da parte della norma di cui all'art.589 c.p., connotabile in termini di posizione di protezione del bene da tutti i pericoli che possano concernere gli interessi dei soggetti protetti. Ciò derivando direttamente dalla normativa antinfortunistica di riferimento. Ed invero non pare dubitabile che al datore di lavoro facciano capo tutta una serie di specifici obblighi cautelari, non solo derivanti dall'esperienza, bensì fissati nella normativa positiva, a tutela delle ragioni di sicurezza sugli ambienti di lavoro, tra cui certamente quelli che prevedono la predisposizione di servizi igienici al fine di evitare che i lavoratori possano esporsi a rischi per la ricerca di luoghi dove espletare le proprie necessità fisiologiche.
La pacifica sussistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia comporta conseguentemente il ricorrere in capo al medesimo di un obbligo giuridico di impedire l'evento: da ciò a rilevanza delle condotte omissive al TIZIO specificamente ascrivibili secondo la ricostruzione fattuale sopra operata.
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Gli elementi emersi consentono poi di fondare positivamente la colpevolezza dell'imputato, per il quale risulta formulabile il giudizio di colpa che si sviluppa nei tre momenti fondamentali dell'inosservanza di regole obiettive di diligenza codificate nella normativa antinfortunistica contestata, dell'evitabilità dell'evento mediante l'osservanza della regola cautelare e dell'esigibilità dell'osservanza.
Ed invero non sembra dubitabile che il TIZIO Gx abbia violato una pluralità di disposizioni di legge dettate dalla normativa antinfortunistica per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e tra le altre segnatamente quella che gli imponeva di predisporre sul cantiere servizi igienici per evitare che i lavoratori si trovassero costretti a trovare soluzioni alternative con possibile esposizione a pericolo, tanto più a fronte delle caratteristiche del cantiere (presenza del capannone adiacente al cantiere il cui tetto risultava a livello del secondo solaio in fase di realizzazione cui si accedeva tranquillamente senza interdizione alcuna) e le prassi instauratesi in proposito (l'appartarsi sul tetto del capannone adiacente). Una inosservanza quindi di specifiche disposizioni di legge contenenti regole cautelari destinate al datore di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, e funzionali ad impedire il verificarsi di infortuni ai danni dei medesimi già oggetto di previsione da parte dello stesso legislatore.
D'altra parte la tenuta delle condotte doverose da parte del TIZIO Gx avrebbe certamente evitato l'evento morte, verificatosi, tenuto conto delle ragioni dell'allontanamento sul tetto del capannone adiacente al cantiere da parte del DI PARIDE, per l'assenza di servizi igienici di esclusivo utilizzo da parte degli operai sul cantiere, ai quali imporne il relativo utilizzo, interdicendo viceversa loro l'accesso al tetto del capannone adiacente senza protezioni e al fine di espletare i bisogni fisiologici (così come era praticamente prassi quantomeno per la vittima); ed invero l'evento verificatosi costituisce pacificamente la concretizzazione del rischio che la norma cautelare indicata aveva di mira (non essendo peraltro la sola contestualmente violata da parte del datore di lavoro, stante appunto l'assenza di qualsiasi forma di protezione per evitare le cadute dall'alto degli operai, pur operanti a più di sei metri di altezza, rispetto alla quale cautela l'evento costituisce pur sempre una concretizzazione del relativo rischio preveduto).
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A fronte delle considerazioni sopra operate l'imputato va dunque condannato in relazione ai reati allo stesso ascritti.
Gli stessi vanno ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione essendo espressione di un medesimo disegno criminoso caratterizzato dalla scelta di esercitare l'attività imprenditoriale sul cantiere edile in questione nella totale illegalità e nel mancato rispetto della normativa antinfortunistica.
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Il ricorrere di numerosi precedenti penali a fronte della gravità del fatto e della totale illegalità nella quale si procedeva non consente il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, né sono emersi elementi viceversa da valutarsi sotto il profilo di attenuazione della pena alla stregua dell'art.62bis c.p. in questione.
Venendo alla sua determinazione, ritiene il giudicante, che, valutati i criteri di cui agli artt.133 e 133 bis c.p., pena equa sia quella di anni due, mesi sette di reclusione (partendo da quella base di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo A) ritenuto più grave; aumentata ex art.81 c.p. nella misura di un mese di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi B), C), D), G) ed H) e di mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi E) ed F)), tenuto conto sia della personalità dell'imputato (che risulta gravato da precedenti penali anche gravi), sia a fronte della gravità del fatto (trattasi invero della morte di un lavoratore su un cantiere edile che è risultato avere ad oggetto lavori di costruzione di opere del tutto abusive, ed essere assolutamente illegale per la mancata osservanza di qualsivoglia disposizione di sicurezza a prescindere da quanto specificamente contestato), che non consente di attestarsi sui minimi edittali previsti per l'omicidio colposo aggravato.
L'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Va infine disposta la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.
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Meritano inoltre accoglimento le domande di risarcimento danni proposte dalle parti civili a norma degli artt.74 e ss. c.p.p; ed invero risulta pacificamente accertata agli atti l'effettiva sussistenza di un danno subito dai prossimi congiunti del DI PARIDE Cs ed il ricorrere di un nesso causale tra quello e la condotta colposa posta in essere dall'imputato.
Quanto alla determinazione del quantum del danno patito, ritiene il giudicante che, non essendo stata raggiunta nel processo penale la specifica prova della misura del medesimo, le parti debbano essere rimesse per la sua determinazione davanti al giudice civile, potendo tuttavia liquidarsi già in questa sede, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di 25.000,00 (venticinquemila/00) euro in favore di ciascuna delle parti civili costituite.
L'imputato va poi condannato al pagamento delle spese processuali delle parti civili costituite, che vengono liquidate, tenuto conto dell'impegno profuso e dell'attività svolta nel corso delle varie udienze, della delicatezza e specificità della materia trattata, in euro 4000.00 (quattromila/00) per onorari, oltre spese generali forfetarie nella misura del 12,5 % degli onorari, IVA e CPA come per legge.

PQM
Letti gli artt.533, 535 c.p.p.,
dichiara TIZIO Gx colpevole dei reati in rubrica a lui ascritti e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni due, mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt.538 e ss. c.p.p.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede; lo condanna altresì al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 25.000,00 euro per ciascuna parte civile costituita; condanna infine il medesimo al pagamento delle spese processuali della parte civile che liquida in 4000,00 euro, oltre spese forfetarie nella misura del 12,5 % degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro, qualora non ancora avvenuto.
Determina in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Nola, 03.02.2005
Il Giudice monocratico
Dott. Stefano Billet

 

------------------- Lancio del 14.10.2005-----------------
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