La moglie sporge denunzia a carico
del suo ex marito dal quale si è separata consensualmente, in
quanto lo stesso per due mensilità le aveva, di sua iniziativa,
ridotto lassegno mensile di Euro 400,00 in luogo della maggiore
somma stabilita in sede legale di separazione di Euro 820,00.
Al riguardo sosteneva la denunciante che il marito, titolare peraltro
di una impresa edile, a far data dalla separazione, aveva sempre provveduto
con regolarità al versamento dell'assegno mensile in conformità
agli accordi sanciti dal Tribunale tranne che nei mesi di settembre
ed ottobre 2004, quando rappresentando alla beneficiaria una sua temporanea
difficoltà economica ridusse sua sponte limporto dovuto.
Ciò costituì per la parte offesa un sicuro aggravio per
le condizioni economiche precarie tenuto conto dei costi sostenuti per
l'affitto dell'abitazione il cui canone era di euro 280,00 e delle esigenze
dei minori alle quali contribuiva con l'aiuto della famiglia di origine.
Il Giudice monocratico allesito del giudizio nella scia dellinsegnamento
del Supremo Collegio assolveva limputato operando una necessaria
distinzione della diversa finalità dell'assegno stabilito dal
giudice civile da quello richiesto in sede penale per soddisfare le
primarie esigenze di vita. Infatti, sostiene correttamente il Giudicante
che il reato, pur avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione
alimentare, linadempimento della stessa non riveste carattere
meramente sanzionatorio in quanto il provvedimento del giudice civile
non fa stato nel giudizio penale nè con riferimento allo stato
di bisogno del destinatario nè alle capacità economiche
dell'obbligato, circostanze queste che devono essere tutte verificate
in concreto nella sede penale. Da ciò ne discende che il comportamento
del marito - di aver ridotto per due mesi la somma statuita dal Tribunale
- non ha pregiudicato le primarie esigenze di vita della ex coniuge
e dei figli.
Massima
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
ASSISTENZA FAMILIARE:
La riduzione parziale dell'assegno mensile per un lasso di tempo circoscritto
e limitato a causa di una temporanea difficoltà economica dell'obbligato
e la successiva puntuale corresponsione sia delle somme dovute mensilmente
sia di quelle ulteriori da imputarsi ai periodi temporali oggetto di
contestazione, sono elementi fattuali pienamente indicativi di una condotta
del tutto episodica ed occasionale incompatibile con la volontà
di sottrarsi agli obblighi familiari ed inidonea ad integrare il reato
essendo state comunque soddisfatte le primarie esigenze familiari.
[Sentenza emessa il 12.12.2005 e dep. il 14.12.05
dal G.M. del Tribunale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]
( Avv. Angelo Pignatelli)
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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(omissis)
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dal G.I.P. in data 7/02/2005 a seguito
di opposizione a decreto penale di condanna, Imputato veniva tratto
a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola
per rispondere del reato in rubrica.
Instaurato il dibattimento, celebrato in presenza dell'imputato, all'udienza
del 23/05/2005 il Giudice, verificata la regolare costituzione delle
parti e revocato il decreto penale di condanna opposto, rinviava il
processo per l'assenza dei testimoni.
All'odierna udienza, dichiarato aperto il dibattimento e pronunciata
l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali, si
ascoltava la persona offesa Parte offesa e si acquisiva la prova documentale
(provvedimento del Tribunale di Nola del 30/06/2004 di modifica delle
condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 23/10/2003;
nr.2 assegni bancari emessi dall'imputato dell'importo di Euro 400,00;
matrici degli assegni emessi dall'imputato in favore del coniuge nell'anno
2004/2005). Si procedeva infine all'esame dell'imputato il quale si
dichiarava disponibile a rendere dichiarazioni in merito ai fatti del
processo.
Terminata l'istruttoria e data lettura degli atti acquisiti al fascicolo,
le parti rassegnavano le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice dava pubblica lettura
del dispositivo di sentenza.
Fatto
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non consentono di
pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato
per l'ascritto.
Ed invero, alla luce della testimonianza raccolta e della
prova documentale acquisita, il fatto storico può essere così
brevemente sintetizzato.
In data 15/10/2004 Parte offesa si presentò presso la Stazione
C.C. di XXX per sporgere denuncia nei confronti del coniuge Imputato
dalla stessa legalmente separato dal 19/05/2003. In particolare, premesso
che in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Nola
in data 23/10/2003 modificata con decreto del Tribunale di Nola del
30/06/2004, fu disposto l'affidamento dei figli Tizio e Caio nati in
costanza di matrimonio al padre Imputato e dei minori Mevio e Sempronio
alla madre Parte offesa con versamento reciproco mensile della somma
di Euro 1000 da parte del Prevenuto per il mantenimento dei minori affidati
alla madre e di Euro 180,00 da parte della Parte offesa per il mantenimento
della prole affidata al padre, esponeva la denunciante che, in relazione
ai mesi di settembre ed ottobre 2004, il coniuge si era limitato a versare
la somma mensile di Euro 400,00 in luogo di quella stabilita in sede
legale di Euro 820,00. Al riguardo affermava che il Prevenuto, titolare
di una impresa edile, a far data dalla separazione, aveva sempre provveduto
con regolarità al al versamento dell'assegno mensile in conformità
agli accordi sanciti dal Tribunale. Diversamente, in relazione ai mesi
di settembre ed ottobre 2004, ridusse autonomamente l'importo dovuto
rappresentando alla beneficiaria una sua temporanea difficoltà
economica. Ciò costituì un aggravio per le condizioni
economiche precarie tenuto conto dei costi sostenuti per l'affitto dell'abitazione
(il canone di locazione è di euro 280,00) e delle esigenze dei
minori alle quali contribuiva con l'aiuto della famiglia di origine.
Precisava infine che il Prevenuto effettuò successivamente i
versamenti integrali delle somme dovute. In particolare, oltre a corrispondere
regolarmente nei periodi successivi la somma mensile dovuta, in relazione
ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2005 le consegnò assegni
bancari di importo superiore e, segnatamente, dell'importo di Euro 1.500
e di Euro 1.000 (cfr.in atti le matrici degli assegni bancari prodotte
dall'imputato) a copertura delle somme ancora non corrisposte.
In sede di esame l'imputato confermava le circostanze
esposte dalla persona offesa, precisando di essere stato costretto a
versare un importo parziale per i mesi di settembre ed ottobre 2004
a motivo di una difficoltà economica temporanea e di aver provveduto
tuttavia a saldare il debito nei mesi successivi consegnando al coniuge
assegni bancari di importi superiori rispetto alla cifra stabilita in
sede legale come documentato dalle matrici prodotte in dibattimento.
Diritto e valutazione delle prove
Alla luce di tali risultanze processuali, non può ritenersi raggiunta
la prova della penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
In punto di diritto si osserva che il reato p. e p. dall'art.570 c.p.,
nella fattispecie più grave ed autonoma di cui al comma secondo
(Cass.pen.sez.VI°, 5/01/1998 nr.14 imp.Coviello), ha natura permanente
e sanziona la condotta del soggetto che abbia fatto mancare i mezzi
di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero agli ascendenti
o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. Il reato, che ben
può sussistere anche nelle ipotesi di omissione o autoriduzione
dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, richiede
in ogni caso, quali elementi per la sua configurabilità, la disponibilità
di risorse da parte dell'obbligato e lo stato di bisogno effettivo del
soggetto passivo. Pertanto, premesso che va tenuto distinto l'assegno
stabilito dal giudice civile dal concetto -più limitato- di mezzi
di sussistenza richiamato dalla norma penale i quali sono del tutto
indipendenti dalla valutazione del giudice civile ed attengono ai mezzi
economici minimi necessari per soddisfare le esigenze elementari di
vita, la violazione del provvedimento giudiziale con cui è stato
fissato l'obbligo del versamento della somma in favore dei figli minori
e del coniuge non necessariamente è sufficiente ad integrare
di per sè il reato, potendo costituire solo un punto di partenza
per l'accertamento della responsabilità dal momento che la previsione
giudiziale del versamento dell'assegno dimostra in re ipsa la verosimile
sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari.
Il reato, pur avendo dunque come presupposto l'esistenza di un'obbligazione
alimentare, non ha carattere meramente sanzionatorio dell'inadempimento
del provvedimento del giudice civile il quale infatti non fa stato nel
giudizio penale nè quanto allo stato di bisogno del destinatario
nè quanto alle capacità economiche dell'obbligato, circostanze
queste che devono essere verificate in concreto. Ne discende quindi
che il giudice del merito è tenuto ad accertare con indagine
rigorosa, se, per effetto della condotta omissiva ovvero del versamento
di somme irrisorie rispetto a quelle prefissate nel provvedimento, siano
mancati ai beneficiari i mezzi di sostentamento nel senso che non risultano
soddisfatte da parte dell'obbligato le più elementari e primarie
necessità familiari, sempre che ne abbia la capacità economica
e sussista lo stato di bisogno dei destinatari (fra le altre cfr. Cass.pen.sez.VI°
4/06/1996 nr.5523; Cass.pen.sez.VI° 9/07/1997 nr.6679; Cass.pen.sez.VI°
18/09/1997 nr.8419; Cass.pen.sez.VI° 19/03/1998 nr.3450; Cass.pen.sez.VI°
28/01/1999 nr.1172; Cass.pen.sez.VI° 11/07/2001 nr.27851).
Pertanto, il versamento di una somma inferiore rispetto a quella stabilita
in sede civile per il mantenimento non è sufficiente ad integrare
il reato de quo. Diversamente, laddove non venisse corrisposta alcuna
somma ovvero venissero corrisposte somme irrisorie, si configura la
violazione degli obblighi di assistenza familiare sanzionati dall'art.570
c.p. giacchè l'obbligato non sovviene alle più elementari
esigenze di vita degli aventi diritto (Cass.pen.sez.VI° 20/09/1989
nr.12670).
Quanto alla capacità economica dell'obbligato, la giurisprudenza
di legittimità ha chiarito che il reato può non sussistere
solo quando le difficoltà economiche dell'obbligato si siano
tradotte in uno stato di vera e propria assoluta indigenza economica
tale da renderlo totalmente incapace a provvedere, con la conseguenza
che lo stato di disoccupazione non è di per sè automaticamente
idoneo ad escludere il reato, gravando in ogni caso sull'obbligato l'onere
probatorio di allegazione di elementi convincenti in tal senso (cfr.Cass.pen.sez.VI°
2/02/2000 nr.1283).
Inoltre, l'incapacità economica del soggetto obbligato e l'impossibilità
assoluta di adempiere assumono rilevanza laddove non siano state volontariamente
determinate da condotta colpevole dello stesso ma derivino da fattori
esterni che rendono inevitabile l'inadempimento in forza del principio
ad impossibilia nemo tenetur (cfr.Cass.pen.sez.VI° 20/11/1997 nr.10539).
Nè, infine, deve ritenersi escluso l'obbligo di mantenimento
e dunque il reato per il solo fatto che alle necessità del beneficiario
vi provvedano eventualmente altri prossimi congiunti ovvero terze persone
(cfr.Cass. pen.sez.VI° 17/09/1990 nr.12400).
Quanto al profilo psicologico del delitto, esso richiede il mero dolo
generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi,
senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità
genitoriale e nella consapevolezza del fabbisogno in cui versa il soggetto
passivo, senza che sia necessario il fine specifico di far mancare intenzionalmente
i mezzi di sussistenza (Cass.pen.sez.VI° 13/0171994 nr.185).
Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio
raccolto, ritiene il Giudicante che non sussistono gli elementi costitutivi
del reato ascritto.
Invero, pur non dubitandosi dello stato di bisogno dei minori (in re
ipsa nella stessa minore e nella mancata percezione di redditi costanti
ed adeguati da parte della madre affidataria da cui l'incapacità
di far fronte autonomamente alle primarie esigenze di vita), l'"inadempimento"
posto in essere dal Prevenuto è consistito nella mera riduzione
dell'assegno mensile in relazione ad un periodo temporale circoscritto
e limitato. In particolare, come emerge dalla stessa testimonianza della
persona offesa, soggetto processualmente portatore di un interesse sfavorevole
per l'imputato, il Prevenuto versava la somma autoridotta di Euro 400,00
in luogo della somma di Euro 820,00 stabilita in sede legale in relazione
ai mesi di settembre ed ottobre 2004. Ebbene, richiamando i principi
consolidati della giurisprudenza in materia, la norma incriminatrice
di cui all'art.570 c.p. non ha carattere meramente sanzionatorio della
violazione del provvedimento emesso dal Giudice civile in merito all'assegno
di mantenimento, dovendosi accertare in concreto se la condotta omissiva
o inadempiente dell'obbligato abbia determinato la mancanza dei mezzi
minimi ed elementari di sussistenza nei confronti degli aventi diritto.
Nel caso di specie, dal momento che la violazione si è concretizzata
nella mera riduzione di sole due mensilità dovute e non invece
nel versamento prolungato di somme irrisorie ovvero nel totale inadempimento
reiterato, non può affermarsi che tale condotta abbia inciso
sensibilmente -modificandolo- sul tenore di vita dei beneficiari ai
quali sono stati comunque garantiti i mezzi di sostentamento elementari
per attendere alle primarie e necessarie esigenze di vita proprio in
ragione dell'importo versato che non può ritenersi esiguo e della
breve durata dell'adempimento parziale.
In altri termini, la riduzione parziale dell'assegno mensile per un
lasso di tempo circoscritto e limitato, la temporanea difficoltà
economica dell'obbligato di cui il coniuge beneficiario veniva informato
dal Prevenuto e la successiva corresponsione puntuale sia delle somme
dovute mensilmente sia di quelle ulteriori da imputarsi ai periodi temporali
oggetto di contestazione, sono elementi fattuali (riscontrati anche
documentalmente) pienamente indicativi di una condotta del tutto episodica
ed occasionale incompatibile con la volontà di sottrarsi agli
obblighi familiari ed inidonea ad integrare il reato nella accezione
delineata dal legislatore. Non può infatti ritenersi "significativa"
sotto il profilo penale la mera riduzione dell'assegno mensile dal momento
che, trattandosi di una riduzione di modesta entità e circoscritta
nel tempo, la stessa non appare intrinsecamente idonea a privare i beneficiari
dei mezzi elementari di sostentamento che la norma mira a tutelare e
garantire.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'imputato va prosciolto con
la formula di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'art.530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto perchè
il fatto non sussiste.
NOLA, 12/12/2005
Il Giudice
Dott.ssa diana Bottillo
---------------lancio del 18.12.2005---------------