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Osservatorio
della Giurisprudenza PENALE - Circondario del Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
EDILIZIA:estinzione del reato penale in caso di presentazione della domanda in concessione in sanatoria e integrale versamento dell’importo dovuto a titolo di oblazione – natura personale di tale causa speciale di estinzione – applicabilità del beneficio ai soli imputati che abbiano provveduto alla presentazione della domanda di condono e del relativo pagamento della oblazione. Ordinanza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Nola in funzione di Giudice dell’esecuzione dr.ssa Diana Bottillo in data 21.02.05
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OMISSIS…
Preliminarmente si osserva, con riguardo alla speciale causa di estinzione dei reati urbanistici e delle violazioni amministrative introdotta dalle normative sui condoni edilizi, che, giusta il disposto degli artt. 38 L. 47/85 (richiamato dalle successive leggi che hanno previsto i condoni a far data dalla L. 724/94), l’estinzione dei reati urbanistici contravvenzionali giova esclusivamente a chi abbia presentato domanda di concessione in sanatoria nei termini stabiliti dalla normativa in vigore ed abbia provveduto ad effettuare interamente il versamento dell’importo dovuto a titolo di oblazione. Ne discende, pertanto, che,poiché il beneficio non si estende a chi abbia concorso nel reato giacchè l’estinzione del reato ha effetto solo per coloro cui la causa speciale di estinzione (che ha natura personale ex art. 182 cp) si riferisce, l’imputato che non ha personalmente presentato la domanda di oblazione ed effettuato il relativo versamento non può trarre vantaggio dall’iniziativa di altro soggetto, La normativa sembra infatti mantenere distinti gli effetti estintivi penali da quelli amministrativi:
- i primi sono riferiti all’oblazione e riservati esclusivamente a chi, tra i concorrenti, cura il pagamento integrale dell’oblazione, fatta eccezione per il comproprietario nel qual caso sarà sufficiente la domanda di uno solo degli attuali proprietari ed il versamento di un’unica oblazione curato da costui per conseguire l’estensione dei benefici penali a tutti i contitolari del diritto reale;
- i secondi sono collegati al rilascio della concessione in sanatoria. Il fatto che quest’ultima postuli necessariamente la determinazione ed il versamento dell’oblazione da parte del richiedente, talchè non può esservi sanatoria senza oblazione, non toglie rilievo alla differenza. Infatti, ai sensi dell’art. 31 L. 47/85 , hanno diritto a conseguire la sanatoria il proprietario, qualunque titolare di un diritto reale o di godimento sulla cosa ed ogni altro interessato, salvo rivalsa nei confronti del proprietario attuale. Il rilascio della concessione in sanatoria avvenuto a seguito di domanda presentata da uno dei suddetti interessati che abbia altresì provveduto a versare l’oblazione per intero determina l’effetto estintivo delle sanzioni amministrative, pecuniarie e non, nei confronti di ogni interessato all’opera abusiva, liberando la stessa da ogni vizio amministrativo e dal rischio di ogni sanzione demolitoria, pecuniaria o espropriativi.
Viceversa, come si è già evidenziato, ancorché l’opera con il rilascio della concessione in sanatoria è sanata sotto il profilo amministrativo, ciascuno degli imputati concorrenti sarà tenuto a curare per suo conto il pagamento dell’oblazione per ottenere l’estinzione dei reati contravvenzionali. Del resto è previsto espressamente dall’art. 38 L. 47/85, richiamato dalla legge 724/94, che i soggetti di cui all’art. 6 stessa legge diversi dal proprietario, qualora intendano fruire dei benefici penali, sono tenuti a presentare autonoma domanda di oblazione ed effettuare il versamento di una somma pari al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario con le modalità di cui all’art. 35. Ai fini poi della declaratoria di estinzione dei reati all’Autorità Giudiziaria è poi demandato l’accertamento della sussistenza dei requisiti relativi alla condonabilità dell’opera e, segnatamente, la delibazione circa l’ultimazione dell’opera, i limiti di volumetria e l’esistenza di vincoli di inedificabilità assoluta, nonché la verifica del pagamento dell’oblazione, se sia determinata in modo non veritiero e palesemente doloso ovvero se non sia stata integralmente corrisposta dal soggetto legittimato. (cfr. con riferimento al condono regolamentato dalla L. 724/94 si veda Cass. Pen. Sent. 7/6/95 n. 1229 ric.nte Brada).
Alla luce di tali premesse di diritto, va esaminata la questione prospettata al Giudice dell’Esecuzione.
Si rammenta invero, che ai sensi dell’art. 38 L. 47/85, l’oblazione interamente versata in relazione alla istanza di sanatoria presentata nei termini, ha efficacia estintiva dei reati contravvenzionali in materia urbanistica. Laddove sia intervenuta sentenza di condanna, viene fatta annotazione della oblazione da corrispondersi nella misura del 30% rispetto a quella applicabile al proprietario.
Ciò premesso nel caso di specie, l’istante ha documentato sia il rilascio al proprietario (coimputato nel medesimo procedimento) della concessione in sanatoria afferente al manufatto per cui fu condanna, previo versamento dell’oblazione integrale, sia la presentazione di autonoma istanza di condono depositata nei termini di legge da parte del direttore dei lavori, previo versamento delle somme pari al 30% dell’importo versato dal proprietario, somma da ritenersi pacificamente congrua senza necessità di verifiche presso l’ufficio tecnico comunale in quanto commisurata a quella versata dal proprietario già valutata positivamente dall’organo amministrativo, stante il rilascio del titolo in sanatoria.
Ne discende che, avendo ottenuto il proprietario, previo versamento della integrale oblazione, concessione in sanatoria per il manufatto abusivo per cui fu condanna (tale che il reato penale è estinto e l’opera deve ritenersi del tutto legittima anche sotto il profilo amministrativo) ed avendo anche il direttore dei lavori presentato, all’epoca, autonoma istanza di condono versando la relativa oblazione nella misura prevista, ricorrono i presupposti per ottenere il beneficio invocato.
Pertanto, essendo intervenuta condanna passata in giudicato nei confronti del richiedente D.S., può disporsi l’annotazione dell’oblazione nel casellario giudiziale relativamente alla sentenza emessa dal Pretore di Nola in data …., sentenza di cui non si terrà conto ai fini della recidiva e della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Letti gli art.666/686 cpp
Dispone l’annotazione della oblazione di cui all’art. 38 L. 47/85 nel casellario giudiziale relativamente alla sentenza di condanna emessa nei confronti di D.S. dal Pretore di Nola in data . . . e divenuta irrevocabile in data . . .per il reato di cui all’art. 17 lett. B) L. 28.01.77 n.10
Nola, 21.02.05
IlGiudice
Dott.ssa Diana Bottillo