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Giurisprudenza Penale

ASSENTEISMO DEL PUBBLICO DIPENDENTE
FALSITA’ IDEOLOGICA E TRUFFA CONTRATTUALE

- Sentenza emessa il 13.07.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.Aldo Polizzi -
( Nota a cura dell'  Avv. Angelo Pignatelli)

 

La fattispecie

Nell’ambito di mirati servizi tesi a stroncare il fenomeno dell’assentismo nelle pubbliche amministrazioni, la P.G. procedeva a fermare l’imputato accertando che questi risultava quel giorno regolarmente in servizio, ed avrebbe dovuto svolgere il turno con orario dalle 8,00 alle 14,00.
Si esaminava il cartellino “segnatempo” di presenza dal quale risultava che l’imputato quella mattina era entrato regolarmente in servizio timbrando il cartellino segnatempo in ingresso alle ore 9,29 e quindi si era poi allontanato dal luogo di lavoro, senza alcun permesso o autorizzazione e senza timbrare in uscita il cartellino.
Il giudicante nella valutazione delle responsabilità ascritte all’imputato ha preliminarmente dovuto precisare la nozione di pubblico impiegato tale da comprendere non solo chi fa parte del personale così detto impiegatizio ma anche chi rientra nella categoria dei salariati con esclusione solo di coloro che svolgano lavori nettamente manuali, cioè senza il minimo dispendio di energia intellettuale (Cass. Sez. V anno 1983 n. 158935), precisando che occorre fare riferimento alle mansioni esplicate in concreto poiché può aversi rapporto di impiego anche in mancanza di un formale provvedimento di immissione definitiva nei ruoli della P.A (Cass. Sez. V anno 1983 n. 158934).
Riconosciuta all’imputato, la qualifica di pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio, con mansioni di dattilografo, di archiviazione e compilative, all’imputato era certamente attribuita la redazione dell’atto pubblico costituito dalla attestazione di presenza sul luogo di lavoro e dell’orario della prestazione fornita.
Conseguentemente il Giudice riteneva integrata la fattispecie di reato di cui agli artt. 476 in relazione all’art. 479 c.p.p. poiché la formazione dell’atto attraverso la timbratura, rientrava nella sfera diretta ed esclusiva del pubblico impiegato.
Riconosceva l’interprete anche la sussistenza del delitto di tentata truffa laddove la condotta posta in essere dall’imputato appariva idonea a trarre in inganno la P.A. laddove l’artificio posto in essere con la condotta surriferita era avvalorata dalla ubicazione degli uffici, dal numero esiguo dei dipendenti, dalla concreta possibilità per l’imputato di giustificare una temporanea assenza con l’adempimento di servizi o incombenze presso altri locali o uffici, e per la scarsità di controlli connessa alla esplicazione del turno feriale, elementi questi che rendevano difficile se non impossibile una effettiva verifica da parte della pubblica amministrazione di quanto attestato dal dipendente.

Massima

FALSITA’ IDEOLOGICA. Condotta materiale: la formazione dell’atto attraverso la timbratura del solo orario in ingresso, non seguita da alcuna timbratura attestante l’uscita, perfeziona un atto pubblico idoneo a attestare, falsamente, la presenza continuativa del dipendente sul luogo di lavoro, quantomeno fino al momento in cui interviene una verifica o viene apposto il timbro in uscita.
Elemento soggettivo: Lo scopo di indebita percezione della retribuzione si rende manifesto ove si consideri che l’imputato non solo omise di timbrare il cartellino segnatempo, ma si allontanò clandestinamente dal luogo di lavoro, senza cioè richiedere o ottenere alcuna preventiva autorizzazione. Una tale condotta appare assolutamente contraria ai doveri d’ufficio e alle modalità organizzative della amministrazione di appartenenza, né si è trattato di un allontanamento di breve durata, essendosi questi recato con la propria vettura in altra zona nell’ambito del Comune, ove si tratteneva per almeno un ora.
TRUFFA CONTRATTUALE. Elementi costitutivi: l’allontanamento clandestino accompagnato dalla falsificazione dell’atto pubblico costituito dal cartellino segnatempo operata mediante la timbratura del solo ingresso in servizio, integra la condotta di “artifici e raggiri, integrando la idoneità dell’ azione univocamente finalizzata a trarre in inganno la P.A. di appartenenza circa l’effettiva presenza continuativa del pubblico dipendente, con percezione in favore dell’imputato di un ingiusto profitto costituito da una pretesa retributiva non corrispondente ad una effettiva prestazione continuativa, con corrispondente danno economico in capo alla amministrazione erogante. [Sentenza emessa il 13.07.2005 dal GM. del Tribunale di Nola Dr.Aldo Polizzi]
Avv. Angelo Pignatelli)

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(omissis)

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli atti acquisiti, ed in particolare degli atti originali del fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale nr. 6779-2004 RG della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola a carico dell’imputato, nonché dagli atti della udienza di convalida ove venne sentito l’ufficiale che aveva proceduto all’arresto in flagranza, M.llo B.G. e svolto l’interrogatorio di garanzia dell’imputato è emersa ricostruzione dei fatti di seguito illustrata.
Il giorno 2 agosto 2004 circa personale appartenente alla Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Nola, sulla scorta di precedente attività informativa e di investigazione, relativa a condotte di assenteismo poste in essere da parte di impiegati del Comune di XXX, predisponeva un servizio, con auto civetta, di osservazione esterna dell’ufficio comunale ospitante il Comando dei Vigili Urbani. Tra le 8,00 e le 8,30 non si notavano fatti di rilievo (in particolare sul piazzale non si rinveniva l’auto della persona successivamente tratta in arresto). Il servizio di osservazione veniva ripreso alle 10,00 circa, e si aveva modo di osservare che, nel piazzale antistante l’ufficio del Comandi dei Vigili Urbani, vi era in sosta la vettura Volkswagen Polo di colore rosso di proprietà dell’imputato, dipendente comunale in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani. Alle ore 10,30 circa si aveva modo di osservare il prevenuto che uscito dall’ufficio, e salito a bordo della propria vettura, si dirigeva verso il centro del paese dove sostava l’auto nei pressi della Via E. De Nicola, ed entrava in una abitazione privata. Da detta abitazione l’imputato usciva dopo circa un ora, alle ore 11,30 circa e si dirigeva nuovamente verso il piazzale ove è ubicato il Comando dei Vigili Urbani. Giunto in tale piazzale, dopo aver parcheggiato la vettura, si allontanava in direzione opposta a quella dell’ufficio ove avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa (ed in direzione diversa dalla ubicazione degli altri uffici del Comune che davano sulla piazza). Si procedeva quindi a fermare l’imputato, e si accertava, che questi risultava quel giorno regolarmente in servizio, ed avrebbe dovuto svolgere il turno con orario dalle 8,00 alle 14,00. Attraverso il cartellino “segnatempo” di presenza – che veniva visionato e posto sotto sequestro (cfr. cartellini relativi ai mesi di luglio e agosto acquisiti in atti)- si poteva verificare che l’imputato quella mattina era entrato regolarmente in servizio timbrando il cartellino segnatempo in ingresso alle ore 9,29 e quindi si era poi allontanato dal luogo di lavoro, senza alcun permesso o autorizzazione e senza timbrare in uscita il cartellino. Si procedeva quindi all’arresto dell’imputato in flagranza dei reati oggi in contestazione e per cui si procede (cfr verbale di arresto in flagranza e verbale di sequestro del cartellino segnatempo).
Nel corso dell’esame dell’imputato svolto nella udienza di convalida, questi ha ammesso i fatti, confermando la propria qualità di pubblico dipendente con qualifica di dattilografo presso il Comune di XXX, e che in atto era in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani con turno di servizio, la mattina dei fatti, dalle ore 8,00 alle 14,00. Il G. ha riferito che svolgeva mansioni interne all’ufficio, soprattutto con riferimento ai verbali di contravvenzioni, e ad altri documenti amministrativi, con competenze di archiviazione e di compilazione, e su specifica domanda ha confermato che per lo svolgimento di tali attività era tenuto a presenziare preso i locali del Comando, era cioè tenuto a “stare in ufficio” (cfr. verbale stenotipico pag. 23) trovandosi per altro la sua postazione di lavoro nella stanza del Comandante. L’imputato ha confermato che, quando venne fermato dai Carabinieri, pur trovandosi formalmente in servizio si era allontanato dal luogo di lavoro, senza specifica autorizzazione e senza timbrare il cartellino di presenza “segnatempo” in uscita. In particolare l’imputato ha affermato, genericamente e sena fornire alcuna prova, che avrebbe chiesto tale permesso, ma senza indicare a chi, anzi precisando di non aver rappresentato tale esigenza né al Comandante, che era suo diretto superiore, né al ragioniere, o ad altri dirigenti, pur presente nella vicina sede del Comune, né attraverso una telefonata ai superiori competenti (cfr. verbale stenotipico pag. 26). L’imputato ha inoltre tentato di giustificato il proprio allontanamento adducendo circostanze del tutto inverosimili e contraddittorie. In un primo momento ha infatti rappresentato che si sarebbe recato al domicilio di alcuni utenti per aiutarli nella compilazione di alcuni moduli amministrativi ( il che sarebbe avvenuto su loro specifica richiesta e senza alcuna direttiva da parte del capo dell’ufficio), ed in un secondo momento ha riferito che aveva avuto necessità di uscire perché colto da un malore.

Alla stregua di quanto emerso dalla istruttoria e dagli atti delle indagini preliminari e della udienza di convalida, va affermata la penale responsabilità dell’imputato per i reati ascritti in rubrica.
Si osserva con riferimento alla fattispecie di cui al capo B) della imputazione, che prevede la contestazione alternativa per i delitti di cui agli artt. 476-479 c.p. che nei fatti accertati deve ritenersi intergrato il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p.. E’ opportuno rammentare che per costante orientamento della Suprema Corte: “Ai fini dei reati di falsita' documentale, costituisce atto pubblico ogni documento contenente attestazioni di verita' suscettibili di produrre effetti giuridici, anche se non sottoscritto purche' sia agevolmente identificabile l'autore e cioe' l'organo della pubblica amministrazione che lo ha formato. Costituisce pertanto atto pubblico originale e non certificato amministrativo il cartellino orario predisposto dagli enti pubblici per la rilevazione meccanica delle ore di lavoro prestate dai dipendenti, in quanto, attraverso la marcatura delle ore, riproduce non gia' fatti altrimenti accertati ma un fatto sostanzialmente nuovo” (ex pluribus Cass. Sez. V Anno 1982 Numero 9498). La prospettiva indicata è stata ribadita, con una serie di pronunce - riferite specificamente al personale Ospedaliero-, che si inseriscono nel solco della sentenza sopra illustrata quanto alla natura del cartellino orario. Da ultimo si annovera il deliberato della Cass. Sez. V anno 1990 numero 2898 in cui si riafferma come “..in tema di reati contro la fede pubblica, il cartellino orario e la scheda magnetica costituiscono, a tutti gli effetti, atto pubblico, contenendo l'attestazione della attivita' prestata.., e vanno equiparati al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente. I suddetti documenti, di conseguenza, sono suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la prova della presenza sul posto di lavoro …, sia per consentire il controllo della attivita' …, anche allo scopo di evitare disservizi nell'ambito di una funzione essenziale …” (Conforme Sez V n. 09075 anno 1989; Conf. n. 8423 anno 1992; Conf. n. 9192 anno 1996 edite).
Attraverso la previsione dell’art. 493 c.p. a mente del quale “ Le disposizioni degli precedenti sulle falsità commesse dai pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro Ente Pubblico, incaricato di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni” la responsabilità per il falsi di cui al disposto degli artt. 476 c.p. e seguenti deve ritenersi estesa ai pubblici impiegati -dello stato o di altro ente pubblico – concretamente incaricati di un pubblico servizio. La Suprema Corte ha chiarito che la portata estensiva della disposizione con il riferimento alla nozione di pubblico impiegato è tale da comprendere non solo chi fa parte del personale così detto impiegatizio ma anche chi rientra nella categoria dei salariati con esclusione solo di coloro che svolgano lavori nettamente manuali, cioè senza il minimo dispendio di energia intellettuale (Cass. Sez. V anno 1983 n. 158935), precisando che occorre fare riferimento alle mansioni esplicate in concreto poiché può aversi rapporto di impiego anche in mancanza di un formale provvedimento di immissione definitiva nei ruoli della P.A (Cass. Sez. V anno 1983 n. 158934). In concreto –ed a scopo esemplificativo- si è riconosciuta la qualifica ai fini dell’applicazione dell’art. 493 c.p. ai dipendenti Comunali addetti alla nettezza urbana (Cass. Sez. V Anno 1983 n. 158937) ai portalettere (Cass. Sez. V anno 1982 n. 155361) ai dattilografi dipendenti di un Ospedale Civico (Cass. Sez. II anno 1979 n. 144022). Alla luce della illustrata giurisprudenza di legittimità, va pertanto senz’altro riconosciuta all’imputato, la qualifica di pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio, tale dovendosi reputare trattandosi di un dipendente del Comune di T. (ente pubblico territoriale) con mansioni di dattilografo, di archiviazione e compilative, e pertanto incaricato del pubblico servizio prestato dalla amministrazione d’appartenenza. Nell’ambito del pubblico servizio, e delle sue proprie attribuzioni, quale pubblico impiegato, all’imputato era certamente attribuita la redazione dell’atto pubblico costituito dalla attestazione di presenza sul luogo di lavoro e dell’orario della prestazione fornita. Nel caso di specie tale atto si formava attraverso la timbratura del cartellino personale c.d. “segnatempo” predisposto per la rilevazione meccanica dell’orario di lavoro prestato. La fattispecie di reato deve considerarsi consumata, poiché la formazione dell’atto attraverso la timbratura, rientrava nella sfera diretta ed esclusiva del pubblico impiegato. Come chiarito dalla Suprema Corte (con riferimento a fattispecie analoga relativa alla rilevazione attraverso la firma del foglio di presenza) “nel rapporto di pubblico impiego, la prova della esecuzione della prestazione lavorativa può consistere in un atto pubblico formato dallo stesso dipendente pubblico mediante sottoscrizione dei fogli di presenza : con la firma il dipendente autocertifica un fatto produttivo di rilevanti effetti giuridici ai fini della retribuzione e di altri diritti e l’eventuale firma in calce al foglio di presenza anche del capo ufficio o di un preposto alla vigilanza, non può avere alcun effetto sul documento che deve ritenersi già formato con la sola sottoscrizione del dipendente (Cass. Sez. V n. 193483 anno 1992). Dunque deve ritenersi, in senso analogo, che anche nel caso in cui la attestazione della presenza avvenga mediante la timbratura del cartellino segnatempo, la redazione dell’atto rientri nelle attribuzioni esclusive del pubblico impiegato. Per la peculiarità del sistema adottato, la formazione dell’atto attraverso la timbratura del solo orario in ingresso, non seguita da alcuna timbratura attestante l’uscita, perfeziona un atto pubblico idoneo a attestare, falsamente, la presenza continuativa del dipendente sul luogo di lavoro, quantomeno fino al momento in cui interviene una verifica o viene apposto il timbro in uscita.
Con riguardo all’elemento soggettivo deve ritenersi provata la imputabilità a titolo doloso dei fatti, dovendosi ascrivere la condotta, come concretamente attuata, ad una scelta consapevole e volontaria dell’imputato. Ed in vero il delitto di cui all’art. 476 c.p. è costruito dal legislatore come fattispecie a dolo generico, che richiede solo la coscienza e volontà di immutare il vero, indipendentemente da qualsiasi fine specifico di profitto o di danno, irrilevante sotto il profilo costitutivo del reato (tra le altre Cass. Sez. V n. 175320 anno 1986). Si è quindi affermato il principio - in vero assai rigoroso- che il dolo generico presupposto dalla norma non sia incompatibile, ed anzi debba ritenersi sussistente, anche quando il falso derivi semplicemente da un atteggiamento di mera leggerezza dell’autore del reato (Cass. Sez. V n. 148651 anno 1981 e n. 161498 anno 1983). Nel caso di specie, si ritiene in ogni caso che la condotta accertata non sia ascrivibile ad un mero atteggiamento di leggerezza o negligenza –astrattamente ipotizzabile- ma sia frutto di una determinazione consapevole da parte dell’imputato. Infatti, pur ponendosi sul piano della analisi delle motivazioni che spinsero l’imputato ad agire (motivazioni non essenziali per integrare la fattispecie a dolo generico per cui si procede), la palese sussistenza di una finalità di profitto permette di ricondurre la condotta nell’alveo della piena intenzionalità. Lo scopo di indebita percezione della retribuzione si rende infatti manifesto ove si consideri che non solo l’imputato omise di timbrare il cartellino segnatempo, ma si allontanò clandestinamente dal luogo di lavoro, senza cioè richiedere o ottenere alcuna preventiva autorizzazione. Una tale condotta appare assolutamente contraria ai doveri d’ufficio e alle modalità organizzative della amministrazione di appartenenza in cui prestava servizio l’imputato. Si noti inoltre come l’allontanamento non fù di breve durata, essendosi questi recato con la propria vettura in altra zona del Comune, ove si tratteneva per almeno un ora. Inoltre l’imputato venne tratto in arresto mentre, dopo aver parcheggiato nuovamente l’auto nel piazzale antistante l’ufficio, se ne allontanava nuovamente, senza avervi fatto rientro e senza premurarsi, almeno in tale occasione, di timbrare l’avvenuta uscita sul proprio cartellino. Per tali motivi la omessa timbratura del cartellino in uscita non costituì, evidentemente, una mera dimenticanza o negligenza ma un atto volontario dell’imputato – a cui carico risultano per altro due precedenti condanne per reati analoghi- attuato con modalità che evidenziano una notevole attitudine e abitualità nella commissione dell’illecito. Sussistono quindi gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta di reato ascritto.

Quanto alla fattispecie di cui al capo A) della rubrica relativamente al delitto di cui all’art. 56, 640 comma II nr. 1 e 61 n. 9 c.p. si osserva, preliminarmente, che il reato di truffa contrattuale è senz’altro configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifici e raggiri conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (Cass. Sez. II anno 1988 n. 179203). Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, si configura pertanto, ed in via esemplificativa, il delitto di truffa aggravata nel fatto del pubblico funzionario che abbandoni il posto clandestinamente, celandolo a chi avrebbe dovuto esserne al corrente per compiere un attività incompatibile nell’orario impegnato, con le incombenze proprie, così inducendo la pubblica amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni del suo dipendente siano state espletate e che quindi questi abbia titolo alla retribuzione (Cass. Sez. II anno 1990 n.1831150). Dal prospettato orientamento giurisprudenziale deriva che nella ipotesi oggetto di valutazione, l’allontanamento clandestino accompagnato dalla falsificazione dell’atto pubblico costituito dal cartellino segnatempo operata mediante la timbratura del solo ingresso in servizio, integra la condotta di “artifici e raggiri” richiesta dalla previsione normativa. Tale comportamento costituisce infatti una azione idonea ed univocamente finalizzata a trarre in inganno la P.A. di appartenenza circa l’effettiva presenza continuativa del pubblico dipendente, ed è quindi idonea far conseguire all’imputato l’ingiusto profitto costituito da una pretesa retributiva non corrispondente ad una effettiva prestazione continuativa, con corrispondente danno economico in capo alla amministrazione erogante. Con riferimento alla idoneità della condotta a trarre in errore la pubblica amministrazione appare opportuno ricordare che non è sufficiente ad escludere tale carattere la inefficienza della amministrazione, che si traduca in disguidi, ritardi e scarsa efficienza del personale preposto, ed in definitiva nella carenza della normale attenzione e di quei tempestivi controlli che avrebbero immediatamente scoperto l’artificio ed evitato l’errore. Infatti solo nell’ipotesi in cui l’artificio sia di una grossolanità ed abnormità tali da essere immediatamente constatato e constatabile, è dato rilevarne la inidoneità alla produzione dell’errore (Cass. Sez. II anno 1987 n. 177505). Di guisa che l’artificio adottato deve ritenersi in concreto idoneo quando, come nel caso di specie, per la ubicazione degli uffici, ed il numero dei dipendenti, per la possibilità dell’imputato di giustificare una temporanea assenza con l’adempimento di servizi o incombenze presso altri locali o uffici, e per la scarsità di controlli connessa alla esplicazione del turno feriale, si rende difficile se non impossibile una effettiva verifica da parte della pubblica amministrazione di quanto attestato dal dipendente.
Il delitto, deve ritenersi realizzato nella forma tentata non essendosi conseguito, a causa dell’accertamento tempestivamente operato dalle forze dell’ordine, il vantaggio dell’ingiusto profitto.
Sussiste l’aggravante di cui al numero uno del comma secondo dell’art. 640 c.p. essendo persona offesa del delitto la Regione Campania, Ente Pubblico territoriale di riferimento dell’Ospedale Civico ove l’imputato prestava servizio.
Sussiste altresì la contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p., avendo l’imputato, pubblico impiegato, commesso il fatto con violazione dei poteri (redazione di atto pubblico falso) inerenti un pubblico servizio
All’imputato non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti anche specifici.
Può ritenersi sussistente la invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 4 in riferimento alla ridotta entità del danno arrecato alla amministrazione di appartenenza, da ritenersi equivalente alla contestata recidiva.
I reati devono essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e più grave quello sub capo B) della rubrica, tenuto conto dei limiti edittali.
Pena equa, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., è quella di anni uno di reclusione, determinata secondo il seguente calcolo.
La pena base, secondo i criteri ex art. 133 c.p., è quella di anni uno e mesi tre di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni uno e mesi sei di reclusione. Deve poi applicarsi la riduzione per il rito prescelto, sicché si giunge alla pena finale indicata in anni uno di reclusione.
Alla pronuncia di responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Letti gli art. 29 e 31 c.p. rilevato che i reati furono commessi con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio, e specificamente attraverso la redazione di una atto pubblico rientrante nelle proprie attribuzioni, ideologicamente falso, si dichiara l’imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni due.
Ai sensi dell’art. 544 c.p.p si fissa in gg. 70 il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. dichiara l’imputato responsabile dei reati ascritti e, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione e più grave quello sub capo B) della rubrica, concessa la circostanze attenuante di cui all’art. 62 n. 4 da ritenersi equivalente alla contestata recidiva, tenuto conto dell’aumento ex art. 81 c.p. e della riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed al pagamento delle spese processuali.
Letti gli art. 29 e 31 c.p. dichiara l’imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni due.
Letto l’art. 544 c.p.p. fissa in gg. 70 il termine per il deposito della motivazione.
Nola, 13.07.2005.
Il Giudice Monocratico
Dott. Aldo Polizzi

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Avvertenze legali

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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