Il caso
Nel febbraio del 1996 un aspirante
attrice teatrale e televisiva, si rivolse ad un medico dietologo al
fine di ottenere la prescrizione di una dieta dimagrante in vista della
sua partecipazione a trasmissioni televisive e provini teatrali.
Attraverso il medico dietologo ebbe modo di contattare un chirurgo plastico
esperto ed affidabile al quale chiese di effettuare - al più
presto - per le incombenti prove artistiche un intervento chirurgico
di mastoplastica additiva al seno e contestualmente, chiese di poter
asportare alcuni nevi presenti sulle mammelle. La paziente si sottopose
quindi ad una serie di visite ed esami prodromici all'intervento.
All'esito dell'intervento, la paziente lamentava la imperfetta riuscita
dell'operazione i cui esiti non erano soddisfacenti dato che le mammelle
presentavano una evidente divergenza e vistose cicatrici arrossate.
A fronte di tale obiezione, il chirurgo ribadiva invece la perfetta
riuscita dell'intervento sostenendo che era necessario il decorso di
un congruo lasso di tempo affinchè le cicatrici potessero regredire
e scomparire e precisando che la risposta cicatriziale dipendeva in
ogni caso dalle caratteristiche personali della cute del soggetto.
Il Giudicante concludeva ritenendo la corretta esecuzione dell'intervento
sia quanto alla metodica ed alla localizzazione del taglio, sia quanto
agli accorgimenti utilizzati riconosciuti dalla migliore chirurgìa
estetica (sutura con tecnica intradermica), ottenendo un risultato del
tutto soddisfacente che rispettava le proporzioni e l'unità estetica
delle mammelle, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste.
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Massima
LESIONI PERSONALI COLPOSE:
Elementi costitutivi: 1) Non volontà dell'evento; 2) Inosservanza
delle regole cautelari volte a prevenire il verificarsi di eventi dannosi
Colpa professionale: responsabilità del professionista
per colpa dei soli danni prevedibili ma prevenibili con l'osservanza
delle regole tecniche - esclusione della colpa in caso di danni prevedibili
ma verificatisi nonostante la fedele osservanza
Nesso di causalità: Causalità omissiva - responsabilità
colposa laddove la condotta del medico sia stata condizione necessaria
dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale
o probabilità logica - Intervento di mastoplastica additiva con
taglio cutaneo sottomammario con sutura intradermica - procedura standard
riconosciuta universalmente dalla Comunità scientifica - correttezza
della scelta operata in quanto adeguata alla conformazione anatomica
della paziente e meno invasiva e rischiosa rispetto ad altre tecniche
chirurgiche - esclusione di responsabilità del medico - assoluzione
perché il fatto non sussiste.
(Sentenza n. 567/05 emessa il 11.04.05 dal G.M. del Tribunale penale
di Nola Dott.ssa Diana Bottillo proc. Pen. N. 90/98 RG DIB.) - (
Avv. Angelo Pignatelli
)
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OMISSIS
**Fatto
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non consentono di
pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato
per l'ascritto.
Ed invero, alla luce della prova documentale acquisita
(cartella clinica, fatture, fotografìe, documento illustrativo
della protesi utilizzata e consenso informato sottoscritto dalla paziente),
e delle testimonianze raccolte, il fatto storico è stato così
ricostruito.
Nel febbraio del 1996 T.R., aspirante attrice teatrale
e televisiva, si rivolse al medico dietologo dottor L.L., per il tramite
di un suo conoscente C.G., al fine di ottenere la prescrizione di una
dieta dimagrante in vista della sua partecipazione a trasmissioni televisive
e provini teatrali.
Attraverso il medico dietologo ebbe modo di contattare il dottor C.G.,
chirurgo plastico esperto ed affidabile ben conosciuto dal dottor L.,
dal momento che aveva necessità di effettuare al più presto,
per le ragioni lavorative artistiche, un intervento chirurgico di mastoplastica
additiva al seno. Contestualmente, chiese di poter asportare alcuni
nevi presenti sulle mammelle. La paziente si sottopose quindi ad una
serie di visite ed esami prodromici all'intervento.
Al riguardo la T. sostiene che il professionista non la informò
delle difficoltà e dei rischi connessi a tale tipo di operazione
decidendo in autonomìa anche l'asportazione dei nevi senza alcun
consenso effettivo (la teste ha tuttavia ammesso di aver richiesto un
seno tipo quello dell'attrice A.F.).
Per contro, emerge dalle testimonianze dei medici e dalla prova documentale
acquisita che la paziente fu pienamente informata della metodica dell'intervento
e dei rischi connessi anche con riferimento alla risposta soggettiva
della cicatrizzazione. Invero, prima di eseguire l'intervento la T.
sottoscrisse il consenso informato (cfr.in atti) ricevendo delucidazioni
in merito alla tecnica chirurgica ed ai rischi dell'operazione. Non
solo. Il chirurgo sconsigliò la contestuale asportazione dei
nevi a motivo della dilatazione dei tessuti cutanei. Tuttavia, dal momento
che non vi erano particolari controindicazioni, attese le insistenze
della paziente che intendeva risolvere rapidamente il tutto, si decise
di eseguire anche tale operazione.
La tecnica operatoria prescelta è consistita nel praticare un
solco sottomammario con sutura intradermica. Si trattava di procedura
standard riconosciuta universalmente dalla collettività scientifica
del settore meno invasiva rispetto ad altre tecniche chirurgiche (quali
il taglio periareolare o in corrispondenza dell'ascella) di maggiore
effetto estetico ma più pericolose per la ghiandola mammaria
ed a rischio di infezioni.
Eseguito l'intervento in equìpe anche con l'assistenza del dottor
G.L. e previa sottoscrizione da parte della T. del consenso informato
(cfr.in atti il documento firmato dalla paziente del 3/04/1996), dopo
circa un mese durante il quale fu visitata più volte dal dottor
C. nel decorso post-operatorio, la paziente lamentava la imperfetta
riuscita dell'operazione i cui esiti non erano soddisfacenti dato che
le mammelle presentavano una evidente divergenza e vistose cicatrici
arrossate. A fronte di tale obiezione, il C. ribadiva invece la perfetta
riuscita dell'intervento sostenendo che era necessario il decorso di
un congruo lasso di tempo affinchè le cicatrici potessero regredire
e scomparire e precisando che la risposta cicatriziale dipendeva in
ogni caso dalle caratteristiche personali della cute del soggetto.
A seguito di tale ultimo incontro con il chirurgo, la T., non avendo
alcun riscontro positivo quanto alla scomparsa delle cicatrici ed essendosi
sottoposta a visita da altri specialisti i quali le esternarono dubbi
sulla riuscita dell'intervento, presentava querela nei confronti del
dottor C..
Premesso che a seguito di tale intervento cessò la carriera artistica,
la T. effettuò un nuovo intervento a causa della rottura di una
delle protesi sostituite con altre più moderne al silicone. In
tale occasione il chirurgo che eseguì l'intervento praticando
incisioni sulle pregresse cicatrici, la informò della impossibilità
di eliminarle.
Con riferimento alla correttezza della tecnica operatoria praticata,
gli esperti del settore esaminati quali testimoni (dottor G. Lucio,
medico chirurgo esperto in chirurgìa plastica, e dottor d'Andrea
Francesco, professore ordinario di chirurgìa plastica della II°
università di Napoli) concordemente affermavano che la tecnica
chirurgica utilizzata dal dottor C. è consistita nell'inserimento
di protesi attraverso una incisione cutanea sottomammaria, quale tecnica
di routine universalmente riconosciuta dalla comunità scientifica
adeguata alla conformazione anatomica della paziente che presentava
una ipoplasìa mammaria marcata bilaterale con leggera asimmetrìa.
In particolare, l'intervento è stato effettuato correttamente
nel rispetto dei metodi e degli accorgimenti riconosciuti dalla migliore
chirurgìa estetica sia con riferimento alle incisioni cutanee
praticate per l'inserimento delle protesi ed alla loro localizzazione,
sia con riferimento alle suture cutanee eseguite con tecnica intradermica,
ottenendo un risultato del tutto soddisfacente che rispetta le proporzioni
e l'unità estetica delle mammelle.
Confermavano altresì che la regressione e la scomparsa delle
cicatrici è un fattore variabile in base alla qualità
della cute del paziente (nel senso che la risposta dei tessuti cutanei
può essere diversa a seconda delle caratteristiche biologiche
della pelle, di fattori ereditari, costituzionali, metabolici e così
via, con la conseguenza che in alcuni casi esse scompaiono totalmente,
mentre in altri casi persistono e si stabilizzano solo dopo molto tempo
o si attenuano senza scomparire del tutto) ed in ogni caso è
collegata al decorso del tempo che deve essere congruo e, comunque,
non inferiore ad un anno.
Nel caso di specie, come si rileva dalle fotografìe, le cicatrici
apparivano ancora molto arrossate ed evidenti in quanto nelle foto erano
immortalate le mammelle della paziente a distanza di breve tempo dall'intervento
di talchè le stesse, per il naturale processo biologico del trauma
post-operatorio, non potevano ritenersi ancora stabilizzate necessitando
di ulteriore tempo per regredire, senza tener conto che sulla scomparsa
delle cicatrici possono incidere sfavorevolmente anche fattori esterni
quali il mancato rispetto delle precauzioni post-operatorie consigliate
alla paziente (a titolo esemplificativo, una esposizione avventata al
sole).
Tali esiti cicatriziali costituiscono ad ogni modo l'inevitabile conseguenza
di un intervento chirurgico di mastoplastica additiva senza che possano
essere ritenuti la conseguenza di manovre chirurgiche errate. Al riguardo,
si ribadiva la estrema correttezza della tecnica utilizzata consistita
nel praticare un solco sottomammario eseguito regolarmente ed adeguato
alla conformazione anatomica della paziente (ipoplasìa mammaria
marcata bilaterale con leggera asimmetrìa). Si tratta invero
della miglior tecnica praticata anche attualmente e più idonea
tenuto conto della condizione anatomica di partenza e delle possibili
scelte chirurgiche alternative (il taglio periareolare o quello ascellare)
le quali comportano maggiori controindicazioni e complicanze sia dal
punto di vista degli esiti cicatriziali (più evidenti per la
loro localizzazione in una posizione più visibile rispetto alla
incisione sotto la mammella), sia per i maggiori rischi di infezioni
connessi alla sollecitazione delle ghiandole mammarie (l'intervento
ascellare era peraltro sconsigliato oltre che per le visibilità
delle cicatrici, anche per il minore raggio di azione che consente tale
tecnica in relazione alla tipologìa del seno della paziente,
piuttosto piccolo e malformato, e tenuto conto delle protesi utilizzate
in Italia).
Quanto alla lamentata divergenza ed asimmetìa delle mammelle,
asserivano gli esperti che l'intervento di chirurgìa plastica
comporta semplicemente un aumento di volume del seno che, in quanto
tale, automaticamente ne migliora la conformazione nel senso che riduce
l'asimmetrìa delle mammelle. Non può tuttavia pretendersi
che un intervento di mastoplastica additiva possa eliminare totalmente
tale divergenza collegata in buona sostanza ad una conformazione anatomica
naturale del seno cui potrebbe ovviarsi solo attraverso una tecnica
particolarmente invasiva i cui esiti cicatriziali sarebbero di gran
lunga superiori e più gravi. Infatti, dal momento che nell'inserimento
della protesi mammaria si è condizionati dalla costituzione anatomica
di partenza della paziente e dalla collocazione e caratteristiche dell'areola
(la protesi ha forma tonda e deve essere posizionata in modo tale che
l'areola costituisca il centro della protesi), la correzione della divergenza
richiederebbe lo spostamento dell'asse della mammella e della posizione
delle areole, intervento di fatto improponibile e mai praticato. Nè
peraltro, l'adozione delle richiamate tecniche chirurgiche alternative
a quella eseguita avrebbe comportato un diverso risultato sotto tale
profilo, trattandosi di tecniche finalizzate meramente all'aumento di
volume del seno e non già a correggere eventuali asimmetrìe
(ciò che avrebbe richiesto una metodica differente e molto più
invasiva).
In altri termini, non si ravvisa alcun collegamento tra l'intervento
praticato di mastoplastica additiva e l'asimmetrìa delle mammelle
dipendente da una mera conformazione anatomica, certamente attenuata
per effetto dell'aumento di volume. Analogamente, nessun risultato soddisfacente
si sarebbe ottenuto aumentando ulteriormente il seno giacchè
in tal caso sarebbe stata evidente una sproporzione che non avrebbe
eliminato comunque l'asimmetrìa. Infine, nessuna incidenza ha
avuto l'intervento contestuale di asportazione dei nevi per il quale
non vi era alcuna particolare controindicazione.
Le medesime considerazioni sulla assoluta correttezza dell'intervento
chirurgico sono state sostenute dal perito nominato d'ufficio dal Giudice
dottoressa D.S., medico chirurgo esperto in chirurgìa plastica.
Invero, nel proprio elaborato il perito argomentava per la assoluta
correttezza dell'intervento eseguito con adeguato sussidio anestesiologico
e chirurgico come si evince dalla cartella clinica e con una tecnica
di inserimento protesico sottomuscolare previa incisione nel solco sottomammario
prevista e riconosciuta universalmente dal protocollo chirurgico.
Quanto alle cicatrici, le stesse erano correttamente localizzate e confermavano
una incisione correttamente eseguita nella zona sottomammaria. Inoltre,
all'atto della visita della perizianda, si rivelavano fortemente attenuate
e sbiadite. Al riguardo, il perito confermava che la scomparsa delle
cicatrici dipende da molteplici fattori legati alle caratteristiche
del tessuto cutaneo e richiede in ogni caso un decorso temporale di
almeno dodici o quattordici mesi.
Precisava altresì il perito che nessuna interferenza sulla riuscita
dell'intervento ha avuto la asportazione dei nevi (tanto è vero
che attualmente le cicatrici dei nevi sono sbiadite del tutto) e che
non vi è alcun collegamento tra l'intervento di mastoplastica
additiva e l'asimmetrìa e divergenza delle mammelle collegata
ad una originaria conformazione anatomica del seno della paziente e
certamente non risolvibile con tale tipologìa di intervento.
Confermava tuttavia che l'aumento di volume del seno non ha affatto
inciso sulla originaria asimmetrìa e divergenza delle mammelle
nel senso di aggravarla, bensì ne ha senz'altro attenuato gli
effetti presentandosi le mammelle proporzionate alla figura della paziente
e sufficientemente simmetriche.
Anche con riferimento alle protesi Trilucent utilizzate, nessuna censura
può essere sollevata in merito al corretto operato del dottor
C. giacchè si trattava, per l'epoca, delle migliori protesi conosciute
nel settore in quanto composte di materiale trasparente (olio di soia)
non ostativo in occasione di esami ecografici o mammografici. Peraltro,
le stesse furono ritirate dal mercato dalla stessa ditta (la quale si
fece carico delle sostituzioni) giacchè a lungo andare si palesavano
più fragili rispetto alle altre.
In conclusione, al dottor C. non è ascrivibile alcuna imperizia
o negligenza nella esecuzione dell'intervento di chirurgìa plastica
in relazione al quale la paziente era stata peraltro informata sia della
metodica chirurgica sia delle caratteristiche delle protesi che dei
rischi dell'intervento come risulta dal documento sottoscritto dalla
T..
Dichiarazioni dell'imputato
il C., in sede di dichiarazioni spontanee, precisava di aver eseguito
l'intervento nella sua qualità di medico chirurgo di consolidata
esperienza ospedaliera e di aver informato la paziente di tutti i rischi
connessi all'operazione, nonchè delle caratteristiche della tecnica
utilizzata e della protesi impiantata, come si evince dal documento
sottoscritto dalla T. attestante il consenso dalla stessa espresso.
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-Diritto e valutazione delle prove
Alla luce di tali risultanze processuali, ritiene il Giudicante
che non sia raggiunta la prova della sussistenza del reato ascritto.
In punto di diritto si osserva che il delitto previsto dall'art.590
c.p. sanziona la condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione
personale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.
Con riferimento alla responsabilità colposa, vanno esaminati
brevemente in punto di diritto i profili giuridici dell'elemento psicologico
della colpa ed il suo complesso accertamento giudiziale.
Recita l'art.43 del codice penale che il reato è colposo "quando
l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica
a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline".
Elemento qualificante della colpa è dunque, oltre la non volontà
dell'evento, la inosservanza delle regole cautelari volte a prevenire
il verificarsi di eventi dannosi e determinate sulla base della miglior
scienza ed esperienza del momento storico nello specifico settore, ovverossia
l'inosservanza delle comuni regole di condotta non scritte di diligenza,
prudenza e perizia che individuano la colpa generica o di quelle scritte
cristallizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline che caratterizzano
la colpa specifica. Ma non basta la mera inosservanza della regola di
condotta. Occorre che all'agente possa muoversi il rimprovero della
loro mancata osservanza sulla base del criterio della prevedibilità
e prevenibilità o evitabilità dell'evento. E' questo il
vero elemento illuminante della colpa giacchè nessun rimprovero
o addebito può muoversi all'agente se il risultato non poteva
essere previsto oppure impedito. Il giudizio di prevedibilità
ed evitabilità va effettuato ex ante alla stregua del parametro
dell'agente-modello individuato in relazione a ciascun tipo di attività
intrapresa, cioè dell'uomo giudizioso ejusdem professionis et
condicionis, nonchè in concreto cioè tenuto conto delle
condizioni e circostanze soggettive ed oggettive in cui il soggetto
si trova ad operare. La responsabilità colposa è data
infatti proprio dalla possibilità che ha l'uomo coscienzioso
ed avveduto di cogliere che un certo evento è evitabile adottando
determinate regole di condotta. Se la prevedibilità ed evitabilità
dell'evento costituiscono il sicuro criterio di riferimento nell'accertamento
della colpa generica e comune, non così nella colpa professionale
legata a talune attività ad alto rischio ma tollerate dall'ordinamento
(attività sportiva, attività medica, circolazione stradale,
attività lavorative etc.), in relazione alla quale l'accertamento
della responsabilità colposa richiede che sia oltrepassato il
limite del rischio consentito tollerato dall'ordinamento. Ed il superamento
di tale limite si verifica appunto quando non sono osservate quelle
regole di condotta cristallizzate nelle specifiche leges artis fissate
dalla miglior esperienza nel settore, regole che già consacrano
di per sè il giudizio di prevedibilità ed evitabilità
di pericoli espresso in base alla miglior arte. Con la conseguenza che
nell'ambito di attività socialmente rischiose il puntuale rispetto
delle regole specifiche e professionali dell'agire prefissate esime
da responsabilità anche laddove si sia verificato l'evento dannoso,
semprechè detto evento sia riconducibile al tipo di evento che
la regola specifica mirava propriamente a prevenire. L'agente pertanto
risponderà per colpa dei soli danni prevedibili ma prevenibili
con l'osservanza delle regole tecniche, non di quelli prevedibili ma
verificatisi nonostante la fedele osservanza. Ma è chiaro peraltro
che laddove la norma cautelare scritta non è esaustiva e non
esaurisce la misura di diligenza richiesta in quella situazione o in
quella attività, l'agente non va esente dall'obbligo di rispettare
sempre e comunque le regole prudenziali e di diligenza dettate dalla
comune esperienza.
Orbene, esaminati i tratti qualificanti della colpa, con riferimento
all'attività professionale medica dove è tollerato un
certo rischio connesso alla scelta tra interventi terapeutici, deve
ritenersi colposa la condotta del professionista (che riveste la posizione
di "garanzìa") inosservante delle leges artis scritte
o non scritte volte a prevenire il superamento del limite del rischio
consentito. Il Giudice dovrà quindi valutare la correttezza della
scelta operata dal professionista con un giudizio ex ante, valutando
tutte le circostanze concrete in cui il medico si è trovato ad
operare e che lo hanno indotto ad adottare una soluzione piuttosto che
un'altra tenuto conto delle conoscenze scientifiche migliori raggiunte
nel settore (Cass.pen.sez.IV° 25/01/2002 nr.2865). Prima ancora,
l'operazione ermeneutica da effettuare è la valutazione del consenso
manifestato validamente da chi dispone del diritto sul proprio corpo,
consenso che non ha efficacia scriminante laddove l'avente diritto non
sia pienamente consapevole delle conseguenze lesive della propria integrità
personale determinate dall'agire del professionista e laddove siano
cagionate lesioni non preventivamente valutabili, mentre solo un imminente
pericolo di morte o di conseguenze irreparabili supera l'eventuale dissenso
o rifiuto manifestato dal paziente a sottoporsi ad un determinato trattamento
chirugico, così scriminando la condotta del professionista.
Quanto, infine, alla sussistenza del nesso di causalità tra la
condotta e l'evento, la Suprema Corte di legittimità ha chiarito,
con particolare riferimento alla causalità omissiva nell'ambito
della professione medica, che la responsabilità colposa sussiste
laddove la condotta del medico sia stata condizione necessaria dell'evento
lesivo "con alto o elevato grado di credibilità razionale
o probabilità logica", non potendosi dedurre automaticamente
l'esistenza del nesso causale in base al solo coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica ma dovendo verificarne la validità
nel caso concreto con riscontri probatori (Cass .pen. sez. Unit. sent.10/07/2002-11/09/2002
nr.30328).
Alla luce di tali principi di diritto e sulla scorta del materiale probatorio
raccolto, occorre verificare se nella condotta del medico chirurgo che
effettuò l'intervento di mastoplastica additiva sulla paziente
T. R., sia ravvisabile un profilo censurabile di imperizia, negligenza
o violazione delle regole scientifiche del settore che abbia causalmente
determinato un qualche evento lesivo.
Le risultanze processuali, logicamente raccordate tra loro, hanno evidenziato
che la prestazione medica del chirurgo C. G. nei confronti della paziente
T. R. è del tutto immune da censure.
Va sgombrato in primo luogo ogni dubbio in merito al consenso manifestato
dalla paziente con riferimento alla tipologìa dell'intervento
chirurgico ed agli eventuali rischi e conseguenze prevedibili dello
stesso. Invero, premesso che nel caso di specie la prestazione richiesta
aveva natura estetica con la conseguenza che il professionista aveva
l'obbligo di informare il paziente in merito al tipo ed alle conseguenze
dell'intervento chirurgico, diversamente da quanto affermato dalla T.,
risulta agli atti la prova documentale del consenso manifestato dalla
paziente in merito all'operazione chirurgica ed in merito alla accettazione
del rischio connesso all'intervento. La prova testimoniale ha poi suffragato
pienamente tale assunto dal momento che tutti i testi esaminati hanno
riferito concordemente che il dottor C. rendeva partecipe la T. della
natura dell'intervento, delle caratteristiche delle protesi da inserire
e dei rischi connessi all'operazione (cfr.deposizione del teste G.).
In altri termini, con riferimento a tale omissione (peraltro non oggetto
di contestazione accusatoria), è raggiunta la prova opposta della
assoluta correttezza professionale del medico che, preventivamente all'esecuzione
dell'intervento, informava la paziente della tecnica chirurgica e dei
rischi connessi come attestato dal consenso manifestato dalla stessa
e sottoscritto anteriormente all'operazione chirurgica.
Quanto al rispetto delle norme scientifiche del settore
medico-chirurgo, le concordi testimonianze dei professionisti esaminati
in dibattimento e del perito nominato d'ufficio dal Giudice hanno confermato
univocamente che l'intervento praticato dal dottor C. sulla paziente
T. R. deve ritenersi assolutamente corretto sia quanto alla tecnica
ed alla metodica utilizzata, sia con riferimento al risultato ottenuto.
In particolare, è emerso che la tecnica operatoria prescelta
(taglio cutaneo sottomammario con sutura intradermica), è una
procedura standard riconosciuta universalmente dalla comunità
scientifica del tutto adeguata alla conformazione anatomica della paziente
che presentava una ipoplasìa mammaria marcata bilaterale con
leggera asimmetrìa e, peraltro, meno invasiva e rischiosa rispetto
ad altre tecniche chirurgiche conosciute (quali il taglio periareolare
o ascellare).
L'esecuzione dell'intervento è stata poi del tutto corretta sia
quanto alla metodica ed alla localizzazione del taglio, sia quanto agli
accorgimenti utilizzati riconosciuti dalla migliore chirurgìa
estetica (sutura con tecnica intradermica), ottenendo un risultato del
tutto soddisfacente che rispetta le proporzioni e l'unità estetica
delle mammelle.
Nessuna interferenza sulla riuscita dell'intervento ha poi avuto la
asportazione dei nevi (le cui cicatrici sono attualmente scomparse),
nè l'intervento di mastoplastica additiva ha cagionato un aumento
della asimmetrìa e divergenza delle mammelle, collegata in realtà
ad una originaria conformazione anatomica del seno della paziente e
non risolvibile con tale tipologìa di intervento, bensì
con tecniche molto invasive e rischiose che non vengono mai praticate.
Viceversa, l'aumento di volume del seno ha certamente contribuito ad
attenuare gli effetti sgradevoli della originaria conformazione asimmetrica
delle mammelle che si presentano attualmente ben proporzionate (come
peraltro si riscontra dalle fotografìe).
Quanto agli esiti cicatriziali, essi costituiscono l'inevitabile conseguenza
di un intervento chirurgico che prevede una incisione cutanea mentre
non sono affatto il prodotto di manovre chirurgiche errate. In altri
termini, all'atto della presentazione della querela, il decorso post-operatorio
non era completato, essendo ancora in atto il processo infiammatorio
(del tutto normale) delle cicatrici la cui scomparsa richiede tempi
estremamente lunghi.
Pertanto, anche sotto tale profilo, non si ravvisano elementi per sostenere
la imperizia del medico il quale praticava l'incisione della cute seguendo
modalità universalmente adottate dalla comunità scientifica
del settore.
Le risultanze processuali hanno poi confermato univocamente che la scelta
adottata dal dottor C. era la più congrua ed adeguata alla conformazione
anatomica della paziente e quella meno invasiva -a parità di
risultati- rispetto alle altre tecniche conosciute dalla migliore esperienza
del settore che prevedono maggiori controindicazioni (esiti cicatriziali
localizzati in punti più evidenti e rischio di infezioni alle
ghiandole mammarie).
Peraltro, l'adozione delle tecniche chirurgiche alternative non avrebbe
comunque comportato un diverso risultato più ottimale con riguardo
alle cicatrici (anzi sarebbero state più evidenti a parità
di risultato con maggiori rischi di infezioni) ed alla divergenza delle
mammelle, trattandosi, come già chiarito, di tecniche finalizzate
esclusivamente all'aumento del volume del seno (peraltro, pur aumentando
ulteriormente il volume, l'effetto asimmetrico non sarebbe scomparso
mentre sarebbe stata evidente una maggiore sproporzione esteticamente
sgradevole).
Anche con riferimento alla tipologìa di protesi utilizzate, la
condotta del medico è stata ineccepibile trattandosi delle migliori
protesi conosciute all'epoca in quanto composte da materiale trasparente
che non rendeva difficoltosi gli esami ecografici o mammografici.
In conclusione, alla luce delle risultanze probatorie acquisite in dibattimento,
deve escludersi qualunque imperizia o negligenza nella condotta professionale
dell'imputato, dovendosi ritenere pienamente rispettate nell'esecuzione
dell'intervento di mastoplastica additiva, le regole medico-scientifiche
universalmente riconosciute dalla miglior esperienza e conoscenza del
settore della chirurgìa estetica e dovendosi escludere eventi
lesivi causalmente cagionati dalla condotta del C.. Al riguardo si osserva
che le censure mosse all'operato del chirurgo confluite nella contestazione
accusatoria (aumento della asimmetrìa delle mammelle, esiti cicatriziali
permanenti dovute alla scelta della tecnica sottomammaria ed alla contestuale
asportazioen dei nei), non sono affatto dimostrate ed anzi sono smentite
dalle univoche risultanze processuali che hanno escluso ogni violazione
delle regole di tecnica chirurgica da parte del C. ed ogni collegamento
causale tra gli esiti cicatriziali non gradevoli dell'intervento (ma
inevitabili e peraltro attualmente di minima entità) e la condotta
imperita o negligente dell'imputato del tutto inesistente e priva di
ogni riscontro. Nè d'altro canto è stata fornita una ricostruzione
alternativa dei fatti non avendo la persona offesa introdotto alcun
professionista del settore quale testimone che abbia confutato le tesi
e le argomentazioni dei medici esaminati in dibattimento altamente qualificati
e del perito nominato dal Giudice.
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può imputarsi al C.,
nella sua qualità di medico chirurgo, alcuna imperizia o negligenza
o violazione delle leges artis del settore (elementi che configurano
la responsabilità colposa) nella esecuzione dell'intervento praticato
sulla paziente T. R. (peraltro informata della metodica chirurgica e
dei rischi dell'intervento), la cui correttezza e riuscita è
incontestabile e non è stata smentita da prove di diverso tenore.
Discende il proscioglimento con la formula di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'art.530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto
perchè il fatto non sussiste.
Nola, 11/04/2005
Il Giudice G.M. Dr.ssa Diana Bottillo