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La fattispecie
Nellambito
di mirati servizi tesi a stroncare il fenomeno dellassentismo
nelle pubbliche amministrazioni, la P.G. procedeva a fermare limputato
accertando che questi risultava quel giorno regolarmente in servizio,
ed avrebbe dovuto svolgere il turno con orario dalle 8,00 alle 14,00.
Si esaminava il cartellino segnatempo di presenza dal quale
risultava che limputato quella mattina era entrato regolarmente
in servizio timbrando il cartellino segnatempo in ingresso alle ore
9,29 e quindi si era poi allontanato dal luogo di lavoro, senza alcun
permesso o autorizzazione e senza timbrare in uscita il cartellino.
Il giudicante nella valutazione delle responsabilità ascritte
allimputato ha preliminarmente dovuto precisare la nozione di
pubblico impiegato tale da comprendere non solo chi fa parte del personale
così detto impiegatizio ma anche chi rientra nella categoria
dei salariati con esclusione solo di coloro che svolgano lavori nettamente
manuali, cioè senza il minimo dispendio di energia intellettuale
(Cass. Sez. V anno 1983 n. 158935), precisando che occorre fare riferimento
alle mansioni esplicate in concreto poiché può aversi
rapporto di impiego anche in mancanza di un formale provvedimento di
immissione definitiva nei ruoli della P.A (Cass. Sez. V anno 1983 n.
158934).
Riconosciuta allimputato, la qualifica di pubblico impiegato incaricato
di pubblico servizio, con mansioni di dattilografo, di archiviazione
e compilative, allimputato era certamente attribuita la redazione
dellatto pubblico costituito dalla attestazione di presenza sul
luogo di lavoro e dellorario della prestazione fornita.
Conseguentemente il Giudice riteneva integrata la fattispecie di reato
di cui agli artt. 476 in relazione allart. 479 c.p.p. poiché
la formazione dellatto attraverso la timbratura, rientrava nella
sfera diretta ed esclusiva del pubblico impiegato.
Riconosceva linterprete anche la sussistenza del delitto di tentata
truffa laddove la condotta posta in essere dallimputato appariva
idonea a trarre in inganno la P.A. laddove lartificio posto in
essere con la condotta surriferita era avvalorata dalla ubicazione degli
uffici, dal numero esiguo dei dipendenti, dalla concreta possibilità
per limputato di giustificare una temporanea assenza con ladempimento
di servizi o incombenze presso altri locali o uffici, e per la scarsità
di controlli connessa alla esplicazione del turno feriale, elementi
questi che rendevano difficile se non impossibile una effettiva verifica
da parte della pubblica amministrazione di quanto attestato dal dipendente.
Massima
FALSITA
IDEOLOGICA.
Condotta materiale: la formazione dellatto attraverso la
timbratura del solo orario in ingresso, non seguita da alcuna timbratura
attestante luscita, perfeziona un atto pubblico idoneo a attestare,
falsamente, la presenza continuativa del dipendente sul luogo di lavoro,
quantomeno fino al momento in cui interviene una verifica o viene apposto
il timbro in uscita.
Elemento soggettivo: Lo scopo di indebita percezione della retribuzione
si rende manifesto ove si consideri che limputato non solo omise
di timbrare il cartellino segnatempo, ma si allontanò clandestinamente
dal luogo di lavoro, senza cioè richiedere o ottenere alcuna
preventiva autorizzazione. Una tale condotta appare assolutamente contraria
ai doveri dufficio e alle modalità organizzative della
amministrazione di appartenenza, né si è trattato di un
allontanamento di breve durata, essendosi questi recato con la propria
vettura in altra zona nellambito del Comune, ove si tratteneva
per almeno un ora.
TRUFFA CONTRATTUALE. Elementi costitutivi: lallontanamento
clandestino accompagnato dalla falsificazione dellatto pubblico
costituito dal cartellino segnatempo operata mediante la timbratura
del solo ingresso in servizio, integra la condotta di artifici
e raggiri, integrando la idoneità dell azione univocamente
finalizzata a trarre in inganno la P.A. di appartenenza circa leffettiva
presenza continuativa del pubblico dipendente, con percezione in favore
dellimputato di un ingiusto profitto costituito da una pretesa
retributiva non corrispondente ad una effettiva prestazione continuativa,
con corrispondente danno economico in capo alla amministrazione erogante.
[Sentenza emessa il 13.07.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.Aldo
Polizzi] ( Avv.
Angelo Pignatelli)
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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(omissis)
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli atti acquisiti, ed in particolare degli atti originali
del fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale nr.
6779-2004 RG della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
a carico dellimputato, nonché dagli atti della udienza
di convalida ove venne sentito lufficiale che aveva proceduto
allarresto in flagranza, M.llo B.G. e svolto linterrogatorio
di garanzia dellimputato è emersa ricostruzione dei fatti
di seguito illustrata.
Il giorno 2 agosto 2004 circa personale appartenente alla Nucleo Radiomobile
della Compagnia dei Carabinieri di Nola, sulla scorta di precedente
attività informativa e di investigazione, relativa a condotte
di assenteismo poste in essere da parte di impiegati del Comune di XXX,
predisponeva un servizio, con auto civetta, di osservazione esterna
dellufficio comunale ospitante il Comando dei Vigili Urbani. Tra
le 8,00 e le 8,30 non si notavano fatti di rilievo (in particolare sul
piazzale non si rinveniva lauto della persona successivamente
tratta in arresto). Il servizio di osservazione veniva ripreso alle
10,00 circa, e si aveva modo di osservare che, nel piazzale antistante
lufficio del Comandi dei Vigili Urbani, vi era in sosta la vettura
Volkswagen Polo di colore rosso di proprietà dellimputato,
dipendente comunale in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani.
Alle ore 10,30 circa si aveva modo di osservare il prevenuto che uscito
dallufficio, e salito a bordo della propria vettura, si dirigeva
verso il centro del paese dove sostava lauto nei pressi della
Via E. De Nicola, ed entrava in una abitazione privata. Da detta abitazione
limputato usciva dopo circa un ora, alle ore 11,30 circa e si
dirigeva nuovamente verso il piazzale ove è ubicato il Comando
dei Vigili Urbani. Giunto in tale piazzale, dopo aver parcheggiato la
vettura, si allontanava in direzione opposta a quella dellufficio
ove avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa (ed
in direzione diversa dalla ubicazione degli altri uffici del Comune
che davano sulla piazza). Si procedeva quindi a fermare limputato,
e si accertava, che questi risultava quel giorno regolarmente in servizio,
ed avrebbe dovuto svolgere il turno con orario dalle 8,00 alle 14,00.
Attraverso il cartellino segnatempo di presenza che
veniva visionato e posto sotto sequestro (cfr. cartellini relativi ai
mesi di luglio e agosto acquisiti in atti)- si poteva verificare che
limputato quella mattina era entrato regolarmente in servizio
timbrando il cartellino segnatempo in ingresso alle ore 9,29 e quindi
si era poi allontanato dal luogo di lavoro, senza alcun permesso o autorizzazione
e senza timbrare in uscita il cartellino. Si procedeva quindi allarresto
dellimputato in flagranza dei reati oggi in contestazione e per
cui si procede (cfr verbale di arresto in flagranza e verbale di sequestro
del cartellino segnatempo).
Nel corso dellesame dellimputato svolto nella udienza di
convalida, questi ha ammesso i fatti, confermando la propria qualità
di pubblico dipendente con qualifica di dattilografo presso il Comune
di XXX, e che in atto era in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani
con turno di servizio, la mattina dei fatti, dalle ore 8,00 alle 14,00.
Il G. ha riferito che svolgeva mansioni interne allufficio, soprattutto
con riferimento ai verbali di contravvenzioni, e ad altri documenti
amministrativi, con competenze di archiviazione e di compilazione, e
su specifica domanda ha confermato che per lo svolgimento di tali attività
era tenuto a presenziare preso i locali del Comando, era cioè
tenuto a stare in ufficio (cfr. verbale stenotipico pag.
23) trovandosi per altro la sua postazione di lavoro nella stanza del
Comandante. Limputato ha confermato che, quando venne fermato
dai Carabinieri, pur trovandosi formalmente in servizio si era allontanato
dal luogo di lavoro, senza specifica autorizzazione e senza timbrare
il cartellino di presenza segnatempo in uscita. In particolare
limputato ha affermato, genericamente e sena fornire alcuna prova,
che avrebbe chiesto tale permesso, ma senza indicare a chi, anzi precisando
di non aver rappresentato tale esigenza né al Comandante, che
era suo diretto superiore, né al ragioniere, o ad altri dirigenti,
pur presente nella vicina sede del Comune, né attraverso una
telefonata ai superiori competenti (cfr. verbale stenotipico pag. 26).
Limputato ha inoltre tentato di giustificato il proprio allontanamento
adducendo circostanze del tutto inverosimili e contraddittorie. In un
primo momento ha infatti rappresentato che si sarebbe recato al domicilio
di alcuni utenti per aiutarli nella compilazione di alcuni moduli amministrativi
( il che sarebbe avvenuto su loro specifica richiesta e senza alcuna
direttiva da parte del capo dellufficio), ed in un secondo momento
ha riferito che aveva avuto necessità di uscire perché
colto da un malore.
Alla stregua di quanto emerso dalla istruttoria e dagli atti delle indagini
preliminari e della udienza di convalida, va affermata la penale responsabilità
dellimputato per i reati ascritti in rubrica.
Si osserva con riferimento alla fattispecie di cui al capo B) della
imputazione, che prevede la contestazione alternativa per i delitti
di cui agli artt. 476-479 c.p. che nei fatti accertati deve ritenersi
intergrato il delitto di falsità ideologica in atto pubblico
di cui allart. 476 c.p.. E opportuno rammentare che per
costante orientamento della Suprema Corte: Ai fini dei reati di
falsita' documentale, costituisce atto pubblico ogni documento contenente
attestazioni di verita' suscettibili di produrre effetti giuridici,
anche se non sottoscritto purche' sia agevolmente identificabile l'autore
e cioe' l'organo della pubblica amministrazione che lo ha formato. Costituisce
pertanto atto pubblico originale e non certificato amministrativo il
cartellino orario predisposto dagli enti pubblici per la rilevazione
meccanica delle ore di lavoro prestate dai dipendenti, in quanto, attraverso
la marcatura delle ore, riproduce non gia' fatti altrimenti accertati
ma un fatto sostanzialmente nuovo (ex pluribus Cass. Sez. V Anno
1982 Numero 9498). La prospettiva indicata è stata ribadita,
con una serie di pronunce - riferite specificamente al personale Ospedaliero-,
che si inseriscono nel solco della sentenza sopra illustrata quanto
alla natura del cartellino orario. Da ultimo si annovera il deliberato
della Cass. Sez. V anno 1990 numero 2898 in cui si riafferma come ..in
tema di reati contro la fede pubblica, il cartellino orario e la scheda
magnetica costituiscono, a tutti gli effetti, atto pubblico, contenendo
l'attestazione della attivita' prestata.., e vanno equiparati al foglio
di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente. I suddetti documenti,
di conseguenza, sono suscettibili di produrre effetti giuridici per
la pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la prova della
presenza sul posto di lavoro
, sia per consentire il controllo
della attivita'
, anche allo scopo di evitare disservizi nell'ambito
di una funzione essenziale
(Conforme Sez V n. 09075 anno
1989; Conf. n. 8423 anno 1992; Conf. n. 9192 anno 1996 edite).
Attraverso la previsione dellart. 493 c.p. a mente del quale
Le disposizioni degli precedenti sulle falsità commesse dai pubblici
ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o
di un altro Ente Pubblico, incaricato di un pubblico servizio, relativamente
agli atti che essi redigono nellesercizio delle loro attribuzioni
la responsabilità per il falsi di cui al disposto degli artt.
476 c.p. e seguenti deve ritenersi estesa ai pubblici impiegati -dello
stato o di altro ente pubblico concretamente incaricati di un
pubblico servizio. La Suprema Corte ha chiarito che la portata estensiva
della disposizione con il riferimento alla nozione di pubblico impiegato
è tale da comprendere non solo chi fa parte del personale così
detto impiegatizio ma anche chi rientra nella categoria dei salariati
con esclusione solo di coloro che svolgano lavori nettamente manuali,
cioè senza il minimo dispendio di energia intellettuale (Cass.
Sez. V anno 1983 n. 158935), precisando che occorre fare riferimento
alle mansioni esplicate in concreto poiché può aversi
rapporto di impiego anche in mancanza di un formale provvedimento di
immissione definitiva nei ruoli della P.A (Cass. Sez. V anno 1983 n.
158934). In concreto ed a scopo esemplificativo- si è riconosciuta
la qualifica ai fini dellapplicazione dellart. 493 c.p.
ai dipendenti Comunali addetti alla nettezza urbana (Cass. Sez. V Anno
1983 n. 158937) ai portalettere (Cass. Sez. V anno 1982 n. 155361) ai
dattilografi dipendenti di un Ospedale Civico (Cass. Sez. II anno 1979
n. 144022). Alla luce della illustrata giurisprudenza di legittimità,
va pertanto senzaltro riconosciuta allimputato, la qualifica
di pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio, tale dovendosi
reputare trattandosi di un dipendente del Comune di T. (ente pubblico
territoriale) con mansioni di dattilografo, di archiviazione e compilative,
e pertanto incaricato del pubblico servizio prestato dalla amministrazione
dappartenenza. Nellambito del pubblico servizio, e delle
sue proprie attribuzioni, quale pubblico impiegato, allimputato
era certamente attribuita la redazione dellatto pubblico costituito
dalla attestazione di presenza sul luogo di lavoro e dellorario
della prestazione fornita. Nel caso di specie tale atto si formava attraverso
la timbratura del cartellino personale c.d. segnatempo predisposto
per la rilevazione meccanica dellorario di lavoro prestato. La
fattispecie di reato deve considerarsi consumata, poiché la formazione
dellatto attraverso la timbratura, rientrava nella sfera diretta
ed esclusiva del pubblico impiegato. Come chiarito dalla Suprema Corte
(con riferimento a fattispecie analoga relativa alla rilevazione attraverso
la firma del foglio di presenza) nel rapporto di pubblico impiego,
la prova della esecuzione della prestazione lavorativa può consistere
in un atto pubblico formato dallo stesso dipendente pubblico mediante
sottoscrizione dei fogli di presenza : con la firma il dipendente autocertifica
un fatto produttivo di rilevanti effetti giuridici ai fini della retribuzione
e di altri diritti e leventuale firma in calce al foglio di presenza
anche del capo ufficio o di un preposto alla vigilanza, non può
avere alcun effetto sul documento che deve ritenersi già formato
con la sola sottoscrizione del dipendente (Cass. Sez. V n. 193483 anno
1992). Dunque deve ritenersi, in senso analogo, che anche nel caso in
cui la attestazione della presenza avvenga mediante la timbratura del
cartellino segnatempo, la redazione dellatto rientri nelle attribuzioni
esclusive del pubblico impiegato. Per la peculiarità del sistema
adottato, la formazione dellatto attraverso la timbratura del
solo orario in ingresso, non seguita da alcuna timbratura attestante
luscita, perfeziona un atto pubblico idoneo a attestare, falsamente,
la presenza continuativa del dipendente sul luogo di lavoro, quantomeno
fino al momento in cui interviene una verifica o viene apposto il timbro
in uscita.
Con riguardo allelemento soggettivo deve ritenersi provata la
imputabilità a titolo doloso dei fatti, dovendosi ascrivere la
condotta, come concretamente attuata, ad una scelta consapevole e volontaria
dellimputato. Ed in vero il delitto di cui allart. 476 c.p.
è costruito dal legislatore come fattispecie a dolo generico,
che richiede solo la coscienza e volontà di immutare il vero,
indipendentemente da qualsiasi fine specifico di profitto o di danno,
irrilevante sotto il profilo costitutivo del reato (tra le altre Cass.
Sez. V n. 175320 anno 1986). Si è quindi affermato il principio
- in vero assai rigoroso- che il dolo generico presupposto dalla norma
non sia incompatibile, ed anzi debba ritenersi sussistente, anche quando
il falso derivi semplicemente da un atteggiamento di mera leggerezza
dellautore del reato (Cass. Sez. V n. 148651 anno 1981 e n. 161498
anno 1983). Nel caso di specie, si ritiene in ogni caso che la condotta
accertata non sia ascrivibile ad un mero atteggiamento di leggerezza
o negligenza astrattamente ipotizzabile- ma sia frutto di una
determinazione consapevole da parte dellimputato. Infatti, pur
ponendosi sul piano della analisi delle motivazioni che spinsero limputato
ad agire (motivazioni non essenziali per integrare la fattispecie a
dolo generico per cui si procede), la palese sussistenza di una finalità
di profitto permette di ricondurre la condotta nellalveo della
piena intenzionalità. Lo scopo di indebita percezione della retribuzione
si rende infatti manifesto ove si consideri che non solo limputato
omise di timbrare il cartellino segnatempo, ma si allontanò clandestinamente
dal luogo di lavoro, senza cioè richiedere o ottenere alcuna
preventiva autorizzazione. Una tale condotta appare assolutamente contraria
ai doveri dufficio e alle modalità organizzative della
amministrazione di appartenenza in cui prestava servizio limputato.
Si noti inoltre come lallontanamento non fù di breve durata,
essendosi questi recato con la propria vettura in altra zona del Comune,
ove si tratteneva per almeno un ora. Inoltre limputato venne tratto
in arresto mentre, dopo aver parcheggiato nuovamente lauto nel
piazzale antistante lufficio, se ne allontanava nuovamente, senza
avervi fatto rientro e senza premurarsi, almeno in tale occasione, di
timbrare lavvenuta uscita sul proprio cartellino. Per tali motivi
la omessa timbratura del cartellino in uscita non costituì, evidentemente,
una mera dimenticanza o negligenza ma un atto volontario dellimputato
a cui carico risultano per altro due precedenti condanne per
reati analoghi- attuato con modalità che evidenziano una notevole
attitudine e abitualità nella commissione dellillecito.
Sussistono quindi gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta
di reato ascritto.
Quanto alla fattispecie di cui al capo A) della rubrica
relativamente al delitto di cui allart. 56, 640 comma II nr. 1
e 61 n. 9 c.p. si osserva, preliminarmente, che il reato di truffa contrattuale
è senzaltro configurabile non soltanto nella fase di conclusione
del contratto ma anche in quella della esecuzione allorché una
delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore laltra
parte con artifici e raggiri conseguendo un ingiusto profitto con altrui
danno (Cass. Sez. II anno 1988 n. 179203). Nellambito del rapporto
di pubblico impiego, si configura pertanto, ed in via esemplificativa,
il delitto di truffa aggravata nel fatto del pubblico funzionario che
abbandoni il posto clandestinamente, celandolo a chi avrebbe dovuto
esserne al corrente per compiere un attività incompatibile nellorario
impegnato, con le incombenze proprie, così inducendo la pubblica
amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni del suo dipendente
siano state espletate e che quindi questi abbia titolo alla retribuzione
(Cass. Sez. II anno 1990 n.1831150). Dal prospettato orientamento giurisprudenziale
deriva che nella ipotesi oggetto di valutazione, lallontanamento
clandestino accompagnato dalla falsificazione dellatto pubblico
costituito dal cartellino segnatempo operata mediante la timbratura
del solo ingresso in servizio, integra la condotta di artifici
e raggiri richiesta dalla previsione normativa. Tale comportamento
costituisce infatti una azione idonea ed univocamente finalizzata a
trarre in inganno la P.A. di appartenenza circa leffettiva presenza
continuativa del pubblico dipendente, ed è quindi idonea far
conseguire allimputato lingiusto profitto costituito da
una pretesa retributiva non corrispondente ad una effettiva prestazione
continuativa, con corrispondente danno economico in capo alla amministrazione
erogante. Con riferimento alla idoneità della condotta a trarre
in errore la pubblica amministrazione appare opportuno ricordare che
non è sufficiente ad escludere tale carattere la inefficienza
della amministrazione, che si traduca in disguidi, ritardi e scarsa
efficienza del personale preposto, ed in definitiva nella carenza della
normale attenzione e di quei tempestivi controlli che avrebbero immediatamente
scoperto lartificio ed evitato lerrore. Infatti solo nellipotesi
in cui lartificio sia di una grossolanità ed abnormità
tali da essere immediatamente constatato e constatabile, è dato
rilevarne la inidoneità alla produzione dellerrore (Cass.
Sez. II anno 1987 n. 177505). Di guisa che lartificio adottato
deve ritenersi in concreto idoneo quando, come nel caso di specie, per
la ubicazione degli uffici, ed il numero dei dipendenti, per la possibilità
dellimputato di giustificare una temporanea assenza con ladempimento
di servizi o incombenze presso altri locali o uffici, e per la scarsità
di controlli connessa alla esplicazione del turno feriale, si rende
difficile se non impossibile una effettiva verifica da parte della pubblica
amministrazione di quanto attestato dal dipendente.
Il delitto, deve ritenersi realizzato nella forma tentata non essendosi
conseguito, a causa dellaccertamento tempestivamente operato dalle
forze dellordine, il vantaggio dellingiusto profitto.
Sussiste laggravante di cui al numero uno del comma secondo dellart.
640 c.p. essendo persona offesa del delitto la Regione Campania, Ente
Pubblico territoriale di riferimento dellOspedale Civico ove limputato
prestava servizio.
Sussiste altresì la contestata aggravante di cui allart.
61 n. 9 c.p., avendo limputato, pubblico impiegato, commesso il
fatto con violazione dei poteri (redazione di atto pubblico falso) inerenti
un pubblico servizio
Allimputato non possono essere concesse le circostanze attenuanti
generiche, tenuto conto dei precedenti anche specifici.
Può ritenersi sussistente la invocata attenuante di cui allart.
62 n. 4 in riferimento alla ridotta entità del danno arrecato
alla amministrazione di appartenenza, da ritenersi equivalente alla
contestata recidiva.
I reati devono essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione
e più grave quello sub capo B) della rubrica, tenuto conto dei
limiti edittali.
Pena equa, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., è
quella di anni uno di reclusione, determinata secondo il seguente calcolo.
La pena base, secondo i criteri ex art. 133 c.p., è quella di
anni uno e mesi tre di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni
uno e mesi sei di reclusione. Deve poi applicarsi la riduzione per il
rito prescelto, sicché si giunge alla pena finale indicata in
anni uno di reclusione.
Alla pronuncia di responsabilità consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali.
Letti gli art. 29 e 31 c.p. rilevato che i reati furono commessi con
abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio,
e specificamente attraverso la redazione di una atto pubblico rientrante
nelle proprie attribuzioni, ideologicamente falso, si dichiara limputato
interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni due.
Ai sensi dellart. 544 c.p.p si fissa in gg. 70 il termine per
il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. dichiara limputato responsabile
dei reati ascritti e, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione
e più grave quello sub capo B) della rubrica, concessa la circostanze
attenuante di cui allart. 62 n. 4 da ritenersi equivalente alla
contestata recidiva, tenuto conto dellaumento ex art. 81 c.p.
e della riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno di
reclusione ed al pagamento delle spese processuali.
Letti gli art. 29 e 31 c.p. dichiara limputato interdetto dai
pubblici uffici per la durata di anni due.
Letto lart. 544 c.p.p. fissa in gg. 70 il termine per il deposito
della motivazione.
Nola, 13.07.2005.
Il Giudice Monocratico
Dott. Aldo Polizzi
--------------------------lancio
17.11.2005--------------------------
Avvertenze
legali
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