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Osservatorio della Giurisprudenza PENALE - Circondario del
Tribunale di Nola
coordinamento di : Avv. Angelo
Pignatelli
con la collaborazione di : Magistrati, Avvocati, Cancellerie
EDILIZIA. Trasformazione dei locali originariamente destinati ad ufficio in civile abitazione. Insussistenza del reato trattandosi di una attività solo formale o funzionale, realizzata in zone non soggette ai vincoli ambientali di inedificabilità e senza implicare una modifica degli standards urbanistici a norma dell'art.8 L.47/85; attività soggetta al mero regime autorizzatorio suscettibile di sanzione pecuniaria quale illecito amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt.10 e 25 L.47/85. [Sentenza emessa in data 26.09.2005 dal G.M. Dr.ssa Diana Bottillo del Tribunale penale di Nola]
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TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(omissis)
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 8/01/2003 TIZIO X. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere dei reati in rubrica.
Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso, all'udienza del 8/03/2004, il Giudice, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, esaurite le questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali. Veniva quindi esaminato il tecnico del Comune di Xxxx D’YYY ed acquisiti i documenti richiesti dalle parti (titolo di proprietà, ricorso al T.A.R.) il processo rinviato per l'ulteriore istruttoria.
All'odierna udienza si concludeva l'esame del tecnico D'YYY .
Le parti prestavano il consenso alla utilizzabilità del contenuto del verbale di accertamento dell'infrazione del 15/03/2002 e della nota del 23/03/2002 del Comando Polizia Municipale di Xxxx. Si disponeva quindi la revoca dell'ordinanza di ammissione delle ulteriori testimonianze ritenute superflue alla luce dell'acquisizione di tali atti.
Terminata l'istruttoria, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.
Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali escludono la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto.
Ed invero, dalla testimonianza resa dal tecnico del Comune di Xxxx D'YYY, dal verbale di accertamento dell'infrazione del 23/02/2002 e dagli atti redatti dal personale del Comando Polizia Municipale di Xxxx, è emerso il seguente fatto storico.
In data 23/02/2001, personale del comando polizia municipale di Xxxx effettuò un sopralluogo in Xxxx via (…) III° Traversa in relazione all'unità immobiliare di proprietà di TIZIO X. (in atti l'atto di compravendita in favore dello TIZIO e del coniuge CAIA del 2/03/1999).
In sede di accesso si riscontrò che il proprietario, in difformità dalla concessione edilizia in sanatoria nr.460/97 rilasciata in data 11/12/97 dal Comune di Xxxx in favore della società "xxxxx Casa s.r.l." (l'alienante) in virtù della normativa sul condono edilizio (L.724/94), aveva realizzato un mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare. In particolare, era stato predisposto un impianto idrico e di scarico per l'installazione dei servizi cucina, così operandosi la trasformazione dei locali originariamente destinati ad ufficio in civile abitazione.
Non risultavano in ogni caso in atto opere strutturali nè lavori edili di alcun genere, nè furono rilevate variazioni planovolumetriche.
Il teste D'YYY ricostruiva i fatti nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Xxxx.
Al riguardo precisava che l'unità immobiliare in questione era stata oggetto di sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio di cui alla L.724/94. La stessa risultava trasformata in civile abitazione in contrasto con la destinazione prevista per quella zona dallo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) che la classifica quale zona F1, ovverossia area per istruzione e strada di progetto. In particolare, la via (…) è suddivisa in aree omogenee aventi per la quasi totalità destinazioni diverse da quella abitativa (gli edifici sono adibiti in virtù dello strumento urbanistico vigente a servizi, usi industriali, plessi scolastici ed altre analoghe destinazioni), residuando una minima parte di edifici con scopi residenziali.
L'area in questione non è tuttavia sottoposta ai vincoli ambientali di inedificabilità.
Pur trattandosi di area destinata ad usi diversi da quelli abitativi, la pubblica amministrazione ha rilasciato per tale area numerose concessioni in sanatoria per i mutamenti di destinazione d'uso anche con la realizzazione di opere strutturali interne per finalità abitative.
Nel caso di specie la trasformazione in civile abitazione è stata operata attraverso la predisposizione dell'impianto idrico per l'installazione oltre che dei servizi igienici come già assentito in concessione e come si evince dalla planimetria allegata alla richiesta di concessione, anche del servizio cucina. In sede di sopralluogo si accertò che uno dei vani era stato adibito a cucina con annessi elementi di arredo e dotato dell'impianto idrico e di scarico per la sua funzionalità in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, da cui l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 24/01/2002).
Mancando opere strutturali, la suddetta trasformazione non necessitava del deposito degli atti al Genio Civile competente.
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Alla luce di tali risultanze processuali, ad avviso del Giudicante non appare raggiunta la prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti.
In punto di diritto si osserva che la norma di cui all'art.20 lett.B) legge 28/2/85 nr.47 sanziona penalmente l'esecuzione di opere in assenza o difformità dalla concessione edilizia e sono da reputarsi tali tutti gli interventi che comportano sensibili aumenti di superficie o volume, modifiche della sagoma, alterazione dei prospetti ovverossia una trasformazione dell'assetto edilizio ed urbanistico del territorio che richiede necessariamente l'intervento autorizzatorio della Pubblica Amministrazione deputata alla sua tutela attraverso il rilascio della concessione edilizia.
In tema di mutamento di destinazione d'uso, sulla scorta della legislazione vigente (artt.10-25-26 L.47/85; L.4/12/93 nr.493; L.23/12/94 nr.724 e 23/12/96 nr.662) ed alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, qualora esso sia posto in essere senza la materiale realizzazione di opere strutturali significative che comportino una variazione urbanistica essenziale, allorchè sia cioè puramente funzionale, non è soggetto a concessione edilizia ma alla semplice autorizzazione con la conseguenza che non trovano applicazione le sanzioni penali di cui all'art.20 L.47/85.
Viceversa, deve ritenersi integrato il reato urbanistico laddove il mutamento della destinazione dell'immobile sia realizzato attraverso opere che comportino una rilevante trasformazione dei locali o modifiche di sagome e prospetti ovvero aumenti volumetrici (in tal senso fra le altre Cass. sez. III 20/12/89 nr.17645; Cass. sez. III sent.8602 del 27/7/96), giacchè in tal caso la tipologia d'intervento va di fatto equiparata alla realizzazione di una costruzione edilizia in assenza della richiesta concessione costituendo una variazione essenziale che incide sull'ordinato assetto del territorio. Analogamente, se l'immobile è costruito in zona dove usi e funzioni sono predeterminati ed invalicabili (quali ad esempio le zone agricole), la variazione dell'uso integra gli estremi del reato di cui all'art.20 lett.A) L.47/85 (in tal senso Cass. pen. sez. III 28/07/87 nr.8620).
In definitiva il mutamento di destinazione d'uso, quando è solo formale o funzionale, purchè realizzato in zone non soggette ai vincoli ambientali di inedificabilità e senza implicare una modifica degli standards urbanistici a norma dell'art.8 L.47/85, è soggetto al mero regime autorizzatorio e riceve pertanto la sua sanzione pecuniaria quale illecito amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt.10 e 25 L.47/85.
Ciò premesso, si osserva poi che la normativa da ultimo richiamata rinvia alla legislazione regionale per la regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili demandando alla Regione il potere di stabilire in quali casi ed in che termini la variazione di destinazione sia essenziale e come tale soggetta ad autorizzazione ovvero a concessione.
Nel caso di specie, la Legge Regionale 28/11/2001 nr.19 ha disciplinato la materia per il territorio campano.
In particolare, sono stati individuati per la Regione Campania gli interventi edilizi subordinati alla mera denuncia di inizio attività corredata degli elaborati grafici asseverati dal progettista abilitato prevedendo specificamente al punto F) dell'art.1 l'ipotesi del mutamento di destinazione d'uso di immobili o loro parti, semprechè la nuova destinazione non consista in interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, di volumi e superfici e sia compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee (come individuate dal D.M. 2 aprile nr.68). Viceversa, il mutamento di destinazione d'uso realizzato in zone agricole e quello con opere che importino variazioni planovolumetriche e della sagoma non rientra tra gli interventi eseguibili in base alla mera denuncia di inizio attività ma è sempre soggetto al rilascio della concessione edilizia. Infine, il mutamento d'uso senza opere nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee è del tutto libero.
Alla luce di tali premesse di diritto, osserva il Giudicante che nel caso di specie, in applicazione della normativa vigente in tema di variazioni d'uso delineata dal combinato disposto della Legge 47/85 e della Legge Regione Campania 19/2001, l'intervento edilizio per cui è contestazione va annoverato tra quelli disciplinati dal richiamato punto F) dell'art.1.
Ed invero, la realizzazione dell'impianto di scarico per l'installazione del servizio cucina non previsto nell'allegato grafico assentito in sede di rilascio della concessione in sanatoria nr.460/97 costituisce un intervento materiale, per quanto bagatellare, finalizzato al mutamento di destinazione d'uso da ufficio in civile abitazione. Trattandosi di mutamento della destinazione dell'unità immobiliare con opere di minimale entità non implicanti modifiche planovolumentriche ovvero dell'aspetto esteriore, non è richiesto il rilascio della concessione edilizia mentre andava effettuata da parte del proprietario e committente la mera denuncia di inizio attività.
Nè può ritenersi che la nuova destinazione d'uso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente che classifica la porzione di territorio su cui insiste l'immobile quale zona F1 ovvero area istruzione e progetto, non sia compatibile con le categorie consentite dallo strumento urbanistico per le singole zone territoriali omogenee. Invero, risulta dagli atti processuali ed è stato chiarito dal tecnico del Comune che la via (…) è suddivisa in aree con elevata percentuale di unità immobiliari aventi destinazioni diverse da quella abitativa (gli edifici sono adibiti in virtù dello strumento urbanistico a servizi, usi industriali, plessi scolastici ed altre analoghe destinazioni), ma ciò non esclude la destinazione residenziale della restante parte dei fabbricati tanto è vero che nella zona insistono edifici con destinazione abitativa ab origine (e d'altro canto non potrebbe essere diversamente attesa la presenza di plessi scolastici e servizi onde per cui in un assetto ordinato del territorio non può non esservi una percentuale di abitazioni attigue alle scuole). Inoltre, la zona è connotata da fabbricati con variazioni d'uso per effetto del rilascio di molteplici concessioni in sanatoria a seguito di richieste di condono edilizio anche laddove erano state realizzate opere strutturali consistenti.
Alla luce di quanto emerso, ritiene il Giudicante che nel caso di specie, non si verte in ipotesi di mutamenti di destinazione d'uso con variazioni planovolumetriche ovvero con modifiche essenziali degli standards urbanistici e di usi invalicabili (diverso sarebbe stato il caso della destinazione agricola dell'area la cui natura invalicabile avrebbe richiesto sempre la concessione edilizia), con la conseguenza che non è integrato l'illecito penale mentre s'imponeva da parte dell'interessato l'adempimento della denuncia di inizio attività.
In conclusione il mutamento di destinazione d'uso con opere prive di impatto volumetrico ed esteriore, in assenza di denuncia di inizio attività come prevista dalla L.4/12/93 nr.493 e L.23/12/96 nr.662, comporta la irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa e non invece di quella penale.
Non può ritenersi ad ogni modo raggiunta la prova certa della ascrivibilità della variazione d'uso al precedente proprietario dell'immobile. Al riguardo si evidenzia da un lato che l'alienante era una società immobiliare che ha venduto in blocco diversi appartamenti della zona a distinti acquirenti (da cui la improbabile responsabilità per il mutamento di destinazione del fabbricato), dall'altro che nell'atto di compravendita è fatta generica menzione dell'impianto idrico e di scarico che, dunque, ben poteva riferirsi a quello inerente ai locali igienici già previsti nel progetto ed assentiti dalla concessione in sanatoria.
Quanto al capo B) della rubrica, appare evidente la insussistenza della contravvenzione atteso che la tipologia di intervento consistita nella mera variazione della destinazione urbanistica dell'immobile attraverso la installazione dell'impianto di scarico per la cucina in aggiunta a quello dei servizi igienici, è intrinsecamente tale da non richiedere il deposito degli atti progettuali al competente Genio Civile, non essendo state realizzate opere strutturali incidenti sulla staticità del fabbricato.
Discende dalle osservazioni svolte la pronuncia di assoluzione con la formula di cui al dispositivo.
Segue la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa per le determinazioni in merito alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dai reati ascritti perchè il fatto non sussiste.
Dispone trasmettersi gli atti alla competente autorità amministrativa.
Nola, 26/09/2005
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo
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