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Il caso
La parte dopo aver depositato listanza
di condono e autodeterminata loblazione dovuta, richiedeva al
Giudice penale, il dissequestro dellopera essendo estinto il reato
edilizio.
Il Giudicante in ossequio alluniforme indirizzo della Cassazione,
dopo aver puntualmente individuato e analiticamente richiamati i compiti
di accertamento incombenti allinterprete nella sede penale individuati
in:
a) una preliminare delibazione circa l'epoca di ultimazione dell'opera
entro il 31/03/2003;
b) una verifica dei requisiti volumetrici dell'immobile;
c) la genuinità della istanza di condono per escludere che la
stessa sia stata dolosamente infedele e/o presentata da soggetto non
legittimato;
d) la verifica della congruità dei pagamenti e del versamento
integrale dell'oblazione determinato in modo veritiero e non palesemente
doloso;
e) la qualifica della tipologia di intervento edilizio (in particolare,
la sua destinazione residenziale) e la verifica della eventuale insanabilità
assoluta dell'opera;
f) la sottoposizione ai vincoli ambientali o storici ricadenti sull'area
o sull'opera, in tal caso, dovendo verificare il rilascio del nulla-osta
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo;
ha ulteriormente chiarito due aspetti importanti:
il primo, che trattandosi di opera ricadente in zona vincolata l'operatività
del condono edilizio è esclusa ai sensi dell'art.32 D.L.30/09/2003
nr.269, salvo che per interventi di minore rilevanza (restauro o risanamento
conservativo di immobili preesistenti) e semprechè vi sia conformità
agli strumenti urbanistici vigenti ed il parere favorevole dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo;
il secondo, che la mera certificazione del Comune in ordine alleffettivo
versamento della somma quantificata autonomamente dal richiedente a
titolo di oblazione, risulta irrilevante ai fini delle verifiche richieste
all'autorità giudiziaria indispensabili per ritenere operativa
l'estinzione dei reati contravvenzionali, dovendo effettuare l'organo
amministrativo un preciso riscontro circa la rispondenza del calcolo
autodeterminato allo stato effettivo dei luoghi.
[ Ordinanza emessa il 12 dicembre
2005 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo]
(Avv. Angelo
Pignatelli)
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L'ordinanza
TRIBUNALE PENALE DI NOLA
Ufficio del Giudice monocratico
Il Giudice,
letti gli atti del fascicolo nr.2762/2005 R.G.N.R. a carico di Tizio
letta l'istanza avanzata nell'interesse dell'imputata volta ad ottenere
il dissequestro e la restituzione dell'immobile sottoposto a sequestro
in data 1/04/2003;
sentito il Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione allegata alla istanza ed in particolare
la richiesta di condono edilizio con la prova del versamento dell'oblazione
autoliquidata e dei relativi oneri concessori;
OSSERVA
Il decreto legge 269/2003 convertito in Legge 24/11/2003 nr.326 opera
il richiamo alle norme di cui alla legge 28/02/1985 nr.47 relativamente
alla speciale sanatoria ivi prevista (cd.condono edilizio) ed alla procedura
di estinzione dei reati contravvenzionali nonchè alla sospensione
dei procedimenti penali in corso.
Alla stregua di tale normativa, la presentazione dell'istanza di sanatoria
per gli immobili non superiori a 750 mc. (ovvero, nel caso di ampliamenti,
non superiori al 30% dell'immobile) ultimati entro il 31/03/2003 con
il versamento delle rate dell'oblazione entro il 30/09/2005 e degli
oneri concessori, nonchè il decorso del termine di 36 mesi dal
suddetto integrale versamento, determina l'estinzione dei reati urbanistici
e di quelli strettamente connessi (normativa sul cemento armato ed antisismica)
senza necessità di attendere un atto amministrativo di concessione
in sanatoria espresso o tacito (silenzio-assenso con il decorso di 24
mesi per la sanatoria amministrativa).
Tali adempimenti non esauriscono tuttavia la procedura di estinzione
dei reati disciplinata dalla normativa sul condono edilizio (artt.32
comma 25° D.L. 269/2003 convertito in L.326/2003; artt.32 e segg.
Legge 47/85 e 39 Legge 724/94), atteso che al Giudice competono gli
specifici controlli in merito alla sussistenza dei presupposti per la
concreta operatività della speciale causa estintiva.
In particolare, il Giudice è tenuto ad effettuare:
-una delibazione circa l'epoca di ultimazione dell'opera entro il 31/03/2003;
-la verifica dei requisiti volumetrici dell'immobile;
-la verifica della istanza di condono se dolosamente infedele e se presentata
dal soggetto non legittimato, nonchè la verifica della congruità
dei pagamenti e del versamento integrale dell'oblazione se determinata
in modo veritiero e non palesemente doloso;
-la qualifica della tipologia di intervento edilizio (in particolare,
la sua destinazione residenziale) e la verifica della eventuale insanabilità
assoluta dell'opera;
-la sottoposizione ai vincoli ambientali o storici ricadenti sull'area
o sull'opera dovendosi, in tal caso, attendere il rilascio del nulla-osta
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
(cfr. tra le altre in merito alle verifiche demandate al Giudice, Cass.
Pen. Sezione III° 3/04/1996 n.863).
Nel caso di specie, pur avendo l'istante documentato l'avvenuto versamento
dell'oblazione autoliquidata, non ricorrono -allo stato- i presupposti
per ritenere cessate le esigenze cautelari sottese al sequestro in atto.
Invero, si evidenzia che la contestazione attiene ad un immobile ricadente
in zona sottoposta ai vincoli di inedificabilità con la conseguenza
che l'operatività del condono edilizio è esclusa ai sensi
dell'art.32 D.L.30/09/2003 nr.269, salvo che per interventi di minore
rilevanza (restauro o risanamento conservativo di immobili preesistenti)
e semprechè vi sia conformità agli strumenti urbanistici
vigenti ed il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela
del vincolo (cfr.Cass.pen.sez.III° 24/09/2004 nr.37865; Cass.pen.sez.III°
9/12/2004 nr.47621).
Quanto alla congruità del versamento dell'oblazione, si osserva
che la corretta quantificazione dell'oblazione non può essere
automaticamente equiparata al calcolo dichiarato dal richiedente.
E' viceversa necessaria l'attestazione del Sindaco in merito alla congruità
dei pagamenti che dia però conto dell'accertamento concreto effettuato
dall'organo amministrativo sulla corrispondenza tra la situazione effettiva
e quanto dichiarato dall'interessato. Pertanto, la mera dichiarazione
del Comune che la somma autoliquidata e quantificata dal richiedente
sia stata effettivamente versata è irrilevante ai fini delle
verifiche richieste all'autorità giudiziaria indispensabili per
ritenere operativa l'estinzione dei reati contravvenzionali, dovendo
effettuare l'organo amministrativo un preciso riscontro circa la rispondenza
del calcolo autodeterminato alla situazione di fatto concreta (cfr.Cass.pen.sez.III°
11/11/1997 nr.10182).
Nel caso di specie, la certificazione prodotta dall'istante promanante
dal Comune di Pollena Trocchia dava atto dell'avvenuto versamento dell'oblazione
e degli oneri concessori da parte dell'interessata, attestandone la
congruità solo con riferimento alla dichiarazione della parte,
senza dunque aver effettuato alcuna verifica concreta. Viceversa, la
certificazione contiene una espressa riserva da parte degli organi amministrativi
circa il vaglio finale del calcolo dell'oblazione risultando tutte le
pratiche di condono edilizio in attesa di istruzione e definizione,
con ciò confermandosi che non vi è stata ancora alcuna
verifica della rispondenza della dichiarazione della parte allo stato
effettivo dei luoghi.
Ne discende che, tenuto conto dello stato dell'istruttoria e della necessità
di un approfondito vaglio dibattimentale circa la sussistenza dei presupposti
sopra richiamati, non può effettuarsi alcuna prognosi positiva
in merito alla estinzione dei reati contravvenzionali ed alla effettiva
operatività del condono.
D'altro canto l'autorità amministrativa non ha in ogni caso rilasciato
in favore dell'istante alcun titolo in sanatoria ex post ed analogamente
non risulta rilasciato il parere favorevole dell'autorità preposta
alla tutela dei vincoli di talchè non è sufficiente valutare
sic et simpliciter la mera dichiarazione della parte circa l'oblazione
autodeterminata (ma non riscontrata in concreto dagli organi amministrativi).
Allo stato, permangono, dunque, inalterate le esigenze cautelari che
imposero il vincolo reale sul bene, sussistendo attuale il pericolo
che la libera disponibilità dell'immobile, ai sensi dell'art.321
c.p.p., possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero
agevolare la commissione di altri reati.
Al riguardo si osserva che, pur potendosi ritenere l'opera sostanzialmente
ultimata, il vincolo reale del sequestro è giustificato dal fatto
che permangono le conseguenze del reato edilizio lesive del bene protetto
dalla norma incriminatrice da identificarsi nell'ordinato assetto e
sviluppo del territorio, ciò che si verifica allorchè
il manufatto, non per la sua mera esistenza, bensì per l'utilizzazione
che ne può essere fatta incida sul "carico urbanistico"
aggravando le infrastrutture preesistenti. Dovrà quindi verificarsi
in concreto se la costruzione abusiva ultimata, per quanto realizzata
ab origine senza concessione edilizia, sia però conforme allo
strumento urbanistico vigente e tale da non determinare un aumento del
carico urbanistico sulle preesistenti infrastrutture (cfr. Cass.sez.III°sent.8/02/2002
nr.11146 ric.Gulotta). Nel caso di specie, la edificazione in zona sottoposta
ai vincoli ambientali e l'assenza di una verifica concreta circa l'assentibilità
dell'intervento edilizio realizzato e circa l'operatività del
condono edilizio giustificano il mantenimento del sequestro a fini preventivi
necessario per impedire la prosecuzione o l'aggravamento della lesione
all'interesse tutelato
P.Q.M.
Letti gli artt.321 e segg. c.p.p.
rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo avanzata nell'interesse
dell'imputata Tizia sopra generalizzata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per le comunicazioni
alle parti.
Nola, il 12/12/2005
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo
---------------lancio del 18.12.2005---------------
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