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Giurisprudenza Penale

- CAPODANNO E FUOCHI PIROTECNICI -
REATO CONTRAVVENZIONALE IN CASO DI POSSESSO
DI MATERIALE DETONANTE E NON MICIDIALE

-Sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Nola dr.ssa Diana Bottillo in data 24.10.05-
( Nota a cura di  Avv. Angelo Pignatelli )

 

Il caso

In prossimità della festa di Capodanno, un imputato veniva trovato in possesso di un ingente quantitativo di fuochi pirici e materiale pirotecnico.
Tratto a giudizio per il reato di detenzione di materiale esplodente senza licenza prefettizia (art. 678 cp) e del reato di omessa denuncia all’autorità competente del possesso di detto materiale (art. 679 cp) all’esito del giudizio, veniva condannato per il solo reato contravvenzionale di cui all’art. 678 cp, con esclusione della più grave ipotesi delittuosa prevista in materia di esplosivi in quanto i fuochi pirici rinvenuti in possesso dello stesso non erano dotati di quell’effetto micidiale e distruttivo risultando il materiale prevalentemente ad effetto detonante e non micidiale.
Precisava l’interprete che a nulla rileva l'eventuale possesso della licenza comunale per la vendita la cui finalità è ben diversa da quella prefettizia in quanto la prima autorizza solo il commercio di materiale pirotecnico "consentito”.
In linea con l’indirizzo prevalente della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione il Giudicante ha escluso la responsabilità del prevenuto dall’altra contravvenzione di omessa denuncia all’Autorità competente ex art. 679. Per questa ipotesi di reato osserva il Giudice che la stessa è da considerarsi assorbita nell’ipotesi contravvenzionale principale di cui all’art. 678, in quanto non si poteva certo pretendere da colui che consapevolmente deteneva illecitamente materiale esplodente provvedesse a farne denuncia anche alle Autorità competenti.

La massima

ARMI ED ESPLOSIVI: art. 678 cp: elementi costitutivi: fabbricazione, detenzione o vendita di materiale esplodente senza licenza prefettizia o senza le prescritte cautele;
natura e oggetto giuridico: reato di mera condotta integrandosi con l'assenza della prescritta autorizzazione la cui mancanza non ammette equipollenti in quanto deputata al controllo del materiale ritenuto dal legislatore pericoloso per la pubblica incolumità a nulla rilevando anche l'eventuale possesso della licenza comunale per la vendita (la cui finalità è ben diversa giacchè autorizza il commercio di materiale pirotecnico "consentito) –
Omessa denuncia all’Autorità del possesso di materiale esplodente (art. 679 cp) – assorbimento della fattispecie in quella prevalente di cui all’art. 678 cp, non potendosi pretendere dal detentore abusivo di materiale esplodente che lo stesso si presenti all’autorità per denunciarne il possesso. [Sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Nola dr.ssa Diana Bottillo in data 24.10.05] ( Avv. Angelo Pignatelli )

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TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(omissis)


MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 4/05/2004 B.A. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere dei reati in rubrica.
All'odierno dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e superata la fase delle questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove. Esaminato il teste di P.G. S.P., in servizio presso il N.O. C.C. di C.C. e revocata l'ordinanza ammissiva delle ulteriori testimonianze, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte. Confluivano in particolare nel fascicolo gli atti redatti dai verbalizzanti acquisiti su consenso delle parti.
All'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.678 c.p.
Ed invero, sulla scorta del verbale di perquisizione domiciliare, del verbale irripetibile di sequestro e della testimonianza resa da S.P., in servizio presso il N.O. C.C. di C.C., il fatto storico può essere così sinteticamente ricostruito.
In data 30/12/2003, all'esito di notizia confidenziale, personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di C.C., effettuò una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi e munizioni presso l'abitazione di B. A. sita in M., via G.B. nr... ai sensi dell'art.41 T.U.L.P.S. La perquisizione fu estesa anche ad un locale cantinato ubicato al piano terra di pertinenza della predetta abitazione con esito positivo. Infatti, all'interno del deposito veniva rinvenuto un ingente quantitativo di fuochi pirici e materiale pirotecnico vario analiticamente specificato nel verbale di sequestro confezionato ed in buono stato di conservazione. Le operazioni si conclusero con il sequestro atteso l'ingente quantitativo del materiale e la presenza di giochi pirici di genere vietato rientranti nella IV° e V° categorìa della tabella allegata al Regolamento di esecuzione del Testo Unico sulla pubblica sicurezza per cui è prevista l'autorizzazione del Prefetto per la fabbricazione, detenzione e vendita.
Quanto alla ascrivibilità della detenzione all'odierno imputato, le operazioni di perquisizione iniziarono in assenza del B.. Successivamente, lo stesso veniva rintracciato e reso edotto delle operazioni in atto senza che ebbe a contestare la disponibilità del locale di pertinenza della sua privata abitazione (ed accessibile solo al possessore delle chiavi di apertura della porta d'ingresso), nè la detenzione del materiale pirotecnico. Il B. risultava infine privo di ogni titolo abilitativo o autorizzazione di cui all'art.47 T.U.L.P.S. per la detenzione e vendita del materiale pirotecnico rientrante nelle tabelle IV° e V° da cui il sequestro.

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Alla luce di tali risultanze processuali, deve ritenersi pienamente integrata il reato di cui all'art.678 c.p. in relazione agli artt.9 e 47 T.U.L.P.S.
La fattispecie contravvenzionale richiede per la sua configurabilità la fabbricazione, la detenzione o la vendita di materiale esplodente senza licenza prefettizia o senza le prescritte cautele. Il rilascio dell'autorizzazione prefettizia è prevista invero per il materiale pirotecnico ritenuto pericoloso di cui all'allegato del Regolamento di esecuzione del Testo unico. La stessa obbliga il destinatario alla osservanza di tutte le prescrizioni che l'Autorità competente ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Ne discende che l'assenza della prescritta autorizzazione -che non ammette equipollenti in quanto deputata al controllo del materiale ritenuto dal legislatore pericoloso per la pubblica incolumità- integra il reato di mera condotta, a nulla rilevando l'eventuale possesso della licenza comunale per la vendita (la cui finalità è ben diversa giacchè autorizza il commercio di materiale pirotecnico "consentito).
In punto di diritto si evidenzia altresì che la contravvenzione di cui al richiamato art. 678 c.p. concerne esclusivamente il materiale esplodente, ovverossia il materiale privo della oggettiva ed intrinseca potenzialità offensiva. Viceversa, si configura la più grave fattispecie delittuosa in materia di armi in relazione al materiale esplosivo che, per qualità o quantità ovvero per modalità di composizione chimica e confezione, sia tale da avere un effetto micidiale e distruttivo, idoneo ad offendere dunque l'incolumità personale. L'accertamento sulla micidialità del congegno se cioè abbia effetto distruttivo ovvero solo detonante compete al Giudice di merito con una indagine concreta da effettuarsi caso per caso (Cass.pen.sez.I°,21/12/93;Cass.pen.sez.Unit.,15/10/86 nr.10901). Con riferimento specifico ai fuochi pirotecnici, è orientamento giurisprudenziale consolidato che va ritenuto il delitto e non già la contravvenzione laddove il materiale pirico classificato come esplodente sia in quantità tale ed abbia composizioni chimiche tali da poter essere equiparato per la potenzialità lesiva agli esplosivi (cfr. tra le altre Cass.pen.sez.I°,31/08/94 nr.9363).

Alla stregua dei richiamati criteri di diritto e valutato il materiale probatorio acquisito, deve ritenersi pienamente integrata la contravvenzione di cui all'art.678 c.p.
Invero, l'odierno imputato deteneva presso il deposito sottostante la privata abitazione, senza particolari cautele ed in assenza di qualunque autorizzazione amministrativa, un quantitativo ingente di giochi pirici e di materiale pirotecnico di genere vietato (rientrante invero nella IV° e V° categoria della tabella). La tipologia del predetto materiale, ancorchè in quantità ingente e pur essendo concentrato in un locale di modeste dimensioni sottostante un edificio destinato a civile abitazione (da cui l'intrinseca ed obiettiva pericolosità), non è tale da modificarne le caratteristiche e la natura, trattandosi di materiale prevalentemente ad effetto detonante e non micidiale da cui la configurabilità della fattispecie contravvenzionale.
Quanto alla ascrivibilità del possesso all'odierno imputato, la stessa non è stata seriamente contestata ed emerge univocamente dalla disponibilità esclusiva del locale destinato alla custodia dei giochi pirici di pertinenza della sua privata abitazione. Infine, la destinazione alla vendita del predetto materiale si desume pacificamente dall'ingente quantitativo dei giochi pirici rinvenuti (concentrati nel locale peraltro in vista delle festività di fine anno), dalla loro diversificazione e qualità e dalle stesse modalità di confezionamento, elementi che attestano univocamente la finalità di commercio e di distribuzione a terzi.

Con riferimento alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art.679 c.p. che sanziona l'omessa denunzia all'Autorità del possesso di materiale esplodente, ritiene la Suprema Corte di legittimità che il reato deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art.678 c.p. non essendo logicamente esigibile che chi detiene materiale esplodente a scopo di commercio senza la prescritta licenza dell'Autorità amministrativa, si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza. Pertanto la contravvenzione di cui all'art.678 c.p. deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui all'art. 679 c.p., essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito al fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia di detenzione (cfr.Cass.pen.sez.I° 23/05/2000 nr.3503, Perini).
Alla stregua di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi pertanto che la contestazione della contravvenzione di cui all'art.679 c.p. è assorbita in quella prevalente di cui all'art.678 c.p.. Invero, nella condotta del B. -il quale deteneva a scopo di commercio un ingente quantitativo di materiale esplodente senza la necessaria licenza per la detenzione e vendita- si ravvisano tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., non potendosi logicamente pretendere dal detentore abusivo di materiale esplodente destinato alla vendita illegale, che lo stesso si presenti all'autorità per denunciarne il possesso.

Affermata la penale responsabilità dell'imputato, fondata sulle dichiarazioni testimoniali e sull'attività di polizia giudiziaria pienamente attendibili provenendo da soggetti qualificati di intrinseca credibilità, quanto alla pena, possono concedersi le attenuanti generiche attesa l'incensuratezza.
Valutati i criteri direttivi offerti dall'art.133 c.p., stimasi equo irrogare la pena di mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda (p.b.mesi quattro di arresto ed Euro 200 di ammenda ridotta come sopra per la concessione delle generiche ex art.62 bis c.p.).
Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena sussistendone i presupposti di legge ed avuto riguardo alla prognosi nel complesso favorevole della personalità dell'imputato non gravato da precedenti.
Va infine disposta la confisca e la distruzione di quanto in sequestro versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria.
P.Q.M.
Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto al capo A) della rubrica ritenuto il reato di cui all'art.679 c.p. assorbito nel reato di cui al capo A) e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda, oltre spese processuali.
Letto l'art.163 c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Letto l'art.240 c.p. ordina la confisca e distruzione del materiale in sequestro se non già eseguita.
NOLA, 24/10/2005
Il Giudice
dr.ssa Diana Bottillo

---------------lancio del 03.12.2005---------------

 
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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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