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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
ESERCIZIO DI PROFESSIONE SENZA TITOLO E/O ABILITAZIONE: Norma penale in bianco – Richiamo alle norme che disciplinano l’esercizio di una determinata professione - esercizio della professione di psicologo senza aver conseguito l’abilitazione ed essere iscritto nell’apposito albo professionale – sussistenza del reato di cui all’art. 348 cp. Sentenza emessa all’udienza del 21.01.05 nell’ambito del procedimento n. 9376/96 R.G.N.R. della Procura della Repubblica del Tribunale di Nola; dep. il 23.02.05 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Diana Bottillo.
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omissis
In punto di diritto si osserva che il delitto previsto dall’art. 348 cp, sanziona la condotta di chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
La richiamata disposizione contempla, invero, una norma penale in bianco che, in quanto tale, postula e sottintende l’esistenza di altre disposizioni normative integrative del precetto penale le quali definiscono le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l’esercizio di determinate professioni, con la conseguenza che la loro violazione si risolve in violazione della norma incriminatrice.
Pertanto, l’osservanza delle norme che disciplinano l’esercizio di una determinata professione è richiamata dalla norma incriminatrice al punto che le disposizioni attinenti alla professione stessa sono recepite nel precetto penale. Ne discende, tra l’altro, che l’errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante giusta disposto dell’art. 47 cp. (cfr. tra le altre Cass. Pen. Sez. VI 21.02.97 n. 1632).
L’esercizio della professione deve poi ritenersi abusivo non solo quando l’agente sia sfornito del titolo, ma anche quando non abbia adempiuto alle prescritte formalità, tra le quali figura la mancata iscrizione all’Albo Professionale (cfr.Cass. pen.sez. VI 16.04.98 n. 4545).
Inoltre, l’eventuale consenso manifestato dal destinatario della prestazione in cui favore è svolta l’attività pseudo - professionale, non esclude la sussistenza del reato ed è irrilevante quanto al dolo, giacchè tale consenso non può esercitare alcuna influenza sulla coscienza e volontà di esercitare un’attività che si sa di non poter compiere per il fatto di essere sprovvisti della speciale abilitazione, stante la indisponibilità dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. (cfr. cass. Pen. Sez. VI 27.01.00 n. 904).
Quanto alla professione di psicologo, la disciplina di riferimento si rinviene nella L. 18.02.89 n. 56 (DD.MM. 13.01.92n. 239 e 240 relativi all’esame di Stato), quale norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell’art. 348 cp.
La richiamata normativa delinea gli ambiti e le competenze della professione di psicologo statuendo che tale attività comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle comunità ed infine, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica nel settore.
Quanto ai requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di psicologo, occorre aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di stato (al quale i partecipano i laureati in psicologia in possesso di documentazione attestante l’effettuazione del tirocinio pratico) ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
Con riferimento all’attività psicoterapeutica, essa è subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, previo conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, attivati, ai sensi del DPR 162/82, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti.
Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
Ne discende, come d’altro canto chiarito più volte dalla S.C. con riferimento a diverse tipologie di professioni, che l’esecuzione di prestazioni che rientrano in quelle specifiche riservate in via esclusiva a chi è munito del relativo diploma di laurea e del titolo abilitativi in conformità alla normativa vigente nel settore, da parte di soggetti privi dei requisiti prescritti, è riconducibile al reato di cui all’art. 348 cp.
OMISSIS.
Nola, 24.01.05
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo