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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del
Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo
Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
OMICIDIO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE STRADALE: situazione di pericolo improvvisa ed occulta (ostacolo costituito da auto a fari spenti, contromano, in orario notturno e su strada non illuminata)- insussistenza della colpa di chi non ha posto in essere la manovra di emergenza adeguata ad evitare l’incidente.
Ipotizzata cooperazione colposa (art.113 c.p.) condizioni: convergenza delle volontà dei soggetti che cooperano nella realizzazione del reato; tale convergenza, ovviamente, riguarda solo una parte del fatto che costituisce reato, e non si estende all’evento, altrimenti si tratterebbe di dolo: Insussistenza.
Ipotizzato concorso di condotte colpose indipendenti (art. 41 comma II c.p.) condizioni: si ha allorquando più persone contribuiscono colposamente alla determinazione di un evento criminoso, senza avere la consapevolezza dell’azione altrui, ossia l’uno all’insaputa dell’altro. Insussistenza.
Ipotizzata responsabilità per non aver azionato la cd. manovra d’emergenza: la regola cautelare non mira ad evitare lo scontro con qualsiasi ostacolo, bensì solo con ostacoli prevedibili, e ciò in base al generalissimo canone ad impossibilia nemo tenetur; ed, infatti, proprio il secondo comma dell’art.141 Cod. Strada impone al conducente di conservare sempre il controllo del veicolo, in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie (la c.d. manovra d’emergenza che, come visto sopra, non si può pretendere di fronte ed una situazione di pericolo improvviso dovuta a condotta illecita altrui) e “…specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” . [Sentenza emessa dal G.U.P. dr. Elia Taddeo del Tribunale di Nola all’udienza del 5.05.2005, dep.il 16.05.2005. Sentenza n. 127/05; proc. N. 13972/03 R.G.N.R.]
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TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
Motivi della Decisione
Con richiesta di rinvio a giudizio, pervenuta nella cancelleria GUP in data 09.03.05, il P.M. sede esercitava l’azione penale nei confronti di S.G. per l’omicidio colposo di L.F.S., commesso in Cercola il 16.12.2003.
Questo giudice, con proprio decreto, fissava la data dell’udienza preliminare per il 05.05.2005. A tale udienza, che si celebrava alla presenza del S., i familiari del defunto L. si costituivano parte civile, ed i loro procuratori speciali chiedevano la citazione del responsabile civile; successivamente, le parti concludevano come riportato in verbale.
Dall’esame del fatto descritto nella contestazione emerge che il P.M. attribuisce all’imputato la responsabilità per la morte del L., cagionata - in cooperazione colposa (art.113 c.p.) con la stessa vittima, che viaggiava contromano su strada statale - per colpa generica e specifica (consistente, quest’ultima, nella violazione degli artt.140-141-142 del Cod. Strada) e, segnatamente, per non aver arrestato tempestivamente l’autocarro Fiat OM di cui era alla guida, così collidendo frontalmente con l’autovettura Lancia Thema condotta dal L. che, a seguito dell’impatto, s’incendiava (il corpo della P.O. era rivenuto carbonizzato all’interno della sua autovettura).
È necessario procedere, anzitutto, ad una compiuta e corretta descrizione della situazione di fatto che ha portato al decesso del L.; tale operazione consentirà di rilevare e valorizzare una serie di elementi oggettivi – stranamente non considerati dal consulente del P.M., ing. D.A., il quale, invece, deformava la ricostruzione del fatto mediante omissioni ed alterazioni – che mettono questo giudice in condizione di indicare una dinamica dell’accaduto più rispondente al vero, rispetto alla relazione di consulenza tecnica.
Descriviamo, come prima cosa, la strada teatro del sinistro, che è avvenuto in territorio di C. in orario notturno del 16.12.03, per la precisione intorno alle ore 02,20. Si tratta della Strada Statale 162/Dir, ossia strada a doppio senso con due carreggiate e con due corsie per ogni senso di marcia; in altri termini, si tratta di S.S. che ha le stesse caratteristiche di un’autostrada, e cioè, il flusso veicolare nelle due opposte direzioni avviene su due diverse carreggiate, ognuna con direzione di marcia esclusiva. Inoltre, le due carreggiate sono divise da guard-rail centrale che delimita, cioè, una carreggiata dall’altra di senso opposto di marcia, e ogni carreggiata ha altro guard-rail a destra. Orbene, tale essendo la natura della strada, deve rilevarsi che è pacifico, e non contestato dalle parti, che il S. era alla guida di autocarro Fiat OM e percorreva la S.S. 162/Dir, in direzione Pomigliano-Napoli, marciando sulla sua carreggiata, ed occupando la corsia di destra, ossia quella riservata a chi non sta operando sorpasso, allorquando collideva frontalmente con la Lancia Thema con alla guida il L. (ossia, lo scontro interessava i due lati anteriori di autocarro ed autovettura). È evidente, quindi, e non contestato dalle parti, che il L. aveva imboccato, e stava percorrendo, la S.S. contromano, ossia marciava in direzione Napoli-Pomigliano occupando, però, la carreggiata di pertinenza delle autovetture con senso di marcia inverso. Siccome il sinistro è avvenuto al Km.6+100 della detta S.S., e a 500 metri dall’uscita di C. (v. rapporto dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Napoli, riportato a pg.12 della relazione di consulenza, ed allegato alla stessa), deve ritenersi che il L., al momento dell’incidente, si fosse immesso sulla Statale, molto probabilmente imboccando contro mano una rampa di uscita, e l’avesse percorsa per non meno di 500 metri.
Questo complesso di elementi consente di ritenere per certo un dato che sarà valorizzato al momento dell’esame dell’elemento soggettivo del reato, ossia che il L. aveva creato una situazione di pericolo (vedremo, dopo, che si tratta di un pericolo improvviso) per la sua condotta di guida illecita (art.143, co.12, Cod. Strada, che sanziona, tra l’altro, chi circola contromano su strade con carreggiate separate). Circa le cause di questa, più che sconsiderata, condotta di guida del L., il fascicolo processuale non offre certezze; eppure, deve evidenziarsi un dato emergente dalla consulenza medico-legale che è idoneo, di per sé solo, a dare conto dello stato della vittima al momento dell’incidente. In particolare, nel corso della autopsia, il medico-legale rilevava che lo stomaco era integro (ossia non raggiunto dalla carbonizzazione) e, alla sezione, constatava la presenza di abbondante materiale di natura alimentare in fase di digestione, emanante un marcato odore alcolico; di conseguenza, si può ritenere che il L., dopo abbondante banchetto nel corso del quale aveva fatto ampio uso di alcolici, si era messo alla guida della sua autovettura in condizioni che, sicuramente, la sconsigliavano e, proprio per questo suo stato alterato, aveva commesso il fatale errore nell’imboccare la S.S. contromano.
Precisiamo ulteriormente le condizioni di tempo e di luogo del sinistro.
Lo scontro tra i due automezzi avveniva in punto in cui la S.S. si presenta come un lungo rettilineo pianeggiante, al momento del sinistro il traffico era scarso, ed il fondo stradale non presentava alcuna anomalia ed era asciutto, essendo il cielo sereno; ovviamente, il fatto che si fosse in orario notturno, e che la strada statale fosse priva di illuminazione, induce a ritenere che la visibilità fosse quella tipica in condizioni del genere, ossia limitata (cfr. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose della Polizia Stradale di Napoli delle ore 03,30 del 16.12.03; fascicolo di rilievi fotografici operati dalla detta Polizia Stradale, sia la notte del sinistro che in momento successivo). In quel tratto stradale vi è segnaletica che indica un limite massimo di velocita di Km/h.80.
Per quanto riguarda le fasi dell’incidente stradale, si può ritenere che, a seguito dello scontro frontale tra autocarro ed autovettura, la Lancia Thema veniva sospinta in avanti (ossia nella direzione di marcia del Fiat OM, e indietro rispetto alla sua direzione di marcia) dall’autocarro, il quale, sua volta, dopo l’impatto iniziava a deviare verso destra e collideva con il guard-rail, sul quale saliva e che, in parte, scavalcava; ed, infatti, l’autocarro si arrestava, acquistando lo stato di quiete, rimanendo in bilico con la ruota anteriore sinistra agganciata al guard-rail e con la parte posteriore sulla scarpata. È, quindi, errato dire, come invece fa il C.T., che il guard-rail è stato divelto o abbattuto, è stato piegato, invece, dall’urto dell’autocarro e dal successivo scavalcamento da parte dello stesso. Per quanto riguarda la Lancia Thema, la stessa - non è dato sapere in quale momento, né per quale causa (v. pag.56 relazione di consulenza sulla dinamica del sinistro) - prendeva fuoco, ed il conducente moriva, non è dato sapere se per effetto del traumatismo o per il fatto di essere stato avvolto dalle fiamme (v. relazione di consulenza medico-legale sul corpo carbonizzato del L.).
È opportuno precisare che dal punto di impatto tra i due automezzi (individuato dalla Polizia Stradale di Napoli in un grafico, condiviso dal C.T. del P.M.), a quello di quiete della Lancia, vi è una distanza di m.67. E’ del tutto erroneo, però, ritenere che l’autovettura sia stata scagliata in avanti o, addirittura, catapultata per 67 metri (v. relazione di consulenza sulla dinamica del sinistro a pg.51 e 55); ed, infatti, è pacifico, alla luce delle tracce di scarrocciamento lasciate sul manto stradale dai due automezzi, che, per un tratto l’autocarro la sospingeva in avanti e, successivamente, la Lancia Thema proseguiva il suo moto rimanendo con le ruote sempre in contatto con il suolo (v. il già citato grafico, allegato ad informativa Polstrada dell’08.06.04).
Prima di procedere all’esame critico della consulenza tecnica, è opportuno esaminare le dichiarazioni rese dal S. nell’immediatezza dei fatti (verbale delle ore 03,50 del 16.12.03); si tratta di affermazioni che, se si procede una serena ricostruzione della dinamica del sinistro, trovano riscontri fattuali in dati oggettivi, ossia i rilievi del sinistro operati dalla polizia stradale (condivisi dal C.T. del P.M.). Il S. dichiarava che, mentre era alla guida dell’autocarro ad una velocità di circa Km/h.50, improvvisamente avvertiva un urto violento davanti al veicolo, di cui perdeva il controllo, finendo fuori strada; il predetto aggiungeva che, solo nel momento in cui scendeva dall’autocarro, si accorgeva di essersi scontrato con un’autovettura che, comunque, circolava contromano ed a fari spenti.
Dai rilievi della Polizia Stradale trasfusi, anche, nel già ricordato grafico (qualificato fascicolo dei rilievi tecnici), emerge un dato importantissimo - ma stranamente non considerato da parte del C.T. - ossia l’assenza di qualsiasi traccia di frenata da parte dell’autocarro prima del punto d’impatto (punto 4 del grafico) tra lo stesso e la Lancia Thema. Orbene, deve ritenersi che il seguente principio abbia carattere di giustificazione di fondo nella ricostruzione dei fatti operata da questo giudice : se una persona alla guida di un autoveicolo si accorge che sta per scontrarsi con un ostacolo che può mettere in pericolo la sua incolumità, questa stessa persona – per istinto di conservazione – cerca di adottare misure dirette ad evitare, o ridurre, il pericolo che si prospetta; in primo luogo - come è ben noto a tutti quelli che guidano - il conducente di un autoveicolo cerca di evitare lo scontro con l’ostacolo o, comunque, di limitare i danni, frenando. Se ciò è vero, l’unica spiegazione possibile dell’assenza di frenata da parte del S. è che questi non ha visto la Lancia Thema. Se l’imputato non ha visto di notte un’autovettura che circola sulla stessa carreggiata, ed in senso inverso di marcia, significa che quell’autovettura viaggiava a fari spenti; ed, infatti, come ben sanno tutti quelli che guidano, di notte ci si accorge del sopraggiungere di un’autovettura (che viaggia in senso opposto), molte centinaia di metri prima di incrociarla, in quanto se ne possono scorgere i fari a grossa distanza. Tale considerazione vale, a maggior ragione, ove la si trasporti sulla strada scenario del sinistro che, come ricordato prima, è un lunghissimo rettilineo. Altre giustificazioni della mancanza di frenata, possibili in astratto (es. colpo di sonno del .S), sono da escludere in concreto, sia perché non prospettate da alcuno sinora, sia perché non riconducibili a dati di fatto oggettivi (si consideri, ad esempio, che il S. circolava regolarmente sulla destra e non stava sbandando o marciando a zig-zag).
Quindi, gli stessi dati oggettivi ricavabili dalla dinamica del sinistro, dimostrano l’attendibilità del S. sia quando afferma di non essersi accorto dell’altro autoveicolo, sia quando sostiene che lo stesso marciava a fari spenti.
Nonostante tutto quanto sinora considerato, il C.T. del P.M. (ing. D.), pur evidenziando, nella risposta al I° quesito (pag.15-16 relazione di consulenza), l’importanza di valutare le tracce di frenata, non rilevava il dato dell’assenza di frenata dell’OM e, quindi, non ne faceva discendere le ovvie conseguenze. Già questa sola, macroscopica, omissione induce a ritenere la predetta consulenza tutt’altro che attendibile, ma i limiti della relazione del consulente non sono finiti.
Il punto qualificante della predetta consulenza è relativo alla velocità dell’autocarro al momento dello scontro; ed, infatti, proprio su questa valutazione, operata dall’ing. A. nella misura minima di Km/h.132, il P.M. si determinava nel configurare la colpa specifica per violazione delle norme del codice della strada sulla velocità; orbene, numerose sono le considerazioni che inducono, prima a dubitare delle conclusioni del consulente tecnico, e poi a confutarle.
Iniziamo da considerazioni di ordine puramente empirico che, però, fondandosi sul buon senso, sono piuttosto resistenti rispetto ad argomentazioni parascientifiche. Si osservino, anzitutto, le fotografie nn.6 e 7 del fascicolo di rilevi fotografici operati dalla Polizia Stradale di Napoli (ma anche quelle da 13 a 20 della relazione dell’ing. D.), le stesse mostrano le condizioni dell’autocarro OM dopo l’incidente; è evidente dalle predette foto che si tratta di autocarro che ha avuto un incidente con scontro frontale, ma i limitati effetti che si possono notare sulla carrozzeria dell’autocarro inducono ad avere i primi dubbi sulla velocità effettivamente sostenuta dallo stesso al momento dello scontro. In altri termini, appare strano che in uno scontro tra due veicoli di peso non molto differente tra loro (kg.2.050 il piccolo autocarro, e kg.1.340 la Lancia Thema), e con uno di essi che viaggiava a non meno di Km/h.132, gli effetti appaiano quelli di un tamponamento non particolarmente violento (non si è rotta neppure la mascherina in plastica della presa d’aria del motore).
Andiamo oltre, i dubbi cominciano ad avere fondamento oggettivo allorquando si scopre –dalla relazione tecnica di parte, prodotta dalla difesa all’udienza preliminare (v. art.419 co.2 e 3, e 421 co.3, c.p.p.), ma relativa ad elementi oggettivi non confutabili – che il contachilometri dell’autocarro indica una velocità massima di Km/h.120; ove si consideri, poi, che l’OM condotto dall’imputato (alimentato a gasolio e senza sovralimentazione) era stato immatricolato nel lontano 1976, e quindi aveva 27 anni di “vita” al momento dell’incidente (v. accertamenti della Polizia Stradale al momento del sinistro), il giudizio di inverosimiglianza in ordine alla velocità ipotizzata dal C.T. del P.M assume caratteri di maggiore evidenza. Viene quasi voglia di chiedere se esista qualcuno che abbia mai visto, su una strada pianeggiante, sfrecciare ad oltre Km/h.130 un piccolo OM vecchio di circa 30 anni (tra l’altro carico con 70 cassette di finocchi).
In realtà, è la stessa risoluzione del problema velocità dell’autocarro che viene impostata dal C.T. con modalità discutibili, e non c’è bisogno di essere esperti in matematica o fisica per capirlo. Il C.T. imposta il problema facendo ricorso al teorema della conservazione di energia, di cui offre il seguente enunciato: In un sistema materiale isolato, cioè non soggetto a scambi di energia con l’esterno, la somma totale dell’energia, nelle sue varie forme, rimane costante; precisa, poi, il consulente, che, calcolando i lavori compiuti dall’autocarro (spingere l’autovettura, danneggiarla, piegare il guard-rail, ecc.) dal momento dello scontro sino alla posizione di quiete, è possibile individuare, sulla base di una particolare formula, la velocità dello stesso al momento dello scontro. In altri termini, il consulente ipotizza che, dal momento dell’impatto tra i due autoveicoli, l’autocarro abbia proseguito la sua corsa per inerzia, ossia in assenza di ulteriore moto prodotto dallo stesso sino al momento dello stato di quiete (si pensi al caso tipico del veicolo che giunge in frenata ad uno scontro e che, per effetto dello spegnimento del motore, prosegua, poi, per inerzia, sino ad arrestarsi). Tale ricostruzione dei fatti, però, non è ipotizzabile nel caso di specie, in quanto il S. non frenava prima per le ragioni dette sopra, perdeva il controllo dell’autocarro al momento dello scontro improvviso (è evidente che veniva sbalzato dalla normale posizione di guida) e non poteva governarlo in alcun modo, quindi, l’autocarro – di sicuro – ha proseguito ancora la corsa con la marcia innestata ed il motore avviato che faceva girare l’albero di trasmissione che, a sua volta, trasmetteva moto ulteriore alle ruote (quindi è da escludere l’inerzia sin dall’impatto); tutto ciò è avvenuto, non solo nella fase iniziale, ossia quella durante la quale l’autocarro stava spingendo indietro l’autovettura, ma verosimilmente anche dopo, durante la deriva che lo portava a collidere prima, e scavalcare poi, il guard-rail.
In conclusione, dalla consulenza tecnica in atti non si ricava alcuna valutazione fondata in ordine alla velocità dell’autocarro, e le considerazioni svolte di seguito, relative all’elemento soggettivo del reato (ossia alla sussistenza o meno della colpa), non rendono necessaria una nuova consulenza tecnica.
Prima di procedere alle valutazioni in ordine alla sussistenza della colpa dell’imputato, si deve precisare quale sia la qualificazione giuridica della situazione di fatto che si è prodotta al momento del sinistro; per la precisione, il S., al momento del sinistro, veniva a trovarsi in una situazione di pericolo improvvisa (quale conducente può prevedere di trovarsi di notte, su un’autostrada, di fronte ad un ostacolo costituito da un’autovettura che circola a fari spenti ed in senso inverso di marcia ?) dovuta alla condotta di guida illecita altrui (viaggiare contromano e a fari spenti di notte); in casi del genere, la suprema corte ha escluso il concorso di colpa dell’altro conducente, ossia di quello che si è trovato in situazione di pericolo per colpa altrui: “In materia di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve ritenersi che la presenza di veicoli fermi sulla corsia di sorpasso di un’autostrada costituisce un evento del tutto imprevedibile, che si pone in contrasto, oltre che con le norme anzidette, anche con quelle della convivenza civile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato escluso, nonostante che si trattasse di fatto avvenuto in ora diurna, in tratto rettilineo ed in condizioni di ottima visibilità, il concorso di colpa del conducente di un autoveicolo il quale aveva tamponato, riportando lesioni di esito mortale, l’autoveicolo dell’imputato, fermo sulla corsia di sorpasso a seguito di precedente collisione con altra autovettura, da cui erano derivati solo danni alle cose)” (cfr. Cass.06.05.2003 n.25962, D’., in Cass. pen. 716, 2004; pronuncia basata su principi già sostenuti dalla suprema corte in: Cass.28.11.2002 – 18.04.2003 n.18782, Petrivelli, in Cass. pen. 598, 2004; e, ancor prima, in Cass.14.11.1990, Moro, ossia: insussistenza della colpa di chi non ha posto in essere la manovra di emergenza adeguata ad evitare l’incidente, a fronte di situazione di pericolo improvvisa dovuta a condotta illecita altrui). Come si evince facilmente dalla massima citata, si tratta di una fattispecie molto simile a quella oggetto del presente procedimento (fatta eccezione per il fatto che, nel processo D., il deceduto è la persona che non ha creato la situazione di pericolo improvvisa, mentre nel processo S., il deceduto è la persona che ha creato il medesimo pericolo), anzi, nel caso del D.A. la situazione di pericolo creata dalla condotta illecita altrui era ancora meno improvvisa di quella del presente procedimento; ed, infatti, in quel caso la situazione di pericolo si presentava nelle forme di un ostacolo su strada in ora diurna, in tratto rettilineo ed in condizioni di ottima visibilità (ossia si manifestava in maniera più evidente), mentre la condizione di fatto creatasi nel presente procedimento può essere qualificata come situazione di pericolo improvvisa ed occulta (ostacolo costituito da auto a fari spenti, contromano, in orario notturno e su strada non illuminata).
Procediamo alla valutazione della colpa configurata dal P.M.
Deve, anzitutto, escludersi la ipotizzata cooperazione colposa (art.113 c.p.), per il semplice fatto che tale istituto necessita di una, sia pur parziale, convergenza delle volontà dei soggetti che cooperano nella realizzazione del reato; tale convergenza, ovviamente, riguarda solo una parte del fatto che costituisce reato, e non si estende all’evento, altrimenti si tratterebbe di dolo. Non vi è bisogno di particolari argomentazioni per dimostrare che, nel caso oggetto del presente procedimento, le volontà del L. e del S. non si sono mai incontrate, in quanto ognuno ignorava, francamente, l’azione dell’altro. In realtà, il P.M. intendeva far riferimento alla diversa ipotesi del c.d. concorso di condotte colpose indipendenti, che si ha allorquando più persone contribuiscono colposamente alla determinazione di un evento criminoso, senza avere la consapevolezza dell’azione altrui, ossia l’uno all’insaputa dell’altro.
A ben vedere, non sussiste colpa del S. neppure sotto questo diverso profilo.
Cominciamo dal considerare la colpa specifica, ossia quella consistente nella violazione di una regola cautelare posta da norma scritta, ossia leggi, regolamenti, ordini o discipline (art.43 c.p.); è del tutto pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che la violazione di una regola cautelare di tale natura non determina la responsabilità per tutti gli eventi che, comunque, ne derivino, ma solo per gli eventi del tipo che esse miravano a prevenire, ossia gli eventi evitabili proprio mediante l’osservanza di quelle norme precauzionali.
Applicando questi principi al caso di specie, si deve riconoscere l’insussistenza della colpa specifica nella condotta del S.; ed, infatti, ritenuto puramente formale il riferimento all’art.140 Cod. Strada, sia per il valore di puro principio della disposizione che per l’assenza di riferimenti concreti alla stessa nel capo d’imputazione, ed escluso – per le ragioni dette prima – l’eccesso di velocità dell’imputato nella misura specificamente indicata dal C.T. del P.M. (i favolosi Km/h.132), e quindi la violazione della norma precauzionale posta dall’art.142 Cod. Strada, si potrebbe ipotizzare la violazione della regola cautelare di cui all’art.141 Cod. Strada, relativa all’obbligo del conducente di regolare la velocità e conservare il controllo del proprio veicolo in modo da “…arrestare tempestivamente il mezzo…” (così, testualmente, nel capo d’imputazione del P.M., evidentemente richiamando il co.2° dell’art.141 Cod. Strada) per evitare collisioni. Ebbene, quella regola cautelare invocata dal P.M. non mira ad evitare lo scontro con qualsiasi ostacolo, bensì solo con ostacoli prevedibili, e ciò in base al generalissimo canone ad impossibilia nemo tenetur; ed, infatti, proprio il secondo comma dell’art.141 Cod. Strada impone al conducente di conservare sempre il controllo del veicolo, in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie (la c.d. manovra d’emergenza che, come visto sopra, non si può pretendere di fronte ed una situazione di pericolo improvviso dovuta a condotta illecita altrui) e “…specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Abbiamo già visto che il S., invece, si trovava di fronte ad un ostacolo, non solo imprevedibile, ma addirittura occulto; sembra, perciò, evidente che la norma cautelare in questione non trovava applicazione nella particolarissima situazione di pericolo cui si trovava di fronte l’imputato.
Esclusa la colpa specifica nella fattispecie contestata, ne consegue direttamente l’impossibilità di configurare anche la colpa generica; ed, infatti, visto che tale colpa consiste nella violazione delle regole cautelari di fonte sociale (esperienze ed usi della vita sociale), e si sostanzia della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento, non si può dubitare del fatto che nessun conducente (ed, in particolare, l’agente modello dell’uomo giudizioso ejusdem professionis et condicionis) potesse prevedere, nella situazione in cui si è trovato l’imputato, la presenza dell’ostacolo occulto costituito dall’autovettura Lancia Thema del L.
Non ignora questo giudice che in atti vi è un verbale della Polizia Stradale di Napoli, con il quale si contesta al S. la violazione dell’art.141, co.3 e 8 Cod. Strada e gli si irrogano sanzioni amministrative; tale verbale, però, lungi dal costituire un momento di chiarimento in ordine alla dinamica dell’accaduto, getta ulteriori ombre sulla condotta degli attori pubblici di questa vicenda. In particolare, si deve rilevare che il predetto verbale, a fronte di un sinistro avvenuto il 16.12.03, è datato 22.04.04, nonostante che il S. fosse stato escusso dalla Polizia Stradale il medesimo giorno dell’incidente, quindi con possibilità per la stessa di contestare nell’immediatezza eventuali infrazioni al Cod. Strada; in altri termini, non solo la contestazione non era immediata, ma gli organi della P.A. scoprivano che vi era un’infrazione da contestare solo dopo oltre quattro mesi dall’incidente (la notifica del verbale, ovviamente, è ancora successiva nel tempo, sembrerebbe dell’08.06.04). Orbene, in un caso del genere, l’Autorità che ha rilevato l’illecito amministrativo avrebbe dovuto motivare in ordine alle ragioni che hanno determinato un’attesa di 4 mesi (cfr. art.201, co.1 ter, Cod. Strada), invece, la citata Polizia Stradale si limitava ad affermare: “Le indagini hanno avuto termine in data odierna.”, senza specificare in cosa fossero consistite le dette indagini (e, quindi, senza spiegare come si potesse ritenere che, effettivamente, il S. non aveva regolato la velocità dell’autocarro). Pertanto, non essendovi spiegazioni, sembrerebbe che la Polizia Stradale abbia contestato un illecito amministrativo al S. in base a valutazioni del tutto ipotetiche, del tipo: siccome il predetto è coinvolto in un incidente con deceduto, deve ritenersi, comunque, che non abbia regolato la velocità in modo da evitare il sinistro. Non vi possono essere dubbi sul fatto che si tratta di motivazione solo apparente; e tale vizio riverbera effetti immediati sulla legittimità del verbale (ovviamente, tali valutazioni sono compiute, in questa sede, incidenter tantum, ossia solo per quello che compete ai fini della ricostruzione dei fatti).
Esclusi i vari profili di colpa, deve rendersi sentenza di non luogo a procedere nei confronti del S. perché il fatto non costituisce reato.
In conclusione, può aggiungersi solo una considerazione, cui induce l’assoluta particolarità del caso oggetto del presente procedimento; nella situazione di pericolo improvvisa ed occulta cui si è trovato esposto il S., anche se si volesse ipotizzare – per puro amore di approfondimento teorico – una colpa dell’imputato (es.: per eccesso di velocità), si dovrebbe, però, riconoscere che anche il c.d. comportamento alternativo lecito (es.: la guida agli 80 Km/h consentiti) non sarebbe valso – nelle condizioni date – ad impedire lo scontro con la Lancia Thema (se l’imputato non ha visto l’autovettura, l’avrebbe comunque investita). Di conseguenza, ipotizzare in quel caso un concorso di colpa del S., avrebbe significato ritenerlo responsabile anche nell’ipotesi dell’inevitabilità dell’evento, con ciò ricadendo nel vieto principio del qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu, incompatibile con un sistema penale che si fonda sul carattere personale della responsabilità penale (art.27 Cost.).
P . Q . M .
Letto l’art. 425 e ss. c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di S. G. in ordine al reato a lui ascritto nella richiesta di rinvio a giudizio perché il fatto non costituisce reato
Nola, 05.05.05 Il Giudice - dott. Elia Taddeo
--------------------------- Lancio del 08.09.2005-----------------------------