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Giurisprudenza Penale

STRANIERI - UN GIUSTIFICATO MOTIVO LEGITTIMA LA PERMANENZA DELLO STRANIERO IN ITALIA ANCHE IN PRESENZA DI UN VALIDO DECRETO DI ESPULSIONE.
-Sentenza emessa il 07.11.2005,depositata il 17.11.2005 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo-
( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

 

La fattispecie

In data 24/09/2005, personale dei Carabinieri nell'ambito di un servizio ordinario, notava transitare una cittadina di nazionalità slava in compagnia di un minore. Si decideva di effettuare un controllo della cittadina straniera al fine di verificarne le generalità e la regolare permanenza nel territorio italiano.
Dagli accertamenti espletati emergeva che la donna, con un diverso nominativo risultava destinataria di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto in data 10/06/2004, ritualmente notificatogli in pari data, seguito dall'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro giorni cinque dalla notifica avvenuta in data 10/06/2004.
Alla luce di quanto emerso in sede investigativa, i carabinieri procedevano all'arresto obbligatorio ai sensi del D.Lvo 286/98 come modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189.
Il Giudicante dopo aver effettuato una verifica della condotta materiale del reato ha ritenuto di prosciogliere l'imputata riconoscendo la assoluta carenza dell'elemento soggettivo in presenza di un "giustificato motivo" idoneo a ritenere scusabile la condotta di illecito intrattenimento dello straniero.
In particolare, il Magistrato operava una positiva valutazione di tutte le allegazioni difensive dalle quali emergeva che la donna versava in condizioni precarie di salute atteso lo stato di gravidanza e l'insediamento stabile del suo nucleo familiare nel territorio italiano scaturito in particolare dalla presenza di figli minori integrati nel contesto sociale locale.
Una tale situazione per l'Interprete ha determinato l'impossibilità di ottemperare all'ordine di espulsione, non potendosi oggettivamente pretendere l'allontanamento della straniera e la separazione dal proprio nucleo familiare inserito stabilmente nel contesto territoriale nazionale (ad impossibilia nemo tenetur), laddove il ricongiungimento e l'unità familiare è un diritto garantito e tutelato dalla carta costituzionale italiana.


Massima

STRANIERI: art. 14 co. 5 ter e quinquies D.lvo 386/98 modificato dall'art. 13 L. 189/00 - Presupposti: 1) Elemento oggettivo - a) Valido decreto prefettizio di espulsione quale fondamento per un valido e conseguenziale decreto del Questore - Sindacato del Giudice Penale sulla legittimità di tali atti con possibile disapplicazione degli stessi in presenza di vizi formali con assoluzione dell'imputato perché "il fatto non sussiste"; b) illecito trattenimento da parte dell'espulso nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni dalla sua notificazione;
2) Elemento soggettivo: trattandosi di reato contravvenzionale, l'agente può risponderne anche solo a titolo colposo per cui vanno esaminati diverse ipotesi che rendono la condotta scusabile: a) mancata comprensione del contenuto del decreto prefettizio e dell'ordine del Questore perchè notificati non in lingua madre; b) Giustificato motivo di permanenza in Italia che attiene a situazioni oggettive (es.: indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto) e condizioni personali (es: condizioni precarie di salute incompatibili con un viaggio, stato di gravidanza, ovvero necessità di accudire figli sotto i mesi sei, oppure convivenza con parente o coniuge di nazionalità italiana) che impediscono l'espulsione ed inducono alla pronuncia assolutoria "perché il fatto non costituisce reato". [Sentenza emessa in data 07.11.05 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola Dott.ssa Diana Bottillo e depositata il 17.11.05.] (
Avv. Angelo Pignatelli)

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(omissis)

MOTIVAZIONE

-Svolgimento del processo
In data 26/09/2005 D.Z. veniva tratta a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola in stato di arresto per rispondere del reato in rubrica.
All'udienza, convalidato l'arresto per il reato previsto dall'art.14 comma 5 ter e quinquies D.Lvo 286/98 come modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189, si procedeva al rito direttissimo ai sensi dell'art.558 VI° c.p.p. il difensore formulava richiesta di un termine a difesa ai sensi dell'art.558 c.p.p. ed il processo veniva rinviato. All'udienza del 7/11/2005, il difensore munito della procura speciale, formulava richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato allo stato degli atti ex artt.442-558 c.p.p. condizionato all'acquisizione di prova documentale.
Il Giudice, preso atto della richiesta del rito speciale e ritenuta necessaria ai fini della decisione e non incompatibile con le finalità di economia processuale la documentazione prodotta, disponeva la trasformazione del rito avvertendo i presenti della prosecuzione del giudizio in camera di consiglio. Acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e la documentazione prodotta dalla difesa, invitava le parti alla discussione.
Udite le conclusioni delle parti analiticamente riportate in epigrafe, all'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

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-Fatto
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non consentono di affermare la penale responsabilità dell'imputata per l'ascritto.
Invero, dal verbale irripetibile di arresto e dalla relazione resa in sede di convalida dal M.llo P.D., in forza alla Stazione dei Carabinieri di XXXX. nonchè dagli altri atti redatti dalla P.G. operante e dalla documentazione acquisita (decreto prefettizio di espulsione e contestuale ordine del Questore), il fatto storico può essere così brevemente ricostruito.
In data 24/09/2005, personale dei Carabinieri della stazione di XXX, nell'ambito di un servizio ordinario, alle ore 10,20 circa, notava in via O. transitare una cittadina di nazionalità slava in compagnia di un minore. Si decideva di effettuare un controllo della cittadina straniera al fine di verificarne le generalità e la regolare permanenza nel territorio italiano. Dagli accertamenti espletati in merito emergeva che la donna, con il diverso nominativo di M.V., risultava destinataria di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di S. in data 10/06/2004, ritualmente notificatogli in pari data, seguito dall'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro giorni cinque dalla notifica avvenuta in data 10/06/2004.
Alla luce di quanto emerso in sede investigativa, i carabinieri procedevano all'arresto obbligatorio ai sensi del D.Lvo 286/98 come modificato dall'art.13 L.30/07/2002 nr.189.

In sede di convalida l'arrestata, pur dichiarandosi pienamente consapevole dell'ordine di lasciare il territorio italiano e dell'illegale intrattenimento, giustificava la propria condotta per ragioni di natura familiare. In particolare, asseriva di essere coniugata con un connazionale in possesso del permesso di soggiorno, munito di licenza per la vendita ambulante di giocattoli, nonchè di essere madre di quattro minori di cui taluni nati in Italia ed iscritti presso istituti scolastici in Italia ed in stato di gravidanza ragione per cui non poteva lasciare il territorio italiano.

La prova documentale prodotta dalla difesa confermava le circostanze dedotte dall'imputata. In particolare, venivano prodotti in copia conforme agli originali, il certificato di matrimonio con il connazionale D.M.; la carta d'identità rilasciata al suddetto coniuge in Italia; il documento rilasciato dall'ufficio immigrazione della Questura di Napoli ad entrambi i coniugi non sostitutivo del permesso di soggiorno attestante la avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso; la licenza per l'esercizio del commercio ambulante rilasciata al coniuge dal Comune di Napoli; i certificati attestanti la nascita in Italia dei figli minori; il certificato di stato di famiglia per gli assegni familiari; comunicazione inviata dal plesso scolastico frequentato dai minori relativa al contributo da versare per l'assicurazione degli alunni; attestato di dimora rilasciato dal Comune di Napoli ed assegnazione da parte del Comune di Napoli di una unità abitativa presso il villaggio di accoglienza di via Circumvallazione Esterna/Napoli; certificato medico attestante la attuale gravidanza dell'imputata e tessera sanitaria della stessa rilasciata in Italia per stranieri temporaneamente residenti nel territorio.

-Diritto
La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 14 comma 5 ter D.L.vo 286/1998, introdotta dall'art.13 1° comma della legge 30.7.2002 n. 189 in vigore dal 10.9.2002, sanziona la condotta dello straniero che "senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis del medesimo articolo" con l'arresto da sei mesi ad un anno. "In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". Aggiunge l'art.14 comma 5 quinquies che per tale reato "è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo".
Al riguardo si osserva peraltro che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nr.222 e 223 del 15/07/2004 di declaratoria della illegittimità dell'art. 13 comma 5 bis nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, e dell'art.14 comma 5 quinquies nella parte in cui si prevede che per la fattispecie contravvenzionale è obbligatorio l'arresto, la materia è stata ulteriormente innovata dal D.L. 14/09/2004 nr.241 convertito con modificazioni dalla Legge 12/11/2004 nr.271 in vigore dal 14/11/2004. Tale normativa, se da un lato ha previsto maggiori garanzie per la convalida della espulsione amministrativa, dall'altro lato ha inasprito le sanzioni penali trasformando in delitto la fattispecie contravvenzionale di cui al comma 5 ter dell'art.14 del D.Lvo 286/1998 e contemplando il rito direttissimo e l'obbligatorietà dell'arresto per i reati di cui all'art.14 comma 5 ter e quater.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno posto la rilevante questione proposta dal difensore in sede di convalida dell'arresto sulla natura istantanea o permanente del reato e, dunque, sulla applicabilità o meno della legge pregressa più favorevole (quella che esclude la legittimità dell'arresto per il reato contravvenzionale), in presenza di ordini di espulsione notificati anteriormente al 13/11/2004, ovverossia prima della entrata in vigore della legge di modifica.
Al riguardo si osserva che il reato, per giurisprudenza consolidata (cfr.Cass.pen.sez. 7/11/2003 nr.46242), ha natura permanente con la conseguenza che, se la condotta si protrae dopo l'entrata in vigore della nuova legge, trova comunque applicazione quest'ultima normativa ancorchè meno favorevole al reo, giacchè il momento di consumazione del reato va ravvisato nel momento in cui cessa la permanenza il che si verifica con l'arresto (e non già con la scadenza del quinto giorno dopo la notifica dell'ordine del questore).
Ne discende, quanto alla questione preliminare della legittimità dell'arresto e della convalida, che nel caso di specie, pur in presenza di un ordine di espulsione notificato anteriormente al 13/11/2004, trova comunque applicazione la nuova disciplina che ha introdotto la fattispecie delittuosa e previsto l'arresto obbligatorio.

Risolta la questione preliminare, quanto agli elementi costitutivi del reato, appaiono necessarie alcune brevi premesse ed una sintetica analisi della struttura ontologica della fattispecie criminosa.

La norma richiede in primo luogo per la configurabilità del reato e quale suo elemento oggettivo costitutivo ed essenziale, la sussistenza di un valido decreto di espulsione amministrativa emanato dal Prefetto ai sensi dell'art.13 D.P.R. 25.7.1998 n.286, antefatto necessario per la emanazione del successivo ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis (ancorchè la fattispecie di cui all'art.14 comma 5 ter non menzioni espressamente il decreto di espulsione, dal combinato disposto degli artt.13 e 14 e dall'intero sistema del D.P.R. 286/1998 emerge palesemente come l'ordine del Questore debba essere fondato su un preesistente valido decreto prefettizio di espulsione amministrativa di cui rappresenta il mezzo di esecuzione).
Il decreto di espulsione amministrativa del Prefetto "motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato" (art.13 3° comma T.U), in quanto elemento normativo essenziale della fattispecie criminosa in parola, deve essere stato emesso legittimamente e la valutazione dei requisiti di validità e legittimità non si sottrae al sindacato del Giudice penale.
In particolare, il provvedimento deve essere stato emanato in presenza di una delle situazioni di fatto previste dalla legge come legittimanti l'espulsione, e motivato -per quanto sinteticamente- in ordine alla loro sussistenza (i casi sono contemplati dall'art.13 comma 2 T.U. ovverossia entrata nel territorio dello Stato in elusione del controllo di frontiera senza che sia avvenuto respingimento; trattenimento nel territorio dello Stato oltre i termini di validità del visto di ingresso temporaneo senza che si sia richiesto permesso di soggiorno nel termine prescritto, quando il ritardo non è dipeso da casi di forza maggiore; trattenimento nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo; appartenenza del soggetto ad una delle categorie di soggetti pericolosi di cui agli artt. 1 l. 27.12.1956 n. 1423 e 1 l. 31.5.1965 n. 575 quale accertamento da effettuarsi da parte del Prefetto, con valutazione sindacabile dal Giudice Ordinario in sede civile o in sede penale anche agli effetti in esame, come ogni altra valutazione relativa al sindacato sulla discrezionalità utilizzata nell'emissione del decreto di espulsione: in tal senso CASS. Sez. I Civ. n. 12721 del 30.8.2002). Deve inoltre essere stato emesso a carico di persona nei cui confronti non operi uno dei divieti di espulsione amministrativa previsti dalla legge per ragioni legate alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico o comunque per ragioni legate al soggetto, alla sua provenienza, alla sua età e condizione personale; infine a carico di persona "non pericolosa per la sicurezza dello Stato", nei cui confronti non sia in corso la procedura di sanatoria/emersione del lavoro irregolare di cui alle leggi 30.7.2002 n.189 e 9.10.2002 n. 222 (art.2 commi 1 e 4 L.222/2002 ).
-Il decreto di espulsione deve contenere l'indicazione delle modalità della sua impugnazione (artt.13 comma 7 T.U. e art.3 3° comma prima parte D.P.R. 31.8.1999 n.394 che richiamano il principio generale di cui all'art.3 4° comma L. 7.8.1990 n. 241) e deve essere stato tradotto "allo straniero che non comprende la lingua italiana" "nella lingua a lui comprensibile" ovvero, "se ciò non è possibile", "in una delle lingue inglese, francese e spagnola", "secondo la preferenza indicata dall'interessato" (artt.13 comma 7 T.U. e 3 3° comma D.P.R. 31.8.1999 n. 394 Regolamento di attuazione della legge). Ciò al chiaro fine di consentire allo straniero l'effettiva conoscenza dell'atto nell'ottica garantista, più volte richiamata in giurisprudenza (Corte Cost. sent. nr.198/16.6.2000 e Cass. sent.nr.9138/6.7.2001), di assicurare il diritto di difesa a chiunque.
Tale requisito, la cui inosservanza incide sulla legittimità dell'atto, ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi.
Al riguardo si osserva che se lo straniero non comprende la lingua italiana, l'omessa traduzione in lingue diverse renderà sempre illegittimo l'atto redatto e comunicato in italiano. Viceversa, la traduzione dell'atto nella lingua del paese d'origine dello straniero o in altra lingua a lui nota (da effettuarsi anche in presenza del solo dubbio sulla conoscenza della lingua italiana), può omettersi in favore della prevista traduzione in una delle lingue "inglese, francese o spagnola", secondo preferenza, solo nelle ipotesi di mancata identificazione del Paese di provenienza dello straniero o delle lingue a lui note, ovvero di accertata provenienza da un Paese la cui lingua "per la sua rarità non consenta l'agevole reperimento di un traduttore" (in tal senso CASS. SEZ. CIV. I, n. 879 del 25.1.2002). Va da sè che il decreto dovrà dare conto in motivazione, con adeguati concreti argomenti, della conoscenza della lingua italiana ovvero di ogni altra diversa situazione rilevante ai fini della scelta della lingua di redazione dell'atto, con la conseguenza che la carenza di motivazione sul punto rende illegittimo il decreto di espulsione per violazione di legge, con valutazione da parte del Giudice di particolare rigore anche al fine di evitare prassi poco garantiste specie con riguardo agli stranieri extracomunitari che comprendono idiomi non diffusi e poco conosciuti. Ne discende che, sul piano processuale, già in sede di convalida il thema probandum si amplia con riferimento a tale profilo dal momento che tra gli argomenti in disamina vi rientra la nazionalità dell'arrestato e le lingue a lui note, ovvero la eventuale preferenza espressa per una delle lingue alternative di sua conoscenza con risvolti sul piano della legittimità del provvedimento di espulsione.

In conclusione, i difetti formali legati alla mancata comunicazione delle modalità della sua impugnazione ovvero alla sua mancata traduzione in lingua comprensibile all'interessato o infine alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti, rendono l'atto viziato e come tale censurabile in sede di ricorso in opposizione al Tribunale in composizione monocratica del luogo di emissione.
Quanto ai risvolti sul piano processual-penalistico, i vizi dell'atto ne comportano la sua disapplicazione nel giudizio penale (tra le altre cfr.CASS. SEZ. I, n.29543 del 20.7.2001) come pure dell'atto ad esso conseguenziale, ovverossia dell'ordine del Questore emesso ex art.14 comma 5 bis T.U., con la conseguenza che, nel merito, la formula decisoria da adottarsi sarà quella dell'assoluzione "perché il fatto non sussiste".
Sul piano dell'elemento oggettivo della fattispecie, presupposto indefettibile è altresì la sussistenza, alla data di emissione dell'ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis T.U., della situazione di fatto legittimante la sua emissione.
Nell'ottica legislativa, l'ordine del Questore è l'extrema ratio di fronte alla completa inefficienza degli ordinari meccanismi amministrativi previsti per l'esecuzione dell'espulsione e costituisce in ogni caso una delle modalità esecutive dell'espulsione decretata dal Prefetto.
In primo luogo, l'ordine del Questore è da ritenersi validamente emanato solo ove il decreto di espulsione del Prefetto sia giuridicamente eseguibile ciò che si verifica laddove lo straniero non sia attualmente sottoposto a procedimento penale, ovvero, nell'ipotesi inversa dello straniero sottoposto a procedimento penale che non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, l'Autorità Giudiziaria competente abbia rilasciato il prescritto nulla-osta anche solo nella forma del "silenzio-assenso" con il decorso del termine di quindici giorni dalla richiesta (l'art.13 3° comma T.U., chiarisce che il nulla osta richiesto dal Questore all'Autorità Giudiziaria può essere negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa).
In secondo luogo, l'ordine del Questore ex art.14 comma 5 bis deve ritenersi validamente emanabile solo in presenza di una situazione di oggettiva impossibilità di esecuzione dell'espulsione a mezzo accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica in concomitanza con la impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per motivi oggettivi ovvero per decorso dei termini massimi di permanenza (comma 5 art. 14).
Vanno poi esaminati gli altri profili innovativi introdotti dalla legge 189/2002 modificativa del T.U. 286/1998 in relazione all'espulsione amministrativa di competenza prefettizia.
E' stata prevista invero l'immediata esecutività del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, anche se "sottoposto a gravame o ad impugnativa".
Ad eccezione delle ipotesi di cui all'art.13 comma 5, l'espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica "con immediatezza" mediante "respingimento" o imbarco diretto sui vettori o comunque mediante traduzione del soggetto al valico di frontiera. Laddove ciò non sia in concreto "possibile" (per indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ovvero perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o ancora all'acquisizione di documenti per il viaggio), scatta il meccanismo del trattenimento disposto dal Questore per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza più vicino tra quelli costituiti dall'Amministrazione dell'Interno con trasmissione al Tribunale competente per la convalida (la permanenza nel centro è prevista per il termine massimo di trenta giorni prorogabili sino a sessanta con successivo provvedimento giudiziario).
In definitiva, stante la perdurante impossibilità di eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea, si legittima l'emissione del provvedimento di carattere eccezionale del Questore ex art.14 comma 5 bis, ovverossia l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla comunicazione.
In difetto di tali premesse o anche solo della motivazione sul punto, l'ordine del Questore deve ritenersi illegittimo e disapplicabile nel giudizio penale da cui l'assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste". Analogamente a quanto già si è osservato in precedenza, sul piano strettamente processuale, tutti i requisiti descritti costituenti l'antefatto storico necessario per la valida emissione dell'ordine del Questore costituiscono argomenti di prova nel giudizio direttissimo.
Ancora, l'ordine del Questore deve essere stato emesso nel rispetto di tutti i suoi requisiti formali.
In particolare:
-motivazione sulla sussistenza della fattispecie legittimante la sua emissione -indicazione nell'atto delle conseguenze penali della sua trasgressione e delle modalità della sua impugnazione (indicazione questa imposta in via generale dall'art.3 L.241/1990 per ogni atto amministrativo e specificata dall'art.13 T.U.);
-traduzione dell'atto in lingua conosciuta dal destinatario ovvero in altra lingua in base al combinato disposto degli artt.13 comma 7 T.U. e 3 comma 3 DPR 394/1999 e motivazione in ordine alle scelte adottate in merito con le stesse problematiche già richiamate in merito al decreto Prefettizio.
L'illegittimità dell'ordine del Questore per difetti formali legati all'assenza di motivazione sulla sussistenza della fattispecie legittimante la sua adozione, ovvero per difetti formali legati alla mancata indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione o alla mancata comunicazione delle modalità di sua impugnazione, o infine per difetti formali legati alla sua traduzione rende l'atto lesivo dei diritti dello straniero e disapplicabile nel giudizio penale (in tal senso fra e altre cfr. CASS. SEZ. I° nr. 29543 del 20.7.2001), con le conseguenze già evidenziate in merito alla pronuncia assolutoria per difetto di uno degli elementi normativi della fattispecie. Va da sè peraltro che, non essendo esigibile dall'Ufficiale di P.G. alcuna pregnante analisi di legittimità dell'ordine del Questore, pur in presenza di vizi formali, dovrà procedersi comunque alla convalida dell'arresto in presenza degli altri suoi presupposti di legge.

Altra questione che involge l'elemento oggettivo della fattispecie è naturalmente la sussistenza della condotta incriminata ovverossia "l'illecito trattenimento da parte dell'espulso nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni dalla sua notificazione" (i giorni devono essere intesi "liberi" in ossequio ai principi generali ed al favor rei).
Dalla lettura congiunta delle norme si evince che, mentre nelle fattispecie di cui gli artt. 13 13° comma e 14 comma 5 quater T.U. deve aversi la prova sicura che lo straniero espulso trovato in Italia sia stato effettivamente accompagnato alla frontiera o comunque sia effettivamente uscito dal territorio dello Stato in esecuzione del decreto di espulsione e vi sia poi rientrato, viceversa l'espressione utilizzata nell'art.14 comma 5 ter "trattenersi" non richiede necessariamente tale prova, essendo sufficiente che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato "in violazione dell'ordine del Questore".
Ancora, mentre nel primo caso la flagranza è ravvisabile proprio nell'essere sorpresi dalla P.G. nell'atto di rientrare in Italia dopo l'espulsione o immediatamente dopo, nella seconda ipotesi dove il reato ha natura permanente e si configura con il mero trattenimento dell'espulso nel territorio dello Stato, non si pongono particolari problematiche in merito alla flagranza, salve le regole generali sulla sussistenza di scriminanti o di cause di non punibilità che impediranno la convalida dell'arresto.


Ulteriore requisito necessario per ritenere la responsabilità dell'imputato anche dopo l'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in tutti i suoi aspetti, è la mancanza di un "giustificato motivo" del trattenimento sul territorio italiano previsto dal richiamato art.14 T.U.
La norma non definisce in alcun modo il "giustificato motivo" né fornisce criteri per determinarlo, così lasciando deliberatamente all'interprete il compito di individuarne i casi nella consapevolezza della infinita varietà di situazioni oggettive e soggettive da cui la scelta del legislatore di adottare una soluzione elastica.
Premessa l'estrema indeterminatezza del concetto di "giustificato motivo", deve tuttavia ritenersi che esso abbracci in realtà situazioni molto più ampie (sia oggettive che soggettive) rispetto allo "stato di necessità" ovvero alle ordinarie "cause di giustificazione".
Ad ogni modo, sia il T.U. 286/1998 che la stessa Costituzione offrono spunti ermeneutici per circoscriverne il significato con riferimento in particolare ai diritti fondamentali della persona da salvaguardare in ogni caso. E pertanto, in tale ottica, "giustificati motivi" di mancata esecuzione dell'ordine del Questore potranno attenere, a titolo esemplificativo, all'esigenza di ricevere "soccorso" sanitario ovvero all'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, o ancora al fatto stesso di essere lo straniero in attesa di rilascio da parte dell'autorità Consolare del suo Paese di documenti o titoli di viaggio necessari all'esecuzione dell'ordine del Questore.
Analogamente, "giustificati motivi" normativamente rilevanti possono attenere anche a situazioni soggettive e condizioni personali (quali ad esempio persona obbligata da terzi alla prostituzione impedita dagli sfruttatori all'allontanamento; condizioni precarie di salute incompatibili con un viaggio difficoltoso; stato di gravidanza ovvero necessità di accudire un figlio sotto i sei mesi, oppure la convivenza con parente o coniuge di nazionalità italiana).
Nè può escludersi che "giustificato motivo" del trattenimento sia pure l'esposizione nel Paese di destinazione a concreti e fondati rischi di applicazione della pena di morte ovvero di persecuzione per motivi di razza, di opinioni politiche etc.
Infine, va da sè che "giustificato motivo" sarà la sussistenza di una delle situazioni che impediscono l'espulsione cristallizzate nell'art. 19 T.U. 286/1998, ovvero della situazione di divieto di espulsione nascente dalla pendenza di procedura di sanatoria/emersione dal lavoro irregolare di cui alle leggi 189 e 222 del 2002, situazioni che siano state in qualche modo pretermesse o trascurate al momento dell'emanazione del decreto di espulsione.
Sul piano processuale, le situazioni integranti "giustificato motivo", se non già rilevabili nell'immediatezza da parte della P.G. tanto da rendere non convalidabile l'arresto, saranno oggetto di prova dopo la fase della convalida nel corso del giudizio direttissimo e rilevate direttamente dal Giudice, ovvero -se afferenti a situazioni soggettive o condizioni personali- allegate invece dall'interessato.
La sussistenza del "giustificato motivo" ovvero la mancanza, insufficienza, contraddittorietà della prova della sua insussistenza, induce alla pronuncia assolutoria sotto il profilo psicologico "perché il fatto non costituisce reato".

Quanto all'elemento soggettivo, si osserva per completezza espositiva che, trattandosi di reato contravvenzionale, l'agente può risponderne anche solo a titolo colposo (42 u.c. c.p.).
Sotto tale profilo, potrebbero pertanto profilarsi una molteplicità di situazioni soggettive da valutarsi in concreto caso per caso che non si risolvono in ignoranza inescusabile della legge ma che danno vita ad ipotesi di buona fede idonea a giustificare la condotta (l'ignoranza della legge è infatti scusabile solo se l'errore è "inevitabile" senza colpa alla luce dei principi vigenti nel nostro ordinamento e dell'interpretazione dell'art.5 c.p. fatta propria dalla Corte Cost. sent.364/1988). A titolo esemplificativo si potrebbero ipotizzare situazioni da valutarsi in concreto di mancata comprensione del contenuto del decreto prefettizio e dell'ordine del Questore perchè notificati allo straniero non in lingua madre bensì in una delle lingue alternative consentite -inglese, francese o spagnolo- anche queste non conosciute dal destinatario. Infatti, posto che la legge consente legittimamente la traduzione in una delle lingue ad alta diffusività a fronte dell'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta all'interessato, la mancata comprensione di una delle lingue alternative può assumere rilievo sotto il profilo della buona fede e del difetto dell'elemento psicologico del reato nella sua dimensione colposa, risolvendosi in errore -scusabile- sul fatto che costituisce il reato ex art.47 c.p.


-Valutazione della penale responsabilità dell'imputato.

Alla luce di tali premesse di diritto deve essere quindi valutato il materiale probatorio a disposizione del Giudicante ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato.
Nel caso di specie, le risultanze processuali evidenziavano che l'extracomunitaria, destinataria di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Salerno ritualmente notificatogli e seguito dall'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro giorni cinque dalla avvenuta notifica, veniva rinvenuta nel territorio italiano alla scadenza del termine da cui l'arresto ai sensi del D.Lvo 286/98 come modificato dalla Legge 189/2002 e Legge 271/2004.

Al riguardo si osserva in primo luogo che non vi sono i presupposti per addivenire ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del reato nella sua oggettività con particolare riguardo ai profili di illegittimità del decreto di espulsione del Prefetto e del successivo Ordine del Questore, ovvero ai vizi formali dell'atto censurabili in sede di giudizio penale con la loro disapplicazione.
Invero, dall'esame degli atti si evince che il provvedimento prefettizio ed il conseguenziale ordine del Questore contengono i requisiti formali prescritti dalla legge con particolare riguardo alla indicazione delle modalità della impugnazione ed alle conseguenze penali in merito alla loro inosservanza. Inoltre, veniva adeguatamente specificata la sussistenza della situazione di fatto legittimante l'emanazione dell'ordine del Questore con riferimento alla impossibilità di trattenere lo straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea e di disporre l'accompagnamento diretto alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Analogamente, nessuna censura può essere mossa con riguardo alla identità e certezza del soggetto destinatario dell'atto ritualmente identificato anche con i rilievi dattiloscopici.
Quanto poi alla notifica ed alla traduzione dei provvedimenti, emerge dagli atti del fascicolo che gli atti sono stati tradotti nel rispetto della normativa vigente. In particolare, è stata effettuata la traduzione nelle lingue alternative prescritte (inglese, francese e spagnolo), dando atto della impossibilità di traduzione immediata nella lingua madre con rituale notifica dei provvedimenti al destinatario. In ogni caso, anche in sede di convalida e contestuale giudizio direttissimo si accertava la comprensione da parte dell'interessata della lingua italiana a dimostrazione che l'atto ha raggiunto il suo scopo conoscitivo con la conseguenza che non possono ritenersi violati i diritti e le garanzie difensive. Al riguardo si evidenzia che l'imputata dichiarava di essere pienamente consapevole del contenuto dell'ordine di espulsione e dell'illegale intrattenimento non essendo in possesso del permesso di soggiorno.

Viceversa, con riguardo all'elemento psicologico del reato ed in particolare alla esistenza di un "giustificato motivo" alla base della permanenza dello straniero nel territorio italiano pur in presenza del provvedimento di espulsione e dell'ordine del Questore, si osserva che sono ravvisabili elementi concreti per ritenere scusabile sotto tale profilo la condotta dello straniero.
In particolare, pur non potendosi negare che l'intrattenimento irregolare si è protratto per un tempo notevole oltre quello consentito dal provvedimento di espulsione (la notifica risale al 10/06/2004 mentre l'arresto è del 24/09/2005), le allegazioni documentali difensive e le complessive risultanze processuali hanno evidenziato in primo luogo che la cittadina straniera vive con il proprio nucleo familiare in situazioni di indigenza (come si evince dalla documentazione attestante l'assegnazione di un alloggio presso un villaggio di accoglienza per stranieri), con la conseguenza che non poteva obiettivamente pretendersi l'ottemperanza all'ordine di lasciare il territorio per indisponibilità di mezzi economici, mancando ogni forma di assistenza ed aiuto dallo Stato al fine di consentire l'espatrio. Inoltre, la documentazione prodotta dalla difesa ha evidenziato che la donna versa in condizioni precarie di salute atteso lo stato di gravidanza (cfr.certificato della struttura sanitaria) e che la stessa è coniugata con un connazionale che esercita attività lavorativa autorizzata in Italia ed è madre di minori nati nel territorio italiano ed iscritti presso istituti scolastici italiani (come si evince dalla documentazione prodotta). In altri termini, l'insediamento stabile del nucleo familiare dell'imputata nel territorio italiano scaturito in particolare dalla presenza di figli minori integrati nel contesto sociale locale, ha determinato l'impossibilità di ottemperare all'ordine di espulsione, non potendosi oggettivamente pretendere l'allontanamento della straniera e la separazione dal proprio nucleo familiare inserito stabilmente nel contesto territoriale nazionale (ad impossibilia nemo tenetur), laddove il ricongiungimento e l'unità familiare è un diritto garantito e tutelato dalla carta costituzionale italiana.
Alla luce di quanto documentato ed emerso dagli atti processuali, deve quindi ritenersi che tali condizioni di vita (peraltro condivise dalla maggioranza degli immigrati clandestini da cui la necessità di soluzioni socio-politiche adeguate al fine di consentire una corretta attuazione della Legge Bossi-Fini), hanno impedito in fatto alla cittadina straniera l'ottemperanza all'ordine di lasciare il territorio, non disponendo la stessa di mezzi economici sufficienti, versando in condizioni di salute delicate atteso lo stato di gravidanza e tenuto conto della necessità di salvaguardare l'unità del nucleo familiare composto da minori integrati nel territorio italiano.
Le argomentazioni svolte non consentono pertanto di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputata sotto il profilo del "giustificato motivo" che involge l'elemento psicologico del reato, espressione usata volutamente dal legislatore in termini elastici e non circoscritti sì da potervi ricomprendere una vasta gamma di situazioni non codificate come quella in esame.

Ne discende l'assoluzione con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art.530 c.p.p. comma II° assolve l'imputata dal reato ascritto perchè il fatto non costituisce reato.
NOLA, 7/11/2005
Il giudice Dott.ssa Diana Bottillo

 

--------------------lancio del 23.11.05--------------------
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