Il caso
In prossimità della festa
di Capodanno, un imputato veniva trovato in possesso di un ingente quantitativo
di fuochi pirici e materiale pirotecnico.
Tratto a giudizio per il reato di detenzione di materiale esplodente
senza licenza prefettizia (art. 678 cp) e del reato di omessa denuncia
allautorità competente del possesso di detto materiale
(art. 679 cp) allesito del giudizio, veniva condannato per il
solo reato contravvenzionale di cui allart. 678 cp, con esclusione
della più grave ipotesi delittuosa prevista in materia di esplosivi
in quanto i fuochi pirici rinvenuti in possesso dello stesso non erano
dotati di quelleffetto micidiale e distruttivo risultando il materiale
prevalentemente ad effetto detonante e non micidiale.
Precisava linterprete che a nulla rileva l'eventuale possesso
della licenza comunale per la vendita la cui finalità è
ben diversa da quella prefettizia in quanto la prima autorizza solo
il commercio di materiale pirotecnico "consentito.
In linea con lindirizzo prevalente della Giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione il Giudicante ha escluso la responsabilità
del prevenuto dallaltra contravvenzione di omessa denuncia allAutorità
competente ex art. 679. Per questa ipotesi di reato osserva il Giudice
che la stessa è da considerarsi assorbita nellipotesi contravvenzionale
principale di cui allart. 678, in quanto non si poteva certo pretendere
da colui che consapevolmente deteneva illecitamente materiale esplodente
provvedesse a farne denuncia anche alle Autorità competenti.
La massima
ARMI ED ESPLOSIVI: art. 678
cp: elementi costitutivi: fabbricazione, detenzione o vendita di materiale
esplodente senza licenza prefettizia o senza le prescritte cautele;
natura e oggetto giuridico: reato di mera condotta integrandosi con
l'assenza della prescritta autorizzazione la cui mancanza non ammette
equipollenti in quanto deputata al controllo del materiale ritenuto
dal legislatore pericoloso per la pubblica incolumità a nulla
rilevando anche l'eventuale possesso della licenza comunale per la vendita
(la cui finalità è ben diversa giacchè autorizza
il commercio di materiale pirotecnico "consentito)
Omessa denuncia allAutorità del possesso di materiale esplodente
(art. 679 cp) assorbimento della fattispecie in quella prevalente
di cui allart. 678 cp, non potendosi pretendere dal detentore
abusivo di materiale esplodente che lo stesso si presenti allautorità
per denunciarne il possesso. [Sentenza emessa dal Giudice Monocratico
del Tribunale Penale di Nola dr.ssa Diana Bottillo in data 24.10.05]
( Avv. Angelo
Pignatelli )
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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(omissis)
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 4/05/2004 B.A. veniva tratto
a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola
per rispondere dei reati in rubrica.
All'odierno dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato ritualmente
citato e non comparso, dopo il controllo sulla regolare costituzione
delle parti e superata la fase delle questioni preliminari, il Giudice
dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione
delle prove. Esaminato il teste di P.G. S.P., in servizio presso il
N.O. C.C. di C.C. e revocata l'ordinanza ammissiva delle ulteriori testimonianze,
il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti contenuti nel
fascicolo ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni
in epigrafe trascritte. Confluivano in particolare nel fascicolo gli
atti redatti dai verbalizzanti acquisiti su consenso delle parti.
All'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo
di sentenza.
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano
la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.678
c.p.
Ed invero, sulla scorta del verbale di perquisizione domiciliare, del
verbale irripetibile di sequestro e della testimonianza resa da S.P.,
in servizio presso il N.O. C.C. di C.C., il fatto storico può
essere così sinteticamente ricostruito.
In data 30/12/2003, all'esito di notizia confidenziale, personale del
Nucleo Operativo dei Carabinieri di C.C., effettuò una perquisizione
domiciliare finalizzata alla ricerca di armi e munizioni presso l'abitazione
di B. A. sita in M., via G.B. nr... ai sensi dell'art.41 T.U.L.P.S.
La perquisizione fu estesa anche ad un locale cantinato ubicato al piano
terra di pertinenza della predetta abitazione con esito positivo. Infatti,
all'interno del deposito veniva rinvenuto un ingente quantitativo di
fuochi pirici e materiale pirotecnico vario analiticamente specificato
nel verbale di sequestro confezionato ed in buono stato di conservazione.
Le operazioni si conclusero con il sequestro atteso l'ingente quantitativo
del materiale e la presenza di giochi pirici di genere vietato rientranti
nella IV° e V° categorìa della tabella allegata al Regolamento
di esecuzione del Testo Unico sulla pubblica sicurezza per cui è
prevista l'autorizzazione del Prefetto per la fabbricazione, detenzione
e vendita.
Quanto alla ascrivibilità della detenzione all'odierno imputato,
le operazioni di perquisizione iniziarono in assenza del B.. Successivamente,
lo stesso veniva rintracciato e reso edotto delle operazioni in atto
senza che ebbe a contestare la disponibilità del locale di pertinenza
della sua privata abitazione (ed accessibile solo al possessore delle
chiavi di apertura della porta d'ingresso), nè la detenzione
del materiale pirotecnico. Il B. risultava infine privo di ogni titolo
abilitativo o autorizzazione di cui all'art.47 T.U.L.P.S. per la detenzione
e vendita del materiale pirotecnico rientrante nelle tabelle IV°
e V° da cui il sequestro.
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Alla luce di tali risultanze processuali, deve ritenersi
pienamente integrata il reato di cui all'art.678 c.p. in relazione agli
artt.9 e 47 T.U.L.P.S.
La fattispecie contravvenzionale richiede per la sua configurabilità
la fabbricazione, la detenzione o la vendita di materiale esplodente
senza licenza prefettizia o senza le prescritte cautele. Il rilascio
dell'autorizzazione prefettizia è prevista invero per il materiale
pirotecnico ritenuto pericoloso di cui all'allegato del Regolamento
di esecuzione del Testo unico. La stessa obbliga il destinatario alla
osservanza di tutte le prescrizioni che l'Autorità competente
ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Ne discende che l'assenza
della prescritta autorizzazione -che non ammette equipollenti in quanto
deputata al controllo del materiale ritenuto dal legislatore pericoloso
per la pubblica incolumità- integra il reato di mera condotta,
a nulla rilevando l'eventuale possesso della licenza comunale per la
vendita (la cui finalità è ben diversa giacchè
autorizza il commercio di materiale pirotecnico "consentito).
In punto di diritto si evidenzia altresì che la contravvenzione
di cui al richiamato art. 678 c.p. concerne esclusivamente il materiale
esplodente, ovverossia il materiale privo della oggettiva ed intrinseca
potenzialità offensiva. Viceversa, si configura la più
grave fattispecie delittuosa in materia di armi in relazione al materiale
esplosivo che, per qualità o quantità ovvero per modalità
di composizione chimica e confezione, sia tale da avere un effetto micidiale
e distruttivo, idoneo ad offendere dunque l'incolumità personale.
L'accertamento sulla micidialità del congegno se cioè
abbia effetto distruttivo ovvero solo detonante compete al Giudice di
merito con una indagine concreta da effettuarsi caso per caso (Cass.pen.sez.I°,21/12/93;Cass.pen.sez.Unit.,15/10/86
nr.10901). Con riferimento specifico ai fuochi pirotecnici, è
orientamento giurisprudenziale consolidato che va ritenuto il delitto
e non già la contravvenzione laddove il materiale pirico classificato
come esplodente sia in quantità tale ed abbia composizioni chimiche
tali da poter essere equiparato per la potenzialità lesiva agli
esplosivi (cfr. tra le altre Cass.pen.sez.I°,31/08/94 nr.9363).
Alla stregua dei richiamati criteri di diritto e valutato
il materiale probatorio acquisito, deve ritenersi pienamente integrata
la contravvenzione di cui all'art.678 c.p.
Invero, l'odierno imputato deteneva presso il deposito sottostante la
privata abitazione, senza particolari cautele ed in assenza di qualunque
autorizzazione amministrativa, un quantitativo ingente di giochi pirici
e di materiale pirotecnico di genere vietato (rientrante invero nella
IV° e V° categoria della tabella). La tipologia del predetto
materiale, ancorchè in quantità ingente e pur essendo
concentrato in un locale di modeste dimensioni sottostante un edificio
destinato a civile abitazione (da cui l'intrinseca ed obiettiva pericolosità),
non è tale da modificarne le caratteristiche e la natura, trattandosi
di materiale prevalentemente ad effetto detonante e non micidiale da
cui la configurabilità della fattispecie contravvenzionale.
Quanto alla ascrivibilità del possesso all'odierno imputato,
la stessa non è stata seriamente contestata ed emerge univocamente
dalla disponibilità esclusiva del locale destinato alla custodia
dei giochi pirici di pertinenza della sua privata abitazione. Infine,
la destinazione alla vendita del predetto materiale si desume pacificamente
dall'ingente quantitativo dei giochi pirici rinvenuti (concentrati nel
locale peraltro in vista delle festività di fine anno), dalla
loro diversificazione e qualità e dalle stesse modalità
di confezionamento, elementi che attestano univocamente la finalità
di commercio e di distribuzione a terzi.
Con riferimento alla fattispecie contravvenzionale di
cui all'art.679 c.p. che sanziona l'omessa denunzia all'Autorità
del possesso di materiale esplodente, ritiene la Suprema Corte di legittimità
che il reato deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art.678 c.p.
non essendo logicamente esigibile che chi detiene materiale esplodente
a scopo di commercio senza la prescritta licenza dell'Autorità
amministrativa, si presenti alla medesima Autorità per denunciare
la circostanza. Pertanto la contravvenzione di cui all'art.678 c.p.
deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui all'art. 679 c.p.,
essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere
in deposito al fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere,
sia nell'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione
di denunzia di detenzione (cfr.Cass.pen.sez.I° 23/05/2000 nr.3503,
Perini).
Alla stregua di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve
ritenersi pertanto che la contestazione della contravvenzione di cui
all'art.679 c.p. è assorbita in quella prevalente di cui all'art.678
c.p.. Invero, nella condotta del B. -il quale deteneva a scopo di commercio
un ingente quantitativo di materiale esplodente senza la necessaria
licenza per la detenzione e vendita- si ravvisano tutti gli elementi
costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., non potendosi
logicamente pretendere dal detentore abusivo di materiale esplodente
destinato alla vendita illegale, che lo stesso si presenti all'autorità
per denunciarne il possesso.
Affermata la penale responsabilità dell'imputato, fondata sulle
dichiarazioni testimoniali e sull'attività di polizia giudiziaria
pienamente attendibili provenendo da soggetti qualificati di intrinseca
credibilità, quanto alla pena, possono concedersi le attenuanti
generiche attesa l'incensuratezza.
Valutati i criteri direttivi offerti dall'art.133 c.p., stimasi equo
irrogare la pena di mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda (p.b.mesi
quattro di arresto ed Euro 200 di ammenda ridotta come sopra per la
concessione delle generiche ex art.62 bis c.p.).
Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della
pena sussistendone i presupposti di legge ed avuto riguardo alla prognosi
nel complesso favorevole della personalità dell'imputato non
gravato da precedenti.
Va infine disposta la confisca e la distruzione di quanto in sequestro
versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria.
P.Q.M.
Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato
ascritto al capo A) della rubrica ritenuto il reato di cui all'art.679
c.p. assorbito nel reato di cui al capo A) e, concesse le attenuanti
generiche, lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 100
di ammenda, oltre spese processuali.
Letto l'art.163 c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Letto l'art.240 c.p. ordina la confisca e distruzione del materiale
in sequestro se non già eseguita.
NOLA, 24/10/2005
Il Giudice
dr.ssa Diana Bottillo